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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/05/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 22 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 1587/2022 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 75, emessa dal Giudice di Pace di Naso il 17 giugno 2022 e depositata in data 24 giugno 2022, promossa da (C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Brolo, via Vittorio Emanuele n. 148, presso lo studio dell'avv. Rosario Condipodaro che lo rappresenta e difende, attore in appello, contro (C.F.: ), in persona dell'amministratore unico, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Raccuja, via Giovanni XXIII n. 6, presso lo studio dell'avv. Manuela Alessandrino che la rappresenta e difende, convenuta in appello, avente ad oggetto: spese condominiali;
sono presenti l'avv. Rosario Condipodaro e l'avv. Manuela Alessandrino, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi in atti. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 19 novembre 2022, il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 75, emessa dal Giudice
[...] di Pace di Naso il 17 giugno 2022 e depositata in data 24 giugno 2022, che aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 72/20 per il pagamento di euro 2.713,20 in favore di Controparte_1 L'appellante, censurando la sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto valida la delibera assembleare dell'8 giugno 2015 e non aveva dichiarato l'inesistenza del credito azionato da controparte, ha chiesto di riformare la sentenza del Giudice di Pace di Naso, ritenendo e dichiarando, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'inesistenza del contratto di mandato per l'invalidità della delibera dell'8 giugno 2015 e, in ogni caso, l'inesistenza del credito azionato, con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di risposta, depositata in data 24 febbraio 2023, si è costituita la quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito Controparte_1 dall'appellante, ha domandato: preliminarmente, di ritenere e dichiarare inammissibile in rito l'appello proposto dal per Parte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c.; di ritenere e dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, in ogni caso, di rigettare l'appello, con la conseguente conferma della sentenza impugnata e la condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'atto di Controparte_1 appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Deve premettersi che l'appellante non può esaurire la sua ragione di doglianza nella reiterazione delle sue richieste, ma ha l'onere di indicare specificamente gli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere inammissibile l'atto di appello che, senza neppure menzionare per sintesi il contenuto della prima decisione, risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo giudice e si limiti a illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado. Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità sull'art. 342 c.p.c., ai fini della specificità dei motivi di appello, richiesta dalla norma, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno della impugnazione, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass., n. 6793/2014). Sicché, non va dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., quando dalla lettura complessiva dell'atto sia possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado (Trib. Monza, n. 2608/2016). Nella specie, nell'atto di appello, il , pur riproponendo Parte_1 le medesime argomentazioni già svolte in primo grado, ha evidenziato le criticità e le omissioni della pronuncia impugnata, muovendo specifiche censure in ordine alle stesse. Le eccezioni preliminari di inammissibilità vanno, dunque, rigettate. Nel merito, l'appellante, con il primo motivo di doglianza, ha lamentato che la sentenza gravata è errata nella parte in cui ha ritenuto valida la delibera assembleare dell'8 giugno 2015, in quanto tardivamente annullata, ossia dopo l'iscrizione a ruolo dell'opposizione. Il motivo appare infondato. Occorre precisare che la delibera adottata in sede di assemblea del 28 settembre 2021, con la quale all'unanimità dei presenti è stata annullata la delibera assembleare dell'8 giugno 2015, va correttamente inquadrata nell'ambito della revoca delle delibere condominiali. Dottrina e giurisprudenza riconoscono all'assemblea condominiale il potere di revocare una delibera assembleare, sia quando viziata sia quando regolare. La revoca, a differenza dell'annullamento, non richiede l'intervento del giudice che pronunci l'annullamento della delibera perché viziata. Questa, infatti, può avvenire anche se la delibera è regolare ed è competenza dell'assemblea condominiale dichiararla. La revoca, nel diritto civile, è l'istituto che consente ad un soggetto di eliminare gli effetti di un negozio giuridico da lui posto in essere precedentemente e validamente. Pur non essendoci espressi riferimenti, all'interno del codice civile, che definiscano la revoca, bensì varie norme che la citano in relazione ad un istituto specifico, essa si può inquadrare nella categoria dei negozi giuridici a carattere unilaterale. Ha efficacia ex tunc e, cioè, esplica i suoi effetti con efficacia retroattiva rispetto al momento in cui viene posta in essere. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'assemblea, con una deliberazione successiva, può revocare una delibera precedente il cui contenuto sia stato posto in votazione e nuovamente approvato nel corso della nuova adunanza (cfr. Cass., n. 8231/2009). Ciò posto, il rapporto di mandato instaurato tra le parti, diversamento da quanto dedotto dall'appellante, non risulta insesistente ma semplicemente caducato per effetto della revoca. Il contratto venuto meno per revoca della delibera di incarico - in mancanza di un'ipotesi di nullità del mandato che, invero, non risulta essere stata eccepita né risulta dagli atti di causa (in quanto l'eventuale mancata convocazione di un singolo condomino non può comportare la nullità della delibera di incarico ma, semmai, la mera annullabilità) – non esclude il diritto dell'amministratore a ricevere il compenso per l'attività svolta fino al momento della revoca. L'amministratore di condominio, che sia stato revocato dall'assemblea, ha diritto sia al pagamento dell'attività sino ad allora svolta sia all'eventuale risarcimento dei danni (Cass., n. 7874/2021). Pertanto, alla luce dei principi espressi dalle norme che regolano la materia, non essendo in contestazione il compimento dell'attività di amministratore da parte della società appellata fino alla cessazione del rapporto, ed essendo prevista anche la proroga dei poteri dell'amministratore revocato dall'incarico per le sole attività di carattere ordinario, si ritiene che il primo giudice abbia correttamente ritenuto irrilevante la revoca postuma del mandato, in quanto, risulta, in ogni caso, dovuto il compenso per l'attività compiuta fino alla cessazione del rapporto. In particolare, ai sensi dell'art. 1720 c.c., “il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali (1284 c.c.) dal giorno in cui sono state fatte e deve pagargli il compenso che gli spetta”. L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado perchè tra le somme ingiunte sono state ricomprese spese anticipate non documentate. Il motivo appare fondato. Poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di Parte_1 mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è l'amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il ) - che sono tenuti, quali mandanti, a Parte_1 rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno - devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass., n. 12931/2022). Invero, dalla documentazione prodotta, come eccepito dall'appellante già nel primo grado del giudizio, non risulta la prova dell'esborso delle somme anticipate e contestate dal . Non sono stati prodotti bonifici, Parte_1 ricevute di pagamento o altri documenti attestanti l'esborso effettivo da parte dlel'appellata delle spese richieste, né sono state escusse prove testimoniali. L'ulteriore motivo di appello, in ordine alla mancanza di verbali di assemblea condominiale di approvazione di un consuntivo di spese per i compensi dell'amministratore, appare, parimenti, fondato in quanto non è stato allegato alcun consuntivo che approvi, specificamente, il compenso di euro 1.575,00 richiesto, essendo stata prodotta solo la fattura dell'appellata che essendo di formazione unilaterale non ha alcuna valenza probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Come è stato già precisato, il rapporto che lega l'amministratore al condominio è quello del mandato con rappresentanza che, in ambito condominiale, si dovrà svolgere nei limiti delle attribuzioni indicate dall'art. 1130 c.c., limiti che possono essere superati solo se il regolamento di condominio o l'assemblea riconoscano maggiori poteri all'amministratore. Questi, infatti, “non ha – salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e dall'art. 1135 c.c. in tema di lavori urgenti – un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore” (v. Cass. sent. n. 14197/2011; Cass. sent. n. 18084/2014 e Cass. sent. n. 454/2017). Invero, per la giurisprudenza di legittimità poiché “il credito dell'amministratore per il recupero del compenso che gli spetti e delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.p.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, dovendo l'amministratore che agisce in giudizio fornire la dimostrazione dei fatti che costituiscono il fondamento di tali pretese” (Cass., n. 5611/2019; Cass., n. 20137/2017; Cass., n. 7498/2006; Cass., n. 28509/2020; Cass., n. 19348/2005). L'onere probatorio dell'amministratore deve coordinarsi, dunque, con la particolare natura dell'incarico gestorio svolto e questi ha l'onere di precisare quali pagamenti abbia effettuato e di dimostrare l'inerenza di essi ad obbligazioni da lui legittimamente contratte nell'interesse del Condominio e nei limiti dei suoi poteri o su autorizzazione dell'assemblea (eventualmente, mediante approvazione del conto preventivo in cui la relativa spesa figuri), ovvero d'iniziativa, ma ottenendo la ratifica dell'assemblea (eventualmente contenuta nel conto consuntivo approvato). Nella specie, non risultano prodotti i bilanci preventivi o consuntivi, ma solo le delibere senza che, dunque, possa essere verificata l'effettiva approvazione delle spese anticipate e dei compensi richiesti dall'appellata. Per quanto esposto, in riforma della sentenza gravata, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e dichiarata l'inesistenza del credito azionato, con rigetto della domanda svolta dall'appellata in primo grado. Le spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 per il primo grado e n. 147/2022 per l'appello (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con esclusione dell'attività istruttoria;
valore della causa compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Rosario Condipodaro.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1587/2022 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 75, emessa dal Giudice di Pace di Naso il 17 giugno 2022 e depositata in data 24 giugno 2022, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello proposte da
Controparte_1
- in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, dichiarata l'inesistenza del credito azionato dall'appellata e rigetta la domanda svolta dall'appellata in primo grado;
- condanna l'appellata al pagamento, in favore del Parte_1 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in euro 76,00 per esborsi del primo grado del giudizio ed euro 436,00 per compensi del primo grado del giudizio ed euro 852,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Rosario Condipodaro.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
sono presenti l'avv. Rosario Condipodaro e l'avv. Manuela Alessandrino, i quali precisano le conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono la causa riportandosi in atti. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 19 novembre 2022, il Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 75, emessa dal Giudice
[...] di Pace di Naso il 17 giugno 2022 e depositata in data 24 giugno 2022, che aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 72/20 per il pagamento di euro 2.713,20 in favore di Controparte_1 L'appellante, censurando la sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto valida la delibera assembleare dell'8 giugno 2015 e non aveva dichiarato l'inesistenza del credito azionato da controparte, ha chiesto di riformare la sentenza del Giudice di Pace di Naso, ritenendo e dichiarando, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'inesistenza del contratto di mandato per l'invalidità della delibera dell'8 giugno 2015 e, in ogni caso, l'inesistenza del credito azionato, con vittoria delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di risposta, depositata in data 24 febbraio 2023, si è costituita la quale, contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito Controparte_1 dall'appellante, ha domandato: preliminarmente, di ritenere e dichiarare inammissibile in rito l'appello proposto dal per Parte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c.; di ritenere e dichiarare inammissibile ed improcedibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, in ogni caso, di rigettare l'appello, con la conseguente conferma della sentenza impugnata e la condanna di controparte al pagamento delle spese e dei compensi di causa. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'atto di Controparte_1 appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Deve premettersi che l'appellante non può esaurire la sua ragione di doglianza nella reiterazione delle sue richieste, ma ha l'onere di indicare specificamente gli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere inammissibile l'atto di appello che, senza neppure menzionare per sintesi il contenuto della prima decisione, risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo giudice e si limiti a illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado. Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità sull'art. 342 c.p.c., ai fini della specificità dei motivi di appello, richiesta dalla norma, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno della impugnazione, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass., n. 6793/2014). Sicché, non va dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., quando dalla lettura complessiva dell'atto sia possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia di primo grado (Trib. Monza, n. 2608/2016). Nella specie, nell'atto di appello, il , pur riproponendo Parte_1 le medesime argomentazioni già svolte in primo grado, ha evidenziato le criticità e le omissioni della pronuncia impugnata, muovendo specifiche censure in ordine alle stesse. Le eccezioni preliminari di inammissibilità vanno, dunque, rigettate. Nel merito, l'appellante, con il primo motivo di doglianza, ha lamentato che la sentenza gravata è errata nella parte in cui ha ritenuto valida la delibera assembleare dell'8 giugno 2015, in quanto tardivamente annullata, ossia dopo l'iscrizione a ruolo dell'opposizione. Il motivo appare infondato. Occorre precisare che la delibera adottata in sede di assemblea del 28 settembre 2021, con la quale all'unanimità dei presenti è stata annullata la delibera assembleare dell'8 giugno 2015, va correttamente inquadrata nell'ambito della revoca delle delibere condominiali. Dottrina e giurisprudenza riconoscono all'assemblea condominiale il potere di revocare una delibera assembleare, sia quando viziata sia quando regolare. La revoca, a differenza dell'annullamento, non richiede l'intervento del giudice che pronunci l'annullamento della delibera perché viziata. Questa, infatti, può avvenire anche se la delibera è regolare ed è competenza dell'assemblea condominiale dichiararla. La revoca, nel diritto civile, è l'istituto che consente ad un soggetto di eliminare gli effetti di un negozio giuridico da lui posto in essere precedentemente e validamente. Pur non essendoci espressi riferimenti, all'interno del codice civile, che definiscano la revoca, bensì varie norme che la citano in relazione ad un istituto specifico, essa si può inquadrare nella categoria dei negozi giuridici a carattere unilaterale. Ha efficacia ex tunc e, cioè, esplica i suoi effetti con efficacia retroattiva rispetto al momento in cui viene posta in essere. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'assemblea, con una deliberazione successiva, può revocare una delibera precedente il cui contenuto sia stato posto in votazione e nuovamente approvato nel corso della nuova adunanza (cfr. Cass., n. 8231/2009). Ciò posto, il rapporto di mandato instaurato tra le parti, diversamento da quanto dedotto dall'appellante, non risulta insesistente ma semplicemente caducato per effetto della revoca. Il contratto venuto meno per revoca della delibera di incarico - in mancanza di un'ipotesi di nullità del mandato che, invero, non risulta essere stata eccepita né risulta dagli atti di causa (in quanto l'eventuale mancata convocazione di un singolo condomino non può comportare la nullità della delibera di incarico ma, semmai, la mera annullabilità) – non esclude il diritto dell'amministratore a ricevere il compenso per l'attività svolta fino al momento della revoca. L'amministratore di condominio, che sia stato revocato dall'assemblea, ha diritto sia al pagamento dell'attività sino ad allora svolta sia all'eventuale risarcimento dei danni (Cass., n. 7874/2021). Pertanto, alla luce dei principi espressi dalle norme che regolano la materia, non essendo in contestazione il compimento dell'attività di amministratore da parte della società appellata fino alla cessazione del rapporto, ed essendo prevista anche la proroga dei poteri dell'amministratore revocato dall'incarico per le sole attività di carattere ordinario, si ritiene che il primo giudice abbia correttamente ritenuto irrilevante la revoca postuma del mandato, in quanto, risulta, in ogni caso, dovuto il compenso per l'attività compiuta fino alla cessazione del rapporto. In particolare, ai sensi dell'art. 1720 c.c., “il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali (1284 c.c.) dal giorno in cui sono state fatte e deve pagargli il compenso che gli spetta”. L'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado perchè tra le somme ingiunte sono state ricomprese spese anticipate non documentate. Il motivo appare fondato. Poiché il credito dell'amministratore per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del si fonda, ex art. 1720 c.c., sul contratto di Parte_1 mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è l'amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condomini (e quindi il ) - che sono tenuti, quali mandanti, a Parte_1 rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'eventuale danno - devono dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cass., n. 12931/2022). Invero, dalla documentazione prodotta, come eccepito dall'appellante già nel primo grado del giudizio, non risulta la prova dell'esborso delle somme anticipate e contestate dal . Non sono stati prodotti bonifici, Parte_1 ricevute di pagamento o altri documenti attestanti l'esborso effettivo da parte dlel'appellata delle spese richieste, né sono state escusse prove testimoniali. L'ulteriore motivo di appello, in ordine alla mancanza di verbali di assemblea condominiale di approvazione di un consuntivo di spese per i compensi dell'amministratore, appare, parimenti, fondato in quanto non è stato allegato alcun consuntivo che approvi, specificamente, il compenso di euro 1.575,00 richiesto, essendo stata prodotta solo la fattura dell'appellata che essendo di formazione unilaterale non ha alcuna valenza probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Come è stato già precisato, il rapporto che lega l'amministratore al condominio è quello del mandato con rappresentanza che, in ambito condominiale, si dovrà svolgere nei limiti delle attribuzioni indicate dall'art. 1130 c.c., limiti che possono essere superati solo se il regolamento di condominio o l'assemblea riconoscano maggiori poteri all'amministratore. Questi, infatti, “non ha – salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e dall'art. 1135 c.c. in tema di lavori urgenti – un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore” (v. Cass. sent. n. 14197/2011; Cass. sent. n. 18084/2014 e Cass. sent. n. 454/2017). Invero, per la giurisprudenza di legittimità poiché “il credito dell'amministratore per il recupero del compenso che gli spetti e delle somme anticipate nell'interesse del condominio si fonda, ex art. 1720 c.p.c., sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, dovendo l'amministratore che agisce in giudizio fornire la dimostrazione dei fatti che costituiscono il fondamento di tali pretese” (Cass., n. 5611/2019; Cass., n. 20137/2017; Cass., n. 7498/2006; Cass., n. 28509/2020; Cass., n. 19348/2005). L'onere probatorio dell'amministratore deve coordinarsi, dunque, con la particolare natura dell'incarico gestorio svolto e questi ha l'onere di precisare quali pagamenti abbia effettuato e di dimostrare l'inerenza di essi ad obbligazioni da lui legittimamente contratte nell'interesse del Condominio e nei limiti dei suoi poteri o su autorizzazione dell'assemblea (eventualmente, mediante approvazione del conto preventivo in cui la relativa spesa figuri), ovvero d'iniziativa, ma ottenendo la ratifica dell'assemblea (eventualmente contenuta nel conto consuntivo approvato). Nella specie, non risultano prodotti i bilanci preventivi o consuntivi, ma solo le delibere senza che, dunque, possa essere verificata l'effettiva approvazione delle spese anticipate e dei compensi richiesti dall'appellata. Per quanto esposto, in riforma della sentenza gravata, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e dichiarata l'inesistenza del credito azionato, con rigetto della domanda svolta dall'appellata in primo grado. Le spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 per il primo grado e n. 147/2022 per l'appello (parametri minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
con esclusione dell'attività istruttoria;
valore della causa compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00) seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Rosario Condipodaro.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1587/2022 R.G.A.C., di appello avverso la sentenza n. 75, emessa dal Giudice di Pace di Naso il 17 giugno 2022 e depositata in data 24 giugno 2022, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede:
- rigetta le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello proposte da
Controparte_1
- in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo opposto e, dichiarata l'inesistenza del credito azionato dall'appellata e rigetta la domanda svolta dall'appellata in primo grado;
- condanna l'appellata al pagamento, in favore del Parte_1 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in euro 76,00 per esborsi del primo grado del giudizio ed euro 436,00 per compensi del primo grado del giudizio ed euro 852,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute, disponendo la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Rosario Condipodaro.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)