TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/10/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N.RG. 3571/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3571 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO Parte_1
QUAGLIERI
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , ha adito questo CP_1 Parte_1
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi restituite sulla pensione in godimento le somme indebitamente non corrisposte a titolo di trattenute giornaliere per il periodo dal 1° giugno 2016 (epoca di raggiungimento dei 40 anni di contribuzione) al mese di ottobre 2018, con conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento in proprio favore dell'importo di € 14.654,76, oltre accessori di legge.
In particolare, a sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di essere titolare di pensione cat. IO n. 17111646 con decorrenza dal 01 luglio
2013;
- di aver lavorato alle dipendenze della società dal 1997 al Parte_2 settembre 2020;
- di aver raggiunto, in data 01 giugno 2016, 40 anni di contribuzione;
- che, ciò nonostante, sulla propria retribuzione venivano illegittimamente effettuate, a partire da tale data, trattenute giornaliere di importo pari ad € 25,18, per un totale di € 34.269,98;
- di avere pertanto diritto alla restituzione dell'importo di € 14.654,76, già detratto quanto percepito a titolo di cassa integrazione dalla metà dell'anno 2018 al settembre 2020;
- di aver presentato, in data 12.10.2020, domanda di ricostituzione reddituale;
- che l' , con comunicazione del 5.01.2021, provvedeva alla riliquidazione CP_1
della pensione cat. IO n. 17111646, comunicando che “a seguito del ricalcolo non sono risultate somme a credito o a debito, fino al 31 gennaio 2021, in quanto
l'importo spettante non è variato”;
- di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, senza ottenere alcun riscontro.
Argomentando in ordine all'illegittimità delle trattenute subìte sulla propria retribuzione a decorrere dal 1.06.2016, stante la piena cumulabilità delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle suindicate conclusioni. Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito in giudizio ed è stato, CP_1
pertanto, dichiarato contumace.
La causa, istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, è stata discussa all'udienza del 21.10.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento.
è titolare di assegno di invalidità cat. IO n. 17111646, con Parte_1
decorrenza dal 1° luglio 2013.
Sostiene il ricorrente che, a decorrere dal 1° giugno 2016, ovvero dal raggiungimento di 40 anni di contribuzione, i propri redditi da lavoro dipendente avrebbero dovuto essere ritenuti interamente cumulabili con l'assegno di invalidità in godimento, con conseguente illegittimità delle trattenute operate sulla propria retribuzione.
A tal fine, il ricorrente ha richiamato l'art. 72 co.1 Legge 388/000 (ai sensi del quale “a decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”, nonché la circolare n. 20 del 26 CP_1 gennaio 2001 (secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di anzianità, le pensioni o assegni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”).
Deve tuttavia considerarsi, come si legge nello stesso ricorso, che, per i titolari di assegno di invalidità che continuano a lavorare, è prevista una riduzione per incumulabilità con i redditi da lavoro introdotta dalla legge 8 agosto 1995,
n. 335, che opera indipendentemente dall'anzianità contributiva.
In particolare, la legge prevede che l'assegno ordinario di invalidità sia cumulabile con un reddito da lavoro lordo annuo fino a 4 volte il trattamento minimo . Diversamente, si applica una trattenuta lavorativa per CP_1
incumulabilità con i redditi da lavoro (introdotta dalla legge 8 agosto 1995,
n.335).
In caso di lavoro dipendente, il datore di lavoro (a cui il lavoratore deve dichiarare di essere pensionato) opera la trattenuta in busta paga, versandola poi all'ente previdenziale che eroga la pensione.
Qualora l'assegno così ridotto risulti comunque superiore al trattamento minimo , viene applicata un'ulteriore decurtazione sulla quota eccedente il CP_1
trattamento minimo, pari, in caso di lavoratore dipendente, al 50%.
Tale decurtazione, tuttavia, si applica solo qualora l'assegno venga liquidato con anzianità contributiva inferiore a 40 anni.
Tanto premesso, deve osservarsi, nel caso di specie, come, dalla disamina della documentazione in atti, non siano emersi elementi utili per affermare che le trattenute mensili operate sulla retribuzione del ricorrente non siano riconducibili a quelle previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (le quali, come sopra osservato, prescindono dall'anzianità contributiva), dovendosi invece ricondurre a quelle ulteriormente applicate ai lavoratori con meno di 40 anni di contributi.
Del resto, dai documenti prodotti non risulta nemmeno provato quanto dedotto in ricorso in ordine al fatto che il ricorrente avrebbe subito, fin dall'anno 2016, trattenute giornaliere pari ad euro 25,18, come da Modello TE10-V prodotto sub doc. 4.
Al riguardo, deve osservarsi, in primo luogo, come la trattenuta ivi indicata risulti riferita unicamente all'anno 2018.
Occorre inoltre evidenziare come, nelle buste paga versate in atti, l'ammontare delle trattenute mensili relative all'anno 2016 ed ai primi due mesi dell'anno 2017 (pari ad € 498,16), sia differente rispetto all'importo di quelle successive
(pari ad € 648,00), a fronte di un analogo numero di giornate retribuite.
Non può quindi ritenersi che detti importi scaturiscano, entrambi, dalla moltiplicazione delle trattenute giornaliere di euro 25,18 per il numero di giorni lavorati, come si afferma in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta
(“l'importo tenuto a base di calcolo per la quantificazione delle somme, a nostro CP_ parere dovute in favore del ricorrente, è quello determinato e richiesto dall' con modello TE10-V presente in atti).
Deve infine rilevarsi come il conteggio elaborato nel corpo del ricorso (“il sig.
si vedeva trattenere dalla retribuzione l'importo di € 25,18 Parte_1
giornaliero come di seguito specificato:
a) anno 2016 giorni 148 trattenute 25,18 totale 3.726,64
b) anno 2017 giorni 302 trattenute 25,18 totale 7.604,36
c) anno 2018 giorni 302 trattenute 25,18 totale 7.604,36
d) anno 2016 giorni 305 trattenute 25,18 totale 7.679,90
e) anno 2016 giorni 304 trattenute 25,18 totale 7.654,72
per un totale di € 34.269,98; a tale importo deve essere sottratto quanto percepito a titolo di cassa integrazione per € 19.615,22 dalla metà dell'anno
2018 al settembre 2020 per una differenza a credito pari a complessivi €
14.654,76”),
non corrisponda a quello riportato all'esito della produzione delle buste paga, sollecitata da questo giudicante (“dal 1.6.2016 al 31.12.2016 €. 498,16 x 7 =
3.487,12; dal 1.1.2017 al 31.12.2017 € 498,16 x 2 + 648,18 x 10 = 7.478,12; dal
1.1.2018 al 30.5.2018 € 648,18 x 5 = 3.240,09).
Orbene, a fronte delle rilevate lacune probatorie (nonché, a monte, di un evidente difetto di allegazione, nulla avendo parte ricorrente dedotto in merito alla non riconducibilità delle trattenute subìte a quelle previste dalla legge n. 335/95), si ritiene che la domanda formulata con il ricorso non possa trovare accoglimento. Né a tali lacune avrebbe potuto sopperire l'espletamento di una CTU contabile, la quale avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve provvedersi in ordine alle spese di lite, stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Tivoli, 22.10.2025
Il Giudice
IA Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IA Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3571 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO Parte_1
QUAGLIERI
ricorrente
e
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , ha adito questo CP_1 Parte_1
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a vedersi restituite sulla pensione in godimento le somme indebitamente non corrisposte a titolo di trattenute giornaliere per il periodo dal 1° giugno 2016 (epoca di raggiungimento dei 40 anni di contribuzione) al mese di ottobre 2018, con conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento in proprio favore dell'importo di € 14.654,76, oltre accessori di legge.
In particolare, a sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di essere titolare di pensione cat. IO n. 17111646 con decorrenza dal 01 luglio
2013;
- di aver lavorato alle dipendenze della società dal 1997 al Parte_2 settembre 2020;
- di aver raggiunto, in data 01 giugno 2016, 40 anni di contribuzione;
- che, ciò nonostante, sulla propria retribuzione venivano illegittimamente effettuate, a partire da tale data, trattenute giornaliere di importo pari ad € 25,18, per un totale di € 34.269,98;
- di avere pertanto diritto alla restituzione dell'importo di € 14.654,76, già detratto quanto percepito a titolo di cassa integrazione dalla metà dell'anno 2018 al settembre 2020;
- di aver presentato, in data 12.10.2020, domanda di ricostituzione reddituale;
- che l' , con comunicazione del 5.01.2021, provvedeva alla riliquidazione CP_1
della pensione cat. IO n. 17111646, comunicando che “a seguito del ricalcolo non sono risultate somme a credito o a debito, fino al 31 gennaio 2021, in quanto
l'importo spettante non è variato”;
- di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, senza ottenere alcun riscontro.
Argomentando in ordine all'illegittimità delle trattenute subìte sulla propria retribuzione a decorrere dal 1.06.2016, stante la piena cumulabilità delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle suindicate conclusioni. Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito in giudizio ed è stato, CP_1
pertanto, dichiarato contumace.
La causa, istruita mediante le produzioni documentali della parte ricorrente, è stata discussa all'udienza del 21.10.2025, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento.
è titolare di assegno di invalidità cat. IO n. 17111646, con Parte_1
decorrenza dal 1° luglio 2013.
Sostiene il ricorrente che, a decorrere dal 1° giugno 2016, ovvero dal raggiungimento di 40 anni di contribuzione, i propri redditi da lavoro dipendente avrebbero dovuto essere ritenuti interamente cumulabili con l'assegno di invalidità in godimento, con conseguente illegittimità delle trattenute operate sulla propria retribuzione.
A tal fine, il ricorrente ha richiamato l'art. 72 co.1 Legge 388/000 (ai sensi del quale “a decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”, nonché la circolare n. 20 del 26 CP_1 gennaio 2001 (secondo cui “a decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di anzianità, le pensioni o assegni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiori a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”).
Deve tuttavia considerarsi, come si legge nello stesso ricorso, che, per i titolari di assegno di invalidità che continuano a lavorare, è prevista una riduzione per incumulabilità con i redditi da lavoro introdotta dalla legge 8 agosto 1995,
n. 335, che opera indipendentemente dall'anzianità contributiva.
In particolare, la legge prevede che l'assegno ordinario di invalidità sia cumulabile con un reddito da lavoro lordo annuo fino a 4 volte il trattamento minimo . Diversamente, si applica una trattenuta lavorativa per CP_1
incumulabilità con i redditi da lavoro (introdotta dalla legge 8 agosto 1995,
n.335).
In caso di lavoro dipendente, il datore di lavoro (a cui il lavoratore deve dichiarare di essere pensionato) opera la trattenuta in busta paga, versandola poi all'ente previdenziale che eroga la pensione.
Qualora l'assegno così ridotto risulti comunque superiore al trattamento minimo , viene applicata un'ulteriore decurtazione sulla quota eccedente il CP_1
trattamento minimo, pari, in caso di lavoratore dipendente, al 50%.
Tale decurtazione, tuttavia, si applica solo qualora l'assegno venga liquidato con anzianità contributiva inferiore a 40 anni.
Tanto premesso, deve osservarsi, nel caso di specie, come, dalla disamina della documentazione in atti, non siano emersi elementi utili per affermare che le trattenute mensili operate sulla retribuzione del ricorrente non siano riconducibili a quelle previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (le quali, come sopra osservato, prescindono dall'anzianità contributiva), dovendosi invece ricondurre a quelle ulteriormente applicate ai lavoratori con meno di 40 anni di contributi.
Del resto, dai documenti prodotti non risulta nemmeno provato quanto dedotto in ricorso in ordine al fatto che il ricorrente avrebbe subito, fin dall'anno 2016, trattenute giornaliere pari ad euro 25,18, come da Modello TE10-V prodotto sub doc. 4.
Al riguardo, deve osservarsi, in primo luogo, come la trattenuta ivi indicata risulti riferita unicamente all'anno 2018.
Occorre inoltre evidenziare come, nelle buste paga versate in atti, l'ammontare delle trattenute mensili relative all'anno 2016 ed ai primi due mesi dell'anno 2017 (pari ad € 498,16), sia differente rispetto all'importo di quelle successive
(pari ad € 648,00), a fronte di un analogo numero di giornate retribuite.
Non può quindi ritenersi che detti importi scaturiscano, entrambi, dalla moltiplicazione delle trattenute giornaliere di euro 25,18 per il numero di giorni lavorati, come si afferma in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta
(“l'importo tenuto a base di calcolo per la quantificazione delle somme, a nostro CP_ parere dovute in favore del ricorrente, è quello determinato e richiesto dall' con modello TE10-V presente in atti).
Deve infine rilevarsi come il conteggio elaborato nel corpo del ricorso (“il sig.
si vedeva trattenere dalla retribuzione l'importo di € 25,18 Parte_1
giornaliero come di seguito specificato:
a) anno 2016 giorni 148 trattenute 25,18 totale 3.726,64
b) anno 2017 giorni 302 trattenute 25,18 totale 7.604,36
c) anno 2018 giorni 302 trattenute 25,18 totale 7.604,36
d) anno 2016 giorni 305 trattenute 25,18 totale 7.679,90
e) anno 2016 giorni 304 trattenute 25,18 totale 7.654,72
per un totale di € 34.269,98; a tale importo deve essere sottratto quanto percepito a titolo di cassa integrazione per € 19.615,22 dalla metà dell'anno
2018 al settembre 2020 per una differenza a credito pari a complessivi €
14.654,76”),
non corrisponda a quello riportato all'esito della produzione delle buste paga, sollecitata da questo giudicante (“dal 1.6.2016 al 31.12.2016 €. 498,16 x 7 =
3.487,12; dal 1.1.2017 al 31.12.2017 € 498,16 x 2 + 648,18 x 10 = 7.478,12; dal
1.1.2018 al 30.5.2018 € 648,18 x 5 = 3.240,09).
Orbene, a fronte delle rilevate lacune probatorie (nonché, a monte, di un evidente difetto di allegazione, nulla avendo parte ricorrente dedotto in merito alla non riconducibilità delle trattenute subìte a quelle previste dalla legge n. 335/95), si ritiene che la domanda formulata con il ricorso non possa trovare accoglimento. Né a tali lacune avrebbe potuto sopperire l'espletamento di una CTU contabile, la quale avrebbe avuto carattere meramente esplorativo.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve provvedersi in ordine alle spese di lite, stante la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Tivoli, 22.10.2025
Il Giudice
IA Busoli