Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3271 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 45359/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19 dicembre 2024 da
1) Parte_1
Nata a Milano, il 26 novembre 1973
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Silvia Muto presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2 nato a [...], il [...]
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Cossar presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, il 27 settembre 2003
(anno 2003, atto n. 931, registro 3, parte 2, serie A)
In regime di separazione dei beni.
con la seguente figlia: , nata a [...] il 1° ottobre 2008, cittadina italiana Persona_1
FATTO
, in data 19 dicembre 2024. Nelle more della prima udienza, in data 24 marzo 2025, i Pt_2 coniugi hanno depositato istanza congiunta per la risoluzione del procedimento di separazione, dando atto dell'intervenuto accordo tra le parti. In data 28 marzo 2025 i coniugi hanno depositato note scritte congiunte autorizzate, con cui hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_2 Parte_1
, coniugati a Milano, in regime di separazione dei beni, in data 27 settembre
[...]
2003 (anno 2003, atto n. 0931, Registro 03, Parte 2, Serie A) – matrimonio iscritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Milano, ordinando le conseguenti trascrizioni di legge;
2) affidare la figlia minore , nata a [...] il 1° ottobre 2008 (16 anni), in via Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, i quali assumeranno insieme tutte le principali scelte lei afferenti;
3) manterrà la residenza anagrafica nella casa ex coniugale sita a Milano, Via Per_1
Antonio Fogazzaro n. 19, casa che resta assegnata, unitamente alla cantina ed al box di pertinenza, in godimento alla IGa con quanto l'arreda e correda, fino Parte_1 all'indipendenza economica della ragazza;
4) la IGa terrà a proprio carico le utenze della casa coniugale, impegnandosi Parte_1
a volturarle a suo nome entro la data di fissazione dell'udienza cartolare. Il IG
, per il solo anno 2025, sosterrà anche le spese condominiali di natura Pt_2 ordinaria mentre dall'anno 2026 esse saranno ad esclusivo carico della moglie. Le spese condominiali di natura straordinaria, invece, saranno di spettanza del proprietario (IG
; Pt_2
5) frequenterà i genitori a settimane alterne, dal martedì all'uscita da scuola al Per_1 martedì successivo, e quindi trascorrerà con essi tempi paritetici di giorni sette ciascuno;
6) Periodi di vacanza: data l'età di (16 anni compiuti), i genitori si accorderanno di Per_1 volta in volta in merito ai rispettivi periodi di spettanza, tenendo in debito conto i desiderata e le esigenze di , nonché quelle proprie. Laddove i genitori non Per_1 riuscissero ad accordarsi, troverà applicazione il seguente calendario:
*Natale: consueta suddivisione del periodo in due, il primo dei quali decorrente dal giorno di sospensione delle lezioni scolastiche e fino al 30 dicembre e il secondo dal 30 dicembre alla sera precedente la ripresa delle lezioni scolastiche. I IGi e Pt_2 Parte_1 si accorderanno entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno;
le parti concordano che, per l'anno 2025, il primo periodo, comprensivo del Natale, spetti alla madre, ed il secondo (comprensivo del Capodanno), al padre. L'inverso l'anno successivo e così via per gli anni a venire.
*Carnevale alternato a Pasqua;
per il corrente anno (2025) i genitori concordano che trascorra la Pasqua con la madre;
Per_1
*Estate: il padre terrà con sé per due settimane nel mese di agosto e per una terza Per_1 settimana nei mesi di giugno, luglio o settembre (prima dell'inizio della scuola), con accordo da perfezionarsi tra genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
per l'estate 2025, i genitori si accorderanno non appena nota la data di partenza per gli USA della figlia, che ivi frequenterà il primo semestre del quarto anno di Liceo, con rientro in
Italia previso per la fine di dicembre 2025.
*Ponti ed altre festività: suddivise tra genitori in base al principio dell'alternanza e mediante accordi diretti da perfezionare con congruo anticipo nel rispetto degli impegni di tutti e, in caso di disaccordo, spettanti al genitore che avrebbe con sé la figlia nel week end più prossimo alla festività.
7) aspetti patrimoniali:
- il IG verserà, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia Pt_2 Per_1 nei periodi di spettanza materna, la somma di 500 euro mensili, rivalutabili annualmente in base all'indice Istat (prima rivalutazione: aprile 2026) a far tempo dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione della presente istanza e terrà a proprio carico il 100% delle spese extra-assegno della minore, scuola privata compresa (Istituto Zaccaria,
Milano); resta inteso che, durante i mesi di permanenza all'estero (USA) della ragazza
(partenza prevista ad agosto 2025 – rientro in Italia a dicembre 2025) detto versamento verrà sospeso nei confronti della madre e verrà versato dal padre direttamente alla figlia
- perché questa possa provvedere alle sue necessità quotidiane e alle piccole spese personali - e riprenderà a decorrere da gennaio 2026 (con versamento della somma alla madre, IGa ); Parte_1
- il IG verserà alla moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma Pt_2 mensile di 1.650 (mille seicento cinquanta) euro, rivalutabile annualmente in base all'indice Istat, entro il 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione della presente istanza (prima rivalutazione: aprile 2026);
- il IG inoltre, verserà alla moglie una somma una tantum di 10.000 Pt_2
(diecimila) euro nell'anno corrente (anno 2025), con le seguenti modalità e tempi: 5.000
(cinquemila) euro alla sottoscrizione della presente istanza ed ulteriori 5.000 (cinquemila) euro decorsi mesi tre dal primo versamento. Per l'anno 2026, il IG verserà Pt_2 la stessa cifra allo stesso titolo (10.000 – diecimila – euro), sempre in due tranches: la prima decorso un anno dalla sottoscrizione della presente istanza e la seconda decorsi tre mesi dal primo versamento.
8) Ulteriori pattuizioni tra coniugi:
- il IG a regolamentazione dei reciproci rapporti tra coniugi, si impegna a Pt_2 cedere, a sue spese, alla moglie – che accetta – senza corrispettivo, la piena proprietà del motoveicolo Askol targato FB 64215, che la IGa utilizzerà per i propri Parte_1 spostamenti e di cui, una volta divenuta proprietaria, sosterrà anche i relativi costi (bollo e assicurazione rc); poiché trattasi di trasferimento connesso alla separazione, i coniugi chiedono di avvalersi dei benefici fiscali indicati nella sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999 nonché all'art. 19 L. 74/1987;
- il IG concederà alla moglie l'utilizzo della casa del mare (santa Margherita Pt_2
Ligure)nel periodo primavera-estate 2025;
- le parti, riconoscono che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per il titolo di cui alla presente procedura;
9) spese legali compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza del 25.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio a Milano, il 27 settembre 2003; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 09.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG