Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/05/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3800/2024 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Palumbo, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-contumace-
Oggetto: impugnativa di licenziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 29.11.2024, l'odierna ricorrente chiede dichiararsi la nullità del licenziamento per giusta causa a lei intimato dalla e, per l'effetto, ordinarsi alla Controparte_1
società convenuta la sua reintegrazione nel medesimo posto di lavoro nonché condannarsi quest'ultima al risarcimento del danno da lei subito, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, e al pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
in subordine, chiede dichiararsi l'insussistenza della giusta causa di licenziamento addotta dal datore di lavoro e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta alla sua reintegrazione nel medesimo posto di lavoro nonché al risarcimento del danno da lei subito, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
in ulteriore subordine, chiede accertarsi che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa a lei intimato e, per l'effetto, dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannarsi la società convenuta al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. in misura pari a trentasei mensilità o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
in estremo subordine, chiede dichiararsi che il licenziamento qui impugnato è stato intimato in violazione della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970 e, conseguentemente, dichiararsi estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannarsi la società convenuta al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. in misura pari a dodici mensilità o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con condanna alle spese.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio la della Controparte_1
quale va pertanto dichiarata la contumacia.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
______________________
Va premesso, sulla scorta della documentazione versata in atti, che, con lettera ricevuta in data
5.06.2024, la ha comunicato all'odierna ricorrente che “dopo aver abbandonato il Controparte_1
luogo di lavoro in data 24/05/2024, considerando che Lei non si è più presentata, trasgredendo alle norme del CCNL in vigore e recando pregiudizio all'organizzazione e gestione dell'attività della ns. Società, le Sue assenze sono state considerate ingiustificate. Pertanto, Le comunico che si è interrotto il rapporto fiduciario che intercorreva tra Codesta azienda e la Sua persona. E' dunque, impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, anche temporanea. Di conseguenza, Le comunichiamo, in via ufficiale, l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro, con effetti immediati e per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile” (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente).
Tanto premesso, va ricordato in punto di diritto che l'art. 2119 c.c. qualifica la “giusta causa” come causa “che non consente la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro”.
Segnatamente, la giusta causa di licenziamento ricorre quando il lavoratore commette fatti di una tale gravità da configurare una grave ed irrimediabile negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, di quello fiduciario;
in ogni caso, la gravità delle ragioni poste a fondamento del licenziamento per giusta causa legittima l'interruzione immediata del rapporto di lavoro, non gravando sul datore di lavoro l'onere di concedere al lavoratore un termine di preavviso.
Sul punto, occorre altresì rilevare che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (ex multis,
Cassazione n. 6869/2015), “per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale;
dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare”.
In particolare, con specifico riferimento alla fattispecie per cui vi è causa, va osservato che “il datore di lavoro, su cui a norma della L. n. 604 del 1966, art. 5, grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 7 febbraio
2011, n. 2988; Cass. civ., sez. lav., 29 novembre 1999, n. 13352).
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi che se da un lato la società datoriale – rimanendo contumace – non ha allegato né tantomeno dimostrato in giudizio la sussistenza del fatto contestato alla lavoratrice, ovvero la sua assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, dall'altro l'odierna ricorrente ha tempestivamente impugnato il provvedimento datoriale, rappresentando che la stessa “non si è presentata a lavoro dal 27/05/2024 a seguito di comunicazione “verbale” con la quale il signor , mi intimava accesamente il Parte_2
licenziamento, avvenuta a seguito alla mia richiesta di avere riconosciute le ore di lavoro straordinarie svolte nell'arco temporale che va dal 01/04/2024 al 15/04/2024, e che mi voleva riconoscere in contanti con un importo di € 250,00 fuori busta e che io non ho accettato. Di conseguenza non solo non è dipeso dalla mia volontà non presentarmi a lavoro ma non mi è alla data odierna pervenuto l' di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito del Pt_3 quale l'azienda mi deve riconoscere tutte le spettanze, compresa l'indennità di mancato preavviso pena l'impugnazione del licenziamento” (cfr. doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente). Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che non sussistano gli estremi del licenziamento per giusta causa e pertanto, avuto riguardo alla data di instaurazione del rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la società datoriale e ai requisiti dimensionali di quest'ultima (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente, dalla quale si evince che la – la cui compagine sociale è Controparte_1
comunque parzialmente differente rispetto a quella della Medical Food Srl e della Controparte_2
- è stata costituita nel 2018 ed occupa in media nove dipendenti), lo stesso è
[...] soggetto alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 23/2015 e, in particolare, dall'art. 3, comma 1 (“Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari
a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”), e dall'art. 9, comma 1 (“Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”), del suddetto decreto.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto e, conseguentemente, va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e va disposta la condanna della al Controparte_1
pagamento, in favore di di un'indennità non assoggettata a contribuzione Parte_1
previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura pari a sei mensilità.
Il peso delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la al pagamento, in favore di di un'indennità non Controparte_1 Parte_1
assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura pari a sei mensilità; condanna la al pagamento, in favore di delle spese processuali Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in complessivi 2.500,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 23 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo