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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 330/2025 P.U. CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa RI LA OL Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. TI CI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 330/2025 P.U.CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società on sede legale in ST OR (FI), CP_1
Via D. Manin n. 37.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 23.9.2025 i sig.ri , Parte_1 [...]
e hanno chiesto dichiararsi l'apertura della Parte_2 Parte_3
liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa in epigrafe, allegando crediti rispettivamente di € 5.529,48, e di € 6.433,15 e di € 4.299,25, in virtù di precetto su decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze – sezione lavoro n. 66/2025 del 22.1.2025.
Si è costituita l'impresa debitrice, rilevando di essere nel possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e che non sarebbe stata superata la soglia di procedibilità
prevista dall'art. 49 CCII.
Comparsi i difensori delle parti alle udienze del 4.11.2025 e del 10.12.2025, giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
1 Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
È accertata la natura commerciale dell'impresa, avente quale oggetto l'attività di lavori edili in genere e ristrutturazioni.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che al debito scaduto nei confronti dei creditori istanti va aggiunto il debito verso l' Controparte_2
per € 443.909,62.
Sul punto, va precisato che in sede di udienza del 4.11.2025 il giudice relatore aveva rilevato come non appariva riportato nel bilancio di esercizio al 31.12.2023 l'importo dei debiti erariali
(nel bilancio il valore dei debiti era appostato a € 112.875,00), e aveva pertanto assegnato termine alla società per il deposito del bilancio al 31.12.2024 e di una situazione patrimoniale aggiornata al settembre 2025, nonché per dedurre sulla circostanza sopra evidenziata.
La società ha allegato la documentazione richiesta e ha rilevato come i debiti erariali risultassero effettivamente già indicati nella documentazione prodotta, «in particolare a pagina
18, conformemente a quanto riportato nel bilancio 2023» e che «La loro “apparente mancata
esposizione” non deriva da una omissione o assenza, bensì dalla presenza di crediti fiscali derivanti da
bonus edilizi che sono stati portati in compensazione»; tali crediti, dunque, avrebbero determinato una riduzione diretta dei debiti erariali, che pertanto risulterebbero contabilizzati al netto delle compensazioni fiscali.
In effetti, nella nota integrativa al bilancio 2023 si legge quanto segue:
«I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.
Inoltre i Debiti Tributari costituiti da Saldo IVA euro 97.018,00, Addizionali Regionali euro 3.029,00,
addizionali Comunale euro 1.340,00, Irpef Dipendenti euro 52.011,00 Ritenute d'acconto euro
8.215,00, Fondo Imposte e Tasse euro 77.091,00 sono Coperti notevolmente dall'Erario C /Credito
D'imposta euro 361.358,00 e erario c/ritenute subite euro 22.002,00con un saldo positivo di euro
144.596,00.
L'erario C/ Credito D'imposta al 31.12.2023 è costituito dai Bonus Casa e nel dettaglio da:
1) Ecobonus 65% Florida Immobiliare Srl euro 47.676,60 1° SAL E 2° SAL (9/10);
2)Bonus Facciate 60% euro 26.595,00(9/10); Persona_1
3)Bonus Facciate 90% Condominio Tagliaferri euro 206.996,80 8/10;
4)Bonus Facciate 90% uro 15.136,00 8/10; Pt_4
2 5)Bonus Ristrutturazione 50% Condominio Galleria Fosco Giachetti euro 9.967,00 8/10;
6)Bonus Ristrutturazione Elmi-Pilleri euro 9.000,00(9/10)».
Del pari, nella nota integrativa al bilancio 2024 si legge quanto segue:
«I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.
Inoltre i Debiti Tributari costituiti da Saldo IVA euro 91.953,00, Addizionali Regionali euro
5.076,00, addizionali Comunale euro 1.764,00, Irpef Dipendenti euro 84.429,00 Ritenute d'acconto
euro 20.847,00, Fondo Imposte e Tasse euro 47.950,00 sono Coperti notevolmente dall'Erario C/Credito
D'imposta euro 307.867,00 e erario c/ritenute subite euro 33.814,00con un saldo positivo di euro
89.663,00.
L'erario C/ Credito D'imposta al 31.12.2024 è costituito dai Bonus Casa e nel dettaglio da:
1) Ecobonus 65% Florida Immobiliare Srl euro 42.379,20 1° SAL E 2° SAL (8/10);
2)Bonus Facciate 60% euro 20.685,00(7/10); Persona_1
3)Bonus Facciate 90% Condominio Tagliaferri euro 181.122,20 (8/10);
4)Bonus Facciate 90% uro 11.352,00 (6/10); Pt_4
5)Bonus Ristrutturazione 50% Condominio Galleria Fosco Giachetti euro 7.475,40 (6/10);
6)Bonus Ristrutturazione Elmi-Pilleri euro 8.000,00(8/10);
7) Bonus Ristrutturazione 50% euro 36.510,30 (9/10)». CP_3
Orbene, va osservato che l'art. 2423-ter c.c. (rubricato “Struttura dello stato patrimoniale e del
conto economico”), norma dettata nell'ambito della disciplina dei principi di redazione del bilancio, al comma 6 vieta i compensi di partite, salvo che la compensazione sia ammessa dalla legge.
Venendo al caso di specie, e trattandosi di crediti erariali, occorrerebbe, ai fini della verifica della correttezza della compensazione operata dalla società, che sussistano i requisiti di cui all'art. 1243, comma 1, c.c., e cioè che entrambi i crediti siano egualmente liquidi ed esigibili.
Di ciò non vi è traccia nella documentazione in atti;
a fronte di crediti dell
[...]
certi, liquidi ed esigibili in quanto iscritti a ruolo e portati da cartelle o Controparte_2
avvisi di pagamento, non è stato allegato alcun elemento dal quale possa evincersi la pari liquidità ed esigibilità degli asseriti crediti d'imposta in capo alla società; nemmeno si rinviene documentazione (ad esempio: estratto di cassetto fiscale) dalla quale risulti l'effettiva esistenza di tali partite.
3 Ad ogni modo, pur volendo accedere alla tesi dell'esistenza delle poste creditorie e alla possibilità di una loro compensazione, dalla stessa situazione patrimoniale aggiornata al settembre 2025 prodotta dalla debitrice risultano debiti verso fornitori per € 261.668,96 e debiti verso dipendenti per retribuzioni per € 100.747,11.
La soglia di procedibilità ex art. 49 CCII risulta dunque superata.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, dalla documentazione in atti emerge che la società non rientra nei limiti dimensionali stabiliti dalla norma, come si evince dalle voci di bilancio relativi agli esercizi 2023 e 2024: l'attivo nel 2023 è pari a €
403.761,00, nel 2024 a € 627.555,00; i ricavi nel 2023 ammontano a € 712.135,00, nel 2024 a €
660,069,00.
Non vi è alcun dubbio, quindi, che l'impresa in epigrafe sia assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità
dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU.,
sent. n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).
Come è noto, ai fini della configurazione dell'insolvenza l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè
nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Nel caso di specie, dell'impossibilità di far fronte alla situazione debitoria sono indice il mancato pagamento dei debiti nei confronti dei ricorrenti, che hanno tentato di recuperare il credito con pignoramenti rivelatisi infruttuosi, nonché l'ammontare del debito erariale, che sussisterebbe in misura rilevante anche se operasse la compensazione, tenuto conto che le somme iscritte a ruolo ammontano a circa € 443.000,00, mentre l'asserito credito d'imposta sarebbe pari a € 307.867,00 (cfr. nota integrativa al bilancio 2024).
4 Come sopra già accennato, inoltre, l'impresa è gravata da debiti verso fornitori per oltre €
261.000,00 e debiti per retribuzioni per oltre € 100.000,00 (cfr. situazione patrimoniale aggiornata); le perdite di esercizio ammontano a € 26.971,00 nel 2024 e a 890.667,57 a settembre
2025.
Alla luce di tali circostanze è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per conto desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e di soddisfare integralmente il ceto creditorio.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale in CP_1
ST OR (FI), Via D. Manin n. 37, n. REA FI – 678838, P.IVA e, per P.IVA_1
l'effetto,
nomina
il dott. TI CI giudice delegato per la procedura;
nomina
il dott. curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_2
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
5 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 28 aprile 2026, ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
6 segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese,
ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
TI CI RI LA OL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa RI LA OL Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. TI CI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 330/2025 P.U.CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società on sede legale in ST OR (FI), CP_1
Via D. Manin n. 37.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 23.9.2025 i sig.ri , Parte_1 [...]
e hanno chiesto dichiararsi l'apertura della Parte_2 Parte_3
liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa in epigrafe, allegando crediti rispettivamente di € 5.529,48, e di € 6.433,15 e di € 4.299,25, in virtù di precetto su decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze – sezione lavoro n. 66/2025 del 22.1.2025.
Si è costituita l'impresa debitrice, rilevando di essere nel possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e che non sarebbe stata superata la soglia di procedibilità
prevista dall'art. 49 CCII.
Comparsi i difensori delle parti alle udienze del 4.11.2025 e del 10.12.2025, giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
*******
1 Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
È accertata la natura commerciale dell'impresa, avente quale oggetto l'attività di lavori edili in genere e ristrutturazioni.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che al debito scaduto nei confronti dei creditori istanti va aggiunto il debito verso l' Controparte_2
per € 443.909,62.
Sul punto, va precisato che in sede di udienza del 4.11.2025 il giudice relatore aveva rilevato come non appariva riportato nel bilancio di esercizio al 31.12.2023 l'importo dei debiti erariali
(nel bilancio il valore dei debiti era appostato a € 112.875,00), e aveva pertanto assegnato termine alla società per il deposito del bilancio al 31.12.2024 e di una situazione patrimoniale aggiornata al settembre 2025, nonché per dedurre sulla circostanza sopra evidenziata.
La società ha allegato la documentazione richiesta e ha rilevato come i debiti erariali risultassero effettivamente già indicati nella documentazione prodotta, «in particolare a pagina
18, conformemente a quanto riportato nel bilancio 2023» e che «La loro “apparente mancata
esposizione” non deriva da una omissione o assenza, bensì dalla presenza di crediti fiscali derivanti da
bonus edilizi che sono stati portati in compensazione»; tali crediti, dunque, avrebbero determinato una riduzione diretta dei debiti erariali, che pertanto risulterebbero contabilizzati al netto delle compensazioni fiscali.
In effetti, nella nota integrativa al bilancio 2023 si legge quanto segue:
«I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.
Inoltre i Debiti Tributari costituiti da Saldo IVA euro 97.018,00, Addizionali Regionali euro 3.029,00,
addizionali Comunale euro 1.340,00, Irpef Dipendenti euro 52.011,00 Ritenute d'acconto euro
8.215,00, Fondo Imposte e Tasse euro 77.091,00 sono Coperti notevolmente dall'Erario C /Credito
D'imposta euro 361.358,00 e erario c/ritenute subite euro 22.002,00con un saldo positivo di euro
144.596,00.
L'erario C/ Credito D'imposta al 31.12.2023 è costituito dai Bonus Casa e nel dettaglio da:
1) Ecobonus 65% Florida Immobiliare Srl euro 47.676,60 1° SAL E 2° SAL (9/10);
2)Bonus Facciate 60% euro 26.595,00(9/10); Persona_1
3)Bonus Facciate 90% Condominio Tagliaferri euro 206.996,80 8/10;
4)Bonus Facciate 90% uro 15.136,00 8/10; Pt_4
2 5)Bonus Ristrutturazione 50% Condominio Galleria Fosco Giachetti euro 9.967,00 8/10;
6)Bonus Ristrutturazione Elmi-Pilleri euro 9.000,00(9/10)».
Del pari, nella nota integrativa al bilancio 2024 si legge quanto segue:
«I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.
Inoltre i Debiti Tributari costituiti da Saldo IVA euro 91.953,00, Addizionali Regionali euro
5.076,00, addizionali Comunale euro 1.764,00, Irpef Dipendenti euro 84.429,00 Ritenute d'acconto
euro 20.847,00, Fondo Imposte e Tasse euro 47.950,00 sono Coperti notevolmente dall'Erario C/Credito
D'imposta euro 307.867,00 e erario c/ritenute subite euro 33.814,00con un saldo positivo di euro
89.663,00.
L'erario C/ Credito D'imposta al 31.12.2024 è costituito dai Bonus Casa e nel dettaglio da:
1) Ecobonus 65% Florida Immobiliare Srl euro 42.379,20 1° SAL E 2° SAL (8/10);
2)Bonus Facciate 60% euro 20.685,00(7/10); Persona_1
3)Bonus Facciate 90% Condominio Tagliaferri euro 181.122,20 (8/10);
4)Bonus Facciate 90% uro 11.352,00 (6/10); Pt_4
5)Bonus Ristrutturazione 50% Condominio Galleria Fosco Giachetti euro 7.475,40 (6/10);
6)Bonus Ristrutturazione Elmi-Pilleri euro 8.000,00(8/10);
7) Bonus Ristrutturazione 50% euro 36.510,30 (9/10)». CP_3
Orbene, va osservato che l'art. 2423-ter c.c. (rubricato “Struttura dello stato patrimoniale e del
conto economico”), norma dettata nell'ambito della disciplina dei principi di redazione del bilancio, al comma 6 vieta i compensi di partite, salvo che la compensazione sia ammessa dalla legge.
Venendo al caso di specie, e trattandosi di crediti erariali, occorrerebbe, ai fini della verifica della correttezza della compensazione operata dalla società, che sussistano i requisiti di cui all'art. 1243, comma 1, c.c., e cioè che entrambi i crediti siano egualmente liquidi ed esigibili.
Di ciò non vi è traccia nella documentazione in atti;
a fronte di crediti dell
[...]
certi, liquidi ed esigibili in quanto iscritti a ruolo e portati da cartelle o Controparte_2
avvisi di pagamento, non è stato allegato alcun elemento dal quale possa evincersi la pari liquidità ed esigibilità degli asseriti crediti d'imposta in capo alla società; nemmeno si rinviene documentazione (ad esempio: estratto di cassetto fiscale) dalla quale risulti l'effettiva esistenza di tali partite.
3 Ad ogni modo, pur volendo accedere alla tesi dell'esistenza delle poste creditorie e alla possibilità di una loro compensazione, dalla stessa situazione patrimoniale aggiornata al settembre 2025 prodotta dalla debitrice risultano debiti verso fornitori per € 261.668,96 e debiti verso dipendenti per retribuzioni per € 100.747,11.
La soglia di procedibilità ex art. 49 CCII risulta dunque superata.
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, dalla documentazione in atti emerge che la società non rientra nei limiti dimensionali stabiliti dalla norma, come si evince dalle voci di bilancio relativi agli esercizi 2023 e 2024: l'attivo nel 2023 è pari a €
403.761,00, nel 2024 a € 627.555,00; i ricavi nel 2023 ammontano a € 712.135,00, nel 2024 a €
660,069,00.
Non vi è alcun dubbio, quindi, che l'impresa in epigrafe sia assoggettabile a liquidazione giudiziale.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità
dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU.,
sent. n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).
Come è noto, ai fini della configurazione dell'insolvenza l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè
nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Nel caso di specie, dell'impossibilità di far fronte alla situazione debitoria sono indice il mancato pagamento dei debiti nei confronti dei ricorrenti, che hanno tentato di recuperare il credito con pignoramenti rivelatisi infruttuosi, nonché l'ammontare del debito erariale, che sussisterebbe in misura rilevante anche se operasse la compensazione, tenuto conto che le somme iscritte a ruolo ammontano a circa € 443.000,00, mentre l'asserito credito d'imposta sarebbe pari a € 307.867,00 (cfr. nota integrativa al bilancio 2024).
4 Come sopra già accennato, inoltre, l'impresa è gravata da debiti verso fornitori per oltre €
261.000,00 e debiti per retribuzioni per oltre € 100.000,00 (cfr. situazione patrimoniale aggiornata); le perdite di esercizio ammontano a € 26.971,00 nel 2024 e a 890.667,57 a settembre
2025.
Alla luce di tali circostanze è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per conto desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e di soddisfare integralmente il ceto creditorio.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede legale in CP_1
ST OR (FI), Via D. Manin n. 37, n. REA FI – 678838, P.IVA e, per P.IVA_1
l'effetto,
nomina
il dott. TI CI giudice delegato per la procedura;
nomina
il dott. curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_2
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
5 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 28 aprile 2026, ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
6 segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese,
ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
TI CI RI LA OL
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