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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2024, n. 4989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4989 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Annamaria Di Giulio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 45809/2021 promossa da:
(C.F. ) nata in [...] in data [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to FIORE TIZIANA, con elezione di domicilio in Roma, VIA RAFFAELE
CALZINI,14 00159 ROMA presso l'avv.to FIORE TIZIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] in data [...] con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.to AL QARYOUTI BEISSAN, con elezione di domicilio in Roma, VIA
CERVESATO 21 00159 ROMA, presso l'avv.to AL QARYOUTI BEISSAN
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09/11/2022
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/06/2021 la IG.ra ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge, IG. , con il quale aveva contratto matrimonio in CP_1
ROMA, in data 30/11/2005, deducendo: che il matrimonio era stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma atto n. 2731, parte I, serie 01, anno 2005; che prima del matrimonio erano nati i figli e in data 29.06.2001; che l'ultima residenza Persona_1 Persona_2 comune dei coniugi era stata in Roma, via delle Liane 7, int. 14, dove i coniugi conducevano un immobile in locazione;
che dal 2006 i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più avuto una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la loro convivenza ormai da molti anni;
che il resistente viveva in un nucleo familiare a sé stante presso il Comune di Cassola
(VI) e non contribuiva ormai da tempo al sostentamento o alla cura del coniuge o dei figli della coppia i quali, pur se maggiorenni, erano economicamente non autosufficienti e sottoposti, al tempo del deposito del ricorso, alla misura della custodia cautelare in carcere presso EG EL;
in relazione a ciò chiedeva pronunciarsi la separazione tra i coniugi e prevedersi un contributo a carico del padre per il mantenimento dei due figli.
All'udienza del 16/12/2921 è comparsa solo la ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha attribuito alla ricorrente un assegno di euro 300,00 quale contributo al mantenimento dei figli, motivando tale provvedimento in quanto la madre, con la propria attività di badante, si trovava costretta a provvedere alle eIGenze dei due figli che erano agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio e impossibilitati a lavorare per eIGenze cautelari penali;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice
Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Successivamente il IG. IG.ra ha aderito alla domanda di separazione ma ha CP_1 dedotto di essere impossibilitato a contribuire al mantenimento dei figli, svolgendo l'attività di artigiano con partita I.V.A. in forma solo saltuaria, e che non aveva più alcun rapporto con i figli non per sua volontà, ma per volontà della madre e degli stessi figli;
in relazione a ciò chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in loro favore con l'ordinanza presidenziale, evidenziando che i figli erano in età lavorativa e non potevano essere mantenuti dal padre che non aveva condiviso la loro scelta di delinquere.
Con successivo provvedimento reso all'udienza del 09/11/2022, svoltasi secondo le modalità della trattazione cartolare, il G.I. provvedeva alla revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, rilevando che dalla dichiarazione dei redditi 2022 emergeva per il IG. un reddito CP_1 complessivo annuo di € 1.808,00, e che, secondo quanto dedotto dalla ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta, il figlio si trovava in stato di detenzione presso la Casa Circondariale di ER
BB (onde non risultava più a carico della IG.ra ) mentre il fratello gemello Pt_1 _2 risultava avere usufruito di una misura alternativa alla detenzione, onde lo stesso doveva ritenersi in condizioni di svolgere attività lavorativa;
Alla successiva udienza del 13/10/2023 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
§§§
La domanda di separazione personale proposta dalla IG.ra , alla quale la Parte_1 controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile, ed essendo pacifico che il resistente viva ormai da anni in provincia di Vicenza, ove ha un proprio nuovo nucleo familiare.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve darsi atto della capacità per i figli maggiorenni delle parti di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, non avendo intrapreso alcun percorso formativo o di studio né lavorando, per scelte attinenti ad uno stile di vita delinquenziale che li ha condotti ad essere attualmente entrambi ristretti in carcere (come confermato dalla ricorrente nelle proprie note conclusionali); gli stessi, inoltre, a cagione di tale condizione non sono più conviventi con la madre, che ha perso ogni legittimazione a chiedere un contributo per il loro mantenimento. Si rileva inoltre che dalla C.U. 2023 relativa ai redditi percepiti dal resistente nell'anno 2022 emergono redditi estremamente contenuti, avendo lo stesso percepito in detto periodo un reddito annuo imponibile di euro 3.971,91.
In relazione a ciò la domanda della ricorrente diretta al versamento da parte del resistente di un contributo al mantenimento dei due figli deve essere rigettata.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in ROMA, in data 30/11/2005;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
ROMA (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 2731, parte I, serie 01, anno
2005);
3) rigetta la domanda della ricorrente diretta al versamento di un contributo per il mantenimento dei figli e;
Persona_1 Persona_2
4) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di conIGlio del Tribunale di Roma, in data 11/03/2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Annamaria Di Giulio dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Annamaria Di Giulio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 45809/2021 promossa da:
(C.F. ) nata in [...] in data [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to FIORE TIZIANA, con elezione di domicilio in Roma, VIA RAFFAELE
CALZINI,14 00159 ROMA presso l'avv.to FIORE TIZIANA
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in [...] in data [...] con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.to AL QARYOUTI BEISSAN, con elezione di domicilio in Roma, VIA
CERVESATO 21 00159 ROMA, presso l'avv.to AL QARYOUTI BEISSAN
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09/11/2022
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29/06/2021 la IG.ra ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge, IG. , con il quale aveva contratto matrimonio in CP_1
ROMA, in data 30/11/2005, deducendo: che il matrimonio era stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma atto n. 2731, parte I, serie 01, anno 2005; che prima del matrimonio erano nati i figli e in data 29.06.2001; che l'ultima residenza Persona_1 Persona_2 comune dei coniugi era stata in Roma, via delle Liane 7, int. 14, dove i coniugi conducevano un immobile in locazione;
che dal 2006 i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più avuto una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, era divenuta insostenibile la loro convivenza ormai da molti anni;
che il resistente viveva in un nucleo familiare a sé stante presso il Comune di Cassola
(VI) e non contribuiva ormai da tempo al sostentamento o alla cura del coniuge o dei figli della coppia i quali, pur se maggiorenni, erano economicamente non autosufficienti e sottoposti, al tempo del deposito del ricorso, alla misura della custodia cautelare in carcere presso EG EL;
in relazione a ciò chiedeva pronunciarsi la separazione tra i coniugi e prevedersi un contributo a carico del padre per il mantenimento dei due figli.
All'udienza del 16/12/2921 è comparsa solo la ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha attribuito alla ricorrente un assegno di euro 300,00 quale contributo al mantenimento dei figli, motivando tale provvedimento in quanto la madre, con la propria attività di badante, si trovava costretta a provvedere alle eIGenze dei due figli che erano agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio e impossibilitati a lavorare per eIGenze cautelari penali;
ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice
Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Successivamente il IG. IG.ra ha aderito alla domanda di separazione ma ha CP_1 dedotto di essere impossibilitato a contribuire al mantenimento dei figli, svolgendo l'attività di artigiano con partita I.V.A. in forma solo saltuaria, e che non aveva più alcun rapporto con i figli non per sua volontà, ma per volontà della madre e degli stessi figli;
in relazione a ciò chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in loro favore con l'ordinanza presidenziale, evidenziando che i figli erano in età lavorativa e non potevano essere mantenuti dal padre che non aveva condiviso la loro scelta di delinquere.
Con successivo provvedimento reso all'udienza del 09/11/2022, svoltasi secondo le modalità della trattazione cartolare, il G.I. provvedeva alla revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre, rilevando che dalla dichiarazione dei redditi 2022 emergeva per il IG. un reddito CP_1 complessivo annuo di € 1.808,00, e che, secondo quanto dedotto dalla ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta, il figlio si trovava in stato di detenzione presso la Casa Circondariale di ER
BB (onde non risultava più a carico della IG.ra ) mentre il fratello gemello Pt_1 _2 risultava avere usufruito di una misura alternativa alla detenzione, onde lo stesso doveva ritenersi in condizioni di svolgere attività lavorativa;
Alla successiva udienza del 13/10/2023 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
§§§
La domanda di separazione personale proposta dalla IG.ra , alla quale la Parte_1 controparte ha aderito, deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile, ed essendo pacifico che il resistente viva ormai da anni in provincia di Vicenza, ove ha un proprio nuovo nucleo familiare.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve darsi atto della capacità per i figli maggiorenni delle parti di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, non avendo intrapreso alcun percorso formativo o di studio né lavorando, per scelte attinenti ad uno stile di vita delinquenziale che li ha condotti ad essere attualmente entrambi ristretti in carcere (come confermato dalla ricorrente nelle proprie note conclusionali); gli stessi, inoltre, a cagione di tale condizione non sono più conviventi con la madre, che ha perso ogni legittimazione a chiedere un contributo per il loro mantenimento. Si rileva inoltre che dalla C.U. 2023 relativa ai redditi percepiti dal resistente nell'anno 2022 emergono redditi estremamente contenuti, avendo lo stesso percepito in detto periodo un reddito annuo imponibile di euro 3.971,91.
In relazione a ciò la domanda della ricorrente diretta al versamento da parte del resistente di un contributo al mantenimento dei due figli deve essere rigettata.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in ROMA, in data 30/11/2005;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
ROMA (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 2731, parte I, serie 01, anno
2005);
3) rigetta la domanda della ricorrente diretta al versamento di un contributo per il mantenimento dei figli e;
Persona_1 Persona_2
4) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
5) compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di conIGlio del Tribunale di Roma, in data 11/03/2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Annamaria Di Giulio dott.ssa Marta Ienzi