Cass. civ., sez. II, ordinanza 18/11/2024, n. 29657
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Ordinanza 18 novembre 2024

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Il credito alla riduzione del prezzo di compravendita di un immobile per evizione parziale, ai sensi del comb. disp. degli artt. 1480 e 1484 c.c., non rientra tra quelli di cui all'art. 2559 c.c., in ragione della sua estraneità sia all'esercizio dell'impresa che alla gestione aziendale finalizzata all'attività imprenditoriale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, ordinanza 18/11/2024, n. 29657
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29657
    Data del deposito : 18 novembre 2024

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