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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 5595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5595 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro Pernigotto, nel procedimento iscritto al n.r.g. 17960/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_2
, nato in [...] il [...]; Parte_2
, nato in [...] il [...]; Controparte_3
, nato in [...] il [...]; Controparte_4
, nato in [...] il [...]; Controparte_5
, nato in [...] il [...]; Controparte_6
, nato in [...] il [...]; Controparte_7
, nato in [...] il [...]; Controparte_8
, nato in [...] il [...]; Controparte_9
, nato in [...] il [...]; Controparte_10
, nato in [...] il [...]; Controparte_11
, nato in [...] il [...]; Controparte_12
, nato in [...] il [...]; CP_13
, nato in [...] il [...]; Controparte_14 tutti con il patrocinio dell'avv. AGUGLIA ANDREA D'ONOFRIO ROSSELLA;
RICORRENTI contro
Controparte_15
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 16.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 29/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...], Comune di Viadana (MN) il 19.7.1865. Persona_1
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il non si è costituto. Controparte_15
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
5 . Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 16.12.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Ed invero i ricorrenti né in allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio né, in alcun modo, successivamente hanno prodotto i documenti necessari a dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere (art. 2697 c.c.).
Ne discende che la domanda va integralmente rigettata.
* * * * * * *
In difetto di costituzione di parti ulteriori rispetto a quella ricorrente, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 16/12/2025
Il Giudice Alessandro Pernigotto
2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro Pernigotto, nel procedimento iscritto al n.r.g. 17960/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_1
, nato in [...] il [...]; Controparte_2
, nato in [...] il [...]; Parte_2
, nato in [...] il [...]; Controparte_3
, nato in [...] il [...]; Controparte_4
, nato in [...] il [...]; Controparte_5
, nato in [...] il [...]; Controparte_6
, nato in [...] il [...]; Controparte_7
, nato in [...] il [...]; Controparte_8
, nato in [...] il [...]; Controparte_9
, nato in [...] il [...]; Controparte_10
, nato in [...] il [...]; Controparte_11
, nato in [...] il [...]; Controparte_12
, nato in [...] il [...]; CP_13
, nato in [...] il [...]; Controparte_14 tutti con il patrocinio dell'avv. AGUGLIA ANDREA D'ONOFRIO ROSSELLA;
RICORRENTI contro
Controparte_15
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 16.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 29/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...], Comune di Viadana (MN) il 19.7.1865. Persona_1
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il non si è costituto. Controparte_15
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
5 . Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 16.12.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Ed invero i ricorrenti né in allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio né, in alcun modo, successivamente hanno prodotto i documenti necessari a dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere (art. 2697 c.c.).
Ne discende che la domanda va integralmente rigettata.
* * * * * * *
In difetto di costituzione di parti ulteriori rispetto a quella ricorrente, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 16/12/2025
Il Giudice Alessandro Pernigotto
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