Ordinanza collegiale 28 novembre 2022
Sentenza 5 luglio 2023
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2023
Rigetto
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/04/2025, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03297/2025REG.PROV.COLL.
N. 07625/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7625 del 2023, proposto da
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini, n. 12;
contro
Guardia Rurale Ausiliaria, associazione (acronimo NO) in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Zocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione CL NA Odv, Associazione CL PI IA Cai, Associazione CL PI IA Cai Veneto, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 982/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’associazione Guardia Rurale Ausiliaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Marcello Cecchetti in sostituzione di Luisa Londei ed Alessandro Zocca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Regione del Veneto propone appello avverso la sentenza del Tar per il Veneto n. 982/2023 che ha accolto (nei limiti di interesse della parte ricorrente) il ricorso dell’Associazione Guardia Rurale Ausiliaria volto ad ottenere l’annullamento:
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione della Giunta Regionale Veneto numero 541 del 9 maggio 2022 pubblicata nel bollettino ufficiale regionale numero 63 del 20 maggio 2022 e relativo allegato B per la parte riguardante i nominativi e le designazioni dei Comitati Direttivi degli Ambiti territoriali di caccia (anche denominati ATC) di Treviso e Venezia e dei Comprensori Alpini (anche denominati CA) di Treviso;
- della comunicazione della Regione Veneto di cui alla PEC 21 giugno 2022 avente ad oggetto: “Riscontro dell'accesso agli atti protocollo n. 271246 del 16 giugno 2022 relativo alla costituzione dei comitati direttivi di ambito territoriale di caccia (ATC) e comprensorio alpino (CA) di cui alla DGR numero 541 del 9 maggio 2022”, e relativi allegati;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, nonché successivo, e di ogni atto rilevante ai fini del decidere indicato nel presente ricorso come impugnato, compresi e per quanto occorra gli atti posti in essere dalla Direzione Agroambiente della Regione Veneto e in particolare delle note Regionali prot. 0073323/2022, nonché delle prot. 0163665 del 2022 e n. 0163671 del 2022;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della deliberazione della Giunta Regionale Veneto numero 541 del 9 maggio 2022 pubblicata nel bollettino ufficiale regionale numero 63 del 20 maggio 2022 e relativo allegato B per la parte riguardante i nominativi e le designazioni dei Comitati Direttivi degli Ambiti territoriali di caccia (anche denominati ATC) di Treviso e Venezia e dei Comprensori Alpini (anche denominati CA) di Treviso;
- di tutti gli atti e i documenti inviati dalla Regione Veneto alla ricorrente con la PEC 23 dicembre 2022 nota prot. n. 594371 del 22 dicembre 2022, della graduatoria allegata alla deliberazione stilata dalla Regione Veneto, e così pure le richieste della Regione Veneto di designazione prot. 0163665 dell'8 aprile 2022 e la prot. 0163671 dell’8 aprile 2022, nonché le nomine di cui all'allegato B) alla DGR 541 del 1992, dell'elenco allegato in calce alla prot. 594371 del 22 dicembre 2022, in cui si indicano le nomine di due componenti appartenenti alla stessa Associazione CL, nonché ogni atto indicato nel ricorso come impugnato;
C) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, nonché successivo, e di ogni atto rilevante ai fini del decidere.
2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:
-la ricorrente in primo grado “Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria” (NO), è un’associazione di volontariato di protezione ambientale;
- NO ha presentato domanda alla Regione Veneto per poter partecipare con propri rappresentanti nei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia (ATC) di Venezia e Treviso e dei comprensori alpini (CA) di Treviso;
- il rinnovo dei comitati direttivi si è reso necessario a seguito dell’entrata in vigore del nuovo piano faunistico venatorio approvato con legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2;
- in base alla normativa vigente gli ATC e i CA sono strutture associative senza fini di lucro, che perseguono scopi di programmazione dell’esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica e, in particolare, promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e faunistiche, programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat naturali, provvedono all’attribuzione di incentivi, anche finanziari, ai proprietari o conduttori dei fondi rustici;
- la composizione degli ATC e dei CA è disciplinata dalla legge;
- l’art. 21, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, prevede che la Giunta regionale nomini il comitato direttivo degli ATC scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell’Ambito stesso, e che sia composta da tre rappresentanti delle strutture locali delle associazioni venatorie, tre rappresentanti delle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, « due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale » e due esperti in materia, in rappresentanza della Regione;
- con deliberazione di Giunta n. 541 del 9 maggio 2022, la Regione ha individuato come titolate alla designazione di propri rappresentanti le strutture locali delle associazioni di protezione ambientale CL NA (CL) e CL PI IA (CAI) dando atto che, con decreto dirigenziale n. 418 del 7 maggio 2022, erano stati acquisiti i nominativi dei soggetti designati da tali associazioni (vengono indicati nell’allegato B della deliberazione, solo con il nominativo e senza l’indicazione dell’associazione di appartenenza);
- NO constatando la mancata nomina di propri rappresentanti nei comitati direttivi, in data 15 giugno 2022 ha formulato un’istanza di accesso agli atti del procedimento a cui la Regione ha dato riscontro trasmettendo la nota regionale prot. numero 73323 del 17 febbraio 2022 di richiesta dei dati numerici di rappresentatività, la nota prot. n. 109152 del 9 marzo 2022 proveniente da CL e CAI di comunicazione dei dati di rappresentatività, ritenute dalla Regione le uniche maggiormente rappresentative, nonché le note regionali prot. n. 163671 e n. 163665 dell’8 aprile 2022, con le quali sono stati chiesti nominativi per singolo ATC e CA ad CL e al CAI.
3. Avverso gli atti citati NO ha proposto ricorso (strutturato su cinque motivi) successivamente integrato da motivi aggiunti (tre motivi).
4. Nel giudizio di primo grado si è costituita la Regione del Veneto chiedendo la reiezione del ricorso.
5. Per quel che rileva in questa sede, con la sentenza n. 982/2023 il Tar per il Veneto:
- ha respinto il primo motivo di ricorso con il quale si sosteneva che erroneamente la Regione avrebbe fatto ricorso al dato meramente numerico mentre, invece, avrebbe dovuto utilizzare anche altri criteri: secondo il Tar il ricorso al solo dato numerico degli iscritti riferito a livello nazionale e regionale è un criterio che di per sé nel caso in esame appare privo di profili di manifesta illogicità o irragionevolezza;
- ha respinto la censura con la quale l’associazione sosteneva che la Regione avrebbe dovuto tener conto che la rappresentatività degli interessi di protezione ambientale di CL è da ritenersi dubbia per i suoi collegamenti con Federcaccia;
- ha respinto, perché privi di rilievo nella fattispecie in esame, il secondo ed il terzo motivo del ricorso introduttivo, ed il terzo motivo dei motivi aggiunti, con i quali l’associazione ricorrente lamentava, sotto diversi profili, i vizi di violazione di legge e di contraddittorietà, perché la Regione nella deliberazione impugnata ha affermato di aver tenuto conto della rappresentatività tratta dal dato numerico degli iscritti sul piano nazionale, mentre dagli atti endoprocedimentali emerge che ha tenuto conto dei dati regionali;
- ha accolto il primo motivo dei motivi aggiunti con il quale l’associazione ricorrente lamentava (i) che la Regione non ha rispettato i termini dalla stessa assegnati a pena di decadenza alle associazioni per comunicare i dati aggiornati al 2021, relativi al numero di associati a livello nazionale e regionale suddivisi per provincia, e che (ii) il Touring CL IA avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura in quanto non ha fornito i dati nazionali degli iscritti;
- ha accolto il terzo motivo del ricorso introduttivo, il secondo motivo e parte del terzo dei motivi aggiunti, con i quali l’associazione ricorrente lamentava l’illegittimità della decisione della Regione di nominare due rappresentanti di una medesima associazione, in tutti in quei casi in cui una delle due associazioni considerate come maggiormente rappresentative, non abbia indicato un proprio rappresentante, anziché procedere ad uno scorrimento per nominare il rappresentante designato dall’associazione maggiormente rappresentativa immediatamente successiva nella graduatoria.
5.1 Il Tar ha annullato i provvedimenti impugnati nei limiti di interesse dell’associazione ricorrente, e quindi solamente con riferimento agli ATC e CA per i quali la stessa ha presentato domanda designando i propri rappresentanti.
6. Avverso la sentenza n. 982/2023 del Tar per il Veneto ha proposto appello la Regione del Veneto per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Si è costituita l’associazione Guardia Rurale Ausiliaria chiedendo il rigetto dell’appello.
8. Con ordinanza n. 4138/2023 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata proposta dalla Regione del Veneto.
9. All’udienza del 6 marzo 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Illegittimità della sentenza per erronea valutazione dei fatti e documenti di causa ed erronea applicazione del principio del c.d. autovincolo con violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 24 della LRV n. 50/1993 ».
Con riferimento ai termini assegnati alle associazioni per produrre i dati, l’appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l’Amministrazione si è autovincolata dettando le regole da applicare, sostenendo che:
- i termini per l’indicazione dei nominativi dei rappresentanti delle associazioni, che sono stati indicati dall’Amministrazione devono ritenersi di carattere meramente ordinatorio e non perentorio;
- lo si deduce dalle note con le quali erano stati richiesti i nominativi (nota prot.n. 199182 del 03.05.2022 e nota prot. n. 163665 del 08.04.2022): la scadenza temporale doveva intendersi meramente ordinatoria e non perentoria, così da poter acquisire un maggior numero di designazioni di rappresentanti da parte delle Associazioni di protezione ambientale, al contempo velocizzando i tempi per la costituzione dei nuovi Comitati Direttivi;
- il fatto che siffatto termine di designazione fosse stato previsto solo con una nota dei competenti Uffici regionali e non già con un atto deliberativo della Giunta regionale né, tantomeno, da una disposizione normativa, induce a concludere per il carattere meramente ordinatorio e non perentorio dello stesso;
- la giurisprudenza amministrativa ritiene che in mancanza di una espressa norma di legge che qualifichi come perentorio il termine di conclusione di un procedimento amministrativo il termine stesso deve intendersi come meramente sollecitatorio o ordinatorio ed il suo superamento non determina l’illegittimità dell’atto, ma una semplice irregolarità non viziante;
- il Tar ha disatteso tale orientamento ed ha, invece, erroneamente applicato il principio del c.d. autovincolo in quanto il procedimento in questione, riguardante le designazioni dei rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale dei Comitati Direttivi degli ATC e CA, non può certo definirsi una procedura selettiva vincolata al rispetto delle previsioni della lex specialis , disciplinanti la procedura stessa, come avviene, ad esempio, nelle procedure dei bandi di gara per l’affidamento degli appalti o dei contratti pubblici di servizi, oppure per l’erogazione di finanziamenti pubblici;
- nel caso di specie, il termine fissato non poteva ritenersi perentorio perché lo scopo dell’Amministrazione era comunque quello di consentire la presentazione di un ampio numero di designazioni così da garantire un maggior rispetto del principio del pluralismo rappresentativo, sollecitando i tempi di risposta onde velocizzare la conclusione delle procedure per la costituzione dei nuovi Comitati Direttivi;
- accogliendo la tesi del Tar per il Veneto secondo cui, in applicazione del principio del c.d. autovincolo, il termine previsto nelle note regionali per la designazione dei rappresentanti, è da considerarsi perentorio, la conseguenza è che le uniche associazioni aventi titolo per la designazione dei propri rappresentanti risulterebbero essere l’associazione Touring CL IA e l’associazione odierna appellata NO: tuttavia, mentre l’associazione Touring CL IA, riconosciuta a livello nazionale, dispone di un rilevante numero di associati regionali (12.892), il NO atteso l’esiguo numero dei propri soci regionali (109), non può certo essere annoverata tra le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, come invece richiede la LRV n. 50/1993;
- accedendo alla tesi del Tar, si finirebbe per riconoscere NO come avente titolo alla designazione dei propri rappresentanti in seno ai Comitati Direttivi, pur non possedendo il requisito richiesto dalla LRV n. 50/1993, cioè quello della maggior rappresentatività a livello regionale.
1.1 L’appellante censura la sentenza del Tar nella parte in cui ha ritenuto illegittima la mancata esclusione dalla procedura dell’associazione Touring CL IA “(…) in quanto non ha fornito i dati nazionali degli iscritti”, sostenendo che:
- tale assunto poggia su un’erronea applicazione ed interpretazione della LRV n. 50/1993: dalla lettura dell’art. 21, comma 5, lett. c), relativo alla designazione dei rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale nei Comitati Direttivi degli ATC e dalla lettura dell’art. 24, comma 4, lett. c), relativo alla designazione dei rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale nei Comitati Direttivi dei CA, emerge come sia del tutto irrilevante il dato relativo al numero degli associati su base nazionale, non essendo un elemento richiesto dalla norma regionale che, invece, esige solo il riconoscimento a livello nazionale della relativa associazione;
- è importante, invece, la maggior rappresentatività a livello regionale dell’associazione;
- è del tutto ininfluente la posizione nazionale sulla base del numero degli associati ed è un dato che è stato richiesto dagli Uffici regionali solo per conoscenza, rilevando solo il riconoscimento a livello nazionale: quello che rileva (lo dice la legge regionale) è il criterio numerico della maggior rappresentatività a livello regionale;
- l’associazione Touring CL IA, avendo un numero di iscritti a livello regionale di poco inferiore alle prime due classificate, è stata correttamente inserita al terzo posto nella graduatoria, anche in assenza della comunicazione del dato numerico a livello nazionale che non è richiesto dalla legge n. 50/1993.
2. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 21 e 24 della LRV n. 50/1993 ».
L’appellante critica la sentenza del Tar nella parte in cui ha ritenuto illegittima la decisione dell’Amministrazione regionale «(…) di nominare due rappresentanti di una medesima associazione, in tutti in quei casi in cui una delle due associazioni considerate come maggiormente rappresentative, non abbia indicato un proprio rappresentante, anziché procedere ad uno scorrimento per nominare il rappresentante designato dall’associazione maggiormente rappresentativa immediatamente successiva nella graduatoria ».
In particolare l’appellante sostiene che:
- è destituito di fondamento l’assunto del Tar secondo cui: nell’interpretazione dell’art. 21, comma, 5 della LRV n. 50/1993 si “(…) utilizzano sempre espressioni riferibili ad una pluralità di associazioni, lasciando intendere che non possa essere ritenuta compatibile una composizione dell’ATC o del CA in cui entrambi i posti riservati alla componente delle associazioni di protezione ambientale, siano occupati da rappresentanti designati da un’unica associazione quando nella graduatoria siano presenti altre associazioni” (così alle pagg. 16 e 17 dell’impugnata sentenza);
- il Tar ha censurato la scelta dell’Amministrazione regionale di nominare due rappresentanti di una medesima associazione, nei casi in cui una delle due associazioni maggiormente rappresentative (CAI ed CL) non avesse indicato un proprio rappresentante, ma l’operato regionale non è in contrasto bensì conforme alla vigente normativa regionale sia per quanto riguarda le nomine nei comitati direttivi degli ATC che dei CA;
- la ‘ratio’ della LRV n. 50/1993 è quella di garantire l’applicazione del principio di ‘maggiore rappresentatività’ rispetto a quello di ‘mera rappresentatività’, con riferimento al numero degli associati su base regionale di cui ai dati aggiornati all’anno 2021 forniti dalle varie Associazioni;
- la scelta operata in via amministrativa dalla Regione del Veneto di nominare due rappresentanti designati dalla medesima associazione di protezione ambientale non si pone in contrasto alle norme istitutive regionali né con il principio rappresentativo, trovando la propria giustificazione nella rilevante differenza del numero di affiliati tra le associazioni partecipanti e le due risultate maggiormente rappresentative a livello regionale, cioè CAI ed CL;
- sul punto, l’impugnata sentenza ha, infatti, riconosciuto che il criterio numerico utilizzato dalla Regione per la selezione “appare privo di profili di manifesta illogicità o irragionevolezza”;
- la legittimità dell’utilizzo del criterio numerico, ha altresì trovato conferma in quanto recentemente statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2303/2023;
- i numeri dei soci a livello regionale delle associazioni classificatesi nelle prime posizioni della graduatoria fossero di gran lunga superiori rispetto a quelli delle altre associazioni collocatesi in posizioni inferiori;
- se la designazione dei propri rappresentanti in seno ai Comitati direttivi degli ATC e dei CA deve essere effettuata dalle associazioni maggiormente rappresentative, è il ‘criterio numerico’ regionale lo strumento selettivo che consente, appunto, di valutare e scegliere le associazioni in questione;
- disattendere tale principio, significa consentire la designazione dei propri rappresentanti da parte di associazioni di protezione ambientale - come l’odierna appellata - che dispongono di un numero di soci a livello regionale di gran lunga inferiore rispetto ai numeri che caratterizzano le associazioni prime classificate e ciò in palese violazione della corretta applicazione ed interpretazione della LRV n. 50/1993 e dei relativi articoli n. 21 e n. 24;
- una scarsa consistenza numerica dei soci è l’emblema dell’altrettanto scarsa rappresentatività sul territorio della relativa associazione che non potrà essere considerata maggiormente rappresentativa, come vuole la LRV n. 50/1993;
- “scorrere” la graduatoria in assenza di designazione effettuata da una delle associazioni maggiormente rappresentative, come richiede il Tar per il Veneto, significa consentire la nomina di un proprio rappresentante da parte di un’associazione di protezione ambientale che, non è ‘maggiormente rappresentativa’ e ciò in palese violazione delle disposizioni e della ‘ratio’ della LRV n. 50/1993.
3. Il terzo motivo di appello è rubricato: « Ulteriore illegittimità della sentenza per erronea interpretazione e per violazione degli artt. 21 e 24 della LRV n. 50/1993 ».
L’appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui non ha pronunciato la declaratoria di carenza di interesse alla decisione da parte dell’odierna appellata NO.
L’appellante sostiene che:
- il Tar ha riconosciuto la legittimità del ‘criterio numerico’ che è stato utilizzato dalla Amministrazione regionale - correttamente applicando il disposto della LRV n. 50/1993 – laddove si riconosce alle associazioni maggiormente rappresentative la facoltà di designare i propri rappresentanti in seno ai Comitati Direttivi dei vari Ambiti Territoriali di Caccia e del Comprensori Alpini;
- poiché il criterio della maggior rappresentatività è commisurato al numero degli iscritti a livello regionale degli aderenti alle singole associazioni di appartenenza, è evidente che NO non può essere annoverata tra le associazioni maggiormente rappresentative, disponendo di un numero di soci di gran lunga inferiore rispetto a quelli delle associazioni prime classificate (CAI e CL) di talché, correttamente applicando a normativa regionale, non può designare i propri rappresentanti nei Comitati Direttivi degli ATC e CA di riferimento;
- anche l’associazione Touring CL IA, disponendo di un numero di associati regionali che, all’evidenza, è superiore rispetto a quello di NO è stata correttamente classificata avanti a quest’ultima nella graduatoria;
- NO - posizionatasi al IV posto nella graduatoria - è (ed era) carente di un concreto interesse ad una decisione atteso che, non disponendo dei numeri necessari, non può comunque essere chiamata alla designazione dei propri rappresentanti, essendo priva del fondamentale requisito della ‘maggior rappresentatività, previsto dalla normativa regionale;
- e ciò avrebbe dovuto essere rilevato dal Tar che, invece, ha diversamente opinato, pervenendo ad una decisione che anche sotto questo profilo si appalesa illegittima per violazione di legge e se ne chiede, dunque, l’annullamento e/o revisione.
4. Nel costituirsi in giudizio NO ha eccepito l’intervenuta acquiescenza da parte della Regione alla sentenza di primo grado perché, con atti sopravvenuti, la Regione, a seguito della sentenza qui impugnata, ha emanato dei provvedimenti volti a dare attuazione alla ridetta sentenza ovvero alla nomina di rappresentanti di guardia rurale ausiliaria- Veneto ODV nell’ambito dei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini.
L’eccezione non merita accoglimento.
Nella motivazione della sopravvenuta delibera di Giunta Regionale n. 598/ DGR del 27/05/2024, avente ad oggetto « Nomina dei componenti dei Comitati Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini. L.R. n. 50/1993, DGR n. 541/2022 », si legge testualmente « Da ultimo, si dà atto che la proposta di approvazione dell’Allegato A al presente provvedimento avviene in pendenza del giudizio di appello al Consiglio di Stato (R.G. 7625/23) proposto dalla Regione del Veneto avverso la Sentenza del Tar Veneto n. 982/2023 e non costituisce in alcun modo acquiescenza alla predetta sentenza, né rinuncia al ricorso d’appello ». Come riaffermato, ex multis , da Cons. Stato, sez. V, 03/01/2024, n. 96, l'acquiescenza alla sentenza di primo grado non può desumersi dall'esecuzione della sentenza stessa che, se non sospesa, è doverosa per l'Amministrazione soccombente, a meno che nell'ambito dell'esecuzione così intrapresa quest'ultima dichiari in modo espresso di accettare la decisione o comunque tale accettazione sia inequivocabilmente evincibile dal complessivo comportamento tenuto; pertanto, l'acquiescenza può desumersi solo da un comportamento con il quale l'Amministrazione abbia inequivocabilmente dimostrato la volontà di adeguarsi alla decisione.
Nella specie la Regione non ha tenuto nessun comportamento dal quale possa evincersi in maniera inequivoca la volontà di prestare acquiescenza alla sentenza impugnata.
5. È infondato il primo motivo di appello con il quale si censurano le considerazioni svolte dal Tar in ordine al cosiddetto “autovincolo”.
Quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che ne è impedita la successiva disapplicazione e che la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle susseguenti determinazioni; l'autovincolo costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l'Amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell'individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l'ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l'utilizzo di criteri decisionali non imparziali (Cons. Stato, sez. III, 22/12/2020, n. 8209).
Nella nota del 17/2/2022 n. 73323, avente ad oggetto « L.R. n. 2 del 28.01.2022, Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027, Allegato A “Regolamento di attuazione”: costituzione del Comitato direttivo degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini. Richiesta dati rappresentatività associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente », indirizzata alle Associazioni di protezione ambientale riconosciute si legge testualmente.
« Per quanto sopra esposto, si chiede, a codesta Spettabile Associazione di comunicare con cortese sollecitudine e comunque entro e non oltre venerdì 4 marzo 2022, all’indirizzo PEC agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it:
- i dati aggiornati al 2021 relativi al numero di associati a livello nazionale, regionale e presenti in Veneto, suddivisi per Provincia/Città Metropolitana (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza, Venezia);
- Indirizzo, recapito telefonico, e-mail e PEC (se disponibile) della sede regionale e delle sedi Provinciali/locali presenti nel Veneto.
Si precisa che, visto il carattere d’urgenza che investe i provvedimenti amministrativi previsti, i dati richiesti a livello nazionale e regionale dovranno essere completi al fine di adempiere in tempi brevi alla costituzione dei Comitati Direttivi in oggetto.
L’eventuale mancato riscontro da parte di codesta Spettabile Associazione entro il termine sopracitato sarà ritenuto, dalla scrivente Direzione, come una manifestazione di palese volontà di non voler ‘presenziare’ in qualità di associazione ambientalista nei Comitati Direttivi oggetto della presente comunicazione ».
Nella nota dell’8/4/2022 n. 163665, avente ad oggetto « Richiesta di comunicazione dei nominativi dei rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale per la costituzione dei Comitati direttivi di Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e di Comprensori Alpini (CA). Articolo 21, comma 5 e articolo 24, comma 4 della L. r. n. 50/1993 » e indirizzata all’Associazione CAI Veneto si legge testualmente:
« In seguito alla Vostra comunicazione relativa all’indicazione del numero degli associati per l’annualità 2021, che ha sottinteso la disponibilità a fornire l’indicazione dei nominativi relativi alla designazione dei Comitati Direttivi previsti ai sensi dell’art. 21 - comma 5 e dell’art. 24 - comma 4 della L. r. n. 50/1993, con la presente si richiede di riportare, nelle tabelle riportate in calce alla presente, i Vs. rappresentanti designati relativamente al corrispondente Istituto indicato nella prima colonna, forniti dalle strutture locali e individuati tra i proprio associati presenti nel registro dei soci per l’annualità 2021.
Le tabelle, debitamente compilate dovranno essere restituite alla scrivente, entro e non oltre martedì 19 aprile c.m.».
Nella nota dell’8/4/2022 n. 163671, avente ad oggetto «Richiesta di comunicazione dei nominativi dei rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale per la costituzione dei Comitati direttivi di Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e di Comprensori Alpini (CA). Articolo 21, comma 5 e articolo 24, comma 4 della L. r. n. 50/1993 » e indirizzata Associazione CL international ODV si legge testualmente:
« In seguito alla Vostra comunicazione relativa all’indicazione del numero degli associati per l’annualità 2021, che ha sottinteso la disponibilità a fornire l’indicazione dei nominativi relativi alla designazione dei Comitati Direttivi previsti ai sensi dell’art. 21 - comma 5 e dell’art. 24 - comma 4 della L. r. n. 50/1993, con la presente si richiede di riportare, nelle tabelle riportate in calce alla presente, i Vs. rappresentanti designati relativamente al corrispondente Istituto indicato nella prima colonna, forniti dalle strutture locali e individuati tra i propri associati presenti nel registro dei soci per l’annualità 2021.
Le tabelle, debitamente compilate dovranno essere restituite alla scrivente, entro e non oltre martedì 19 aprile c.m. ».
Dal tenore delle diverse lettere, appare evidente che l’Amministrazione abbia voluto assegnare termini ben precisi per adempiere alle richieste formulate. Del resto l’imposizione del termine era imposto dalla necessità di provvedere quanto prima alla costituzione dei Comitati direttivi di Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e di Comprensori Alpini (CA).
Ne deriva che l’Amministrazione (i) si era autovincolata nelle modalità di esercizio della potestà (ii) imponendo termini di adempimento delle richieste formulate di natura perentoria.
Mette conto notare che la garanzia dell'autovincolo è fondamentalmente finalizzata alla par condicio : consentire che gli interessati non rispettino i termini dettati dall’Amministrazione finisce per violare anche la par condicio visto che nella specie le associazioni concorrevano per l’assegnazione di un posto di rappresentanza nei Comitati direttivi di Ambiti Territoriali di Caccia e di Comprensori Alpini.
Non merita condivisione l’affermazione di parte appellante secondo la quale il fatto che il termine di designazione fosse stato previsto solo con una nota dei competenti Uffici regionali e non già con un atto deliberativo della Giunta regionale né, tantomeno, da una disposizione normativa, dovrebbe indurre a concludere per il carattere meramente ordinatorio e non perentorio dello stesso.
L’articolazione interna dell’esercizio della potestà non ha immediata rilevanza sulla percezione della natura del termine sul destinatario dell’esternazione dell’Amministrazione.
In ogni caso gli articoli 21 e 24 della l.r. 50/1993 individuano nel dirigente della struttura regionale competente il soggetto cui spetta istituire gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini. Ne deriva che ben possono essere le strutture regionali ad imporre termini perentori anche senza che sia necessario, ai ridetti fini, un atto deliberativo della Giunta regionale ovvero una disposizione normativa.
5.1 Alla luce di quanto esposto, è infondata anche la seconda parte del primo motivo di appello con il quale si censura la sentenza del Tar nella parte in cui ha ritenuto illegittima la mancata esclusione dalla procedura dell’associazione Touring CL IA in quanto non ha fornito i dati nazionali degli iscritti.
Nel caso di specie non è in discussione il fatto che Touring CL IA non abbia fornito i dati nazionali degli iscritti.
L’appellante, nella censura, fa perno sul fatto che tali dati non sarebbero rilevanti.
Ma è altrettanto acclarato e non contestato il fatto che l’Amministrazione avesse chiesto anche i dati nazionali.
La conclusione raggiunta dal Tar è, pertanto, corretta: è fondata la censura con la quale l’associazione ricorrente in primo grado aveva lamentato l’illegittimità della mancata esclusione del Touring CL IA il Touring CL IA in quanto non ha fornito i dati nazionali degli iscritti.
Peraltro gli argomenti relativi alla asserita maggiore importanza del dato a livello regionale si configurano come una motivazione postuma dei provvedimenti impugnati in primo grado, come tale inammissibile.
6. È infondato il secondo motivo di appello con il quale si critica la sentenza del Tar nella parte in cui ha ritenuto illegittima la decisione dell’Amministrazione regionale «(…) di nominare due rappresentanti di una medesima associazione, in tutti in quei casi in cui una delle due associazioni considerate come maggiormente rappresentative, non abbia indicato un proprio rappresentante, anziché procedere ad uno scorrimento per nominare il rappresentante designato dall’associazione maggiormente rappresentativa immediatamente successiva nella graduatoria ».
L’articolo 21 della legge regionale 50/1993 (e analogo e discorso può farsi per il successivo articolo 24 della stessa legge) fa riferimento a due parametri diversi: (i) quello della maggiore rappresentatività e (ii) quello del pluralismo.
Alla luce di una interpretazione letterale e sistematica, l’effetto di questa scelta legislativa è che non è possibile nominare due rappresentanti di una medesima associazione laddove esista la possibilità di nominare (scorrendo la graduatoria) il rappresentante di una diversa associazione perché solo in questo modo è possibile dare corpo al principio del pluralismo pure voluto dalla legge.
Il Collegio ritiene condivisibili le considerazioni svolte dal primo giudice.
Non ha pregio il richiamo operato dall’appellante alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2303/23. In quel caso la fattispecie concreta era diversa da quella oggetto del presente giudizio. Si trattava della legge della Regione Toscana (e non della Regione Veneto) e soprattutto si discuteva del mancato accordo tra le associazioni venatorie sulla designazione dei propri rappresentanti: come si è detto, un profilo diversi da quello discusso in questa sede.
Viceversa, la giurisprudenza del Consiglio di Stato in passato ha riconosciuto la necessità di contemperare il principio della rappresentatività con quello del pluralismo.
Cons. Stato, sez. VI, 16/04/2012, n. 2136 proprio con riferimento alla legge della Regione Veneto n. 50/1993 (che viene qui in rilievo) ha affermato i seguenti principi:
- la nomina di tre rappresentanti di una stessa associazione venatoria non solo contrasterebbe con quanto disposto dall'art. 21, comma 5, l.r. n. 50 del 1993 ma anche con il disposto della legge n. 157 del 1992;
- la partecipazione pluralistica alla gestione del mondo venatorio rappresenta un principio ormai acquisito della legislazione in materia, nel presupposto che un'ampia partecipazione dei rappresentanti delle associazioni venatorie maggiormente rappresentative negli organi direttivi delle associazioni può garantire un più ampio ed approfondito esame degli interessi di categoria.
Da questa sentenza trova conforto il principio prima enunciato dal Collegio secondo sui occorre comunque salvaguardare il principio pluralistico con la conseguenza che non è possibile nominare due rappresentanti di una medesima associazione laddove esista la possibilità di nominare (scorrendo la graduatoria) il rappresentante di una diversa associazione.
7. È infondato il terzo motivo di appello con il quale si critica la sentenza del Tar nella parte in cui non ha pronunciato la declaratoria di carenza di interesse alla decisione da parte dell’odierna appellata NO.
Il motivo fa leva sul numero degli iscritti a livello regionale degli aderenti alle singole associazioni di appartenenza sottolineando che NO non potrebbe essere annoverata tra le associazioni maggiormente rappresentative, disponendo di un numero di soci di gran lunga inferiore rispetto a quelli delle associazioni prime classificate.
Per le ragioni esposte, il criterio della maggiore rappresentatività non può essere l’unico criterio da considerare. E la compilazione di una graduatoria ha la funzione di consentire anche a chi non occupa i primi posti della stessa classifica di coprire posti lasciati vuoti dagli altri.
NO ha interesse alla decisione.
8. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 6 marzo 2025 e 3 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO