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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 3071/ 2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR NT RZ Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 24/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3071/ 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA ed elettivamente Pt_1
domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. GRANDE CARMELA ed elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA TUSCOLANA,1390 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 10.371 del 18 ottobre
2024
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso dinanzi al tribunale di Roma per l'accertamento dell'illegittimità Controparte_1
della pretesa al recupero della somma di euro 11.750,04 comunicata dall' con lettera del 6 Pt_1
dicembre 2022 in ragione dell'erogazione di indennità PI , non dovuta .
Il tribunale accoglieva il ricorso deducendo che , trattandosi di indebito relativo al pagamento della
PI , e quindi di indebito assistenziale , l' non avrebbe potuto chiedere la restituzione di quanto Pt_1
percepito in buona fede , o comunque in assenza di dolo, in base ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
L' proponeva appello rappresentando come la Corte di Cassazione avesse di recente qualificato Pt_1
l'indennità PI come un'indennità di tipo previdenziale , trattandosi di prestazione conseguente all'instaurazione del rapporto previdenziale con l' , alimentata da contribuzione . Pt_1
Chiedeva pertanto la riforma dell'impugnata sentenza con il riconoscimento del diritto dell' alla Pt_1
ripetizione di quanto indebitamente erogato , posto che la ricorrente aveva cessato l'attività lavorativa in data diversa da quella dichiarata ai fini della richiesta di erogazione dell'indennità e soprattutto per dimissioni volontarie e non a seguito di licenziamento .
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1
dell'impugnata sentenza considerata la pluralità di rapporti di lavoro instaurati e la presenza di giusta causa nelle dimissioni rilasciate in periodo pandemico.
All'udienza odierna la causa era trattenuta in decisione
La ricorrente aveva azionato la pretesa all'accertamento dell'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito sulla scorta della disciplina sull'indebito assistenziale, sostitutiva di quella generale dell'art. 2033 cod. civ., assumendo , in ogni caso, il diritto di trattenere il beneficio in oggetto .
Il presente giudizio verte sulla fondatezza della pretesa dell' di ripetere l'importo erogato a Pt_1
titolo di NASpI che sostiene di avere indebitamente corrisposto l'indennità in argomento considerato che la ricorrente si era dimessa volontariamente dal posto di lavoro ove era occupata , con cessazione del rapporto di lavoro in data diversa da quella comunicata . Il tribunale ha ricondotto la fattispecie all'indebito assistenziale, assoggettata a regole peculiari, irriducibili al paradigma generale dell'art. 2033 cod. civ. : sulla base di questo dirimente e prioritario rilievo, il tribunale ha affermato l'irripetibilità della prestazione erogata dall' . Pt_1
La Corte di Cassazione tuttavia, in recente pronunciamento (Cass. 11659/24 ), ha condiviso la prospettazione dell' riguardo alla qualificazione della NASpI come prestazione previdenziale Pt_1
non pensionistica.
La Corte rileva che siffatta indennità, introdotta dal d.lgs. n. 22 del 2015 a far data dal primo maggio
2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e per essa non operano le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274). La Corte ha chiarito che alla fattispecie in esame neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004). La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ., con inapplicabilità della regola dell'indistinta irripetibilità, salva la tutela dell'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita tenuto conto del «tipo di relazione fra solvens e accipiens», in base a tutte le circostanze del caso concreto (sentenza Corte
Cost. n. 8 del 2023, ). La Corte di legittimità in questo ambito ha rappresentato come le corti di merito debbano attribuire rilevanza all'affidamento manifestato dal perdurare dell'attribuzione nel tempo, dall'importo delle somme richieste, dalle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e dal correlato impatto «lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita» dell'accipiens
(sentenza n. 8 del 2023, cit. punto 12.2.1.), avendo riguardo a comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita, s'instaura. In ogni caso, riteine la corte di legittmità la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale. Tale tutela si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione (Cass. Sentenza n. 11659 del 30/04/2024 ) Operata questa premessa in diritto e censurata la sentenza impugnata sul punto, resta tuttavia da verificare , se , nel merito , la pretesa dell'istante di trattenere le somme erogate fosse - o meno- fondata .
Parte ricorrente assume di aver formulato domanda di PI in ragione della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente instaurati part time con plurimi datori di lavoro , fermo restando la prosecuzione di un rapporto di lavoro part time nei giorni successivi all'istanza, poi cessato per dimissioni.
L'articolo 9 della legge 22/2015 , che disciplina la situazione della coesistenza di più rapporti di lavoro a tempo determinato stabilisce testualmente “
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione e'sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la
NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il Pt_1
reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 3. Il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma
40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all Pt_1
entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
4. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro subordinato non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989. La norma dunque astrattamente consente al lavoratore, con plurimi contratti di lavoro a tempo parziale, di accedere alla PI in caso di licenziamento o dimissioni per giusta causa (o risoluzione consensuale , ma a condizioni determinate) da uno o più rapporti, purché nel termine di 30 giorni l'interessato comunichi all' il reddito annuo previsto in relazione al rapporto di lavoro o ai Pt_1
rapporti di lavoro residuati.
E' incontroverso che la non abbia mai comunicato all' la permanenza di un rapporto di CP_1 Pt_1
lavoro dipendente , con la conseguenza che , benché il reddito conseguito da tale rapporto avrebbe verosimilmente consentito il mantenimento dell'indennità di disoccupazione , quantomeno in diversa e inferiore misura , la mancata comunicazione , imposta dalla previsione primaria , della permanenza di un rapporto di lavoro dipendente in essere, rende legittima la pretesa di restituzione formulata dall' . Pt_1
Non può d'altronde neppure onerarsi l' dell'invito a regolarizzare la posizione lavorativa Pt_1
dell'istante - mediante comunicazione della esistenza di altri rapporti di lavoro pendenti e della previsione del reddito ad essi riconducibile - posto che , come chiarito dalla Corte di Cassazione , la disciplina applicabile non è la disciplina delle prestazioni assistenziali o previdenziali pensionistiche e il lavoratore è risultato inadempiente rispetto all'obbligo di comunicazione (in relazione all'esistenza di altri rapporti di lavoro dipendente e alla redditualità prevedibile).
Parte ricorrente deduceva , a sostegno della propria argomentazione , che l' , nella circolare 174 Pt_1
del 2017 consentiva , nelle ipotesi di svolgimento di attività lavorativa non formalmente inquadrata nell'ambito del lavoro subordinato ma neppure riferibile a lavoro autonomo , che tuttavia dia luogo a forme di compenso , l'operatività della disciplina in materia di decadenza , sospensione e riduzione dell'importo a titolo di PI . Tale circolare , tuttavia, relativa a fattispecie diverse dal lavoro subordinato, non incide in ogni caso sulla operatività della previsione dell'articolo 9 comma tre del decreto legislativo 22 del 2015 che impone al lavoratore di comunicare all' entro 30 giorni dalla Pt_1
domanda di prestazione , il reddito annuo previsto in ragione dei rapporti di lavoro residuati in essere.
E' rimasta invece totalmente sfornita di prova l'allegazione secondo cui le dimissioni rilasciate il 30 giugno 2020 , in relazione al diverso rapporto di lavoro rimasto in piedi con altra parte datoriale , fossero legittimate da giusta causa .
L'appello deve essere accolto e respinto l'originario ricorso di Controparte_1
In ragione della irripetibilità delle spese di lite ai sensi dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le stesse sono compensate nel doppio grado
PQM
in accoglimento dell'appello in riforma dell'impugnata sentenza , rigetta l'originale ricorso di
. Compensa le spese del doppio grado Controparte_1
La Presidente
AR NT RZ
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR NT RZ Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 24/06/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 3071/ 2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA ed elettivamente Pt_1
domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA CESARE BECCARIA 29 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. GRANDE CARMELA ed elettivamente Controparte_1
domiciliato in VIA TUSCOLANA,1390 ROMA;
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Roma numero 10.371 del 18 ottobre
2024
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso dinanzi al tribunale di Roma per l'accertamento dell'illegittimità Controparte_1
della pretesa al recupero della somma di euro 11.750,04 comunicata dall' con lettera del 6 Pt_1
dicembre 2022 in ragione dell'erogazione di indennità PI , non dovuta .
Il tribunale accoglieva il ricorso deducendo che , trattandosi di indebito relativo al pagamento della
PI , e quindi di indebito assistenziale , l' non avrebbe potuto chiedere la restituzione di quanto Pt_1
percepito in buona fede , o comunque in assenza di dolo, in base ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
L' proponeva appello rappresentando come la Corte di Cassazione avesse di recente qualificato Pt_1
l'indennità PI come un'indennità di tipo previdenziale , trattandosi di prestazione conseguente all'instaurazione del rapporto previdenziale con l' , alimentata da contribuzione . Pt_1
Chiedeva pertanto la riforma dell'impugnata sentenza con il riconoscimento del diritto dell' alla Pt_1
ripetizione di quanto indebitamente erogato , posto che la ricorrente aveva cessato l'attività lavorativa in data diversa da quella dichiarata ai fini della richiesta di erogazione dell'indennità e soprattutto per dimissioni volontarie e non a seguito di licenziamento .
Si costituiva contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma Controparte_1
dell'impugnata sentenza considerata la pluralità di rapporti di lavoro instaurati e la presenza di giusta causa nelle dimissioni rilasciate in periodo pandemico.
All'udienza odierna la causa era trattenuta in decisione
La ricorrente aveva azionato la pretesa all'accertamento dell'illegittimità della richiesta di ripetizione di indebito sulla scorta della disciplina sull'indebito assistenziale, sostitutiva di quella generale dell'art. 2033 cod. civ., assumendo , in ogni caso, il diritto di trattenere il beneficio in oggetto .
Il presente giudizio verte sulla fondatezza della pretesa dell' di ripetere l'importo erogato a Pt_1
titolo di NASpI che sostiene di avere indebitamente corrisposto l'indennità in argomento considerato che la ricorrente si era dimessa volontariamente dal posto di lavoro ove era occupata , con cessazione del rapporto di lavoro in data diversa da quella comunicata . Il tribunale ha ricondotto la fattispecie all'indebito assistenziale, assoggettata a regole peculiari, irriducibili al paradigma generale dell'art. 2033 cod. civ. : sulla base di questo dirimente e prioritario rilievo, il tribunale ha affermato l'irripetibilità della prestazione erogata dall' . Pt_1
La Corte di Cassazione tuttavia, in recente pronunciamento (Cass. 11659/24 ), ha condiviso la prospettazione dell' riguardo alla qualificazione della NASpI come prestazione previdenziale Pt_1
non pensionistica.
La Corte rileva che siffatta indennità, introdotta dal d.lgs. n. 22 del 2015 a far data dal primo maggio
2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e per essa non operano le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274). La Corte ha chiarito che alla fattispecie in esame neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004). La fattispecie, pertanto, soggiace alla disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ., con inapplicabilità della regola dell'indistinta irripetibilità, salva la tutela dell'affidamento incolpevole di chi abbia percepito la prestazione indebita tenuto conto del «tipo di relazione fra solvens e accipiens», in base a tutte le circostanze del caso concreto (sentenza Corte
Cost. n. 8 del 2023, ). La Corte di legittimità in questo ambito ha rappresentato come le corti di merito debbano attribuire rilevanza all'affidamento manifestato dal perdurare dell'attribuzione nel tempo, dall'importo delle somme richieste, dalle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato e dal correlato impatto «lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita» dell'accipiens
(sentenza n. 8 del 2023, cit. punto 12.2.1.), avendo riguardo a comportamento complessivo delle parti nella relazione che, per effetto dell'erogazione indebita, s'instaura. In ogni caso, riteine la corte di legittmità la tutela del legittimo affidamento, presidiata, in via primaria, dall'art. 3 Cost. e coessenziale al patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato e al nesso inscindibile che lega i diritti e i doveri (art. 2 Cost.), può temperare l'indefettibile e onnicomprensiva condictio indebiti, senza, però, vanificarla nel suo nucleo essenziale. Tale tutela si estrinseca, in prima battuta, nella modulazione temporale dell'obbligazione restitutoria, secondo le indicazioni ermeneutiche che la stessa Corte costituzionale ha delineato, nel richiamare l'apparato di rimedi che il sistema appresta, secondo principi di gradualità e di proporzione (Cass. Sentenza n. 11659 del 30/04/2024 ) Operata questa premessa in diritto e censurata la sentenza impugnata sul punto, resta tuttavia da verificare , se , nel merito , la pretesa dell'istante di trattenere le somme erogate fosse - o meno- fondata .
Parte ricorrente assume di aver formulato domanda di PI in ragione della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente instaurati part time con plurimi datori di lavoro , fermo restando la prosecuzione di un rapporto di lavoro part time nei giorni successivi all'istanza, poi cessato per dimissioni.
L'articolo 9 della legge 22/2015 , che disciplina la situazione della coesistenza di più rapporti di lavoro a tempo determinato stabilisce testualmente “
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione e'sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la
NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il Pt_1
reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 3. Il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma
40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all Pt_1
entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
4. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro subordinato non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989. La norma dunque astrattamente consente al lavoratore, con plurimi contratti di lavoro a tempo parziale, di accedere alla PI in caso di licenziamento o dimissioni per giusta causa (o risoluzione consensuale , ma a condizioni determinate) da uno o più rapporti, purché nel termine di 30 giorni l'interessato comunichi all' il reddito annuo previsto in relazione al rapporto di lavoro o ai Pt_1
rapporti di lavoro residuati.
E' incontroverso che la non abbia mai comunicato all' la permanenza di un rapporto di CP_1 Pt_1
lavoro dipendente , con la conseguenza che , benché il reddito conseguito da tale rapporto avrebbe verosimilmente consentito il mantenimento dell'indennità di disoccupazione , quantomeno in diversa e inferiore misura , la mancata comunicazione , imposta dalla previsione primaria , della permanenza di un rapporto di lavoro dipendente in essere, rende legittima la pretesa di restituzione formulata dall' . Pt_1
Non può d'altronde neppure onerarsi l' dell'invito a regolarizzare la posizione lavorativa Pt_1
dell'istante - mediante comunicazione della esistenza di altri rapporti di lavoro pendenti e della previsione del reddito ad essi riconducibile - posto che , come chiarito dalla Corte di Cassazione , la disciplina applicabile non è la disciplina delle prestazioni assistenziali o previdenziali pensionistiche e il lavoratore è risultato inadempiente rispetto all'obbligo di comunicazione (in relazione all'esistenza di altri rapporti di lavoro dipendente e alla redditualità prevedibile).
Parte ricorrente deduceva , a sostegno della propria argomentazione , che l' , nella circolare 174 Pt_1
del 2017 consentiva , nelle ipotesi di svolgimento di attività lavorativa non formalmente inquadrata nell'ambito del lavoro subordinato ma neppure riferibile a lavoro autonomo , che tuttavia dia luogo a forme di compenso , l'operatività della disciplina in materia di decadenza , sospensione e riduzione dell'importo a titolo di PI . Tale circolare , tuttavia, relativa a fattispecie diverse dal lavoro subordinato, non incide in ogni caso sulla operatività della previsione dell'articolo 9 comma tre del decreto legislativo 22 del 2015 che impone al lavoratore di comunicare all' entro 30 giorni dalla Pt_1
domanda di prestazione , il reddito annuo previsto in ragione dei rapporti di lavoro residuati in essere.
E' rimasta invece totalmente sfornita di prova l'allegazione secondo cui le dimissioni rilasciate il 30 giugno 2020 , in relazione al diverso rapporto di lavoro rimasto in piedi con altra parte datoriale , fossero legittimate da giusta causa .
L'appello deve essere accolto e respinto l'originario ricorso di Controparte_1
In ragione della irripetibilità delle spese di lite ai sensi dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le stesse sono compensate nel doppio grado
PQM
in accoglimento dell'appello in riforma dell'impugnata sentenza , rigetta l'originale ricorso di
. Compensa le spese del doppio grado Controparte_1
La Presidente
AR NT RZ