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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 386/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3035/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Filippo Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 0033141950 000 TARSU/TIA 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 0033141950 000 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7584/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig . La Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R 3035/2025) per l'annullamento della cartella n. 29520230033141950 contenente la richiesta di pagamento di euro 1.238,88 relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2006/2007.
La suddetta cartella è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate riscossione a seguito di ruoli compilati dall'ATO ME1 ed è stata notificata ala l contribuente il 4/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente, con il suddetto ricorso, ha eccepito le seguenti invalidità della cartella suddetta :
prescrizione e o decadenza del tributo richiesto;
mancata notifica degli atti presupposti.
Il ricorso è stato notificato dalla contribuente sia all'ATO ME1 che all'ADER ed entrambi gli uffici si sono costituiti in giudizio.
L'ADER si è autoesonerata da ogni responsabilità adducendo di non essere ufficio Ufficio accertatore ma solo ente addetto alla riscossione dei tributi.
Il contribuente ha eccepito non solo l'inesistenza di ogni atto prodromico, ma ha anche precisato che per il tributo in questione la prescrizione è quinquennale, per come previsto dall'art.2948 n .4 del codice civile
(Cassaz. sent.4962 del 2/3/2018; Cassaz. sent. 10344 del 20/5/2015; Cassaz. sent.4283 del 23/2/2010).
I termini di prescrizione sono stati, in ogni caso, i seguenti:
anno 2006: 31/12/2011;
anno 2007: 31/12/2012;
La mancata notifica degli atti prodromici comporta l'invalidità dell'atto notificato al contribuente;
il procedimento amministrativo è , secondo dottrina unanime,la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura, compiuti sia da soggetti privati che da organi statali ma tutti rivolti, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia , al conseguimento dello stesso fine ( il procedimento si articola nelle seguenti cinque fasi :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione).
E' del tutto evidente che le suddette fasi sono tra loro connesse e , quindi, l'omissione o l'invalidità di una di esse comporta quella della fase successiva e di quella finale;
la giurisprudenza più autorevole ha seguito questa tendenza interpretativa (Cassaz. sent. n.16412/2007: Cassaz. sent.n.1532/2012).
L'omissione della notifica degli atti prodromici non può che comportare l'invalidità delle cartelle notificate al contribuente.
L'ATO non ha dimostrato la notifica degli atti indicati in cartelle (che il contribuente ha affermato di non conoscere) ,più precisamente :
anno 2006-ADER insoluto cartella 323520 del 18/10/2018; cartella n.323521 del 18/10/2018, cartella n.310121 del 18/102018 ; anno 207 -ADER insoluto cartella n. 323522 del 18/10/2018 cartella 310122 del
18/10/2018.
L'ATO ,poi, in sede difensiva ha citato una serie di intimazioni ( n.221231, n.221552, 220848 e 223087 ) non sono state mai notificate alla contribuente, tentando di integrare , in sede processuale, la motivazione della cartella contestata.
Si tratta di motivazione postuma che non è ammessa sia per gli aspetti di fatto che per quelli di diritto.
L'integrazione della motivazione di un atto non sufficientemente motivato non solo comporta la violazione del principio della trasparenza dell'azione amministrativa, ma pone il soggetto destinatario dell'atto nell'impossibilità di potersi difendere (Cassaz. n.6103/2016,n.4176/2019).
Questo Giudice ritiene di estendere la condanna al pagamento delle spese di giudizio all'ADER seguendo l'unanime orientamento giurisprudenziale (Cassaz.n. 8857/2024; n.809/2019; n.1157/2019).
Per quanto detto, questo Giudice considerate le eccezioni della mancata notifica degli atti presupposti, della prescrizione dei tributi e del difetto di motivazione della cartella, accoglie il ricorso del contribuente .
Questo Giudice accoglie il ricorso della contribuente , annulla l'atto impugnato e condanna in solido l'ATO
ME 1 e l'ADER al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese di giudizio ,che quantifica in euro 350,00, oltre accessori per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'ADER e l'ATO ME 1 al pagamento in solido delle spese di giudizio come da parte motiva.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
XERRA NICOLO', Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3035/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Filippo Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 0033141950 000 TARSU/TIA 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 0033141950 000 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7584/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig . La Ricorrente_1 ha presentato ricorso (R.G.R 3035/2025) per l'annullamento della cartella n. 29520230033141950 contenente la richiesta di pagamento di euro 1.238,88 relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2006/2007.
La suddetta cartella è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate riscossione a seguito di ruoli compilati dall'ATO ME1 ed è stata notificata ala l contribuente il 4/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente, con il suddetto ricorso, ha eccepito le seguenti invalidità della cartella suddetta :
prescrizione e o decadenza del tributo richiesto;
mancata notifica degli atti presupposti.
Il ricorso è stato notificato dalla contribuente sia all'ATO ME1 che all'ADER ed entrambi gli uffici si sono costituiti in giudizio.
L'ADER si è autoesonerata da ogni responsabilità adducendo di non essere ufficio Ufficio accertatore ma solo ente addetto alla riscossione dei tributi.
Il contribuente ha eccepito non solo l'inesistenza di ogni atto prodromico, ma ha anche precisato che per il tributo in questione la prescrizione è quinquennale, per come previsto dall'art.2948 n .4 del codice civile
(Cassaz. sent.4962 del 2/3/2018; Cassaz. sent. 10344 del 20/5/2015; Cassaz. sent.4283 del 23/2/2010).
I termini di prescrizione sono stati, in ogni caso, i seguenti:
anno 2006: 31/12/2011;
anno 2007: 31/12/2012;
La mancata notifica degli atti prodromici comporta l'invalidità dell'atto notificato al contribuente;
il procedimento amministrativo è , secondo dottrina unanime,la successione di una pluralità di atti aventi diversa funzione e natura, compiuti sia da soggetti privati che da organi statali ma tutti rivolti, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia , al conseguimento dello stesso fine ( il procedimento si articola nelle seguenti cinque fasi :iniziativa, istruttoria, dispositiva, controllo e comunicazione).
E' del tutto evidente che le suddette fasi sono tra loro connesse e , quindi, l'omissione o l'invalidità di una di esse comporta quella della fase successiva e di quella finale;
la giurisprudenza più autorevole ha seguito questa tendenza interpretativa (Cassaz. sent. n.16412/2007: Cassaz. sent.n.1532/2012).
L'omissione della notifica degli atti prodromici non può che comportare l'invalidità delle cartelle notificate al contribuente.
L'ATO non ha dimostrato la notifica degli atti indicati in cartelle (che il contribuente ha affermato di non conoscere) ,più precisamente :
anno 2006-ADER insoluto cartella 323520 del 18/10/2018; cartella n.323521 del 18/10/2018, cartella n.310121 del 18/102018 ; anno 207 -ADER insoluto cartella n. 323522 del 18/10/2018 cartella 310122 del
18/10/2018.
L'ATO ,poi, in sede difensiva ha citato una serie di intimazioni ( n.221231, n.221552, 220848 e 223087 ) non sono state mai notificate alla contribuente, tentando di integrare , in sede processuale, la motivazione della cartella contestata.
Si tratta di motivazione postuma che non è ammessa sia per gli aspetti di fatto che per quelli di diritto.
L'integrazione della motivazione di un atto non sufficientemente motivato non solo comporta la violazione del principio della trasparenza dell'azione amministrativa, ma pone il soggetto destinatario dell'atto nell'impossibilità di potersi difendere (Cassaz. n.6103/2016,n.4176/2019).
Questo Giudice ritiene di estendere la condanna al pagamento delle spese di giudizio all'ADER seguendo l'unanime orientamento giurisprudenziale (Cassaz.n. 8857/2024; n.809/2019; n.1157/2019).
Per quanto detto, questo Giudice considerate le eccezioni della mancata notifica degli atti presupposti, della prescrizione dei tributi e del difetto di motivazione della cartella, accoglie il ricorso del contribuente .
Questo Giudice accoglie il ricorso della contribuente , annulla l'atto impugnato e condanna in solido l'ATO
ME 1 e l'ADER al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese di giudizio ,che quantifica in euro 350,00, oltre accessori per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Questo Giudice accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'ADER e l'ATO ME 1 al pagamento in solido delle spese di giudizio come da parte motiva.