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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/07/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. 34-1/2024 R.G.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Locri Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dottor Giuseppe Cardona, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 1° luglio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta entro il 1° luglio 2025, ore 10:00, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DI CONCORDATO MINORE articolo 80 del d. lgs. n. 14/2019
nel procedimento unitario n. 34-1/2024 R.G.P.U., introdotto con il ricorso depositato il 18 dicembre 2024 da avv. nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, p. iva ), con l'avv. Simone Forte, CodiceFiscale_1 P.IVA_1 nel quale svolge funzioni di gestore della crisi, nominato dal competente OCC, la dottoressa . Persona_1
1. – L'avv. ha chiesto l'omologazione del concordato Parte_1 minore proposto con il ricorso depositato il 18 dicembre 2024. A seguito del decreto depositato il 2 gennaio 2025, il ricorrente ha modificato la propria proposta, depositandola il 17 gennaio 2025. Il giudice ha disposto l'apertura della procedura di concordato minore con il provvedimento del 25 gennaio 2025. A seguito delle operazioni di voto, il gestore della crisi ha fatto presente che, delle nove classi votanti, tre hanno espresso un voto positivo (per silenzio-assenso) e le altre hanno votato negativamente. Il ricorrente ha chiesto l'omologazione del concordato minore attraverso l'applicazione cd. cram down fiscale e previdenziale. Con il provvedimento del 26 maggio 2025 lo scrivente ha chiesto il deposito di chiarimenti circa la corretta determinazione del valore di
1 liquidazione e quindi sulla valutazione circa la maggiore o minore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
2. – Si premette che il gestore della crisi non ha depositato alcunché a seguito del provvedimento del 26 maggio 2025. Lo scrivente ritiene pertanto che non siano state presentate delle note da parte dei creditori dissenzienti, i quali hanno comunque ricevuto la comunicazione del predetto provvedimento (si veda il deposito effettuato dalla cancelleria in data 30 maggio 2025). Si può pertanto procedere con l'esame delle questioni rilevanti nel presente procedimento.
3. – In sintesi, la proposta (a seguito della modifica, quindi la proposta su cui i creditori hanno avuto la possibilità di esprimere il loro voto), da qualificarsi come “in continuità” (dato che il ricorrente proseguirà la propria attività professionale, mettendo a disposizione dei creditori una parte dei redditi che riuscirà a ottenere), prevede a) la suddivisione dei creditori in dieci classi (esclusa la classe dei creditori in prededuzione); b) il pagamento al 100% della prima classe, al 19,21% della seconda classe, al 6,71% della terza classe, al 6,21% della quarta classe, al 6,01% della quinta classe e al 4,31% delle altre cinque classi spese di procedura), per un totale di € 295.955,82, il tutto come da prospetto riportato di seguito, comprendente anche la descrizione delle singole classi;
si precisa (dato che nella tabella che segue vi è un refuso) che, come da integrazione del piano depositata il 17 gennaio 2025, la terza classe riguarda dei crediti per i.r.pe.f. e per i.r.a.p., dunque dei crediti di grado 18 ai sensi degli articoli 2752 e 2778 c.c., mentre la quarta classe concerne i crediti per l'i.v.a. (grado 19 ai sensi degli articoli 2752 e 2778 c.c.);
c) dei versamenti rateali (103 con riguardo ai creditori, a partire dal mese di giugno 2025; è stato previsto il pagamento del compenso spettante all'OCC in tre ratei). Il ricorrente ha sostenuto che l'alternativa liquidatoria non potrebbe consentire il pagamento nella misura prevista.
2 L (direzione provinciale di Reggio Calabria) ha Controparte_1 eccepito la mancata trasmissione della documentazione riguardante la proposta originaria, ha evidenziato che l'esposizione tributaria dell'avv. è pari a € 1.389.372,07 al netto degli oneri di riscossione e degli Pt_1 ulteriori interessi di mora e che il ricorrente ha continuato a non versare l'i.v.a. incassata perfino nell'anno di imposta 2024. L (direzione provinciale di Catanzaro) ha eccepito Controparte_1 di non avere ricevuto tutta la documentazione prevista dagli articoli 75 e
76 ccii con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo
77 ccii e nel merito ha affermato che la proposta di soddisfacimento pari al 4,31% è “ingiustificatamente bassa” e che la qualificazione dei crediti come chirografari non è corretta, trattandosi invece di crediti privilegiati di grado 7. La ha evidenziato che l'avv. non ha pagato gli CP_2 Pt_1 importi dovuti per il 2024, con un aumento del debito di € 20.709,70, ha sostenuto che la proposta di pagamento parziale non consente di riconoscere tutte le annualità ai fini dell'ammissione al trattamento pensionistico, che gli importi chiesti e non versati non sono rimessi alla disponibilità delle parti e che il cd. contributo integrativo viene anticipato dal cliente al professionista ma è destinato alla e quindi dovrebbe CP_2 esserle versato senza alcuna riserva e senza la possibilità di accordare stralci o riduzioni, infine che dalle dichiarazioni periodiche si desume un reddito di gran lunga superiore rispetto a quello prospettato dal ricorrente. 4. – Il giudice adito è territorialmente competente (v. art. 27 c. II e c. III lett. b) ccii), dato che il ricorrente risiede in Bovalino (RC). 4.1. – Si ribadisce e si conferma che il ricorrente
- è un “professionista” e dunque figura tra i soggetti di cui all'articolo 2 c. I lett. c) ccii (v. art. 74 ccii);
- è “sovraindebitato” ai sensi della predetta norma, come emerge dall'attestazione dell'OCC nonché dalla complessiva documentazione sui debiti presente in atti, alla luce del fatto che il patrimonio e le capacità di reddito dell'odierno istante non gli possono consentire il regolare pagamento regolare di tutti i debiti (ammontanti a oltre due milioni di euro);
- ha allegato alla domanda la documentazione di cui all'articolo 75 ccii (anche quella relativa al proprio nucleo familiare, a seguito della richiesta di integrazione del giudice), necessaria affinché i creditori possano esprimere il loro “voto” in maniera consapevole (dunque si tratta di documentazione la cui mancanza conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;
v. art. 77 ccii), nonché la relazione particolareggiata richiesta dall'articolo 76 c. II ccii, che è stata (correttamente) integrata a seguito della modifica della proposta originaria;
3 - ha anche prodotto l'attestazione prevista dall'articolo 75 c. II ccii, necessaria perché i creditori muniti di privilegio non sono pagati integralmente. 4.2. – Il concordato proposto è inoltre “in continuità”, perché l'iniziativa giudiziale dell'avv. gli consentirà di proseguire l'attività Pt_1 professionale (si applica dunque l'articolo 74 c. I ccii e non il secondo comma della predetta disposizione). 4.3. – La suddivisione in classi non è obbligatoria nel concordato minore, ai sensi dell'articolo 74 c. III ccii (che infatti accenna all' “eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati”), a meno che vi siano creditori titolari di garanzie prestate da terzi. In ogni caso il ricorrente ha previsto la formazione di dieci classi, enunciando i criteri in base ai quali ha deciso il predetto classamento. Poiché la suddivisione dei creditori in classi non è sempre doverosa nel concordato minore, in mancanza di specifiche contestazioni si ritiene di dover procedere oltre con l'esame della proposta. 4.3.1. – Il classamento operato impone tuttavia di verificare se siano stati rispettati i criteri di ammissibilità previsti dalla normativa sul concordato preventivo. In particolare, dato il richiamo “in quanto compatibili” alle norme sul concordato preventivo presente nell'articolo 74 c. IV ccii, in un concordato minore “in continuità” occorre comunque distribuire il valore di liquidazione (da identificare con riguardo all'attivo ricavabile in caso di liquidazione controllata, al netto dei costi) nel rispetto delle cause legittime di prelazione, mentre il “surplus concordatario” deve essere distribuito in ossequio alla relative priority rule posta dall'articolo 84 c. VI secondo periodo ccii: in sintesi, i creditori inseriti in una classe devono ricevere complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi del medesimo grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. La descrizione in dettaglio delle tipologie di privilegio riconosciuto ai crediti è contenuta nell'integrazione del piano depositata il 17 gennaio 2025; l'ordine dei privilegi è rispettato nella formulazione delle prime cinque classi;
le classi dalla sesta alla decima contengono dei creditori chirografari ab origine oppure degradati ai sensi dell'articolo 84 c. V ultimo periodo ccii. Le classi con il privilegio “maggiore” ricevono un trattamento superiore rispetto ai privilegiati di grado inferiore;
i creditori chirografari ricevono il medesimo trattamento. Anche se l'articolo 84 c. VI ccii accenna al trattamento complessivamente riservato a una singola classe, si osserva comunque che i crediti previdenziali (classi 2 e 7) ricevono in tutto il 23,52% del loro credito, il credito per imposte sui redditi (classi 3 e 8) ottiene l'11,02%, il credito 4 i.v.a. (classi 4 e 9) viene pagato per il 10,52% del totale, infine gli altri crediti (classi 5 e 10) ricevono complessivamente il 10,32% del loro credito. Pertanto, anche volendo considerare non le singole classi, ma il totale dei crediti (cioè i singoli crediti privilegiati, anche nella parte degradata a chirografo), è rispettata la regola posta dall'articolo 84 c. VI secondo periodo ccii. Secondo il ricorrente, il “valore di liquidazione”, definito ai sensi dell'articolo 87 c. I lett. c) ccii, dunque al netto delle spese della procedura di liquidazione controllata, è pari a € 88.114,00 (si veda la tredicesima pagina dell'integrazione del piano, allegato 8 depositato il 17 gennaio 2025) e consente il pagamento dei crediti privilegiati dei professionisti nonché il 20,87% dei crediti contributivi ed assistenziali privilegiati, questi ultimi invece soddisfatti in misura pari al 23,52% in caso di omologazione del concordato minore. Tenuto (anche) conto del fatto che il valore eccedente quello di liquidazione viene comunque attribuito pure ai creditori aventi il privilegio di cui all'articolo 2753 c.c., ai fini che qui rilevano deve concludersi nel senso che la regola della relative priority è rispettata. 4.3.2. – L , direzione provinciale di Catanzaro, ha Controparte_1 sostenuto che la percentuale del 4,31% ad essa riservata sia eccessivamente bassa. La doglianza non è rilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta e del piano perché, da un lato, il classamento operato è rispettoso dei principi stabiliti dall'articolo 84 c. VI ccii, dall'altro lato la congruità della percentuale riservata ai creditori chirografari è una questione di merito, non sindacabile dal tribunale. L'unica verifica possibile è quella relativa al confronto con il trattamento verosimilmente riservato in caso di liquidazione controllata. La questione, per ragioni di ordinato esame delle questioni da affrontare, verrà approfondita infra. 4.4. – Poiché il ricorrente non è un imprenditore, non si applica il requisito di ammissibilità stabilito dall'articolo 77 ccii con riguardo ai requisiti dimensionali dell'impresa (si veda il richiamo all'articolo 2 c. I lett. d) ccii).
4.5. – Non risulta, né dagli atti né dalle relazioni dell'OCC, che il richiedente abbia ottenuto il beneficio dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda oppure per due volte (v. art. 77 ccii).
5. – L'articolo 78 c. I ccii prevede che, al momento dell'apertura della procedura, i creditori ricevano la proposta e il decreto di apertura. Evidentemente si deve trattare della proposta su cui i creditori devono esprimere il loro voto. Inoltre, per “proposta” si intende esclusivamente l'atto che la contiene, non anche i documenti ad essa allegati: infatti quando il legislatore del d. lgs. n. 14/2019 ha richiesto la trasmissione degli allegati lo ha stabilito chiaramente (si veda l'articolo 40 c. III ultimo 5 periodo ccii sulla comunicazione al Pubblico Ministero). La procedura non prevede la trasmissione anche dei documenti allegati alla proposta e/o alla relazione particolareggiata dell'OCC, né di tale relazione. Peraltro nulla vieta che i creditori, prima di esprimere il loro voto, sapendo di una procedura di concordato minore aperta presso un tribunale, chiedano la visibilità del fascicolo informatico, nel quale tali documenti devono essere prodotti (perché se i documenti previsti dagli articoli 75 e 76 ccii non sono depositati, la proposta è inammissibile ai sensi dell'articolo 77 ccii). Le doglianze dell riguardanti la mancata Controparte_1 trasmissione di atti diversi da quelli prescritti dall'articolo 78 c. I ccii, pertanto, sono infondate (è comunque il caso di evidenziare che la non ha formalmente eccepito Controparte_3
l'inammissibilità della proposta, ma comunque ha sollevato la questione). 6. – Eventuali errori quanto ai singoli crediti presi in considerazione non rilevano ai fini dell'ammissibilità della procedura. In ogni caso è pacifico che la proposta di concordato minore sia stata elaborata tenendo conto delle dichiarazioni di credito inviate dai creditori, ovviamente aggiornate a una data determinata. 6.1. – Il rinvio (nei limiti della compatibilità) alle norme sul concordato preventivo, contenuto nell'articolo 74 c. IV ccii, può giustificare anche il richiamo all'articolo 108 ccii, ferme restando però le peculiarità delle operazioni a seguito dell'apertura della procedura di concordato minore e fino al voto, dato che sul punto vi sono delle norme speciali, cioè gli articoli 78 e 79 ccii. Ciò posto, l , direzione provinciale di Reggio Controparte_1
Calabria, ha “aggiornato” il proprio credito alla data dell'atto depositato il 27 febbraio 2025, senza contestare specificamente l'indicazione contenuta nella proposta e nella relazione particolareggiata (cioè ad esempio il fatto che non si fosse tenuto conto della precisazione del credito inviata in precedenza). La ha precisato che l'indicazione del credito (€ 180.635,03) CP_2 era aggiornata al 10 luglio 2024 e che successivamente sono scaduti i ratei dei contributi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2023. Il ricorrente ha replicato che la proposta è stata redatta sulla base delle indicazioni fornite dai creditori e che nelle more ha iniziato ad effettuare i pagamenti dovuti. Poiché l'avv. ha documentato di avere eseguito dei pagamenti Pt_1 anche nell'anno 2025, relativi a dei periodi successivi alle date in cui i creditori hanno trasmesso gli importi aggiornati dei loro crediti (si veda la documentazione allegata alla memoria depositata il 23 aprile 2025) e si tratta anche di pagamenti dovuti a scadenze mensili, è evidente che l'eventuale aggiornamento dei singoli crediti comporterebbe
6 l'impossibilità di fatto di valutare la proposta, perché questa dovrebbe essere sempre modificata a seguito di un singolo pagamento. 6.1.1. – Non si può pertanto tenere conto nel presente procedimento degli aggiornamenti depositati dai creditori. E' comunque il caso di precisare che, siccome la proposta riguarda (necessariamente, per le ragioni sopra esposte) i crediti aggiornati a una certa data, per quelli maturati successivamente, oltre a non esservi la possibilità di un aggiornamento nel presente procedimento, non vi sarà nemmeno la falcidia proposta dall'avv. Infatti l'obbligatorietà del Pt_1 concordato minore omologato può riguardare soltanto i crediti individuati nella proposta, non anche quelli successivi, anche se maturati in favore di creditori che abbiano partecipato alla procedura. Per tale ragione, ad esempio, i crediti della Cassa Forense e dell'
[...]
maturati dopo la loro precisazione del credito, quindi non CP_1 inclusi nella proposta di concordato minore, non possono essere falcidiati né “cancellati” a seguito dell'esecuzione del concordato minore omologato. 7. – L , direzione provinciale di Catanzaro, ha anche Controparte_1 sostenuto che i propri crediti siano privilegiati.
7.1. – Il privilegio di grado 7 (articoli 2758 e 2778 n. 7 c.c.) è speciale, quindi per essere riconosciuto necessita della specificazione dei beni su cui il privilegio stesso si possa esercitare. In mancanza di tale specificazione, si reputa corretta l'inclusione di tale credito tra quelli chirografari.
8. – L' , direzione provinciale di Reggio Calabria, ha Controparte_1 evidenziato che l'avv. ha omesso “sistematicamente qualsiasi Pt_1 versamento relativo ai redditi percepiti” e che pertanto l'ammissione al concordato minore rappresenterebbe per l'odierno ricorrente un “premio” non consentito. Si osserva che, ai fini dell'ammissione al concordato minore, non è richiesto il requisito della “meritevolezza” del debitore. Il giudice deve valutare se vi siano i requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 74 e ss. ccii e, all'esito della votazione, deve stabilire se il piano sia giuridicamente ammissibile e fattibile (articolo 80 c. I ccii), senza alcun accenno alle cause dell'indebitamento e all'eventuale protratta sottrazione alle scadenze successivamente maturate, qualora queste non incidano sull'ammissibilità della proposta e non costituiscano degli “atti in frode”. 8.1. – A tale proposito, siccome ai sensi dell'articolo 82 ccii il giudice deve revocare l'omologazione (comunque su istanza quantomeno di un
“interessato”, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 136/2024, tramite il quale è stata cancellata la possibilità di revocare l'omologazione anche d'ufficio) in caso di aumento o diminuzione del passivo dolosa o commessa con colpa grave, oppure in ipotesi di sottrazione o di 7 dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo ovvero in caso di simulazione di attività inesistenti o, più in generale, di commissione di altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, si deve valutare la contestazione dell come “segnalazione” di un atto Controparte_1 in frode da parte dell'avv. A parere dello scrivente non potrebbe Pt_1 essere omologato un concordato minore destinato a essere revocato (anche se non d'ufficio); in ogni caso il generale rinvio (nei limiti della compatibilità) alle norme sul concordato preventivo giustifica l'esame della questione in questa sede.
8.1.1. – Tale segnalazione è infondata, perché il ricorrente ha esposto i dati sul proprio debito risultanti dalle comunicazioni inviate dai creditori, senza dunque indicare un passivo diverso da quello “reale”. Non risulta poi il compimento di alcuno tra gli atti “tipizzati”, stabiliti dall'articolo 82 ccii. La “frode” ai danni dei creditori non può identificarsi con la sia pur sistematica sottrazione alle proprie obbligazioni, proprio perché tale condotta omissiva può al massimo rendere “immeritevole” chi chiede la ristrutturazione del proprio debito (che è una procedura la quale non prevede il voto dei creditori, a differenza del concordato minore), ma non inammissibile la proposta di concordato minore, perché non incide né sull'ammissibilità della proposta, né (di per sé) sulla sua “fattibilità”. Sotto questo profilo, spetta al tribunale verificare soltanto se l'alternativa liquidatoria (rappresentata nel caso di specie dalla liquidazione controllata) sia più o meno favorevole ai creditori.
9. – La ha sostenuto che il pagamento dei contributi nella CP_2 misura proposta dall'avv. non consente il riconoscimento di tutte le Pt_1 annualità ai fini dell'ammissione al trattamento pensionistico, che lo stralcio del debito previdenziale non è ammissibile, che comunque i contributi integrativi sono sempre dovuti e che i flussi attivi prospettici sono stati ricostruiti in maniera errata. 9.1. – Le contestazioni sulla falcidia in sé e su quella operata sul contributo integravo potrebbero essere estese a tutti i debiti erariali dell'avv. Pt_1 dato che si tratta comunque di somme dovute per il perseguimento di generali interessi pubblici. Il legislatore però non ha previsto delle eccezioni con riguardo a tali crediti, che pertanto possono essere oggetto di falcidia, ricorrendo gli altri presupposti previsti dal d. lgs. n. 14/2019. Tale possibilità (oltre che dal generale rinvio alle norme sul concordato preventivo) deriva dall'articolo 80 c. III ccii, il quale consente l'omologa
“forzosa” in presenza di determinate condizioni: l'omologa forzosa presuppone necessariamente che l'amministrazione finanziaria e/o gli enti gestori di forme di previdenza o di assistenza obbligatorie siano tra i creditori destinatari della proposta di concordato, che abbiano votato e quindi possano anch'essi subire la “falcidia concordataria”. 8 9.2. – La questione sul mancato riconoscimento delle annualità ai fini del trattamento pensionistico non può rilevare in questa sede, innanzitutto perché l'avv. non ha “garantito” i pagamenti facendo riferimento Pt_1 agli emolumenti che otterrà a titolo di pensione, in secondo luogo perché il rapporto tra l'avvocato e la cassa forense non può incidere sull'ammissibilità della proposta (ma soltanto sul merito di questa e dunque sul voto del creditore, che è stato negativo a causa dei predetti rilievi).
9.3. – La contestazione riguardante i flussi attivi sarà esaminata quando si verificherà la convenienza della proposta di concordato rispetto allo scenario alternativo della liquidazione controllata.
10. – Concluso il controllo di ammissibilità giuridica, è necessario verificare se la proposta di concordato sia “fattibile” (articolo 80 c. I ccii). La proposta prevede il pagamento dei creditori nelle percentuali sopra richiamate mediante l'utilizzo dei redditi ottenuti dall'avv. dalla Pt_1 propria attività professionale, ovviamente detratti i costi di tale attività e gli importi necessari per garantire al ricorrente e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa. Il gestore della crisi ha attestato la fattibilità del piano. I creditori non hanno contestato la possibilità per l'avv. di Pt_1 provvedere ai pagamenti evidenziati nella proposta;
la ha CP_2 sostenuto che i dati reddituali del “periodo Covid” non possono essere presi in considerazione come raffronto, perché sono più bassi rispetto alle potenzialità dello studio professionale del ricorrente. Tale doglianza, invero, non è esaminabile sotto il profilo della “fattibilità” del piano, intesa come “non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”, cioè come non manifesta impossibilità in concreto della sua esecuzione (si veda al riguardo l'articolo 47 c. I lett. a) ccii, applicabile dato il rinvio operato dall'articolo 74 c. IV ccii): infatti, se i redditi dell'avv. si manterranno al livello di quelli dell'anno 2023, Pt_1
è chiaro che costui sarà in grado di adempiere il concordato (a prescindere dunque dal fatto se egli ometta il pagamento dei contributi scaduti dopo la data di presentazione del piano, perché si può solo ritenere che tale eventuale omissione sia volontaria, non incidendo dunque sulla
“fattibilità” del piano concordatario). 10.1. – Piuttosto, tale doglianza può rilevare con riguardo alla determinazione del cd. valore di liquidazione, correttamente determinato tenendo conto anche dei ricavi, al netto dei costi, derivanti dalla prosecuzione dell'attività professionale per tre anni dall'eventuale apertura della liquidazione controllata (dato che si tratta di emolumenti che, in caso di alternativa liquidatoria, dovrebbero essere acquisiti dal liquidatore).
9 Il ricorrente ha allegato, oltre alle dichiarazioni dei redditi, anche una convenzione con il patronato AS (di durata annuale ma rinnovabile tacitamente di anno in anno), decorrente dal 2 novembre 2021, la quale gli consentirà una riduzione dei costi di gestione dello studio (dovendo egli occuparsi verosimilmente di questioni relative alla stessa materia) e una stabilità reddituale. Tale convenzione è successiva al “periodo Covid”; si ritiene quindi che la ricostruzione operata dal ricorrente (e vagliata positivamente dal gestore della crisi) sia corretta. Del resto, il ricorrente ha evidenziato e ha documentato che i flussi prospettici sono coerenti con il risultato dell'anno 2023 (e non ad esempio con la media degli ultimi tre anni;
si vedano le pagine 40 e 41 di 56 della “proposta definitiva di piano di concordato minore – periodo previsionale 2024 – 2033 prodotta il 17 gennaio 2025, all. 1 (08)). Ciò consente di superare il rilievo della Cassa Forense secondo cui il reddito ricavabile dall'attività professionale è più elevato. 10.2. – Poiché ai sensi dell'articolo 87 c. I lett. c) e tenendo conto delle peculiarità del concordato minore, il “valore di liquidazione” corrisponde al valore realizzabile in sede di liquidazione controllata dalla liquidazione dei beni e dei diritti, nonché dall'accoglimento delle azioni giudiziarie, il tutto al netto delle spese, non si può ignorare che, tra le “spese correnti” (€ 2.560,00 al mese), l'avv. ha inserito la voce “pagamento spese Pt_1 finanziamenti vari”, pari a 500 euro al mese. Il ricorrente ha anche chiarito che le “spese per il mantenimento familiare” sarebbero state pari a € 30.700,00 in tutto, di cui € 20.480,00 all'anno a suo carico, dato che il proprio coniuge partecipa con il proprio reddito a tali spese. 10.2.1. – A seguito della richiesta di chiarimento del 26 maggio 2025, il ricorrente ha precisato che a) la somma mensile di € 500,00 corrisponde a degli impegni finanziari assunti esclusivamente dal proprio coniuge, ; CP_4
b) la NO ha un reddito netto mensile pari a € 1.323,32 e, in CP_4 considerazione del totale dei propri obblighi, può contribuire al mantenimento del nucleo familiare con circa € 860,00 mensili (cioè all'incirca per un terzo del totale). Il ricorrente ha depositato della documentazione dalla quale si desume l'esistenza di tali obblighi, tutti in capo alla NO , i quali pertanto CP_4 continuerebbero a gravare su costei in caso di apertura della liquidazione controllata dell'odierno istante (v. docc. 19-24), nonché il reddito netto percepito da , che è (soltanto) di poco superiore rispetto a ciò CP_4 che il gestore della crisi ha evidenziato (v. docc. 2-4 (08) prodotti il 17 gennaio 2025). Si ritiene dunque che il rilievo d'ufficio sia stato superato. 10.3. – Il valore di liquidazione è dunque pari a € 88.114,00, al netto del compenso spettante al liquidatore e del pagamento dei crediti dei 10 professionisti privilegiati: non essendovi stata una specifica contestazione circa la quantificazione di tali costi (pari rispettivamente a € 17.763,00 e a € 39.852,00), si deve fare propria l'elaborazione del ricorrente. In base alla proposta di concordato minore e alla relazione dell'OCC sul risultato dei voti, nello scenario alternativo della liquidazione controllata i crediti previdenziali e assistenziali potrebbero essere soddisfatti per € 88.114,00; la proposta di concordato minore prevede invece il pagamento complessivo di tali crediti per € (81.092,00 + 14.687,00 =) 95.779,00. Tutti gli altri creditori non riceverebbero alcunché in caso di liquidazione controllata. Insomma, vi è anche il requisito di cui all'articolo 80 c. III ccii, perché tutti i creditori (quindi non solo i creditori opponenti) possono essere soddisfatti in misura superiore rispetto allo scenario liquidatorio alternativo. 10.4. – Non si può ignorare che ha previsto di pagare i Parte_1 propri creditori fino al 2033, mentre in caso di liquidazione controllata i creditori stessi potrebbero ambire a ricevere dei pagamenti in tempi più ristretti. Premesso che, anche se dall'effetto esdebitatorio ottenibile dopo tre anni dall'apertura della liquidazione controllata (v. art. 279 ccii) non può derivare che i creditori possano ricevere il pagamento esattamente entro tre anni, perché comunque occorre assicurare che tutta la procedura si svolga nelle forme di legge (quindi si può prevedere che costoro debbano attendere un altro anno prima di ricevere eventuali pagamenti), la
[...] potrebbe lamentare che un pagamento in tre o al massimo quattro CP_2 anni della somma di € 88.114,00 sia nel complesso più conveniente rispetto al pagamento di € 95.779,00 in circa otto anni e mezzo. Il tasso di interesse legale attuale (v. art. 1284 c. I c.c.) è pari al 2% annuo. Tuttavia non vi è la certezza né che il saggio dell'interesse legale resti immutato, né che possa variare in più o in meno. E' certo invece che per il 2021 il tasso di interesse legale è stato pari allo 0,01% e che per il 2020 è stato dello 0,05% (sia pure nell'ambito di una congiuntura economica estremamente sfavorevole). Tenuto conto di ciò, si ritiene di dover confermare che la proposta di concordato minore sia nel complesso migliore rispetto all'alternativa liquidatoria. 11. – Il gestore della crisi ha evidenziato che la proposta è stata votata favorevolmente soltanto da quindi da uno dei Controparte_5 due creditori inseriti nella classe 6 (importo totale del credito € 51.962,00, credito di € 19.175,00, dunque percentuale inferiore al 40% del totale dei crediti) e che vi sono otto creditori il cui voto deve intendersi positivo per cd. silenzio-assenso. In totale, allora, secondo il gestore della crisi la
11 proposta è stata votata favorevolmente da tre classi sulle nove votanti, come da prospetto proposto di seguito.
La proposta è stata dunque approvata, in base alla predetta relazione, da creditori rappresentanti il 10,44% dei crediti. L'articolo 79 c. I ccii, per il caso di concordato minore con classi di creditori, stabilisce che la proposta
- deve essere votata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto;
- qualora un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi, deve essere votata anche dalla maggioranza per teste dei creditori ammessi al voto;
- deve ottenere pure la maggioranza dei voti all'interno del maggior numero di classi. Poiché l'articolo 79 c. III ccii prevede che il mancato esercizio del voto entro il termine concesso dall'OCC equivalga a un voto positivo, si ritiene corretta la relazione, anche nella parte in cui è stato segnalato che il Comune di Bovalino aveva comunicato il proprio voto in ritardo e dunque doveva considerarsi consenziente. 12. – Poiché non è stata raggiunta la maggioranza di cui all'articolo 79 c. I ccii, l'avv. ha invocato l'applicazione dell'articolo 80 c. III ccii il Pt_1 quale, in mancanza dell'adesione da parte dell'amministrazione
12 finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando tale adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 c. I ccii, consente l'omologazione del concordato minore, sempre che la proposta nei confronti di tali enti sia più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. La prima parte dell'articolo 80 c. III ccii stabilisce che, anche in caso di contestazione della convenienza della proposta, il giudice debba valutare se il credito dell'opponente possa essere soddisfatto in misura migliore nello scenario alternativo della liquidazione controllata. Poiché gli “opponenti” sono unicamente la e l CP_2 [...]
(cioè degli enti nei cui confronti si può comunque applicare CP_1
l'articolo 80 c. III ccii) e la posizione di tali creditori è stata già affrontata, non è necessario ribadirla adesso. E' sufficiente evidenziare nuovamente che la proposta di concordato minore è stata ritenuta migliore per tutti i creditori rispetto all'alternativa rappresentata, nel caso di specie, dalla liquidazione controllata. 12.1. – La “percentuale di cui all'articolo 79 c. I ccii”, richiamata dall'articolo 80 c. III ccii, è innanzitutto la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il totale dei debiti (esclusi i creditori non votanti) è pari a € 2.161.373,00. Soltanto i crediti con il privilegio di grado 18 e 19 (di cui è titolare l' ) sono superiori a 1.300.000 euro. Controparte_1
12.1.1. – Essendovi dunque un creditore con un credito superiore alla metà del totale, è necessario che vi sia anche la maggioranza per teste dei creditori ammessi al voto. Il gestore della crisi ha evidenziato che i creditori votanti sono dodici in tutto (l è stata considerata per due volte, tenuto Controparte_1 conto delle due direzioni provinciali coinvolte) e che i voti favorevoli sono nove. 12.1.2. – Dato l'avvenuto classamento, è altresì necessario che la maggioranza dei crediti ammessi al voto sia stata raggiunta nel maggior numero di classi. La maggioranza è raggiunta considerando anche solo 5 classi sulle 9 votanti. Nel caso di specie
- hanno votato favorevolmente 3 classi;
- la e l' sono gli unici creditori delle CP_2 Controparte_1 altre 6 classi (la è stata inserita nelle classi 2 e 7, mentre CP_2 nelle altre classi vi è l' ). Controparte_1
12.2. – Poiché, per le ragioni sopra esposte, la proposta di soddisfacimento dei crediti della e dell' è migliore CP_2 Controparte_1 rispetto all'alternativa della liquidazione controllata e l'adesione dei
13 predetti due creditori è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza necessaria per l'omologazione del concordato minore, questo deve essere omologato ai sensi dell'articolo 80 c. III ccii. 13. – Poiché diversi creditori hanno proposto delle opposizioni, si ritiene di dover adottare una pronuncia sulle spese di lite nei rapporti tra costoro. Tenuto conto del fatto che
- il concordato viene omologato con il ricorso all'istituto previsto dall'articolo 80 c. III ccii (e quindi in mancanza delle maggioranze di cui all'articolo 79 ccii),
- nell'ambito del concordato minore la contestazione serve innanzitutto per consentire l'avvio della verifica sulla maggiore o minore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e
- il contenzioso vero e proprio si apre soltanto dopo la dichiarazione di apertura della procedura ai sensi dell'articolo 78 ccii, quindi in ogni caso per la fase precedente non si possono applicare gli articoli 91 e ss. c.p.c., si ritengono sussistenti le “gravi ed eccezionali ragioni” (art. 92 c. II c.p.c.; C. Cost. n. 77/2018) che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra il ricorrente e i creditori che hanno proposto un'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) omologa la proposta di concordato minore presentata dall'avv.
(c.f. , p. iva ); Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1
2) dispone la pubblicazione della presente sentenza, unitamente alla proposta finale di concordato minore, sul sito web del Tribunale di Locri, a cura del gestore della crisi;
3) dispone che il gestore della crisi notifichi la presente sentenza a tutti i creditori;
4) dispone che il gestore della crisi depositi le prove della pubblicazione sul sito web del tribunale e della notificazione a tutti i creditori contestualmente al deposito della prima relazione;
5) dispone che il ricorrente compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
6) dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatta esecuzione del concordato da parte del debitore, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice solo ove ciò sia assolutamente necessario;
7) dispone che ogni sei mesi il gestore della crisi relazioni al giudice in merito alla esecuzione della proposta concordataria da parte del ricorrente, ai sensi di quanto è previsto dall'articolo 81 c. I ccii;
14 8) dispone che il gestore della crisi, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, precisando se il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito, nonché indicando gli atti necessari per l'esecuzione del piano qualora questo non sia stato integralmente e correttamente eseguito, secondo l'articolo 81 c. IV e V ccii;
9) evidenzia che il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, alle condizioni di cui all'articolo 82 ccii, e che la domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale;
10) dichiara chiusa la procedura;
11) dichiara interamente compensate le spese di lite del presente giudizio nei rapporti tra il ricorrente e i creditori opponenti;
12) manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al gestore della crisi ed al Pubblico Ministero, nonché per tutti gli adempimenti di legge. Provvedimento redatto e inviato tramite “consolle del magistrato” il 12 luglio 2025.
Il giudice designato
dott. Giuseppe Cardona
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Locri Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dottor Giuseppe Cardona, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 1° luglio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta entro il 1° luglio 2025, ore 10:00, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGA DI CONCORDATO MINORE articolo 80 del d. lgs. n. 14/2019
nel procedimento unitario n. 34-1/2024 R.G.P.U., introdotto con il ricorso depositato il 18 dicembre 2024 da avv. nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, p. iva ), con l'avv. Simone Forte, CodiceFiscale_1 P.IVA_1 nel quale svolge funzioni di gestore della crisi, nominato dal competente OCC, la dottoressa . Persona_1
1. – L'avv. ha chiesto l'omologazione del concordato Parte_1 minore proposto con il ricorso depositato il 18 dicembre 2024. A seguito del decreto depositato il 2 gennaio 2025, il ricorrente ha modificato la propria proposta, depositandola il 17 gennaio 2025. Il giudice ha disposto l'apertura della procedura di concordato minore con il provvedimento del 25 gennaio 2025. A seguito delle operazioni di voto, il gestore della crisi ha fatto presente che, delle nove classi votanti, tre hanno espresso un voto positivo (per silenzio-assenso) e le altre hanno votato negativamente. Il ricorrente ha chiesto l'omologazione del concordato minore attraverso l'applicazione cd. cram down fiscale e previdenziale. Con il provvedimento del 26 maggio 2025 lo scrivente ha chiesto il deposito di chiarimenti circa la corretta determinazione del valore di
1 liquidazione e quindi sulla valutazione circa la maggiore o minore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
2. – Si premette che il gestore della crisi non ha depositato alcunché a seguito del provvedimento del 26 maggio 2025. Lo scrivente ritiene pertanto che non siano state presentate delle note da parte dei creditori dissenzienti, i quali hanno comunque ricevuto la comunicazione del predetto provvedimento (si veda il deposito effettuato dalla cancelleria in data 30 maggio 2025). Si può pertanto procedere con l'esame delle questioni rilevanti nel presente procedimento.
3. – In sintesi, la proposta (a seguito della modifica, quindi la proposta su cui i creditori hanno avuto la possibilità di esprimere il loro voto), da qualificarsi come “in continuità” (dato che il ricorrente proseguirà la propria attività professionale, mettendo a disposizione dei creditori una parte dei redditi che riuscirà a ottenere), prevede a) la suddivisione dei creditori in dieci classi (esclusa la classe dei creditori in prededuzione); b) il pagamento al 100% della prima classe, al 19,21% della seconda classe, al 6,71% della terza classe, al 6,21% della quarta classe, al 6,01% della quinta classe e al 4,31% delle altre cinque classi spese di procedura), per un totale di € 295.955,82, il tutto come da prospetto riportato di seguito, comprendente anche la descrizione delle singole classi;
si precisa (dato che nella tabella che segue vi è un refuso) che, come da integrazione del piano depositata il 17 gennaio 2025, la terza classe riguarda dei crediti per i.r.pe.f. e per i.r.a.p., dunque dei crediti di grado 18 ai sensi degli articoli 2752 e 2778 c.c., mentre la quarta classe concerne i crediti per l'i.v.a. (grado 19 ai sensi degli articoli 2752 e 2778 c.c.);
c) dei versamenti rateali (103 con riguardo ai creditori, a partire dal mese di giugno 2025; è stato previsto il pagamento del compenso spettante all'OCC in tre ratei). Il ricorrente ha sostenuto che l'alternativa liquidatoria non potrebbe consentire il pagamento nella misura prevista.
2 L (direzione provinciale di Reggio Calabria) ha Controparte_1 eccepito la mancata trasmissione della documentazione riguardante la proposta originaria, ha evidenziato che l'esposizione tributaria dell'avv. è pari a € 1.389.372,07 al netto degli oneri di riscossione e degli Pt_1 ulteriori interessi di mora e che il ricorrente ha continuato a non versare l'i.v.a. incassata perfino nell'anno di imposta 2024. L (direzione provinciale di Catanzaro) ha eccepito Controparte_1 di non avere ricevuto tutta la documentazione prevista dagli articoli 75 e
76 ccii con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo
77 ccii e nel merito ha affermato che la proposta di soddisfacimento pari al 4,31% è “ingiustificatamente bassa” e che la qualificazione dei crediti come chirografari non è corretta, trattandosi invece di crediti privilegiati di grado 7. La ha evidenziato che l'avv. non ha pagato gli CP_2 Pt_1 importi dovuti per il 2024, con un aumento del debito di € 20.709,70, ha sostenuto che la proposta di pagamento parziale non consente di riconoscere tutte le annualità ai fini dell'ammissione al trattamento pensionistico, che gli importi chiesti e non versati non sono rimessi alla disponibilità delle parti e che il cd. contributo integrativo viene anticipato dal cliente al professionista ma è destinato alla e quindi dovrebbe CP_2 esserle versato senza alcuna riserva e senza la possibilità di accordare stralci o riduzioni, infine che dalle dichiarazioni periodiche si desume un reddito di gran lunga superiore rispetto a quello prospettato dal ricorrente. 4. – Il giudice adito è territorialmente competente (v. art. 27 c. II e c. III lett. b) ccii), dato che il ricorrente risiede in Bovalino (RC). 4.1. – Si ribadisce e si conferma che il ricorrente
- è un “professionista” e dunque figura tra i soggetti di cui all'articolo 2 c. I lett. c) ccii (v. art. 74 ccii);
- è “sovraindebitato” ai sensi della predetta norma, come emerge dall'attestazione dell'OCC nonché dalla complessiva documentazione sui debiti presente in atti, alla luce del fatto che il patrimonio e le capacità di reddito dell'odierno istante non gli possono consentire il regolare pagamento regolare di tutti i debiti (ammontanti a oltre due milioni di euro);
- ha allegato alla domanda la documentazione di cui all'articolo 75 ccii (anche quella relativa al proprio nucleo familiare, a seguito della richiesta di integrazione del giudice), necessaria affinché i creditori possano esprimere il loro “voto” in maniera consapevole (dunque si tratta di documentazione la cui mancanza conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;
v. art. 77 ccii), nonché la relazione particolareggiata richiesta dall'articolo 76 c. II ccii, che è stata (correttamente) integrata a seguito della modifica della proposta originaria;
3 - ha anche prodotto l'attestazione prevista dall'articolo 75 c. II ccii, necessaria perché i creditori muniti di privilegio non sono pagati integralmente. 4.2. – Il concordato proposto è inoltre “in continuità”, perché l'iniziativa giudiziale dell'avv. gli consentirà di proseguire l'attività Pt_1 professionale (si applica dunque l'articolo 74 c. I ccii e non il secondo comma della predetta disposizione). 4.3. – La suddivisione in classi non è obbligatoria nel concordato minore, ai sensi dell'articolo 74 c. III ccii (che infatti accenna all' “eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati”), a meno che vi siano creditori titolari di garanzie prestate da terzi. In ogni caso il ricorrente ha previsto la formazione di dieci classi, enunciando i criteri in base ai quali ha deciso il predetto classamento. Poiché la suddivisione dei creditori in classi non è sempre doverosa nel concordato minore, in mancanza di specifiche contestazioni si ritiene di dover procedere oltre con l'esame della proposta. 4.3.1. – Il classamento operato impone tuttavia di verificare se siano stati rispettati i criteri di ammissibilità previsti dalla normativa sul concordato preventivo. In particolare, dato il richiamo “in quanto compatibili” alle norme sul concordato preventivo presente nell'articolo 74 c. IV ccii, in un concordato minore “in continuità” occorre comunque distribuire il valore di liquidazione (da identificare con riguardo all'attivo ricavabile in caso di liquidazione controllata, al netto dei costi) nel rispetto delle cause legittime di prelazione, mentre il “surplus concordatario” deve essere distribuito in ossequio alla relative priority rule posta dall'articolo 84 c. VI secondo periodo ccii: in sintesi, i creditori inseriti in una classe devono ricevere complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi del medesimo grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. La descrizione in dettaglio delle tipologie di privilegio riconosciuto ai crediti è contenuta nell'integrazione del piano depositata il 17 gennaio 2025; l'ordine dei privilegi è rispettato nella formulazione delle prime cinque classi;
le classi dalla sesta alla decima contengono dei creditori chirografari ab origine oppure degradati ai sensi dell'articolo 84 c. V ultimo periodo ccii. Le classi con il privilegio “maggiore” ricevono un trattamento superiore rispetto ai privilegiati di grado inferiore;
i creditori chirografari ricevono il medesimo trattamento. Anche se l'articolo 84 c. VI ccii accenna al trattamento complessivamente riservato a una singola classe, si osserva comunque che i crediti previdenziali (classi 2 e 7) ricevono in tutto il 23,52% del loro credito, il credito per imposte sui redditi (classi 3 e 8) ottiene l'11,02%, il credito 4 i.v.a. (classi 4 e 9) viene pagato per il 10,52% del totale, infine gli altri crediti (classi 5 e 10) ricevono complessivamente il 10,32% del loro credito. Pertanto, anche volendo considerare non le singole classi, ma il totale dei crediti (cioè i singoli crediti privilegiati, anche nella parte degradata a chirografo), è rispettata la regola posta dall'articolo 84 c. VI secondo periodo ccii. Secondo il ricorrente, il “valore di liquidazione”, definito ai sensi dell'articolo 87 c. I lett. c) ccii, dunque al netto delle spese della procedura di liquidazione controllata, è pari a € 88.114,00 (si veda la tredicesima pagina dell'integrazione del piano, allegato 8 depositato il 17 gennaio 2025) e consente il pagamento dei crediti privilegiati dei professionisti nonché il 20,87% dei crediti contributivi ed assistenziali privilegiati, questi ultimi invece soddisfatti in misura pari al 23,52% in caso di omologazione del concordato minore. Tenuto (anche) conto del fatto che il valore eccedente quello di liquidazione viene comunque attribuito pure ai creditori aventi il privilegio di cui all'articolo 2753 c.c., ai fini che qui rilevano deve concludersi nel senso che la regola della relative priority è rispettata. 4.3.2. – L , direzione provinciale di Catanzaro, ha Controparte_1 sostenuto che la percentuale del 4,31% ad essa riservata sia eccessivamente bassa. La doglianza non è rilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta e del piano perché, da un lato, il classamento operato è rispettoso dei principi stabiliti dall'articolo 84 c. VI ccii, dall'altro lato la congruità della percentuale riservata ai creditori chirografari è una questione di merito, non sindacabile dal tribunale. L'unica verifica possibile è quella relativa al confronto con il trattamento verosimilmente riservato in caso di liquidazione controllata. La questione, per ragioni di ordinato esame delle questioni da affrontare, verrà approfondita infra. 4.4. – Poiché il ricorrente non è un imprenditore, non si applica il requisito di ammissibilità stabilito dall'articolo 77 ccii con riguardo ai requisiti dimensionali dell'impresa (si veda il richiamo all'articolo 2 c. I lett. d) ccii).
4.5. – Non risulta, né dagli atti né dalle relazioni dell'OCC, che il richiedente abbia ottenuto il beneficio dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda oppure per due volte (v. art. 77 ccii).
5. – L'articolo 78 c. I ccii prevede che, al momento dell'apertura della procedura, i creditori ricevano la proposta e il decreto di apertura. Evidentemente si deve trattare della proposta su cui i creditori devono esprimere il loro voto. Inoltre, per “proposta” si intende esclusivamente l'atto che la contiene, non anche i documenti ad essa allegati: infatti quando il legislatore del d. lgs. n. 14/2019 ha richiesto la trasmissione degli allegati lo ha stabilito chiaramente (si veda l'articolo 40 c. III ultimo 5 periodo ccii sulla comunicazione al Pubblico Ministero). La procedura non prevede la trasmissione anche dei documenti allegati alla proposta e/o alla relazione particolareggiata dell'OCC, né di tale relazione. Peraltro nulla vieta che i creditori, prima di esprimere il loro voto, sapendo di una procedura di concordato minore aperta presso un tribunale, chiedano la visibilità del fascicolo informatico, nel quale tali documenti devono essere prodotti (perché se i documenti previsti dagli articoli 75 e 76 ccii non sono depositati, la proposta è inammissibile ai sensi dell'articolo 77 ccii). Le doglianze dell riguardanti la mancata Controparte_1 trasmissione di atti diversi da quelli prescritti dall'articolo 78 c. I ccii, pertanto, sono infondate (è comunque il caso di evidenziare che la non ha formalmente eccepito Controparte_3
l'inammissibilità della proposta, ma comunque ha sollevato la questione). 6. – Eventuali errori quanto ai singoli crediti presi in considerazione non rilevano ai fini dell'ammissibilità della procedura. In ogni caso è pacifico che la proposta di concordato minore sia stata elaborata tenendo conto delle dichiarazioni di credito inviate dai creditori, ovviamente aggiornate a una data determinata. 6.1. – Il rinvio (nei limiti della compatibilità) alle norme sul concordato preventivo, contenuto nell'articolo 74 c. IV ccii, può giustificare anche il richiamo all'articolo 108 ccii, ferme restando però le peculiarità delle operazioni a seguito dell'apertura della procedura di concordato minore e fino al voto, dato che sul punto vi sono delle norme speciali, cioè gli articoli 78 e 79 ccii. Ciò posto, l , direzione provinciale di Reggio Controparte_1
Calabria, ha “aggiornato” il proprio credito alla data dell'atto depositato il 27 febbraio 2025, senza contestare specificamente l'indicazione contenuta nella proposta e nella relazione particolareggiata (cioè ad esempio il fatto che non si fosse tenuto conto della precisazione del credito inviata in precedenza). La ha precisato che l'indicazione del credito (€ 180.635,03) CP_2 era aggiornata al 10 luglio 2024 e che successivamente sono scaduti i ratei dei contributi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2023. Il ricorrente ha replicato che la proposta è stata redatta sulla base delle indicazioni fornite dai creditori e che nelle more ha iniziato ad effettuare i pagamenti dovuti. Poiché l'avv. ha documentato di avere eseguito dei pagamenti Pt_1 anche nell'anno 2025, relativi a dei periodi successivi alle date in cui i creditori hanno trasmesso gli importi aggiornati dei loro crediti (si veda la documentazione allegata alla memoria depositata il 23 aprile 2025) e si tratta anche di pagamenti dovuti a scadenze mensili, è evidente che l'eventuale aggiornamento dei singoli crediti comporterebbe
6 l'impossibilità di fatto di valutare la proposta, perché questa dovrebbe essere sempre modificata a seguito di un singolo pagamento. 6.1.1. – Non si può pertanto tenere conto nel presente procedimento degli aggiornamenti depositati dai creditori. E' comunque il caso di precisare che, siccome la proposta riguarda (necessariamente, per le ragioni sopra esposte) i crediti aggiornati a una certa data, per quelli maturati successivamente, oltre a non esservi la possibilità di un aggiornamento nel presente procedimento, non vi sarà nemmeno la falcidia proposta dall'avv. Infatti l'obbligatorietà del Pt_1 concordato minore omologato può riguardare soltanto i crediti individuati nella proposta, non anche quelli successivi, anche se maturati in favore di creditori che abbiano partecipato alla procedura. Per tale ragione, ad esempio, i crediti della Cassa Forense e dell'
[...]
maturati dopo la loro precisazione del credito, quindi non CP_1 inclusi nella proposta di concordato minore, non possono essere falcidiati né “cancellati” a seguito dell'esecuzione del concordato minore omologato. 7. – L , direzione provinciale di Catanzaro, ha anche Controparte_1 sostenuto che i propri crediti siano privilegiati.
7.1. – Il privilegio di grado 7 (articoli 2758 e 2778 n. 7 c.c.) è speciale, quindi per essere riconosciuto necessita della specificazione dei beni su cui il privilegio stesso si possa esercitare. In mancanza di tale specificazione, si reputa corretta l'inclusione di tale credito tra quelli chirografari.
8. – L' , direzione provinciale di Reggio Calabria, ha Controparte_1 evidenziato che l'avv. ha omesso “sistematicamente qualsiasi Pt_1 versamento relativo ai redditi percepiti” e che pertanto l'ammissione al concordato minore rappresenterebbe per l'odierno ricorrente un “premio” non consentito. Si osserva che, ai fini dell'ammissione al concordato minore, non è richiesto il requisito della “meritevolezza” del debitore. Il giudice deve valutare se vi siano i requisiti di ammissibilità previsti dagli articoli 74 e ss. ccii e, all'esito della votazione, deve stabilire se il piano sia giuridicamente ammissibile e fattibile (articolo 80 c. I ccii), senza alcun accenno alle cause dell'indebitamento e all'eventuale protratta sottrazione alle scadenze successivamente maturate, qualora queste non incidano sull'ammissibilità della proposta e non costituiscano degli “atti in frode”. 8.1. – A tale proposito, siccome ai sensi dell'articolo 82 ccii il giudice deve revocare l'omologazione (comunque su istanza quantomeno di un
“interessato”, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 136/2024, tramite il quale è stata cancellata la possibilità di revocare l'omologazione anche d'ufficio) in caso di aumento o diminuzione del passivo dolosa o commessa con colpa grave, oppure in ipotesi di sottrazione o di 7 dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo ovvero in caso di simulazione di attività inesistenti o, più in generale, di commissione di altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, si deve valutare la contestazione dell come “segnalazione” di un atto Controparte_1 in frode da parte dell'avv. A parere dello scrivente non potrebbe Pt_1 essere omologato un concordato minore destinato a essere revocato (anche se non d'ufficio); in ogni caso il generale rinvio (nei limiti della compatibilità) alle norme sul concordato preventivo giustifica l'esame della questione in questa sede.
8.1.1. – Tale segnalazione è infondata, perché il ricorrente ha esposto i dati sul proprio debito risultanti dalle comunicazioni inviate dai creditori, senza dunque indicare un passivo diverso da quello “reale”. Non risulta poi il compimento di alcuno tra gli atti “tipizzati”, stabiliti dall'articolo 82 ccii. La “frode” ai danni dei creditori non può identificarsi con la sia pur sistematica sottrazione alle proprie obbligazioni, proprio perché tale condotta omissiva può al massimo rendere “immeritevole” chi chiede la ristrutturazione del proprio debito (che è una procedura la quale non prevede il voto dei creditori, a differenza del concordato minore), ma non inammissibile la proposta di concordato minore, perché non incide né sull'ammissibilità della proposta, né (di per sé) sulla sua “fattibilità”. Sotto questo profilo, spetta al tribunale verificare soltanto se l'alternativa liquidatoria (rappresentata nel caso di specie dalla liquidazione controllata) sia più o meno favorevole ai creditori.
9. – La ha sostenuto che il pagamento dei contributi nella CP_2 misura proposta dall'avv. non consente il riconoscimento di tutte le Pt_1 annualità ai fini dell'ammissione al trattamento pensionistico, che lo stralcio del debito previdenziale non è ammissibile, che comunque i contributi integrativi sono sempre dovuti e che i flussi attivi prospettici sono stati ricostruiti in maniera errata. 9.1. – Le contestazioni sulla falcidia in sé e su quella operata sul contributo integravo potrebbero essere estese a tutti i debiti erariali dell'avv. Pt_1 dato che si tratta comunque di somme dovute per il perseguimento di generali interessi pubblici. Il legislatore però non ha previsto delle eccezioni con riguardo a tali crediti, che pertanto possono essere oggetto di falcidia, ricorrendo gli altri presupposti previsti dal d. lgs. n. 14/2019. Tale possibilità (oltre che dal generale rinvio alle norme sul concordato preventivo) deriva dall'articolo 80 c. III ccii, il quale consente l'omologa
“forzosa” in presenza di determinate condizioni: l'omologa forzosa presuppone necessariamente che l'amministrazione finanziaria e/o gli enti gestori di forme di previdenza o di assistenza obbligatorie siano tra i creditori destinatari della proposta di concordato, che abbiano votato e quindi possano anch'essi subire la “falcidia concordataria”. 8 9.2. – La questione sul mancato riconoscimento delle annualità ai fini del trattamento pensionistico non può rilevare in questa sede, innanzitutto perché l'avv. non ha “garantito” i pagamenti facendo riferimento Pt_1 agli emolumenti che otterrà a titolo di pensione, in secondo luogo perché il rapporto tra l'avvocato e la cassa forense non può incidere sull'ammissibilità della proposta (ma soltanto sul merito di questa e dunque sul voto del creditore, che è stato negativo a causa dei predetti rilievi).
9.3. – La contestazione riguardante i flussi attivi sarà esaminata quando si verificherà la convenienza della proposta di concordato rispetto allo scenario alternativo della liquidazione controllata.
10. – Concluso il controllo di ammissibilità giuridica, è necessario verificare se la proposta di concordato sia “fattibile” (articolo 80 c. I ccii). La proposta prevede il pagamento dei creditori nelle percentuali sopra richiamate mediante l'utilizzo dei redditi ottenuti dall'avv. dalla Pt_1 propria attività professionale, ovviamente detratti i costi di tale attività e gli importi necessari per garantire al ricorrente e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa. Il gestore della crisi ha attestato la fattibilità del piano. I creditori non hanno contestato la possibilità per l'avv. di Pt_1 provvedere ai pagamenti evidenziati nella proposta;
la ha CP_2 sostenuto che i dati reddituali del “periodo Covid” non possono essere presi in considerazione come raffronto, perché sono più bassi rispetto alle potenzialità dello studio professionale del ricorrente. Tale doglianza, invero, non è esaminabile sotto il profilo della “fattibilità” del piano, intesa come “non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”, cioè come non manifesta impossibilità in concreto della sua esecuzione (si veda al riguardo l'articolo 47 c. I lett. a) ccii, applicabile dato il rinvio operato dall'articolo 74 c. IV ccii): infatti, se i redditi dell'avv. si manterranno al livello di quelli dell'anno 2023, Pt_1
è chiaro che costui sarà in grado di adempiere il concordato (a prescindere dunque dal fatto se egli ometta il pagamento dei contributi scaduti dopo la data di presentazione del piano, perché si può solo ritenere che tale eventuale omissione sia volontaria, non incidendo dunque sulla
“fattibilità” del piano concordatario). 10.1. – Piuttosto, tale doglianza può rilevare con riguardo alla determinazione del cd. valore di liquidazione, correttamente determinato tenendo conto anche dei ricavi, al netto dei costi, derivanti dalla prosecuzione dell'attività professionale per tre anni dall'eventuale apertura della liquidazione controllata (dato che si tratta di emolumenti che, in caso di alternativa liquidatoria, dovrebbero essere acquisiti dal liquidatore).
9 Il ricorrente ha allegato, oltre alle dichiarazioni dei redditi, anche una convenzione con il patronato AS (di durata annuale ma rinnovabile tacitamente di anno in anno), decorrente dal 2 novembre 2021, la quale gli consentirà una riduzione dei costi di gestione dello studio (dovendo egli occuparsi verosimilmente di questioni relative alla stessa materia) e una stabilità reddituale. Tale convenzione è successiva al “periodo Covid”; si ritiene quindi che la ricostruzione operata dal ricorrente (e vagliata positivamente dal gestore della crisi) sia corretta. Del resto, il ricorrente ha evidenziato e ha documentato che i flussi prospettici sono coerenti con il risultato dell'anno 2023 (e non ad esempio con la media degli ultimi tre anni;
si vedano le pagine 40 e 41 di 56 della “proposta definitiva di piano di concordato minore – periodo previsionale 2024 – 2033 prodotta il 17 gennaio 2025, all. 1 (08)). Ciò consente di superare il rilievo della Cassa Forense secondo cui il reddito ricavabile dall'attività professionale è più elevato. 10.2. – Poiché ai sensi dell'articolo 87 c. I lett. c) e tenendo conto delle peculiarità del concordato minore, il “valore di liquidazione” corrisponde al valore realizzabile in sede di liquidazione controllata dalla liquidazione dei beni e dei diritti, nonché dall'accoglimento delle azioni giudiziarie, il tutto al netto delle spese, non si può ignorare che, tra le “spese correnti” (€ 2.560,00 al mese), l'avv. ha inserito la voce “pagamento spese Pt_1 finanziamenti vari”, pari a 500 euro al mese. Il ricorrente ha anche chiarito che le “spese per il mantenimento familiare” sarebbero state pari a € 30.700,00 in tutto, di cui € 20.480,00 all'anno a suo carico, dato che il proprio coniuge partecipa con il proprio reddito a tali spese. 10.2.1. – A seguito della richiesta di chiarimento del 26 maggio 2025, il ricorrente ha precisato che a) la somma mensile di € 500,00 corrisponde a degli impegni finanziari assunti esclusivamente dal proprio coniuge, ; CP_4
b) la NO ha un reddito netto mensile pari a € 1.323,32 e, in CP_4 considerazione del totale dei propri obblighi, può contribuire al mantenimento del nucleo familiare con circa € 860,00 mensili (cioè all'incirca per un terzo del totale). Il ricorrente ha depositato della documentazione dalla quale si desume l'esistenza di tali obblighi, tutti in capo alla NO , i quali pertanto CP_4 continuerebbero a gravare su costei in caso di apertura della liquidazione controllata dell'odierno istante (v. docc. 19-24), nonché il reddito netto percepito da , che è (soltanto) di poco superiore rispetto a ciò CP_4 che il gestore della crisi ha evidenziato (v. docc. 2-4 (08) prodotti il 17 gennaio 2025). Si ritiene dunque che il rilievo d'ufficio sia stato superato. 10.3. – Il valore di liquidazione è dunque pari a € 88.114,00, al netto del compenso spettante al liquidatore e del pagamento dei crediti dei 10 professionisti privilegiati: non essendovi stata una specifica contestazione circa la quantificazione di tali costi (pari rispettivamente a € 17.763,00 e a € 39.852,00), si deve fare propria l'elaborazione del ricorrente. In base alla proposta di concordato minore e alla relazione dell'OCC sul risultato dei voti, nello scenario alternativo della liquidazione controllata i crediti previdenziali e assistenziali potrebbero essere soddisfatti per € 88.114,00; la proposta di concordato minore prevede invece il pagamento complessivo di tali crediti per € (81.092,00 + 14.687,00 =) 95.779,00. Tutti gli altri creditori non riceverebbero alcunché in caso di liquidazione controllata. Insomma, vi è anche il requisito di cui all'articolo 80 c. III ccii, perché tutti i creditori (quindi non solo i creditori opponenti) possono essere soddisfatti in misura superiore rispetto allo scenario liquidatorio alternativo. 10.4. – Non si può ignorare che ha previsto di pagare i Parte_1 propri creditori fino al 2033, mentre in caso di liquidazione controllata i creditori stessi potrebbero ambire a ricevere dei pagamenti in tempi più ristretti. Premesso che, anche se dall'effetto esdebitatorio ottenibile dopo tre anni dall'apertura della liquidazione controllata (v. art. 279 ccii) non può derivare che i creditori possano ricevere il pagamento esattamente entro tre anni, perché comunque occorre assicurare che tutta la procedura si svolga nelle forme di legge (quindi si può prevedere che costoro debbano attendere un altro anno prima di ricevere eventuali pagamenti), la
[...] potrebbe lamentare che un pagamento in tre o al massimo quattro CP_2 anni della somma di € 88.114,00 sia nel complesso più conveniente rispetto al pagamento di € 95.779,00 in circa otto anni e mezzo. Il tasso di interesse legale attuale (v. art. 1284 c. I c.c.) è pari al 2% annuo. Tuttavia non vi è la certezza né che il saggio dell'interesse legale resti immutato, né che possa variare in più o in meno. E' certo invece che per il 2021 il tasso di interesse legale è stato pari allo 0,01% e che per il 2020 è stato dello 0,05% (sia pure nell'ambito di una congiuntura economica estremamente sfavorevole). Tenuto conto di ciò, si ritiene di dover confermare che la proposta di concordato minore sia nel complesso migliore rispetto all'alternativa liquidatoria. 11. – Il gestore della crisi ha evidenziato che la proposta è stata votata favorevolmente soltanto da quindi da uno dei Controparte_5 due creditori inseriti nella classe 6 (importo totale del credito € 51.962,00, credito di € 19.175,00, dunque percentuale inferiore al 40% del totale dei crediti) e che vi sono otto creditori il cui voto deve intendersi positivo per cd. silenzio-assenso. In totale, allora, secondo il gestore della crisi la
11 proposta è stata votata favorevolmente da tre classi sulle nove votanti, come da prospetto proposto di seguito.
La proposta è stata dunque approvata, in base alla predetta relazione, da creditori rappresentanti il 10,44% dei crediti. L'articolo 79 c. I ccii, per il caso di concordato minore con classi di creditori, stabilisce che la proposta
- deve essere votata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto;
- qualora un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi, deve essere votata anche dalla maggioranza per teste dei creditori ammessi al voto;
- deve ottenere pure la maggioranza dei voti all'interno del maggior numero di classi. Poiché l'articolo 79 c. III ccii prevede che il mancato esercizio del voto entro il termine concesso dall'OCC equivalga a un voto positivo, si ritiene corretta la relazione, anche nella parte in cui è stato segnalato che il Comune di Bovalino aveva comunicato il proprio voto in ritardo e dunque doveva considerarsi consenziente. 12. – Poiché non è stata raggiunta la maggioranza di cui all'articolo 79 c. I ccii, l'avv. ha invocato l'applicazione dell'articolo 80 c. III ccii il Pt_1 quale, in mancanza dell'adesione da parte dell'amministrazione
12 finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando tale adesione sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 c. I ccii, consente l'omologazione del concordato minore, sempre che la proposta nei confronti di tali enti sia più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. La prima parte dell'articolo 80 c. III ccii stabilisce che, anche in caso di contestazione della convenienza della proposta, il giudice debba valutare se il credito dell'opponente possa essere soddisfatto in misura migliore nello scenario alternativo della liquidazione controllata. Poiché gli “opponenti” sono unicamente la e l CP_2 [...]
(cioè degli enti nei cui confronti si può comunque applicare CP_1
l'articolo 80 c. III ccii) e la posizione di tali creditori è stata già affrontata, non è necessario ribadirla adesso. E' sufficiente evidenziare nuovamente che la proposta di concordato minore è stata ritenuta migliore per tutti i creditori rispetto all'alternativa rappresentata, nel caso di specie, dalla liquidazione controllata. 12.1. – La “percentuale di cui all'articolo 79 c. I ccii”, richiamata dall'articolo 80 c. III ccii, è innanzitutto la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Il totale dei debiti (esclusi i creditori non votanti) è pari a € 2.161.373,00. Soltanto i crediti con il privilegio di grado 18 e 19 (di cui è titolare l' ) sono superiori a 1.300.000 euro. Controparte_1
12.1.1. – Essendovi dunque un creditore con un credito superiore alla metà del totale, è necessario che vi sia anche la maggioranza per teste dei creditori ammessi al voto. Il gestore della crisi ha evidenziato che i creditori votanti sono dodici in tutto (l è stata considerata per due volte, tenuto Controparte_1 conto delle due direzioni provinciali coinvolte) e che i voti favorevoli sono nove. 12.1.2. – Dato l'avvenuto classamento, è altresì necessario che la maggioranza dei crediti ammessi al voto sia stata raggiunta nel maggior numero di classi. La maggioranza è raggiunta considerando anche solo 5 classi sulle 9 votanti. Nel caso di specie
- hanno votato favorevolmente 3 classi;
- la e l' sono gli unici creditori delle CP_2 Controparte_1 altre 6 classi (la è stata inserita nelle classi 2 e 7, mentre CP_2 nelle altre classi vi è l' ). Controparte_1
12.2. – Poiché, per le ragioni sopra esposte, la proposta di soddisfacimento dei crediti della e dell' è migliore CP_2 Controparte_1 rispetto all'alternativa della liquidazione controllata e l'adesione dei
13 predetti due creditori è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza necessaria per l'omologazione del concordato minore, questo deve essere omologato ai sensi dell'articolo 80 c. III ccii. 13. – Poiché diversi creditori hanno proposto delle opposizioni, si ritiene di dover adottare una pronuncia sulle spese di lite nei rapporti tra costoro. Tenuto conto del fatto che
- il concordato viene omologato con il ricorso all'istituto previsto dall'articolo 80 c. III ccii (e quindi in mancanza delle maggioranze di cui all'articolo 79 ccii),
- nell'ambito del concordato minore la contestazione serve innanzitutto per consentire l'avvio della verifica sulla maggiore o minore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e
- il contenzioso vero e proprio si apre soltanto dopo la dichiarazione di apertura della procedura ai sensi dell'articolo 78 ccii, quindi in ogni caso per la fase precedente non si possono applicare gli articoli 91 e ss. c.p.c., si ritengono sussistenti le “gravi ed eccezionali ragioni” (art. 92 c. II c.p.c.; C. Cost. n. 77/2018) che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra il ricorrente e i creditori che hanno proposto un'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) omologa la proposta di concordato minore presentata dall'avv.
(c.f. , p. iva ); Parte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_1
2) dispone la pubblicazione della presente sentenza, unitamente alla proposta finale di concordato minore, sul sito web del Tribunale di Locri, a cura del gestore della crisi;
3) dispone che il gestore della crisi notifichi la presente sentenza a tutti i creditori;
4) dispone che il gestore della crisi depositi le prove della pubblicazione sul sito web del tribunale e della notificazione a tutti i creditori contestualmente al deposito della prima relazione;
5) dispone che il ricorrente compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
6) dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatta esecuzione del concordato da parte del debitore, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice solo ove ciò sia assolutamente necessario;
7) dispone che ogni sei mesi il gestore della crisi relazioni al giudice in merito alla esecuzione della proposta concordataria da parte del ricorrente, ai sensi di quanto è previsto dall'articolo 81 c. I ccii;
14 8) dispone che il gestore della crisi, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, precisando se il piano sia stato integralmente e correttamente eseguito, nonché indicando gli atti necessari per l'esecuzione del piano qualora questo non sia stato integralmente e correttamente eseguito, secondo l'articolo 81 c. IV e V ccii;
9) evidenzia che il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, alle condizioni di cui all'articolo 82 ccii, e che la domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale;
10) dichiara chiusa la procedura;
11) dichiara interamente compensate le spese di lite del presente giudizio nei rapporti tra il ricorrente e i creditori opponenti;
12) manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al gestore della crisi ed al Pubblico Ministero, nonché per tutti gli adempimenti di legge. Provvedimento redatto e inviato tramite “consolle del magistrato” il 12 luglio 2025.
Il giudice designato
dott. Giuseppe Cardona
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