Art. 3.
Gli interessi corrisposti per finanziamenti contratti all'estero, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1982, di durata non inferiore a diciotto mesi, che non siano trasformazione di debiti esistenti, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato per finanziare attivita' di impresa nel territorio dello Stato non sono soggetti alla ritenuta di cui all'ultimo comma dell' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito.
Per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse all'estero le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che la sottoscrizione abbia avuto inizio dopo l'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 1982.
Gli interessi corrisposti per finanziamenti contratti all'estero, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1982, di durata non inferiore a diciotto mesi, che non siano trasformazione di debiti esistenti, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato per finanziare attivita' di impresa nel territorio dello Stato non sono soggetti alla ritenuta di cui all'ultimo comma dell' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, e sono esenti dalle imposte sul reddito.
Per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni emesse all'estero le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che la sottoscrizione abbia avuto inizio dopo l'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 1982.