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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/11/2024, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2408/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1 mbert
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Boffalora Parte_2 C.F._2 d'Adda (LO) in Via Monsignor Paolo Gatti n. 24; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziana Trovò.
Dal matrimonio sono nati i figli nato il [...], e nato il [...]; Persona_1 Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/09/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento degli stessi, presso Per_1 Per_2 l'abitazione della madre, con facoltà per il padre e con sé secondo il seguente calendario: un week end ogni 15 giorni (dal sabato alle 14 fino alla domenica sera) e infrasettimanalmente il mercoledì (dall'uscita della scuola sino all'ingresso a scuola il giorno successivo con l'impegno di ricondurli sino ai rispettivi istituti).
Il padre avrà, inoltre, diritto di trascorrere con i figli i periodi festivi come segue:
a. per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre, il periodo dal 23 dicembre, alle ore 18,00, sino al 30 dicembre alle ore 18,00 e il periodo dal 30 dicembre, alle ore 18,00, sino al 6 gennaio, alle ore 18,00, sempre con prelevamento e accompagnamento presso l'abitazione materna.
b. le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
c. due o tre settimane durante le vacanze estive, anche consecutive. Entro il 30 maggio di ogni anno, i genitori si impegnano a concordare il periodo di ciascuno e, appena possibile, comunicarsi il luogo di villeggiatura prescelto. Laddove i genitori non trovassero un accordo, varrà la regola dell'alternanza annuale: pertanto, un anno avrà il diritto di scelta la madre e la volta successiva il padre. Il tutto nel rispetto delle ragionevoli esigenze e volontà dei figli;
d. per le altre festività (1' novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1' maggio e 2 giugno), i ponti, la festa patronale e altre chiusure scolastiche (come ad esempio spogli elettorali), i genitori seguiranno il principio della pertinenza del week-end.
e. salvo differenti accordi, i minori verranno sempre prelevati e riaccompagnati al domicilio prevalente presso la casa della madre;
2) porre a carico del Sig. 'obbligo di versare alla madre, entro il 5 di ogni mese, un assegno mensile Pt_2 di € 250,00 per ciascun figlio, per un totale di € 500,00, quale contributo al mantenimento degli stessi, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche di inizio anno, libri di testo e attività ricreative e sportive, spese mediche non mutuabili) necessarie o concordate e documentate sostenute nell'interesse dei figli. Per quanto qui non concordato, in relazione alle spese straordinarie, si farà riferimento al protocollo di cremona che qui si intende integralmente richiamato;
3) dare atto che con il presente accordo di divorzio i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2 provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza e ia nulla a pretendere l'uno dall'altro in ragione del predetto rapporto di coniugo.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Spino D'Adda il 06.07.2002 e con decreto del 03.04.2019 il Tribunale di Lodi ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Spino D'Adda il 06.07.2002 tra Parte_1 e trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Spino D Parte_2 7, parte I, ufficio 1, anno 2002;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spino D'Adda (CR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 30 ottobre 2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2408/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1 mbert
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in Boffalora Parte_2 C.F._2 d'Adda (LO) in Via Monsignor Paolo Gatti n. 24; entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziana Trovò.
Dal matrimonio sono nati i figli nato il [...], e nato il [...]; Persona_1 Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/09/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento degli stessi, presso Per_1 Per_2 l'abitazione della madre, con facoltà per il padre e con sé secondo il seguente calendario: un week end ogni 15 giorni (dal sabato alle 14 fino alla domenica sera) e infrasettimanalmente il mercoledì (dall'uscita della scuola sino all'ingresso a scuola il giorno successivo con l'impegno di ricondurli sino ai rispettivi istituti).
Il padre avrà, inoltre, diritto di trascorrere con i figli i periodi festivi come segue:
a. per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando di anno in anno con la madre, il periodo dal 23 dicembre, alle ore 18,00, sino al 30 dicembre alle ore 18,00 e il periodo dal 30 dicembre, alle ore 18,00, sino al 6 gennaio, alle ore 18,00, sempre con prelevamento e accompagnamento presso l'abitazione materna.
b. le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
c. due o tre settimane durante le vacanze estive, anche consecutive. Entro il 30 maggio di ogni anno, i genitori si impegnano a concordare il periodo di ciascuno e, appena possibile, comunicarsi il luogo di villeggiatura prescelto. Laddove i genitori non trovassero un accordo, varrà la regola dell'alternanza annuale: pertanto, un anno avrà il diritto di scelta la madre e la volta successiva il padre. Il tutto nel rispetto delle ragionevoli esigenze e volontà dei figli;
d. per le altre festività (1' novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1' maggio e 2 giugno), i ponti, la festa patronale e altre chiusure scolastiche (come ad esempio spogli elettorali), i genitori seguiranno il principio della pertinenza del week-end.
e. salvo differenti accordi, i minori verranno sempre prelevati e riaccompagnati al domicilio prevalente presso la casa della madre;
2) porre a carico del Sig. 'obbligo di versare alla madre, entro il 5 di ogni mese, un assegno mensile Pt_2 di € 250,00 per ciascun figlio, per un totale di € 500,00, quale contributo al mantenimento degli stessi, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche di inizio anno, libri di testo e attività ricreative e sportive, spese mediche non mutuabili) necessarie o concordate e documentate sostenute nell'interesse dei figli. Per quanto qui non concordato, in relazione alle spese straordinarie, si farà riferimento al protocollo di cremona che qui si intende integralmente richiamato;
3) dare atto che con il presente accordo di divorzio i sigg.ri e hanno Parte_1 Parte_2 provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza e ia nulla a pretendere l'uno dall'altro in ragione del predetto rapporto di coniugo.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Spino D'Adda il 06.07.2002 e con decreto del 03.04.2019 il Tribunale di Lodi ha omologato la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Spino D'Adda il 06.07.2002 tra Parte_1 e trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Spino D Parte_2 7, parte I, ufficio 1, anno 2002;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spino D'Adda (CR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 30 ottobre 2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello