Articolo 21 della Legge 1 marzo 2002, n. 39
Articolo 20Articolo 22
Versione
10 aprile 2002
Art. 21. Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell'articolo 2. 2. L'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 , e' sostituito dal seguente:
"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro". 3. All'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 , dopo la parola: "lavoro", la parola: "puo'" e' sostituita dalla seguente: "deve". 4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 , come modificato dalla presente legge:
"6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacita' dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentate per la sicurezza".
Entrata in vigore il 10 aprile 2002
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