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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4436 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 434/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 434/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SAN MARCO 11 / C Parte_1 P.IVA_1
PADOVA presso l'Avvocato SCARPA SEBASTIANO, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA VITTOR PISANI, 2 20124 CP_1 P.IVA_2
MILANO presso l'Avvocato SECCHI MARCO
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
(già ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 16509/2023 reso da questo Tribunale in data 30.10.2023 su istanza di con il quale le è CP_1 stato ingiunto il pagamento di € 311.266,10 a titolo di insoluto derivante dal contratto di cessione del credito fiscale datato 8 novembre 2021.
pagina 1 di 4 A sostegno dell'opposizione ha dedotto che il credito ingiunto è inesistente in quanto la cessione del credito era sottoposta a due condizioni sospensive, una delle quali non si sarebbe verificata. In particolare la cedente non avrebbe caricato sul portale dedicato la documentazione riportata nell'Allegato 3A, Sezione I come richiesto dall'art.
4.2 del contratto. Conseguentemente, essa opposta in data 25.07.2023 avrebbe comunicato la risoluzione parziale del contratto con specifico riferimento alla fattura n. 73 - corrispondente al SAL 2 – per essere quest'ultima “priva dell'indicazione relativa all'applicazione del contributo sotto forma di sconto in fattura”.
Tale rifiuto, stando all'assunto, sarebbe giustificato dall'evoluzione interpretativa dell'Agenzia delle
Entrate quale espressa nella risposta all'interpello n. 238/2023 secondo cui “al fine di dare evidenza dell'esercizio dell'opzione da parte del committente per la fruizione della detrazione nella modalità alternativa dello ''sconto in fattura'', il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l'esatto ammontare dello sconto concesso, corrispondente alla detrazione spettante in base all'importo fatturato; ciò
''anche in caso di sconto parziale''. Diversamente, ove nella fattura d'acconto non sia indicato
l'esercizio dell'opzione (presumibilmente allo scopo di finanziare l'avvio dei lavori), il fornitore non ha titolo per maturare il credito (in misura pari allo sconto medesimo) che non trova riscontro nella fattura; conseguentemente, l'agevolazione resta fruibile direttamente dal committente sotto forma di detrazione, salva la successiva possibilità di cedere a terzi un credito d'imposta pari alla detrazione spettante”.
L'opponente sostiene, quindi, di aver legittimamente risolto il contratto sì da risultare carente di legittimazione passiva per essere il credito fiscale rimasto nella disponibilità dell'opposta.
Per l'effetto ha chiesto, in via principale, di revocare il decreto ingiuntivo e comunque di dichiararlo nullo e/o inefficace perché privo dei requisiti di legge e, in via subordinata, di accertare che CP_1
non ha trasferito il proprio credito.
[...]
Si è costituita in giudizio l'opposta contestando la fondatezza delle censure chiedendo, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Ha sostenuto, quanto alla prima condizione sospensiva relativa al caricamento sul portale dedicato della documentazione di cui all'Allegato 3A del contratto, di avervi correttamente adempiuto anche in relazione alle richieste integrative della cessionaria.
A confutazione dell'assunto dell'opposta – fondato sull'asserita interpretazione evolutiva dell'Agenzia delle Entrate - ha rilevato che la risposta all'interpello non può essere annoverata tra le fonti del diritto e che, ai sensi dell'art. 11 comma 5 L. 212/2000, “la risposta vincola ogni organo
pagina 2 di 4 dell'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente”.
In virtù della riserva di legge prevista dalla Costituzione per la materia tributaria, pertanto, la risposta all'interpello non può essere intesa quale fonte di automatica integrazione del contratto, né essere estesa a situazioni diverse da quella oggetto del vaglio dell'Agenzia.
Per tali motivi ha sostenuto di avere diritto al pagamento anche della somma relativa alla fattura di cui al SAL 2. essendosi avverate le condizioni ivi previste.
Previo rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.05.2025 previa assegnazione del termine per il deposito di nota difensiva.
L'opposizione è infondata.
In via preliminare deve essere delibata l'eccezione sollevata dall'opponente circa il proprio difetto di legittimazione passiva.
La legittimazione passiva, così come quella attiva, va valutata sulla base della prospettazione fattuale e giuridica compiuta dalla parte che agisce in giudizio, così distinguendosi dall'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto controverso.
A fondamento dell'iniziativa monitoria l'opposta ha allegato la propria veste di cedente il credito fiscale, originariamente facente capo al Condominio committente e tanto basta a riscontrare la ricorrenza della legittimazione passiva dell'opponente quale cessionaria.
E' questione inerente il merito – di
contro
- la titolarità effettiva del credito e, con essa, la fondatezza dell'opposizione.
L'opposta ha provato la titolarità del credito e del rapporto di cui è causa così assolvendo il proprio onere ai sensi dell'art. 2967 c.c. mentre le censure formulate dall'opponente circa il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 4 del contratto non risultano fondate.
Si sottolinea, in primo luogo, che la risposta all'interpello fornita dall'Agenzia delle Entrate risalente al marzo 2023 (doc. n. 2 allegato alla citazione) non ha valenza normativa, neanche a livello secondario sì da non estendersi a regolamentazione ulteriore rispetto al rapporto oggetto di esame.
Pertanto, il principio ivi espresso – a differenza di quanto preteso - non assume rilevanza ai fini odierni.
In via ulteriore deve darsi atto della conformità della documentazione prodotta da rispetto a CP_1 quella richiesta all'Allegato 3A del contratto, nel quale si fa generico riferimento a “fatture e ricevute fiscali/bonifico parlante” (pag. 11 doc. 1 allegato alla costituzione di . La fattura nr. 73 (doc. nr. CP_1
3 allegato alla costituzione di è pienamente coerente con tale previsione posto che contiene CP_1
pagina 3 di 4 l'indicazione dettagliata degli interventi eseguiti e la dicitura “Incentivo Ecobonus 110% - L. 77/2020 e
s.m. per l'immobile sito in Filago (BG) – via Don Belli, 24 "Condominio Giardino Casa B".
Deve, pertanto, concludersi per il corretto adempimento dell'opposta ed il conseguente avveramento delle condizioni sospensive cui era sottoposto il trasferimento del credito fiscale.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese legali – liquidate come in dispositivo nei valori medi dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase istruttoria liquidata nel minimo attesa la natura documentale della causa – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica in persona del giudice Carmela Gallina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 16509 reso da questo
Tribunale in data 30.10.2023 che dichiara definitivo;
2. Condanna l'opponente a rifondere a le spese di lite che si Parte_1 CP_1
liquidano secondo i parametri medi, ad eccezione della fase istruttoria liquidata nel minimo, in
€ 17.252 oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA.
Milano, 30 maggio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 434/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SAN MARCO 11 / C Parte_1 P.IVA_1
PADOVA presso l'Avvocato SCARPA SEBASTIANO, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA VITTOR PISANI, 2 20124 CP_1 P.IVA_2
MILANO presso l'Avvocato SECCHI MARCO
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
(già ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 16509/2023 reso da questo Tribunale in data 30.10.2023 su istanza di con il quale le è CP_1 stato ingiunto il pagamento di € 311.266,10 a titolo di insoluto derivante dal contratto di cessione del credito fiscale datato 8 novembre 2021.
pagina 1 di 4 A sostegno dell'opposizione ha dedotto che il credito ingiunto è inesistente in quanto la cessione del credito era sottoposta a due condizioni sospensive, una delle quali non si sarebbe verificata. In particolare la cedente non avrebbe caricato sul portale dedicato la documentazione riportata nell'Allegato 3A, Sezione I come richiesto dall'art.
4.2 del contratto. Conseguentemente, essa opposta in data 25.07.2023 avrebbe comunicato la risoluzione parziale del contratto con specifico riferimento alla fattura n. 73 - corrispondente al SAL 2 – per essere quest'ultima “priva dell'indicazione relativa all'applicazione del contributo sotto forma di sconto in fattura”.
Tale rifiuto, stando all'assunto, sarebbe giustificato dall'evoluzione interpretativa dell'Agenzia delle
Entrate quale espressa nella risposta all'interpello n. 238/2023 secondo cui “al fine di dare evidenza dell'esercizio dell'opzione da parte del committente per la fruizione della detrazione nella modalità alternativa dello ''sconto in fattura'', il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l'esatto ammontare dello sconto concesso, corrispondente alla detrazione spettante in base all'importo fatturato; ciò
''anche in caso di sconto parziale''. Diversamente, ove nella fattura d'acconto non sia indicato
l'esercizio dell'opzione (presumibilmente allo scopo di finanziare l'avvio dei lavori), il fornitore non ha titolo per maturare il credito (in misura pari allo sconto medesimo) che non trova riscontro nella fattura; conseguentemente, l'agevolazione resta fruibile direttamente dal committente sotto forma di detrazione, salva la successiva possibilità di cedere a terzi un credito d'imposta pari alla detrazione spettante”.
L'opponente sostiene, quindi, di aver legittimamente risolto il contratto sì da risultare carente di legittimazione passiva per essere il credito fiscale rimasto nella disponibilità dell'opposta.
Per l'effetto ha chiesto, in via principale, di revocare il decreto ingiuntivo e comunque di dichiararlo nullo e/o inefficace perché privo dei requisiti di legge e, in via subordinata, di accertare che CP_1
non ha trasferito il proprio credito.
[...]
Si è costituita in giudizio l'opposta contestando la fondatezza delle censure chiedendo, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Ha sostenuto, quanto alla prima condizione sospensiva relativa al caricamento sul portale dedicato della documentazione di cui all'Allegato 3A del contratto, di avervi correttamente adempiuto anche in relazione alle richieste integrative della cessionaria.
A confutazione dell'assunto dell'opposta – fondato sull'asserita interpretazione evolutiva dell'Agenzia delle Entrate - ha rilevato che la risposta all'interpello non può essere annoverata tra le fonti del diritto e che, ai sensi dell'art. 11 comma 5 L. 212/2000, “la risposta vincola ogni organo
pagina 2 di 4 dell'amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente”.
In virtù della riserva di legge prevista dalla Costituzione per la materia tributaria, pertanto, la risposta all'interpello non può essere intesa quale fonte di automatica integrazione del contratto, né essere estesa a situazioni diverse da quella oggetto del vaglio dell'Agenzia.
Per tali motivi ha sostenuto di avere diritto al pagamento anche della somma relativa alla fattura di cui al SAL 2. essendosi avverate le condizioni ivi previste.
Previo rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.05.2025 previa assegnazione del termine per il deposito di nota difensiva.
L'opposizione è infondata.
In via preliminare deve essere delibata l'eccezione sollevata dall'opponente circa il proprio difetto di legittimazione passiva.
La legittimazione passiva, così come quella attiva, va valutata sulla base della prospettazione fattuale e giuridica compiuta dalla parte che agisce in giudizio, così distinguendosi dall'effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto controverso.
A fondamento dell'iniziativa monitoria l'opposta ha allegato la propria veste di cedente il credito fiscale, originariamente facente capo al Condominio committente e tanto basta a riscontrare la ricorrenza della legittimazione passiva dell'opponente quale cessionaria.
E' questione inerente il merito – di
contro
- la titolarità effettiva del credito e, con essa, la fondatezza dell'opposizione.
L'opposta ha provato la titolarità del credito e del rapporto di cui è causa così assolvendo il proprio onere ai sensi dell'art. 2967 c.c. mentre le censure formulate dall'opponente circa il mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 4 del contratto non risultano fondate.
Si sottolinea, in primo luogo, che la risposta all'interpello fornita dall'Agenzia delle Entrate risalente al marzo 2023 (doc. n. 2 allegato alla citazione) non ha valenza normativa, neanche a livello secondario sì da non estendersi a regolamentazione ulteriore rispetto al rapporto oggetto di esame.
Pertanto, il principio ivi espresso – a differenza di quanto preteso - non assume rilevanza ai fini odierni.
In via ulteriore deve darsi atto della conformità della documentazione prodotta da rispetto a CP_1 quella richiesta all'Allegato 3A del contratto, nel quale si fa generico riferimento a “fatture e ricevute fiscali/bonifico parlante” (pag. 11 doc. 1 allegato alla costituzione di . La fattura nr. 73 (doc. nr. CP_1
3 allegato alla costituzione di è pienamente coerente con tale previsione posto che contiene CP_1
pagina 3 di 4 l'indicazione dettagliata degli interventi eseguiti e la dicitura “Incentivo Ecobonus 110% - L. 77/2020 e
s.m. per l'immobile sito in Filago (BG) – via Don Belli, 24 "Condominio Giardino Casa B".
Deve, pertanto, concludersi per il corretto adempimento dell'opposta ed il conseguente avveramento delle condizioni sospensive cui era sottoposto il trasferimento del credito fiscale.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese legali – liquidate come in dispositivo nei valori medi dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase istruttoria liquidata nel minimo attesa la natura documentale della causa – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica in persona del giudice Carmela Gallina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 16509 reso da questo
Tribunale in data 30.10.2023 che dichiara definitivo;
2. Condanna l'opponente a rifondere a le spese di lite che si Parte_1 CP_1
liquidano secondo i parametri medi, ad eccezione della fase istruttoria liquidata nel minimo, in
€ 17.252 oltre rimborso forfettario pari al 15%, IVA e CPA.
Milano, 30 maggio 2025
Il giudice
Carmela Gallina
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