CASS
Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/07/2024, n. 29124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29124 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ZI CI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
sentite le richieste del PG RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
sentite le conclusioni dell'avv. ALFREDO SORGE, per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale;
sentite le conclusioni dell'avv. ANTONIO RUMOLO, per il ricorrente, che si è associato alle conclusioni del codifensore, riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29124 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, in riforma della sentenza emessa in data 17 gennaio 2013 dal Tribunale di Napoli, ha assolto UC LA dal delitto di concussione di cui al capo 2 e, riqualificata ai sensi degli artt. 56 e 346-bis cod. pen. la condotta contestatagli al capo 3, ha rideterminato la pena, confermando nel resto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione UC LA, a mezzo dei propri difensori, articolando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 3. Ricorso a firma dell'avvocato Rumolo. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 346-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione, riguardo alla affermazione di responsabilità per il capo 3. Invero, l'imputato avrebbe semplicemente millantato una propria generica mediazione illecita con un non meglio identificato amico in servizio presso la Questura, senza riferimenti a un soggetto che in concreto rivestisse la qualifica di pubblico funzionario o di incaricato di pubblico servizio. Peraltro, non è emerso nessun elemento da cui desumere sue effettive relazioni all'interno dell'Amministrazione, dove anzi godeva di scarsa stima;
la persona offesa, dunque, non avrebbe mai potuto fare affidamento sulla fantomatica possibilità di interferenza prospettatagli. 3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 346-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione riguardo alla affermazione di responsabilità per il capo 3. La Corte di appello non avrebbe, infatti, offerto un'adeguata risposta al motivo di gravame con cui si invocava il riconoscimento di una desistenza volontaria, considerando la questione assorbita all'esito del precedente giudizio di legittimità. Emergerebbe, invece, dall'istruttoria come, a seguito del diniego della persona offesa di avvalersi del suo intervento presso la Questura, LA abbia interrotto ogni contatto, senza mai più incontrarla o avere qualcosa a che pretendere. 3.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 49, 56 e 346-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione riguardo alla affermazione di responsabilità per il capo 3. La condotta - consistita in una sola telefonata con cui si richiedeva una somma di denaro per annullare una denuncia in Questura - dovrebbe considerarsi del tutto inidonea a conseguire l'obiettivo avuto di mira e a ledere il bene giuridico tutelato, tenuto conto dell'immediato rifiuto della controparte e dei notori cattivi rapporti esistenti tra LA e la Polizia di Stato. 3.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 56, 346-bis e 640 cod. pen., nonché carenza di motivazione riguardo alla mancata qualificazione dei fatti come truffa (non procedibile per difetto di querela), in difetto di prova della possibilità di condizionare la condotta di un pubblico ufficiale. 2 3.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 133 e 346-bis, comma 5, cod. pen., nonché carenza di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della attenuante speciale "interna", avuto riguardo all'incensuratezza, al corretto contegno processuale, all'esiguità della somma richiesta e mai versata e all'assenza di danno patrimoniale. 4. Ricorso a firma dell'avvocato Sorge e dell'avvocato Rumolo. 4.1. Violazione di legge in relazione all'art. 512 cod. proc. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione riguardo al giudizio di credibilità della persona offesa, già oggetto del rinvio da parte della Corte di cassazione, e alla mancata assunzione di prova decisiva (dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da IC NZ, del quale era stata disposta la rinnovazione dell'esame, non effettuata per il decesso del teste). Secondo la difesa, nonostante le palesi contraddizioni nel racconto della persona offesa e la loro incoerenza con la piattaforma probatoria, il giudizio di colpevolezza per il capo 3 si fonderebbe soltanto su tale fonte orale, nonostante le esplicite indicazioni del giudice di legittimità. 4.2. Violazione di legge in relazione all'art. 346-bis cod. pen. (disposizione non in vigore al momento dei fatti), nonché mancanza di motivazione, in ordine alla ritenuta continuità normativa, sconfessata dalla recente giurisprudenza, tra il delitto per cui si procede e l'abrogata fattispecie di cui all'art. 346 cod. pen. 5. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Risultano fondati il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Rump
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
sentite le richieste del PG RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
sentite le conclusioni dell'avv. ALFREDO SORGE, per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, associandosi alle conclusioni del Procuratore Generale;
sentite le conclusioni dell'avv. ANTONIO RUMOLO, per il ricorrente, che si è associato alle conclusioni del codifensore, riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29124 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, in riforma della sentenza emessa in data 17 gennaio 2013 dal Tribunale di Napoli, ha assolto UC LA dal delitto di concussione di cui al capo 2 e, riqualificata ai sensi degli artt. 56 e 346-bis cod. pen. la condotta contestatagli al capo 3, ha rideterminato la pena, confermando nel resto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione UC LA, a mezzo dei propri difensori, articolando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 3. Ricorso a firma dell'avvocato Rumolo. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 346-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione, riguardo alla affermazione di responsabilità per il capo 3. Invero, l'imputato avrebbe semplicemente millantato una propria generica mediazione illecita con un non meglio identificato amico in servizio presso la Questura, senza riferimenti a un soggetto che in concreto rivestisse la qualifica di pubblico funzionario o di incaricato di pubblico servizio. Peraltro, non è emerso nessun elemento da cui desumere sue effettive relazioni all'interno dell'Amministrazione, dove anzi godeva di scarsa stima;
la persona offesa, dunque, non avrebbe mai potuto fare affidamento sulla fantomatica possibilità di interferenza prospettatagli. 3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 346-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione riguardo alla affermazione di responsabilità per il capo 3. La Corte di appello non avrebbe, infatti, offerto un'adeguata risposta al motivo di gravame con cui si invocava il riconoscimento di una desistenza volontaria, considerando la questione assorbita all'esito del precedente giudizio di legittimità. Emergerebbe, invece, dall'istruttoria come, a seguito del diniego della persona offesa di avvalersi del suo intervento presso la Questura, LA abbia interrotto ogni contatto, senza mai più incontrarla o avere qualcosa a che pretendere. 3.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 49, 56 e 346-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione riguardo alla affermazione di responsabilità per il capo 3. La condotta - consistita in una sola telefonata con cui si richiedeva una somma di denaro per annullare una denuncia in Questura - dovrebbe considerarsi del tutto inidonea a conseguire l'obiettivo avuto di mira e a ledere il bene giuridico tutelato, tenuto conto dell'immediato rifiuto della controparte e dei notori cattivi rapporti esistenti tra LA e la Polizia di Stato. 3.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 56, 346-bis e 640 cod. pen., nonché carenza di motivazione riguardo alla mancata qualificazione dei fatti come truffa (non procedibile per difetto di querela), in difetto di prova della possibilità di condizionare la condotta di un pubblico ufficiale. 2 3.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 133 e 346-bis, comma 5, cod. pen., nonché carenza di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della attenuante speciale "interna", avuto riguardo all'incensuratezza, al corretto contegno processuale, all'esiguità della somma richiesta e mai versata e all'assenza di danno patrimoniale. 4. Ricorso a firma dell'avvocato Sorge e dell'avvocato Rumolo. 4.1. Violazione di legge in relazione all'art. 512 cod. proc. pen., nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione riguardo al giudizio di credibilità della persona offesa, già oggetto del rinvio da parte della Corte di cassazione, e alla mancata assunzione di prova decisiva (dichiarazioni rese durante le indagini preliminari da IC NZ, del quale era stata disposta la rinnovazione dell'esame, non effettuata per il decesso del teste). Secondo la difesa, nonostante le palesi contraddizioni nel racconto della persona offesa e la loro incoerenza con la piattaforma probatoria, il giudizio di colpevolezza per il capo 3 si fonderebbe soltanto su tale fonte orale, nonostante le esplicite indicazioni del giudice di legittimità. 4.2. Violazione di legge in relazione all'art. 346-bis cod. pen. (disposizione non in vigore al momento dei fatti), nonché mancanza di motivazione, in ordine alla ritenuta continuità normativa, sconfessata dalla recente giurisprudenza, tra il delitto per cui si procede e l'abrogata fattispecie di cui all'art. 346 cod. pen. 5. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Risultano fondati il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Rump