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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/05/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza del 6 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2136/2021
tra
, cod. fisc. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GIUMMARRA SALVATORE, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
cod. fisc. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. RODANTE GIANCARLO,
giusta procura in atti
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 21.10.2021, esponeva di aver Parte_1
prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società dal Controparte_1
7.3.2020 al 28.2.2021, con la qualifica di autista Livello E, osservando il seguente orario di lavoro: dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00, per nove ore al giorno e cinque giorni settimanali, dal 1.5.2020 al 28.2.2021.
Deduceva che, in conseguenza dell'attività lavorativa prestata, aveva maturato il diritto al pagamento di € 7.804,84 a titolo di differenze retributive per tredicesima mensilità,
retribuzione differita, lavoro straordinario, ferie non godute e conguagli IRPEF, come specificato nella relazione di consulenza tecnica allegata in atti. Aggiungeva di aver richiesto alla società datoriale, con pec del 27.8.2021, il pagamento delle differenze retributive, ma che la società aveva riconosciuto solo una piccola Controparte_1
differenza, pari ad € 873,17, che gli veniva corrisposta tramite bonifico del 20.9.2021 e di essere rimasto, pertanto, creditore della restante somma di € 6.931,66, oltre ad €
100,00 per i costi della consulenza tecnica.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di
Giudice del Lavoro la società al fine di sentire condannare la società Controparte_1
convenuta al pagamento della complessiva somma di € 7.031,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive e spese di consulenza tecnica.
Si costituiva la società che contestava quanto dedotto dal ricorrente e Controparte_1
chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando che aveva svolto, in Parte_1
favore della società convenuta (azienda leader nel campo della produzione, della lavorazione e del commercio di prodotti lapidei ed edili), mansioni di autista a decorrere
II dal 7 marzo 2020 fino al 28.2.2021, per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione del periodo di sospensione imposta dalle prescrizioni sanitarie anti covid-sars
19 (dall'8.2.2019 al 30.4.2020), durante il quale non aveva effettuato alcuna prestazione lavorativa. Deduceva che la vertenza promossa dal ricorrente rappresentava una reazione per non avere la società datoriale assecondato le richieste di rinnovo del contratto, a causa della condotta assunta dal lavoratore durante l'intercorso rapporto di lavoro. Precisava, infatti, che nel mese di maggio 2020 aveva Parte_1
prelevato dal deposito di Ragusa materiale lapideo (135 mq di rivestimento in pietra a spacco naturale dello spessore 6/8) e dal deposito di Rosolini oltre 20 mc di sabbia di frantoio, per il valore complessivo di € 3.250,00, che secondo la disponibilità
accordatagli dal datore di lavoro avrebbe dovuto pagare entro due mesi;
che il lavoratore non aveva adempiuto all'impegno assunto e, poco prima della scadenza del contratto, era venuto meno al proprio dovere di diligenza, prolungando ingiustificatamente la propria pausa (fino ad un'ora in più), con conseguente ritardo nel trasporto di materiale lapideo nei cantieri gestiti dalla società resistente e presso i committenti nonché al dovere di riservatezza, poiché, mentre usufruiva delle ferie
(prima settimana di febbraio 2021), aveva prestato le medesime mansioni presso altra ditta concorrente, che operava nel campo dell'edilizia. CP_2
Aggiungeva che, avendo la società datoriale appreso le predette circostanze poco prima della scadenza del contratto, aveva contestato solo verbalmente gli inadempimenti
(senza applicazione di alcun provvedimento disciplinare), in data 28.2.2021 (ultimo giorno di lavoro), allorché il ricorrente presentatosi negli uffici amministrativi (al termine delle ferie) chiedeva il rinnovo. Evidenziava di aver corrisposto al lavoratore tutte le somme corrispondenti alle prestazioni lavorative eseguite e correttamente calcolate sulla base di 8 ore giornaliere di lavoro, secondo le indicazioni del CCNL di
III settore;
di aver consentito al lavoratore di fruire dei giorni di ferie dallo stesso maturati,
tenendo conto che sino ad aprile 2020 il ricorrente non aveva prestato alcuna attività
lavorativa, avendo la società datoriale ottemperato alle prescrizioni sanitarie anti
COVID-19, sospendendo tutte le lavorazioni e ponendo i propri dipendenti in CIG.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va osservato che la richiesta del lavoratore volta ad ottenere quanto assume essergli dovuto in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro comporta per lo stesso, l'onere di dimostrare (art. 2697 c.c.) la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato, indicando e provando la durata nonché il tipo e le modalità di svolgimento della prestazione. Per giurisprudenza costante, è quindi il soggetto che agisce per ottenere la corresponsione dei compensi previsti per il lavoro supplementare e straordinario a essere gravato dell'onere di fornire una prova puntuale delle ore di lavoro svolte. Tale
onere probatorio investe, in particolare, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia la prova dell'articolazione di tale prestazione, con riferimento ad eventuali pause godute al fine di potere puntualmente ricostruire la prestazione resa.
La giurisprudenza è ferma nell'escludere, in tal caso, che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. 1389/2013), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici. Al giudice dovrà essere quindi fornita non già genericamente la prova dell'an, di avere cioè svolto lavoro straordinario,
ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i
IV limiti di orario, di fatto, siano stati superati (Cass. 5411/1981, 57/1984, 4508/1987,
5620/1988, 1389/2003).
Una volta che sia stata fornita tale prova, graverà sul convenuto l'onere di contraddire provando il suo assunto difensivo;
ciò potrà avvenire o negando l'esistenza del rapporto di lavoro o affermando che lo stesso si è svolto con differenti modalità rispetto a quelle indicate in ricorso ovvero deducendo di aver pagato il dovuto.
Sotto altro profilo, il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (Cass., Sez. lavoro, n. 22751 del 3 dicembre
2004). L'indennità sostitutiva delle ferie si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione al lavoro prestato con violazione delle norme a tutela del lavoratore, per il quale il lavoratore ha, in ogni caso, diritto alla retribuzione e,
secondo criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale del creditore, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto (ovvero di chi ne contesti l'esistenza, l'estinzione o la modifica) di fornire i fatti costitutivi della pretesa azionata o dell'eccezione formulata
(Cass. Civ. sez. lav. 16 febbraio 2007 n. 3619; Cass. civ., 21 agosto 2003, n. 123115;
Cass. Civ., 3 giugno 2000, n. 7445 e Cass. Civ. 3 febbraio 1999, n. 935).
Nella vicenda in esame, ha dichiarato di aver prestato la propria Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze della società con mansioni di Controparte_1
V autista, dal 1.5.2020 al 28.2.2021, osservando il seguente orario di lavoro: dalle 7.00
alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 per nove ore al giorno e cinque giorni settimanali,
maturando il diritto alla corresponsione della somma di € 6.931,66, a titolo di differenze retributive per tredicesima mensilità, retribuzione differita, lavoro straordinario, ferie non godute e conguagli IRPEF, oltre ad €100,00 per i costi della consulenza tecnica.
Tuttavia, dall'esame delle risultanze probatorie non può ritenersi raggiunta la prova, nei termini rigorosi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità dello svolgimento del lavoro supplementare e straordinario e della mancata fruizione delle ferie maturate. In
particolare, le deposizioni dei testi non si riscontrano a vicenda, atteso che il teste
, anch'egli dipendente della società resistente con mansioni di autista Testimone_1
nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2020 – e, pertanto, per un periodo limitato
(due mesi e mezzo) rispetto a quello dedotto in giudizio – ha riferito di avere osservato gli stessi orari di lavoro del ricorrente, dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì, ma di non avere sempre svolto la stessa tratta di , Parte_1
poiché lavorava su di un mezzo separato;
inoltre, non ha riferito nessuna circostanza in merito all'attività lavorativa prestata nei giorni di ferie che il lavoratore avrebbe dovuto fruire. Parimenti, il teste ha riferito di aver lavorato solo qualche giorno Testimone_2
con il ricorrente, essendo stato licenziato poco dopo la sua assunzione e di avere visto il ricorrente soltanto la mattina alle 7.00, ma di non vederlo sempre rientrare al momento in cui finiva di lavorare alle 16.40/17.00.
In definitiva, le testimonianze raccolte non si riscontrano a vicenda in merito all'eccedenza lavorativa prestata nel periodo 1 maggio 2020 – 28 febbraio 2021 e non consentono di ritenere che il ricorrente abbia fatto fronte al rigoroso onore probatorio di cui era gravato, non avendo fornito adeguato riscontro probatorio dei fatti costitutivi
VI della pretesa azionata in giudizio, ossia di aver lavorato quotidianamente rispettando gli orari indicati in ricorso, senza avere fruito dei giorni di ferie maturate.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso è infondato e va, pertanto,
rigettato.
Avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti ed alla limitata complessità delle questioni giuridiche e di fatto esaminate, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2136/21 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
- Rigetta il ricorso
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
VII