Art. 2.
Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 aprile 1916.
TOMASO DI SAVOIA.
Salandra.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 aprile 1916.
TOMASO DI SAVOIA.
Salandra.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.