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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3056/2024 RG avente ad
OGGETTO: Fondo di Garanzia vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. LUCIANO ANASTASIO;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/05/2024, il ricorrente in epigrafe, dipendente con mansioni di operaio della dal 07/11/2011 al 21/06/2017 deduceva: di aver depositato Parte_2 in data 20/03/2018 in Tribunale, Sezione fallimentare Napoli Nord, un primo ricorso per fallimento della società datrice di lavoro, avente R.G. 89/2018; che con sentenza n. 91/2018, emanata in data 20/09/2018 dal Tribunale di Napoli Nord, la suddetta società veniva dichiarata fallita e, pertanto, l'istante lavoratore presentava domanda di ammissione al passivo ex art. 93 L.F. al fine di ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità, degli emolumenti conclusivi e del trattamento di fine rapporto maturato;
che con domanda n. 31 dello stato passivo esecutivo veniva ammesso per l'importo di € 9.005,99 a titolo di trattamento di fine rapporto ed € 5.567,1 a titolo di retribuzioni dei mesi di aprile (€ 2.169,50), maggio
(€ 1.851,17) e giugno (€ 1.546,43) del 2017; di aver presentato, in data 25/05/2023, domanda telematica di accesso al Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento dei predetti importi maturati a titolo di trattamento di fine rapporto e di crediti di lavoro allegando tutta la documentazione necessaria alla liquidazione della domanda;
di aver presentato, in data 14/12/2023, ricorso amministrativo;
che la sede competente, in data 15/02/2024, in revisione del provvedimento di rigetto, accoglieva la domanda CP_1 relativa al TFR e in data 01/02/2024, rigettava la domanda in relazione ai crediti di lavoro con la seguente motivazione: “Le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art.2 c.1 D. lvo 80/92)”. CP_ Ciò premesso, parte ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per l'accertamento del diritto al pagamento dei crediti di lavoro con condanna del fondo di garanzia a corrispondere le relative provvidenze economiche liquidate in € 5.567,1, come da stato passivo allegato e da domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. CP_ Si costituiva in giudizio l' che chiedeva al Giudice una pronuncia di cessazione della materia del contendere in quanto in ragione del ricalcolo dell'importo richiesto a titolo di ultime tre mensilità l' aveva accolto la domanda di parte ricorrente. CP_2
All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta della causa ex art. 127 ter.
Va in limine dichiarata la cessazione della materia del contendere. CP_ Ed invero con note del 3/04/2025 parte ricorrente si associava alla richiesta dell' in quanto, nelle more del giudizio, dopo la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza
(23/07/2024) il Fondo di Garanzia, in data 06/02/2025, in accoglimento della domanda, aveva proceduto alla liquidazione dell'importo euro 2.248,11, al netto delle ritenute fiscali e degli eventuali recuperi indicati nel prospetto di liquidazione. In ragione del riconoscimento in sede amministrativa della pretesa di parte ricorrente volta ad ottenere la prestazione di cui in oggetto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90,
n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126)
In conclusione va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Residua la sola questione delle spese di lite da regolare in base al principio della soccombenza virtuale. CP_ Come evidenziato da parte ricorrente l' provvedeva al riconoscimento e alla liquidazione in data 06/02/2025, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza
(23/07/2024), tuttavia, ad avviso del giudicante appare opportuno compensare per metà le spese, in ragione del contegno collaborativo dell'istituto; le stesse per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Nola, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Fucci, definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite per metà e condanna l' al pagamento della restante parte che liquida in CP_1
Euro 443,00 oltre IVA e CPA con attribuzione.
Si comunichi.
Nola, 09/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3056/2024 RG avente ad
OGGETTO: Fondo di Garanzia vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. LUCIANO ANASTASIO;
Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/05/2024, il ricorrente in epigrafe, dipendente con mansioni di operaio della dal 07/11/2011 al 21/06/2017 deduceva: di aver depositato Parte_2 in data 20/03/2018 in Tribunale, Sezione fallimentare Napoli Nord, un primo ricorso per fallimento della società datrice di lavoro, avente R.G. 89/2018; che con sentenza n. 91/2018, emanata in data 20/09/2018 dal Tribunale di Napoli Nord, la suddetta società veniva dichiarata fallita e, pertanto, l'istante lavoratore presentava domanda di ammissione al passivo ex art. 93 L.F. al fine di ottenere il pagamento delle ultime tre mensilità, degli emolumenti conclusivi e del trattamento di fine rapporto maturato;
che con domanda n. 31 dello stato passivo esecutivo veniva ammesso per l'importo di € 9.005,99 a titolo di trattamento di fine rapporto ed € 5.567,1 a titolo di retribuzioni dei mesi di aprile (€ 2.169,50), maggio
(€ 1.851,17) e giugno (€ 1.546,43) del 2017; di aver presentato, in data 25/05/2023, domanda telematica di accesso al Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento dei predetti importi maturati a titolo di trattamento di fine rapporto e di crediti di lavoro allegando tutta la documentazione necessaria alla liquidazione della domanda;
di aver presentato, in data 14/12/2023, ricorso amministrativo;
che la sede competente, in data 15/02/2024, in revisione del provvedimento di rigetto, accoglieva la domanda CP_1 relativa al TFR e in data 01/02/2024, rigettava la domanda in relazione ai crediti di lavoro con la seguente motivazione: “Le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art.2 c.1 D. lvo 80/92)”. CP_ Ciò premesso, parte ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per l'accertamento del diritto al pagamento dei crediti di lavoro con condanna del fondo di garanzia a corrispondere le relative provvidenze economiche liquidate in € 5.567,1, come da stato passivo allegato e da domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. CP_ Si costituiva in giudizio l' che chiedeva al Giudice una pronuncia di cessazione della materia del contendere in quanto in ragione del ricalcolo dell'importo richiesto a titolo di ultime tre mensilità l' aveva accolto la domanda di parte ricorrente. CP_2
All'odierna udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza a seguito di trattazione scritta della causa ex art. 127 ter.
Va in limine dichiarata la cessazione della materia del contendere. CP_ Ed invero con note del 3/04/2025 parte ricorrente si associava alla richiesta dell' in quanto, nelle more del giudizio, dopo la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza
(23/07/2024) il Fondo di Garanzia, in data 06/02/2025, in accoglimento della domanda, aveva proceduto alla liquidazione dell'importo euro 2.248,11, al netto delle ritenute fiscali e degli eventuali recuperi indicati nel prospetto di liquidazione. In ragione del riconoscimento in sede amministrativa della pretesa di parte ricorrente volta ad ottenere la prestazione di cui in oggetto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93,
n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90,
n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126)
In conclusione va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Residua la sola questione delle spese di lite da regolare in base al principio della soccombenza virtuale. CP_ Come evidenziato da parte ricorrente l' provvedeva al riconoscimento e alla liquidazione in data 06/02/2025, successivamente alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza
(23/07/2024), tuttavia, ad avviso del giudicante appare opportuno compensare per metà le spese, in ragione del contegno collaborativo dell'istituto; le stesse per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Nola, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Fucci, definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite per metà e condanna l' al pagamento della restante parte che liquida in CP_1
Euro 443,00 oltre IVA e CPA con attribuzione.
Si comunichi.
Nola, 09/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Fucci