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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 871/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 871/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Affinito
presso il cui studio in Maglie alla via Margottini n. 13 è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
contro
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Maurizio Pinca, presso il cui studio in Galatone alla via Garibaldi n.42 è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e da note scritte ex art.127-ter c.p. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, , quale erede del defunto Controparte_1 [...]
, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce la Per_1 [...]
(in prosieguo: “ ”), in persona del legale Parte_1 Parte_1
rappresentante p.t. , e quest'ultimo in proprio, per sentire accertare e CP_2
dichiarare il proprio diritto, quale erede testamentario del padre , alla Persona_1
liquidazione della quota societaria corrispondente al valore dell'immobile assegnato al defunto (stimato in € 140.996,00) o a quella maggiore o minore ritenuta di spettanza anche all'esito di CTU;
condannare la Cooperativa al pagamento della suddetta somma;
accertare e dichiarare la responsabilità del presidente p.t. per inadempienze in sede di approvazione del bilancio e per l'effetto condannarlo al ristoro dei danni in favore dell'attore nella misura da determinarsi anche in separata sede;
con vittoria di spese e competenze.
proponeva in origine l'azione innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Controparte_1
specializzata per le imprese- affermando di essere erede testamentario di
[...]
, deceduto in Lecce il 4.3.2004, già socio della ed assegnatario Per_1 Parte_1
dell'unità immobiliare sita in Lecce al P.le Grosseto n. 8 piano primo, e al P.le Siena
piano terra, assumendo quindi di essere divenuto titolare dei diritti sull'unità
immobiliare in questione.
L'attore deduceva che la cooperativa edilizia non aveva provveduto alla liquidazione del valore dell'immobile in suo favore e che del credito per cui è causa vi era piena prova scritta, avendo il presidente p.t. della cooperativa riconosciuto il debito CP_2
e promesso il pagamento con raccomandata del 14.6.2010, in cui si specificava che l'importo da corrispondere era quello risultante da perizia giurata, che il aveva Per_1 provveduto a far redigere e a trasmettere. A distanza di quattro anni dalla richiesta,
però, la non aveva proceduto al pagamento, risultando peraltro inattiva. Parte_1
deduceva inoltre che l'unità immobiliare in questione risultava occupata Controparte_1
da altro soggetto assegnatario e che i bilanci della Cooperativa non rispettavano il requisito della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta richiesto dall'art. 2423, co. 2, c.c., rilevando l'inesistenza di un valore contabile certo nel bilancio societario. Da ciò inferiva l'attore che detti bilanci non potessero costituire valido parametro di riferimento per la valutazione del reale valore dell'immobile e che tale valore dovesse in realtà corrispondere a quello risultante dalla perizia giurata commisurato agli esborsi effettuati dal socio per la costruzione dello stesso.
Costituitasi in giudizio, la Cooperativa, premesso che l'originario assegnatario dell'immobile de quo era , già socio della , nonché figlio Persona_2 Parte_1
del de cuius e germano dell'attore, deduceva che in data 8.1.2003 Persona_1
aveva formulato istanza di ammissione quale socio alla Cooperativa e che, dopo sei giorni, in data 14.1.2003, aveva dichiarato il proprio recesso dalla Persona_2
stessa; le dimissioni erano state accettate con delibera della società datata 22.1.2003.
Rilevava altresì che nelle more la moglie del dimissionario , mera Persona_2
occupante dell'immobile, e , socio assegnatario ma non ancora Persona_1
immesso nel possesso dello stesso, non provvedevano a corrispondere le ultime rate del mutuo agevolato, gravando le stesse sulla Cooperativa che onorava detti pagamenti.
Osservava quindi, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda come proposta per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, vertendo la questione non in materia societaria ma di successioni e l'incompetenza funzionale del
Tribunale adito.
La convenuta sosteneva inoltre che l'azione proposta non era assistita della necessaria legittimazione ad agire, posto che le disposizioni testamentarie violerebbero i diritti del legittimario , mentre l'odierno attore aveva agito a titolo personale Persona_2
per l'intero e non pro quota.
Inoltre, la Cooperativa convenuta lamentava la contraddittoria qualificazione della domanda, con la conseguenza che il diritto sostanziale fatto valere in giudizio dall'attore risultava del tutto non identificabile e in totale contraddizione con il petitum,
dichiarandosi l'attore prima “titolare del diritto sull'unità immobiliare”, lamentando tuttavia successivamente “l'assegnazione a terzi della quota acquisita jure hereditatis e il mancato versamento del dovuto”, sostenendo che “il valore risultante dalla perizia giurata è il reale valore dell'immobile commisurato agli esborsi effettuati dal socio per la costruzione dello stesso” e concludendo per “la liquidazione della quota societaria corrispondente al valore dell'immobile assegnato pari ad € 140.996,00”.
In via ulteriore e più gradata, eccepiva la nullità delle disposizioni testamentarie per irregolarità nella redazione del testo e perché contra legem, con conseguente carenza di legittimazione ad agire in capo all'attore.
In via subordinata, nel merito, eccepiva l'inammissibilità e la totale infondatezza della domanda, osservando come le modalità con cui il tecnico di parte attrice aveva effettuato la stima del valore dell'immobile de quo fossero del tutto contra legem,
avendo applicato strumenti relativi alla compravendita di immobili in regime di proprietà
individuale e non riferendosi alla normativa vigente in materia di cooperative individuali,
non rilevando dunque la perizia giurata quale prova scritta.
Ulteriormente, lamentava che le ispezioni ordinate ed effettuate dal Ministero
competente avevano evidenziato la correttezza dell'operato della convenuta, inclusa la tenuta delle contabilità e dei bilanci, ispezioni all'esito delle quali era stato anche chiarito che in riferimento al valore dell'immobile da liquidare agli eredi del socio defunto i parametri di riferimento erano quelli contabili, desunti dal bilancio, in considerazione della natura – al momento – a proprietà indivisa e della “lettera statutaria” (artt. 13 e
14 dello Statuto). Gli stessi ispettori (che avevano erroneamente qualificato CP_1 quale socio uscente anziché coerede) avevano richiesto con due successive
[...]
istanze al di fornire la documentazione attestante gli importi delle quote versate Per_1
a suo tempo dalla Cooperativa, istanze ignorate dall'attore che aveva inteso sempre e solo reclamare “la liquidazione del valore dell'immobile”, mentre l'eventuale diritto di credito atteneva al rimborso della quota effettivamente versata dal suo dante causa.
Infine, eccepiva la carenza di legittimazione dell'attore relativamente alle contestazioni sulla tenuta dei bilanci, non essendo egli mai stato socio della Cooperativa, nonché la prescrizione del diritto vantato come esclusivo, pretendendo l'attore l'intero valore, da attribuire a sé esclusivamente, laddove invece aveva due eredi Persona_1
legittimi a cui eventualmente distribuire il valore della quota secondo quanto effettivamente versato.
Il Tribunale delle Imprese di Bari, dopo aver esperito l'interrogatorio formale delle parti,
all'udienza del 7.11.2018, dichiarava la propria incompetenza funzionale e rimetteva gli atti al Tribunale di Lecce, assegnando il termine di giorni 60 per la riassunzione del processo. Il Tribunale non provvedeva sulle spese del giudizio.
L'attore riassumeva quindi la causa dinanzi Tribunale di Lecce, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già riportate e come emendate con le memorie ex art. 183 c.p.c. già
autorizzate e previa ammissione delle istanze istruttorie pure contenute nelle citate memorie.
Si costituiva la convenuta reiterando tutte le eccezioni preliminari e di merito già
formulate in tutti i precedenti atti e scritti difensivi, ad eccezione di quella sull'incompetenza funzionale e di quella relativa alla mediazione, già espletata.
Istruita la causa documentalmente nonché tramite espletamento di CTU contabile a firma del dott. , il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2439 del Persona_3
12.09.2023, così provvedeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni
diversa e contraria domanda disattesa, così provvede: 1) Accoglie per quanto di ragione la domanda, e, per l'effetto, dichiara accertato che
l'importo della quota da rimborsare all'attore Sig. , quale erede Controparte_1
del socio assegnatario Sig. , è pari a € 28.835,67. Persona_1
2) Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della suddetta
somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u.
4) Condanna la convenuta, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese e
competenze del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.700,00, oltre
Iva Cap e rimborso forfettario del 15% come per legge.”
In particolare, il primo giudice, dopo aver sottolineato la circostanza che esulava dal procedimento la questione relativa alla correttezza o meno dei bilanci della società
convenuta, in quanto difettava la rituale impugnazione della delibera di approvazione dei bilanci sociali ai sensi degli artt. 2377 ss. c.c., riteneva che anche la questione inerente alla inefficacia delle disposizioni testamentarie invocata da parte convenuta era estranea all'oggetto del giudizio, in quanto la stessa non aveva interesse a porre la questione relativa alla rituale proposizione della domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura testamentaria poiché l'attore, che risultava erede testamentario in quanto figlio di , sarebbe stato in ogni caso erede Persona_1
legittimo dello stesso anche in ipotesi di nullità delle disposizioni testamentarie, e come tale legittimato ad agire.
Evidenziava poi il Tribunale che la domanda attorea risultava fondata sulla scorta delle risultanze della CTU espletata dal dott. . Persona_3
Preliminarmente, posta la distinzione tra le due possibili forme di cooperative edilizie di abitazione (a proprietà divisa o a proprietà indivisa, ove nel primo caso il socio acquista la piena proprietà dell'unità immobiliare e sostiene il pagamento pro-quota del costo di realizzazione dell'intero complesso immobiliare e nel secondo le cooperative assegnano ai propri soci alloggi in diritto di godimento per il quale viene pagato un canone di godimento commisurato pro-quota millesimale ai costi di costruzione e di manutenzione degli immobili sostenuti dalla cooperativa), il giudice di prime cure rilevava che il CTU
aveva acclarato che la rientrava tra quelle a Parte_1
proprietà indivisa.
Il Tribunale riteneva, in particolare, che dalla documentazione in atti – cioè dalla
Comunicazione del Comune di Lecce Prot. 143373/03 del 27 /11/07, indirizzata alla
Cooperativa, avente ad oggetto la concessione del diritto di proprietà per i suoli già
concessi in diritto di superficie alle cooperative edilizie nella zona 167 - delibera CC n.
30 del 2/4/07, nonché dalla Raccomandata del 31/03/2008 indirizzata alla Cooperativa
da parte dell'Assessorato - Assetto del Territorio Settore Edilizia Residenziale Pubblica
della – si evincesse che la Cooperativa nell'anno 2004 (anno del decesso CP_3
del socio Sig. ) e almeno fino al marzo 2008 era una cooperativa Persona_1
edilizia a proprietà indivisa.
In relazione al profilo della determinazione del valore della quota spettante al socio receduto, il giudice di prime cure rimarcava la distinzione – avallata da giurisprudenza consolidata – tra i rapporti tra socio e cooperativa attinenti all'attività sociale.
In ragione di questo doppio rapporto, secondo il Tribunale la liquidazione del socio si compone di due elementi che devono sommarsi tra loro, cioè la liquidazione della quota sociale – che, ex art. 2535 c.c., ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio – e la liquidazione degli apporti effettuati dal socio come acconto pagamenti per i beni e servizi che produce la cooperativa.
Il giudice di prime cure, richiamando l'orientamento della Suprema Corte, sottolineava inoltre che le contribuzioni relative alle anticipazioni e agli esborsi finalizzate alla realizzazione degli alloggi non sono strettamente inerenti al rapporto sociale e, pertanto,
sono destinate a gravare, in caso di uscita dalla cooperativa del socio che le ha fatte,
sul socio che gli subentra. Quest'ultimo, infatti, acquista, in questo modo, l'aspettativa all'assegnazione dell'alloggio, con la conseguenza che le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento e non in relazione all'obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso quest'ultima, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che, ovviamente, la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto). Tale diritto di restituzione delle somme anticipate in conto costruzione non è sottoposto - salva la possibilità di una diversa regolamentazione pattizia - alla disciplina legislativa relativa alla quota sociale.
In definitiva, nelle cooperative a proprietà indivisa, salvo disposizione derogativa dello statuto, il socio receduto ha diritto al rimborso della quota di capitale sociale (al netto di eventuali perdite consolidate) nonché di quanto dallo stesso versato per anticipazioni/
copertura sui costi di costruzione dell'alloggio e per il costo delle migliorie.
Rilevava poi il primo giudice che la verifica formale condotta sul bilancio di esercizio della aveva evidenziato che nel prospetto contabile, oltre ad essere presenti Parte_1
errori di calcolo nei totali parziali, non veniva rispettata la quadratura dello schema di stato patrimoniale e pertanto il totale generale degli addebitamenti non coincideva con il totale generale degli accreditamenti.
Per tale ragione, si era resa necessaria una rettifica contabile al fine di far quadrare il bilancio d'esercizio 2004, all'esito della quale il CTU aveva concluso che al socio
[...]
(deceduto nel 2004) spettava innanzitutto la restituzione delle somme versate Per_1
in adempimento di obblighi derivanti dal rapporto mutualistico nella misura di 1/12 del totale degli importi riferibili alle voci di bilancio D2 dei DEBITI: DEBITI vs SOCI (per somme eccedenti la gestione) e D3) dei DEBITI: DEBITI vs SOCI PER MUTUO (come rettificata nella relazione di CTU), pari a € 28.833,09. Inoltre, come disposto dall'art. 13 dello Statuto, al socio recedente spettava il rimborso della quota sociale versata, liquidata nominalmente nella misura di 1/12 del totale dell'importo riferibile alla voce di capitale sociale (pari a quella inizialmente versata) e pari a € 2,58.
In conclusione, l'importo della quota da rimborsare al , quale erede del Controparte_1
socio assegnatario, , risultava pari ad € 28.835,67. Persona_1
Con atto ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza la Parte_1
deducendo i motivi che saranno illustrati in prosieguo.
Con comparsa depositata il 29.01.2024 si è costituito contestando Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Fissata udienza ex art. 352 c.p.c. con l'assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito di comparse conclusionali e note di replica, in data 19.11.2024 la causa, stante il tempestivo deposito di note scritte in sostituzione di udienza, è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante deduce l'omessa pronunzia in ordine all'eccezione preliminare di prescrizione del diritto fatto valere dall'attore.
Osserva la Cooperativa che , dante causa di , era Persona_1 Controparte_1
deceduto in data 04.03.2004, mentre la notifica dell'atto di citazione innanzi la Sezione
Specializzata del Tribunale delle Imprese di Bari risaliva all'11.03.2015.
Il giudice di prime cure, sostiene l'appellante, aveva omesso di pronunciarsi sulla menzionata eccezione, senza peraltro considerare che non aveva mai Controparte_1
contestato tale circostanza, trovando così applicazione nella specie il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
1.1. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha implicitamente rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dalla
, pronunciando nel merito ed accogliendo per quanto di ragione la domanda Parte_1
attorea. Tale decisione si rivela corretta, tenuto conto degli atti interruttivi e di riconoscimento del debito che emergono dal processo (nota 14.6.2010 del presidente della Cooperativa, racc. a.r. del difensore del di sollecito della Parte_2
liquidazione della quota e racc. a.r. 30.11.2010 e 23.5.2011 del medesimo difensore di costituzione in mora).
2. Con il secondo motivo si deduce carenza, illogicità e contraddizione della motivazione della sentenza in ordine al rigetto dell'eccezione preliminare di carenza della legittimazione ad agire dell'attore.
Afferma l'appellante che l'eccezione di carenza della legittimazione ad agire si fondava sulla circostanza che il de cuius avesse un altro figlio oltre all'odierno Persona_1
appellato; quest'ultimo, non avendo mai specificato di aver intrapreso l'azione giudiziaria pro-quota, agendo quindi a titolo personale per il pagamento del tutto,
avrebbe potuto esporre la al rischio potenziale di dover corrispondere un Parte_1
ulteriore importo pro-quota all'altro germano qualora lo avesse richiesto.
2.2. Il motivo è infondato.
Correttamente il primo giudice ha rilevato che rilevato che la non aveva Parte_1
interesse a porre la questione (ove ammissibile) della efficacia delle disposizioni testamentarie, in quanto sarebbe stato in ogni caso erede legittimo di Controparte_1
anche in ipotesi di nullità delle stesse. Persona_1
Tali considerazioni escludono in radice che l'odierno appellato possa ritenersi privo di legittimazione ad agire, avendo questi interesse ad ottenere la liquidazione della quota.
Le questioni relative alla ripartizione delle somme spettanti a tale titolo restano circoscritte agli eredi di , qualora contesti la validità Persona_1 Persona_2
delle disposizione testamentarie con cui ha disposto della quota Persona_1
unicamente in favore di . Controparte_1
3. Con il terzo motivo si deduce l'omessa pronunzia in ordine all'eccezione preliminare di contraddittoria qualificazione della domanda.
Si deduce, in particolare, una errata identificazione dell'azione così come proposta dall'attore, atteso che dapprima si dichiarava titolare di un diritto reale Controparte_1
sull'immobile, lamentando successivamente la lesione di un suo preteso diritto di credito relativamente ad una quota societaria che, a dire dell'appellato, sarebbe stata assegnata a terzi, tuttavia ribadendo che la sua aspettativa era il valore risultante dalla perizia giurata, corrispondente al reale valore dell'immobile commisurato agli esborsi effettuati dal socio per la costruzione dello stesso.
3.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale, decidendo nel merito la controversia, ha assunto una decisione incompatibile con l'eccezione in rito formulata dalla riguardo alla asserita Parte_1
contraddittoria qualificazione della domanda, adottando così una statuizione di implicito di rigetto dell'eccezione medesima.
Il giudice, nell'ambito del potere ad esso attribuito di qualificare la domanda anche in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti sulla base dei fatti costitutivi del diritto azionato, ha correttamente individuato nella domanda proposta da CP_1
un'azione di accertamento del diritto alla liquidazione della quota jure
[...]
hereditatis, superando così ogni asserita contraddizione.
4. Il quarto motivo si incentra invece sulla dedotta omessa pronunzia su fatto non contestato ritenuto decisivo per il giudizio. L'appellante sostiene che nella sentenza impugnata non risulta essere presente alcun pronunciamento sulla circostanza che
, dante causa dell'appellato, in realtà non avrebbe mai effettuato Persona_1
versamenti onde essere ammesso quale socio della , circostanza evidenziata Parte_1
sin dall'inizio dall'appellante e mai contestata da controparte, rendendo pertanto nella specie applicabile, secondo la Cooperativa, il principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c.
5. Con il quinto motivo d'appello si deduce la ricorrenza nella specie di una motivazione meramente apparente, nonché l'omessa pronunzia da parte del Tribunale sulle censure mosse dall'appellante alla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Sostiene l'appellante che il primo giudice si sarebbe limitato ad una acritica adesione alle risultanze della CTU senza tuttavia considerare le specifiche e circostanziate osservazioni effettuate sia da parte del CTP che dal procuratore dell'odierna appellante,
le quali si appuntavano sulla nullità dell'elaborato peritale in quanto redatto ultra
petitum ed esorbitante rispetto al quesito posto del giudice, in ogni caso affetto da contraddizioni metodologiche, nonché viziato sia da operazioni di rettifica contabile non consentite che da articolate operazioni di valutazioni delle prove documentali versate in atti tutt'al più pertinenti agli oneri deduttivi e probatori di parte attrice e non ad attività
di competenza del CTU. Pertanto la sentenza impugnata recherebbe una motivazione solo apparente, la quale in realtà ricalcherebbe pedissequamente ampi tratti della CTU.
Anche l'attività del CTU sarebbe meritevole di censura in quanto il consulente si sarebbe spinto ad effettuare operazioni di “correzione” e “rettifica” dei bilanci della , Parte_1
nonostante la formulazione del quesito escludesse dall'indagine peritale la questione della correttezza di questi ultimi.
Il Tribunale, quindi, secondo l'appellante, avrebbe dovuto motivare puntualmente le ragioni della propria decisione, invece di evidenziare la sua semplice condivisione delle risultanze della CTU in quanto fondate su di una completa e corretta valutazione della situazione di fatto e su di un approfondito e coerente studio della documentazione acquisita e/o prodotta dalle parti, valutata con criteri tecnico-giuridici immuni da errori e vizi logici, come invece statuito dal giudice di prime cure.
In particolare, l'appellante evidenzia che il quesito vero e proprio rivolto dal giudice al consulente era relativo al quantum che , dante causa dell'attore, Persona_1
avrebbe versato nel periodo in cui egli è stato socio della , come risultante Parte_1
dalla sommatoria delle quote versate. Il CTU, invece, si sarebbe limitato, analizzando il riepilogo di tutte le contabili così come depositate dall'attore, ad effettuare una arbitraria quanto non richiesta sommatoria di due ben distinte posizioni, cioè le contabili riportanti i versamenti a nome e quelle a nome , non Persona_2 Persona_1
specificando inoltre il perché abbia considerato unite le due posizioni, non valorizzando poi in alcun modo l'evidenza rappresentata dalle ricevute relative agli importi versati e intestati al solo che, secondo l'appellante, ammonterebbero in totale Persona_1
a € 1.663,46, unici versamenti facenti parte della produzione attorea portanti l'intestazione di , assegnatario dell'appartamento de quo unicamente Persona_1
nel periodo intercorrente tra il 12.06.2003 e il 04.03.2004, giorno del suo decesso.
Il risultato a cui è giunto il CTU, dunque, per il quale la quota da rimborsare all'attore
, quale erede del socio assegnatario , risulterebbe pari Controparte_1 Persona_1
alla somma di € 28.835,67 sarebbe del tutto incongruo e contabilmente ingiustificabile.
Il CTU, in sintesi, invece di prendere atto del quadro documentale e probatorio versato in atti e trarne le più opportune conseguenze, valorizzando unicamente quanto riferibile ai versamenti di , avrebbe invece proseguito, secondo l'appellante, Persona_1
nelle sue attività deduttive, interpretative e valutative di prove documentali ponendo in essere un evidente travalicamento di quanto consentito all'ausiliario del giudice.
6. Con il sesto motivo si deduce il mancato assolvimento dell'onere della prova, in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.
Rileva l'appellante che l'attore aveva riassunto il giudizio innanzi il Tribunale di Lecce
sostenendo la pretesa di ottenere esclusivamente un importo corrispondente al valore dell'intero immobile de quo, senza mai aver richiesto l'assegnazione della quota caduta in successione ma unicamente la determinazione dell'esatto valore di bilancio dell'immobile assegnato a , lasciando tuttavia tale pretesa del tutto Persona_1
sfornita di prova. Di conseguenza, le risultanze della CTU contabile, da ritenersi del tutto esplorativa in quanto l'attore non aveva provato i fatti costitutivi delle sue pretese, sarebbero da ritenersi nulle e irricevibili, non potendo supplire alle carenze probatorie dell'attore.
7. I tre motivi sono da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione logica e giuridica, in quanto si incentrano su censure all'operato del CTU e all'adesione da parte del giudice di prime cure alle risultanze dell'indagine peritale.
Dette censure sono infondate e non possono essere accolte.
Appare opportuno preliminarmente osservare che, sebbene si ritenga tradizionalmente che la consulenza tecnica non è mezzo di accertamento, ma strumento di valutazione di elementi già provati dalle parti, tuttavia è pacifico che la CTU costituisce fonte oggettiva di prova qualora sia volta all'accertamento di fatti rilevabili solo attraverso il ricorso a particolari cognizioni tecniche che l'organo giudicante non possiede.
Da qui la tradizionale distinzione tra il c.d. consulente deducente, a cui il giudice conferisce l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti, ed il c.d. consulente percipiente, al quale invece è conferito il precipuo compito di accertare autonomamente i fatti, qualora detto accertamento implichi l'utilizzo di particolari conoscenze tecnico-scientifiche totalmente ignote al giudice.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, le risultanze dell'operato del CTU
in funzione c.d. percipiente possono di per sé costituire esse stesse fonte oggettiva di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento, pur dovendo sempre avere ad oggetto elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un soggetto dotato di particolari e specifiche conoscenze tecniche sia in grado di accertare con un sufficiente grado di precisione (cfr., ex multis, n. 3717/2019; Cass. n. 1190/2015).
Risulta dunque evidente che, anche in tale ipotesi di consulenza tecnica, sia necessario che la parte quantomeno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga – come avvenuto nel caso di specie - che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che il giudice non possiede oppure che vi siano altri motivi che impediscano al giudice dal procedere personalmente all'accertamento. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che al limite costituito dal divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative è consentito derogare quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza (Cass. n. 512/2017; nello stesso senso, Cass. n. 15774/2018).
Con specifico riferimento alla consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., si è
osservato che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può
acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. n.
12348/2023).
Sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, pertanto, è possibile affermare che il CTU con funzione percipiente si sostituisce al giudice o, quanto meno,
concorre con esso nel percepire i fatti di causa che il giudice stesso non sarebbe in grado di percepire e men che meno accertare in quanto sfornito delle conoscenze tecnico-
specialistiche all'uopo necessarie.
Nel caso di specie, dunque, non possono essere accolte le censure dell'appellante nella parte in cui lamenta un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata per ciò
che riguarda l'asserita adesione acritica da parte del giudice di primo grado alle conclusioni a cui è pervenuto il CTU.
La decisione del giudice di primo grado non è censurabile sotto il profilo di un supposto deficit argomentativo: correttamente, infatti, il Tribunale ha sottolineato la condivisibilità delle risultanze della CTU, le cui conclusioni hanno assunto rilievo assorbente nell'economia del giudizio e nella decisione che ne è derivata.
Ed invero, l'espletata CTU era indispensabile per l'accertamento del quantum da rimborsare al , data anche la non perfetta tenuta delle scritture contabili della Per_1
così come evincibile dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio. Parte_1
Risolutiva appare sul punto una recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha evidenziato che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742/2022).
A fonte dei quesiti formulati dal Tribunale volti ad accertare, tenuto conto delle disposizioni dello statuto sociale, secondo cui in caso di morte del socio gli eredi conseguono il rimborso della quota da lui effettivamente versata da determinare sulla base del bilancio di esercizio nel quale il socio è deceduto, le quote versate da
[...]
ai fini dell'assegnazione dell'immobile per cui è causa e, conseguentemente, Per_1
determinare la quota da rimborsare all'attore quale erede del socio assegnatario sulla base del bilancio di esercizio 2004 (anno del decesso di ), il CTU – Persona_1
come più compiutamente rappresentato nella sentenza impugnata, sulla base della documentazione presente in atti e di quella acquisita con l'espresso consenso delle parti,
dopo un generale inquadramento giuridico delle società cooperative per l'edilizia convenzionata, ha nello specifico chiarito – in considerazione della comunicazione del
Comune di Lecce prot. 143373/03 del 27/11/2007, della raccomandata del 31/03/2008 dell'Assessorato, Assetto del Territorio Settore Edilizia Residenziale Pubblica della
, del verbale di revisione - vigilanza sugli Enti cooperativi ai sensi del CP_3
D.Lgs. 2/8/2002 n. 220 del 24/10/2011, a cura del Dipartimento per l'impresa e internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico – che la Parte_1
aveva in concreto intrapreso il perseguimento dello scopo sociale attraverso la costruzione degli alloggi su area PEEP concessa in diritto di superficie dal Comune di
Lecce con il contributo della su tre mutui agevolati accesi dalla CP_3
Cooperativa e con assegnazione degli alloggi in proprietà indivisa.
Da tutto ciò si evince che la Cooperativa, nell'anno 2004 (e almeno fino al marzo 2008),
era ancora una cooperativa edilizia a proprietà indivisa.
Nel 2004 (anno del decesso del socio ), la Cooperativa aveva, infatti, Persona_1
concluso il proprio programma costruttivo, realizzato in regime di edilizia convenzionata agevolata, anche attraverso i contributi concessi dalla su tre mutui CP_3
agevolati, con la realizzazione di n. 12 alloggi, insistenti su area PEEP, detenuta ancora in diritto di superficie concesso dal Comune di Lecce.
Nelle cooperative a proprietà indivisa, salvo disposizione derogativa dello Statuto, il socio receduto ha diritto al rimborso: - della quota di capitale sociale (al netto di eventuali perdite consolidate), - di quanto dallo stesso versato per anticipazioni/copertura sui costi di costruzione dell'alloggio, per il costo delle migliorie.
Il CTU ha evidenziato che l'esame peritale sul bilancio di esercizio 2004 ha permesso di individuare alcune voci contabili riferibili (in forma sintetica ed aggregata) ai versamenti effettuati dai soci della , in relazione al rapporto sociale (da un lato) e i Parte_1
versamenti effettuati in relazione al rapporto di scambio mutualistico con la società (da altro lato). Tali versamenti dei soci:
- in relazione al rapporto sociale, nel bilancio della Cooperativa trovano allocazione e sintesi contabile nelle voci di Patrimonio Netto e dei Debiti, alle rispettive voci del Capitale sociale (pari a € 30,99) e 2) Debiti vs Soci (per somme eccedenti la gestione),
pari a € 1.412,21,
- in relazione al rapporto di scambio mutualistico con la società, trovano allocazione e sintesi aggregata contabile nelle fonti di finanziamento del bilancio e, in particolare,
nella voce D3) Debiti vs Soci per Mutuo per un importo pari a € 319.604,99.
In risposta ai quesiti formulati dal giudice, il CTU ha concluso nel senso che al socio
(deceduto nel 2004) spettava la restituzione delle somme versate in Persona_1
adempimento di obblighi derivanti dal rapporto mutualistico nella misura di 1/12 del totale degli importi riferibili alle voci di bilancio D2 dei DEBITI: DEBITI vs SOCI (per somme eccedenti la gestione) e D3) dei DEBITI: DEBITI vs SOCI PER MUTUO (come rettificata nella presente relazione di CTU), pari a € 28.833,09, oltre all'importo di €
2,58.
A fronte delle osservazioni formulate dalla , il CTU ha ribadito di aver Parte_1
accertato, sulla base della documentazione in atti, i versamenti delle quote intestate a ai fini dell'assegnazione dell'immobile e conseguentemente (come Persona_1
prescritto dagli artt. 13 e 14 dello statuto) di aver determinato sulla base del bilancio di esercizio 2004 (anno del decesso di ) la quota da rimborsare all'attore, Persona_1
quale erede del socio assegnatario ( ), il tutto sulla base delle evidenze Persona_1
contabili riportate nel bilancio di esercizio 2004 della . Parte_1
Il CTU ha compiutamente replicato alle osservazioni formulate dalla difesa della e il primo giudice ha aderito alle conclusioni cui il consulente è pervenuto Parte_1
nella relazione finale, indicando le fonti del suo convincimento e così esaurendo l'obbligo di motivazione.
In particolare, il CTU ha osservato quanto segue.
A fronte dell'affermazione della difesa della Cooperativa, secondo cui la risposta al quesito peritale si sarebbe dovuta limitare: «a “quanto” il sig. , dante Persona_1
causa dell'attore, ha versato nel periodo in cui egli è stato Socio della Cooperativa, dovendo ritenere che tale risultanza contabile sarebbe dovuta essere solo ed esclusivamente quella conseguente alla sommatoria de “…le quote versate da
[...]
e null'altro», il CTU ha precisato che il confine operativo, di analisi e di Persona_1
valutazione peritale circoscritto e imposto dalla difesa della , in contrasto Parte_1
con il quesito del giudice, comporterebbe, anzitutto, la preclusione di una lettura organica, completa, significativa delle risultanze contabili rappresentate nel bilancio di esercizio della società e condurrebbe a non considerare le oggettive risultanze e i dati fattuali emersi dall'analisi organica e completa di tutti i documenti versati in atti e,
conseguentemente, a trascurare e disattendere importanti e oggettivi aspetti giuridici che connotano l'intera vicenda oggetto di causa. Invero, le argomentazioni della non considerano un aspetto fondamentale di tutta la vicenda, vale a dire la Parte_1
circostanza relativa alla posizione/qualità giuridica di di socio Persona_1
subentrante, in sostituzione, al precedente socio (figlio), così come Persona_2
deliberato dalla Cooperativa il 22.01.2003 e confermato dalla stessa difesa della
. Parte_1
Lo statuto societario, all'art. 10, stabilisce quanto segue:
“Art. 10: oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizioni di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrano i motivi che legittimino il recesso e di provvedere in conseguenza nell'interesse della società. Non è ammesso il diritto di recesso quando l'assegnazione anche provvisoria dell'alloggio ha avuto luogo. In tal caso però il Consiglio di Amministrazione può consentire che al socio che intende recedere si sostituisca uno degli altri soci secondo l'ordine di iscrizione nell'apposito registro. Il socio subentrante deve acquistare tutte le azioni del socio recedente e subentra nei diritti e negli obblighi di quest'ultimo. Il recesso non si intenderà in ogni caso avvenuto, se non dopo che la domanda relativa sia stata accettata dal Consiglio di
Amministrazione”. Il socio assegnatario (subentrato in sostituzione al precedente socio Persona_1
assegnatario ), in data 04/03/2004, è deceduto, lasciando testamento Persona_2
con cui designava l'altro figlio legittimo erede della quota relativa alla Controparte_1
Cooperativa. Essendo l'erede proprietario di altro alloggio nel medesimo Controparte_1
Comune, non possedeva i requisiti per il subentro nella qualità di socio e, quindi, si attendeva che allo stesso la Cooperativa liquidasse la quota con il subentro di un aspirante socio, ovvero di altro soggetto in possesso dei suddetti requisiti (cfr. pag. 14
Verbale di ispezione straordinaria eseguita dal 4/11/2009 al 26/01/2010, datato
26/01/2010, Ispettori e ). Nel successivo verbale di Persona_4 Persona_5
ispezione straordinaria - biennio di revisione 2009/2010 - datato 25/06/2010, Ispettori
e , veniva inoltre riportato, a pag. 2, quanto segue: “Gli Persona_4 Persona_5
amministratori si sono attivati al fine di risolvere la vicenda con l'erede testamentario come di seguito specificato: L'assemblea dei soci nella seduta del Controparte_1
20/03/2010 ha deliberato di avviare la pratica di assegnazione dell'appartamento,
assegnato in precedenza al Sig. , al primo socio prenotatario che Persona_1
risulta il Sig. socio di riserva dal 10/04/2003. A tale socio di riserva gli Parte_3
amministratori hanno chiesto la documentazione di rito per avviarla alla CP_3
per accertare il possesso dei requisiti previsti dalla Legge”.
Riguardo alla contestazione formulata dalla difesa della Cooperativa nella parte in cui si sostiene che il consulente tecnico avrebbe posto in essere “una arbitraria quanto non richiesta sommatoria di due ben distinte posizioni, cioè le contabili riportanti i versamenti a nome e quelle a nome ”, il CTU ha Persona_2 Persona_1
replicato che, come evincibile dal prospetto riportato nella relazione (pag. 34), durante il periodo in cui è stato socio assegnatario della , vale a Persona_1 Parte_1
dire dal 22/01/2003 al 4/3/2004 (giorno del decesso), risultano regolarmente pagate le rate dei mutui scadenti nel medesimo periodo. In tale arco temporale, infatti, i pagamenti semestrali richiesti dalla per la prosecuzione del programma di Parte_1 rimborso delle rate di mutuo scadenti (da imputarsi in acconto sul prezzo di cessione,
in caso di trasferimento in proprietà dell'alloggio), sono stati tutti regolarizzati come risultanti dal riscontro delle contabili di versamento prodotte agli atti, per un totale di €
2.767,0327 (nel dettaglio: n. 2 rate – trentaseiesime del piano di ammortamento -
scadenti il 30/6/03 e pagate il 24/6/03, n. 2 rate – trentasettesime del piano di ammortamento - scadenti il 31/12/03 e pagate il 22/12/03, n. 2 rate – trentottesime del piano di ammortamento - scadenti il 30/06/04 e pagate, a causa del sopraggiunto decesso del socio , dal figlio in data 18/6/04). Persona_1 Persona_2
Inoltre, in merito al versamento effettuato a titolo di quota sociale da parte di
[...]
per il subentro in sostituzione nella posizione del socio recedente Per_1 [...]
, in atti è stata prodotta copia del libro dei soci, dalla quale, alle pagine n. 14 Per_2
e 15, risulta l'iscrizione del socio subentrante (a seguito di delibera di Persona_1
accettazione dimissioni e subentro di nuovo socio, con l'indicazione della quota sottoscritta e versata, pari a nominali € 2,58. In calce alla predetta registrazione risulta anche la vidimazione apposta, in data 27/05/03, dall'Ispettore del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali a seguito dell'ispezione ordinaria condotta per il biennio 2003 –
2004.
L'analisi peritale operata sui dati del bilancio di esercizio 2004 della ha Parte_1
permesso di individuare (tra le altre voci) la voce di bilancio “Debiti verso soci per mutuo”, che rende particolare evidenza:
- per la cooperativa, delle obbligazioni assunte nei confronti dei soci assegnatari;
- specularmente, per i soci assegnatari, dei diritti di credito maturati (progressivamente)
in capo ai soci in conseguenza delle anticipazioni da questi effettuate, al fine di rimborsare i mutui accesi per la costruzione degli alloggi.
La predetta voce passiva di bilancio, pertanto, contiene anche l'ammontare dei diritti di credito maturati in capo al socio uscente ( ) che, per effetto della Persona_2
regolarizzazione tra le parti dei rapporti inerenti il recesso e contestuale subentro in sostituzione, si sono trasferiti nella titolarità dei diritti del socio subentrante (
[...]
). Per_1
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, non ricorrono i presupposti per disporre la rinnovazione della consulenza tecnica espletata in prime cure.
8. Con l'ultimo motivo si deduce motivazione illogica, omessa e/o o erronea pronunzia in merito al regolamento delle spese e compensi legali delle due fasi del giudizio di primo grado.
Sostiene l'appellante che la decisione impugnata è censurabile, in quanto non ha tenuto conto del comportamento processuale tenuto dalle parti. Rileva che la Parte_1
aveva offerto, solo ai fini di una soluzione bonaria della vicenda, la somma di €
10.000,00, proposta non accettata dal . Inoltre, la somma accertata in sentenza Per_1
era di gran lunga inferiore all'importo di € 100.000,00 preteso dall'attore; in ragione,
pertanto, della notevole differenza tra l'importo preteso e la somma riconosciuta in sentenza il giudice avrebbe dovuto quantomeno compensare le spese e competenze del giudizio. Infine, la decisione appellata non teneva conto del fatto che nella fase svolta dinanzi al Tribunale delle Imprese di Bari l'attore aveva immotivatamente contestato l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla ed accolta dal Parte_1
giudice.
8.1. Il motivo è infondato.
Va anzitutto rilevato che la proposta conciliativa formulata dall'attore era considerevolmente inferiore alla somma riconosciuta in sentenza, di modo che alcuna rilevanza può assumere la circostanza dedotta dall'appellante ai fini del regolamento delle spese di lite.
Va poi rammentato che secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di spese processuali, hanno affermato che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. Sez. Un. 31/10/2022, n. 32061).
Pertanto, il rilievo che la somma riconosciuta in sentenza fosse notevolmente inferiore all'importo preteso dall'attore non incide sul regolamento secondo soccombenza delle spese processuali, correttamente liquidate dal primo giudice con riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata, non ricorrendo peraltro nella specie i presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Quanto alle spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale delle Imprese di Bari va osservato che il giudice che si dichiari incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, la cui omissione va impugnata con l'appello in via ordinaria (Cass. n. 23727 del 19/11/2015); il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve infatti provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo (Cass. n. 3122 del 07/02/2017).
9. In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il 19.10.2023 dalla nei Parte_1
confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2439/2023 Controparte_1
del 12.09.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'appellato,
che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 871/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Affinito
presso il cui studio in Maglie alla via Margottini n. 13 è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
contro
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Maurizio Pinca, presso il cui studio in Galatone alla via Garibaldi n.42 è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e da note scritte ex art.127-ter c.p. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione, , quale erede del defunto Controparte_1 [...]
, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce la Per_1 [...]
(in prosieguo: “ ”), in persona del legale Parte_1 Parte_1
rappresentante p.t. , e quest'ultimo in proprio, per sentire accertare e CP_2
dichiarare il proprio diritto, quale erede testamentario del padre , alla Persona_1
liquidazione della quota societaria corrispondente al valore dell'immobile assegnato al defunto (stimato in € 140.996,00) o a quella maggiore o minore ritenuta di spettanza anche all'esito di CTU;
condannare la Cooperativa al pagamento della suddetta somma;
accertare e dichiarare la responsabilità del presidente p.t. per inadempienze in sede di approvazione del bilancio e per l'effetto condannarlo al ristoro dei danni in favore dell'attore nella misura da determinarsi anche in separata sede;
con vittoria di spese e competenze.
proponeva in origine l'azione innanzi al Tribunale di Bari – Sezione Controparte_1
specializzata per le imprese- affermando di essere erede testamentario di
[...]
, deceduto in Lecce il 4.3.2004, già socio della ed assegnatario Per_1 Parte_1
dell'unità immobiliare sita in Lecce al P.le Grosseto n. 8 piano primo, e al P.le Siena
piano terra, assumendo quindi di essere divenuto titolare dei diritti sull'unità
immobiliare in questione.
L'attore deduceva che la cooperativa edilizia non aveva provveduto alla liquidazione del valore dell'immobile in suo favore e che del credito per cui è causa vi era piena prova scritta, avendo il presidente p.t. della cooperativa riconosciuto il debito CP_2
e promesso il pagamento con raccomandata del 14.6.2010, in cui si specificava che l'importo da corrispondere era quello risultante da perizia giurata, che il aveva Per_1 provveduto a far redigere e a trasmettere. A distanza di quattro anni dalla richiesta,
però, la non aveva proceduto al pagamento, risultando peraltro inattiva. Parte_1
deduceva inoltre che l'unità immobiliare in questione risultava occupata Controparte_1
da altro soggetto assegnatario e che i bilanci della Cooperativa non rispettavano il requisito della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta richiesto dall'art. 2423, co. 2, c.c., rilevando l'inesistenza di un valore contabile certo nel bilancio societario. Da ciò inferiva l'attore che detti bilanci non potessero costituire valido parametro di riferimento per la valutazione del reale valore dell'immobile e che tale valore dovesse in realtà corrispondere a quello risultante dalla perizia giurata commisurato agli esborsi effettuati dal socio per la costruzione dello stesso.
Costituitasi in giudizio, la Cooperativa, premesso che l'originario assegnatario dell'immobile de quo era , già socio della , nonché figlio Persona_2 Parte_1
del de cuius e germano dell'attore, deduceva che in data 8.1.2003 Persona_1
aveva formulato istanza di ammissione quale socio alla Cooperativa e che, dopo sei giorni, in data 14.1.2003, aveva dichiarato il proprio recesso dalla Persona_2
stessa; le dimissioni erano state accettate con delibera della società datata 22.1.2003.
Rilevava altresì che nelle more la moglie del dimissionario , mera Persona_2
occupante dell'immobile, e , socio assegnatario ma non ancora Persona_1
immesso nel possesso dello stesso, non provvedevano a corrispondere le ultime rate del mutuo agevolato, gravando le stesse sulla Cooperativa che onorava detti pagamenti.
Osservava quindi, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda come proposta per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, vertendo la questione non in materia societaria ma di successioni e l'incompetenza funzionale del
Tribunale adito.
La convenuta sosteneva inoltre che l'azione proposta non era assistita della necessaria legittimazione ad agire, posto che le disposizioni testamentarie violerebbero i diritti del legittimario , mentre l'odierno attore aveva agito a titolo personale Persona_2
per l'intero e non pro quota.
Inoltre, la Cooperativa convenuta lamentava la contraddittoria qualificazione della domanda, con la conseguenza che il diritto sostanziale fatto valere in giudizio dall'attore risultava del tutto non identificabile e in totale contraddizione con il petitum,
dichiarandosi l'attore prima “titolare del diritto sull'unità immobiliare”, lamentando tuttavia successivamente “l'assegnazione a terzi della quota acquisita jure hereditatis e il mancato versamento del dovuto”, sostenendo che “il valore risultante dalla perizia giurata è il reale valore dell'immobile commisurato agli esborsi effettuati dal socio per la costruzione dello stesso” e concludendo per “la liquidazione della quota societaria corrispondente al valore dell'immobile assegnato pari ad € 140.996,00”.
In via ulteriore e più gradata, eccepiva la nullità delle disposizioni testamentarie per irregolarità nella redazione del testo e perché contra legem, con conseguente carenza di legittimazione ad agire in capo all'attore.
In via subordinata, nel merito, eccepiva l'inammissibilità e la totale infondatezza della domanda, osservando come le modalità con cui il tecnico di parte attrice aveva effettuato la stima del valore dell'immobile de quo fossero del tutto contra legem,
avendo applicato strumenti relativi alla compravendita di immobili in regime di proprietà
individuale e non riferendosi alla normativa vigente in materia di cooperative individuali,
non rilevando dunque la perizia giurata quale prova scritta.
Ulteriormente, lamentava che le ispezioni ordinate ed effettuate dal Ministero
competente avevano evidenziato la correttezza dell'operato della convenuta, inclusa la tenuta delle contabilità e dei bilanci, ispezioni all'esito delle quali era stato anche chiarito che in riferimento al valore dell'immobile da liquidare agli eredi del socio defunto i parametri di riferimento erano quelli contabili, desunti dal bilancio, in considerazione della natura – al momento – a proprietà indivisa e della “lettera statutaria” (artt. 13 e
14 dello Statuto). Gli stessi ispettori (che avevano erroneamente qualificato CP_1 quale socio uscente anziché coerede) avevano richiesto con due successive
[...]
istanze al di fornire la documentazione attestante gli importi delle quote versate Per_1
a suo tempo dalla Cooperativa, istanze ignorate dall'attore che aveva inteso sempre e solo reclamare “la liquidazione del valore dell'immobile”, mentre l'eventuale diritto di credito atteneva al rimborso della quota effettivamente versata dal suo dante causa.
Infine, eccepiva la carenza di legittimazione dell'attore relativamente alle contestazioni sulla tenuta dei bilanci, non essendo egli mai stato socio della Cooperativa, nonché la prescrizione del diritto vantato come esclusivo, pretendendo l'attore l'intero valore, da attribuire a sé esclusivamente, laddove invece aveva due eredi Persona_1
legittimi a cui eventualmente distribuire il valore della quota secondo quanto effettivamente versato.
Il Tribunale delle Imprese di Bari, dopo aver esperito l'interrogatorio formale delle parti,
all'udienza del 7.11.2018, dichiarava la propria incompetenza funzionale e rimetteva gli atti al Tribunale di Lecce, assegnando il termine di giorni 60 per la riassunzione del processo. Il Tribunale non provvedeva sulle spese del giudizio.
L'attore riassumeva quindi la causa dinanzi Tribunale di Lecce, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già riportate e come emendate con le memorie ex art. 183 c.p.c. già
autorizzate e previa ammissione delle istanze istruttorie pure contenute nelle citate memorie.
Si costituiva la convenuta reiterando tutte le eccezioni preliminari e di merito già
formulate in tutti i precedenti atti e scritti difensivi, ad eccezione di quella sull'incompetenza funzionale e di quella relativa alla mediazione, già espletata.
Istruita la causa documentalmente nonché tramite espletamento di CTU contabile a firma del dott. , il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2439 del Persona_3
12.09.2023, così provvedeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni
diversa e contraria domanda disattesa, così provvede: 1) Accoglie per quanto di ragione la domanda, e, per l'effetto, dichiara accertato che
l'importo della quota da rimborsare all'attore Sig. , quale erede Controparte_1
del socio assegnatario Sig. , è pari a € 28.835,67. Persona_1
2) Condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della suddetta
somma, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
3) Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u.
4) Condanna la convenuta, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese e
competenze del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.700,00, oltre
Iva Cap e rimborso forfettario del 15% come per legge.”
In particolare, il primo giudice, dopo aver sottolineato la circostanza che esulava dal procedimento la questione relativa alla correttezza o meno dei bilanci della società
convenuta, in quanto difettava la rituale impugnazione della delibera di approvazione dei bilanci sociali ai sensi degli artt. 2377 ss. c.c., riteneva che anche la questione inerente alla inefficacia delle disposizioni testamentarie invocata da parte convenuta era estranea all'oggetto del giudizio, in quanto la stessa non aveva interesse a porre la questione relativa alla rituale proposizione della domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura testamentaria poiché l'attore, che risultava erede testamentario in quanto figlio di , sarebbe stato in ogni caso erede Persona_1
legittimo dello stesso anche in ipotesi di nullità delle disposizioni testamentarie, e come tale legittimato ad agire.
Evidenziava poi il Tribunale che la domanda attorea risultava fondata sulla scorta delle risultanze della CTU espletata dal dott. . Persona_3
Preliminarmente, posta la distinzione tra le due possibili forme di cooperative edilizie di abitazione (a proprietà divisa o a proprietà indivisa, ove nel primo caso il socio acquista la piena proprietà dell'unità immobiliare e sostiene il pagamento pro-quota del costo di realizzazione dell'intero complesso immobiliare e nel secondo le cooperative assegnano ai propri soci alloggi in diritto di godimento per il quale viene pagato un canone di godimento commisurato pro-quota millesimale ai costi di costruzione e di manutenzione degli immobili sostenuti dalla cooperativa), il giudice di prime cure rilevava che il CTU
aveva acclarato che la rientrava tra quelle a Parte_1
proprietà indivisa.
Il Tribunale riteneva, in particolare, che dalla documentazione in atti – cioè dalla
Comunicazione del Comune di Lecce Prot. 143373/03 del 27 /11/07, indirizzata alla
Cooperativa, avente ad oggetto la concessione del diritto di proprietà per i suoli già
concessi in diritto di superficie alle cooperative edilizie nella zona 167 - delibera CC n.
30 del 2/4/07, nonché dalla Raccomandata del 31/03/2008 indirizzata alla Cooperativa
da parte dell'Assessorato - Assetto del Territorio Settore Edilizia Residenziale Pubblica
della – si evincesse che la Cooperativa nell'anno 2004 (anno del decesso CP_3
del socio Sig. ) e almeno fino al marzo 2008 era una cooperativa Persona_1
edilizia a proprietà indivisa.
In relazione al profilo della determinazione del valore della quota spettante al socio receduto, il giudice di prime cure rimarcava la distinzione – avallata da giurisprudenza consolidata – tra i rapporti tra socio e cooperativa attinenti all'attività sociale.
In ragione di questo doppio rapporto, secondo il Tribunale la liquidazione del socio si compone di due elementi che devono sommarsi tra loro, cioè la liquidazione della quota sociale – che, ex art. 2535 c.c., ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio – e la liquidazione degli apporti effettuati dal socio come acconto pagamenti per i beni e servizi che produce la cooperativa.
Il giudice di prime cure, richiamando l'orientamento della Suprema Corte, sottolineava inoltre che le contribuzioni relative alle anticipazioni e agli esborsi finalizzate alla realizzazione degli alloggi non sono strettamente inerenti al rapporto sociale e, pertanto,
sono destinate a gravare, in caso di uscita dalla cooperativa del socio che le ha fatte,
sul socio che gli subentra. Quest'ultimo, infatti, acquista, in questo modo, l'aspettativa all'assegnazione dell'alloggio, con la conseguenza che le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento e non in relazione all'obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso quest'ultima, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che, ovviamente, la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto). Tale diritto di restituzione delle somme anticipate in conto costruzione non è sottoposto - salva la possibilità di una diversa regolamentazione pattizia - alla disciplina legislativa relativa alla quota sociale.
In definitiva, nelle cooperative a proprietà indivisa, salvo disposizione derogativa dello statuto, il socio receduto ha diritto al rimborso della quota di capitale sociale (al netto di eventuali perdite consolidate) nonché di quanto dallo stesso versato per anticipazioni/
copertura sui costi di costruzione dell'alloggio e per il costo delle migliorie.
Rilevava poi il primo giudice che la verifica formale condotta sul bilancio di esercizio della aveva evidenziato che nel prospetto contabile, oltre ad essere presenti Parte_1
errori di calcolo nei totali parziali, non veniva rispettata la quadratura dello schema di stato patrimoniale e pertanto il totale generale degli addebitamenti non coincideva con il totale generale degli accreditamenti.
Per tale ragione, si era resa necessaria una rettifica contabile al fine di far quadrare il bilancio d'esercizio 2004, all'esito della quale il CTU aveva concluso che al socio
[...]
(deceduto nel 2004) spettava innanzitutto la restituzione delle somme versate Per_1
in adempimento di obblighi derivanti dal rapporto mutualistico nella misura di 1/12 del totale degli importi riferibili alle voci di bilancio D2 dei DEBITI: DEBITI vs SOCI (per somme eccedenti la gestione) e D3) dei DEBITI: DEBITI vs SOCI PER MUTUO (come rettificata nella relazione di CTU), pari a € 28.833,09. Inoltre, come disposto dall'art. 13 dello Statuto, al socio recedente spettava il rimborso della quota sociale versata, liquidata nominalmente nella misura di 1/12 del totale dell'importo riferibile alla voce di capitale sociale (pari a quella inizialmente versata) e pari a € 2,58.
In conclusione, l'importo della quota da rimborsare al , quale erede del Controparte_1
socio assegnatario, , risultava pari ad € 28.835,67. Persona_1
Con atto ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza la Parte_1
deducendo i motivi che saranno illustrati in prosieguo.
Con comparsa depositata il 29.01.2024 si è costituito contestando Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
Fissata udienza ex art. 352 c.p.c. con l'assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito di comparse conclusionali e note di replica, in data 19.11.2024 la causa, stante il tempestivo deposito di note scritte in sostituzione di udienza, è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante deduce l'omessa pronunzia in ordine all'eccezione preliminare di prescrizione del diritto fatto valere dall'attore.
Osserva la Cooperativa che , dante causa di , era Persona_1 Controparte_1
deceduto in data 04.03.2004, mentre la notifica dell'atto di citazione innanzi la Sezione
Specializzata del Tribunale delle Imprese di Bari risaliva all'11.03.2015.
Il giudice di prime cure, sostiene l'appellante, aveva omesso di pronunciarsi sulla menzionata eccezione, senza peraltro considerare che non aveva mai Controparte_1
contestato tale circostanza, trovando così applicazione nella specie il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
1.1. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha implicitamente rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dalla
, pronunciando nel merito ed accogliendo per quanto di ragione la domanda Parte_1
attorea. Tale decisione si rivela corretta, tenuto conto degli atti interruttivi e di riconoscimento del debito che emergono dal processo (nota 14.6.2010 del presidente della Cooperativa, racc. a.r. del difensore del di sollecito della Parte_2
liquidazione della quota e racc. a.r. 30.11.2010 e 23.5.2011 del medesimo difensore di costituzione in mora).
2. Con il secondo motivo si deduce carenza, illogicità e contraddizione della motivazione della sentenza in ordine al rigetto dell'eccezione preliminare di carenza della legittimazione ad agire dell'attore.
Afferma l'appellante che l'eccezione di carenza della legittimazione ad agire si fondava sulla circostanza che il de cuius avesse un altro figlio oltre all'odierno Persona_1
appellato; quest'ultimo, non avendo mai specificato di aver intrapreso l'azione giudiziaria pro-quota, agendo quindi a titolo personale per il pagamento del tutto,
avrebbe potuto esporre la al rischio potenziale di dover corrispondere un Parte_1
ulteriore importo pro-quota all'altro germano qualora lo avesse richiesto.
2.2. Il motivo è infondato.
Correttamente il primo giudice ha rilevato che rilevato che la non aveva Parte_1
interesse a porre la questione (ove ammissibile) della efficacia delle disposizioni testamentarie, in quanto sarebbe stato in ogni caso erede legittimo di Controparte_1
anche in ipotesi di nullità delle stesse. Persona_1
Tali considerazioni escludono in radice che l'odierno appellato possa ritenersi privo di legittimazione ad agire, avendo questi interesse ad ottenere la liquidazione della quota.
Le questioni relative alla ripartizione delle somme spettanti a tale titolo restano circoscritte agli eredi di , qualora contesti la validità Persona_1 Persona_2
delle disposizione testamentarie con cui ha disposto della quota Persona_1
unicamente in favore di . Controparte_1
3. Con il terzo motivo si deduce l'omessa pronunzia in ordine all'eccezione preliminare di contraddittoria qualificazione della domanda.
Si deduce, in particolare, una errata identificazione dell'azione così come proposta dall'attore, atteso che dapprima si dichiarava titolare di un diritto reale Controparte_1
sull'immobile, lamentando successivamente la lesione di un suo preteso diritto di credito relativamente ad una quota societaria che, a dire dell'appellato, sarebbe stata assegnata a terzi, tuttavia ribadendo che la sua aspettativa era il valore risultante dalla perizia giurata, corrispondente al reale valore dell'immobile commisurato agli esborsi effettuati dal socio per la costruzione dello stesso.
3.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale, decidendo nel merito la controversia, ha assunto una decisione incompatibile con l'eccezione in rito formulata dalla riguardo alla asserita Parte_1
contraddittoria qualificazione della domanda, adottando così una statuizione di implicito di rigetto dell'eccezione medesima.
Il giudice, nell'ambito del potere ad esso attribuito di qualificare la domanda anche in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti sulla base dei fatti costitutivi del diritto azionato, ha correttamente individuato nella domanda proposta da CP_1
un'azione di accertamento del diritto alla liquidazione della quota jure
[...]
hereditatis, superando così ogni asserita contraddizione.
4. Il quarto motivo si incentra invece sulla dedotta omessa pronunzia su fatto non contestato ritenuto decisivo per il giudizio. L'appellante sostiene che nella sentenza impugnata non risulta essere presente alcun pronunciamento sulla circostanza che
, dante causa dell'appellato, in realtà non avrebbe mai effettuato Persona_1
versamenti onde essere ammesso quale socio della , circostanza evidenziata Parte_1
sin dall'inizio dall'appellante e mai contestata da controparte, rendendo pertanto nella specie applicabile, secondo la Cooperativa, il principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c.
5. Con il quinto motivo d'appello si deduce la ricorrenza nella specie di una motivazione meramente apparente, nonché l'omessa pronunzia da parte del Tribunale sulle censure mosse dall'appellante alla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Sostiene l'appellante che il primo giudice si sarebbe limitato ad una acritica adesione alle risultanze della CTU senza tuttavia considerare le specifiche e circostanziate osservazioni effettuate sia da parte del CTP che dal procuratore dell'odierna appellante,
le quali si appuntavano sulla nullità dell'elaborato peritale in quanto redatto ultra
petitum ed esorbitante rispetto al quesito posto del giudice, in ogni caso affetto da contraddizioni metodologiche, nonché viziato sia da operazioni di rettifica contabile non consentite che da articolate operazioni di valutazioni delle prove documentali versate in atti tutt'al più pertinenti agli oneri deduttivi e probatori di parte attrice e non ad attività
di competenza del CTU. Pertanto la sentenza impugnata recherebbe una motivazione solo apparente, la quale in realtà ricalcherebbe pedissequamente ampi tratti della CTU.
Anche l'attività del CTU sarebbe meritevole di censura in quanto il consulente si sarebbe spinto ad effettuare operazioni di “correzione” e “rettifica” dei bilanci della , Parte_1
nonostante la formulazione del quesito escludesse dall'indagine peritale la questione della correttezza di questi ultimi.
Il Tribunale, quindi, secondo l'appellante, avrebbe dovuto motivare puntualmente le ragioni della propria decisione, invece di evidenziare la sua semplice condivisione delle risultanze della CTU in quanto fondate su di una completa e corretta valutazione della situazione di fatto e su di un approfondito e coerente studio della documentazione acquisita e/o prodotta dalle parti, valutata con criteri tecnico-giuridici immuni da errori e vizi logici, come invece statuito dal giudice di prime cure.
In particolare, l'appellante evidenzia che il quesito vero e proprio rivolto dal giudice al consulente era relativo al quantum che , dante causa dell'attore, Persona_1
avrebbe versato nel periodo in cui egli è stato socio della , come risultante Parte_1
dalla sommatoria delle quote versate. Il CTU, invece, si sarebbe limitato, analizzando il riepilogo di tutte le contabili così come depositate dall'attore, ad effettuare una arbitraria quanto non richiesta sommatoria di due ben distinte posizioni, cioè le contabili riportanti i versamenti a nome e quelle a nome , non Persona_2 Persona_1
specificando inoltre il perché abbia considerato unite le due posizioni, non valorizzando poi in alcun modo l'evidenza rappresentata dalle ricevute relative agli importi versati e intestati al solo che, secondo l'appellante, ammonterebbero in totale Persona_1
a € 1.663,46, unici versamenti facenti parte della produzione attorea portanti l'intestazione di , assegnatario dell'appartamento de quo unicamente Persona_1
nel periodo intercorrente tra il 12.06.2003 e il 04.03.2004, giorno del suo decesso.
Il risultato a cui è giunto il CTU, dunque, per il quale la quota da rimborsare all'attore
, quale erede del socio assegnatario , risulterebbe pari Controparte_1 Persona_1
alla somma di € 28.835,67 sarebbe del tutto incongruo e contabilmente ingiustificabile.
Il CTU, in sintesi, invece di prendere atto del quadro documentale e probatorio versato in atti e trarne le più opportune conseguenze, valorizzando unicamente quanto riferibile ai versamenti di , avrebbe invece proseguito, secondo l'appellante, Persona_1
nelle sue attività deduttive, interpretative e valutative di prove documentali ponendo in essere un evidente travalicamento di quanto consentito all'ausiliario del giudice.
6. Con il sesto motivo si deduce il mancato assolvimento dell'onere della prova, in violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c.
Rileva l'appellante che l'attore aveva riassunto il giudizio innanzi il Tribunale di Lecce
sostenendo la pretesa di ottenere esclusivamente un importo corrispondente al valore dell'intero immobile de quo, senza mai aver richiesto l'assegnazione della quota caduta in successione ma unicamente la determinazione dell'esatto valore di bilancio dell'immobile assegnato a , lasciando tuttavia tale pretesa del tutto Persona_1
sfornita di prova. Di conseguenza, le risultanze della CTU contabile, da ritenersi del tutto esplorativa in quanto l'attore non aveva provato i fatti costitutivi delle sue pretese, sarebbero da ritenersi nulle e irricevibili, non potendo supplire alle carenze probatorie dell'attore.
7. I tre motivi sono da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione logica e giuridica, in quanto si incentrano su censure all'operato del CTU e all'adesione da parte del giudice di prime cure alle risultanze dell'indagine peritale.
Dette censure sono infondate e non possono essere accolte.
Appare opportuno preliminarmente osservare che, sebbene si ritenga tradizionalmente che la consulenza tecnica non è mezzo di accertamento, ma strumento di valutazione di elementi già provati dalle parti, tuttavia è pacifico che la CTU costituisce fonte oggettiva di prova qualora sia volta all'accertamento di fatti rilevabili solo attraverso il ricorso a particolari cognizioni tecniche che l'organo giudicante non possiede.
Da qui la tradizionale distinzione tra il c.d. consulente deducente, a cui il giudice conferisce l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti, ed il c.d. consulente percipiente, al quale invece è conferito il precipuo compito di accertare autonomamente i fatti, qualora detto accertamento implichi l'utilizzo di particolari conoscenze tecnico-scientifiche totalmente ignote al giudice.
Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, le risultanze dell'operato del CTU
in funzione c.d. percipiente possono di per sé costituire esse stesse fonte oggettiva di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento, pur dovendo sempre avere ad oggetto elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un soggetto dotato di particolari e specifiche conoscenze tecniche sia in grado di accertare con un sufficiente grado di precisione (cfr., ex multis, n. 3717/2019; Cass. n. 1190/2015).
Risulta dunque evidente che, anche in tale ipotesi di consulenza tecnica, sia necessario che la parte quantomeno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga – come avvenuto nel caso di specie - che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che il giudice non possiede oppure che vi siano altri motivi che impediscano al giudice dal procedere personalmente all'accertamento. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che al limite costituito dal divieto per il consulente tecnico di ufficio di compiere indagini esplorative è consentito derogare quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo, in questo caso, consentito al consulente di acquisire anche ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza (Cass. n. 512/2017; nello stesso senso, Cass. n. 15774/2018).
Con specifico riferimento alla consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., si è
osservato che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può
acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. n.
12348/2023).
Sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, pertanto, è possibile affermare che il CTU con funzione percipiente si sostituisce al giudice o, quanto meno,
concorre con esso nel percepire i fatti di causa che il giudice stesso non sarebbe in grado di percepire e men che meno accertare in quanto sfornito delle conoscenze tecnico-
specialistiche all'uopo necessarie.
Nel caso di specie, dunque, non possono essere accolte le censure dell'appellante nella parte in cui lamenta un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata per ciò
che riguarda l'asserita adesione acritica da parte del giudice di primo grado alle conclusioni a cui è pervenuto il CTU.
La decisione del giudice di primo grado non è censurabile sotto il profilo di un supposto deficit argomentativo: correttamente, infatti, il Tribunale ha sottolineato la condivisibilità delle risultanze della CTU, le cui conclusioni hanno assunto rilievo assorbente nell'economia del giudizio e nella decisione che ne è derivata.
Ed invero, l'espletata CTU era indispensabile per l'accertamento del quantum da rimborsare al , data anche la non perfetta tenuta delle scritture contabili della Per_1
così come evincibile dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio. Parte_1
Risolutiva appare sul punto una recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha evidenziato che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate,
restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742/2022).
A fonte dei quesiti formulati dal Tribunale volti ad accertare, tenuto conto delle disposizioni dello statuto sociale, secondo cui in caso di morte del socio gli eredi conseguono il rimborso della quota da lui effettivamente versata da determinare sulla base del bilancio di esercizio nel quale il socio è deceduto, le quote versate da
[...]
ai fini dell'assegnazione dell'immobile per cui è causa e, conseguentemente, Per_1
determinare la quota da rimborsare all'attore quale erede del socio assegnatario sulla base del bilancio di esercizio 2004 (anno del decesso di ), il CTU – Persona_1
come più compiutamente rappresentato nella sentenza impugnata, sulla base della documentazione presente in atti e di quella acquisita con l'espresso consenso delle parti,
dopo un generale inquadramento giuridico delle società cooperative per l'edilizia convenzionata, ha nello specifico chiarito – in considerazione della comunicazione del
Comune di Lecce prot. 143373/03 del 27/11/2007, della raccomandata del 31/03/2008 dell'Assessorato, Assetto del Territorio Settore Edilizia Residenziale Pubblica della
, del verbale di revisione - vigilanza sugli Enti cooperativi ai sensi del CP_3
D.Lgs. 2/8/2002 n. 220 del 24/10/2011, a cura del Dipartimento per l'impresa e internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico – che la Parte_1
aveva in concreto intrapreso il perseguimento dello scopo sociale attraverso la costruzione degli alloggi su area PEEP concessa in diritto di superficie dal Comune di
Lecce con il contributo della su tre mutui agevolati accesi dalla CP_3
Cooperativa e con assegnazione degli alloggi in proprietà indivisa.
Da tutto ciò si evince che la Cooperativa, nell'anno 2004 (e almeno fino al marzo 2008),
era ancora una cooperativa edilizia a proprietà indivisa.
Nel 2004 (anno del decesso del socio ), la Cooperativa aveva, infatti, Persona_1
concluso il proprio programma costruttivo, realizzato in regime di edilizia convenzionata agevolata, anche attraverso i contributi concessi dalla su tre mutui CP_3
agevolati, con la realizzazione di n. 12 alloggi, insistenti su area PEEP, detenuta ancora in diritto di superficie concesso dal Comune di Lecce.
Nelle cooperative a proprietà indivisa, salvo disposizione derogativa dello Statuto, il socio receduto ha diritto al rimborso: - della quota di capitale sociale (al netto di eventuali perdite consolidate), - di quanto dallo stesso versato per anticipazioni/copertura sui costi di costruzione dell'alloggio, per il costo delle migliorie.
Il CTU ha evidenziato che l'esame peritale sul bilancio di esercizio 2004 ha permesso di individuare alcune voci contabili riferibili (in forma sintetica ed aggregata) ai versamenti effettuati dai soci della , in relazione al rapporto sociale (da un lato) e i Parte_1
versamenti effettuati in relazione al rapporto di scambio mutualistico con la società (da altro lato). Tali versamenti dei soci:
- in relazione al rapporto sociale, nel bilancio della Cooperativa trovano allocazione e sintesi contabile nelle voci di Patrimonio Netto e dei Debiti, alle rispettive voci del Capitale sociale (pari a € 30,99) e 2) Debiti vs Soci (per somme eccedenti la gestione),
pari a € 1.412,21,
- in relazione al rapporto di scambio mutualistico con la società, trovano allocazione e sintesi aggregata contabile nelle fonti di finanziamento del bilancio e, in particolare,
nella voce D3) Debiti vs Soci per Mutuo per un importo pari a € 319.604,99.
In risposta ai quesiti formulati dal giudice, il CTU ha concluso nel senso che al socio
(deceduto nel 2004) spettava la restituzione delle somme versate in Persona_1
adempimento di obblighi derivanti dal rapporto mutualistico nella misura di 1/12 del totale degli importi riferibili alle voci di bilancio D2 dei DEBITI: DEBITI vs SOCI (per somme eccedenti la gestione) e D3) dei DEBITI: DEBITI vs SOCI PER MUTUO (come rettificata nella presente relazione di CTU), pari a € 28.833,09, oltre all'importo di €
2,58.
A fronte delle osservazioni formulate dalla , il CTU ha ribadito di aver Parte_1
accertato, sulla base della documentazione in atti, i versamenti delle quote intestate a ai fini dell'assegnazione dell'immobile e conseguentemente (come Persona_1
prescritto dagli artt. 13 e 14 dello statuto) di aver determinato sulla base del bilancio di esercizio 2004 (anno del decesso di ) la quota da rimborsare all'attore, Persona_1
quale erede del socio assegnatario ( ), il tutto sulla base delle evidenze Persona_1
contabili riportate nel bilancio di esercizio 2004 della . Parte_1
Il CTU ha compiutamente replicato alle osservazioni formulate dalla difesa della e il primo giudice ha aderito alle conclusioni cui il consulente è pervenuto Parte_1
nella relazione finale, indicando le fonti del suo convincimento e così esaurendo l'obbligo di motivazione.
In particolare, il CTU ha osservato quanto segue.
A fronte dell'affermazione della difesa della Cooperativa, secondo cui la risposta al quesito peritale si sarebbe dovuta limitare: «a “quanto” il sig. , dante Persona_1
causa dell'attore, ha versato nel periodo in cui egli è stato Socio della Cooperativa, dovendo ritenere che tale risultanza contabile sarebbe dovuta essere solo ed esclusivamente quella conseguente alla sommatoria de “…le quote versate da
[...]
e null'altro», il CTU ha precisato che il confine operativo, di analisi e di Persona_1
valutazione peritale circoscritto e imposto dalla difesa della , in contrasto Parte_1
con il quesito del giudice, comporterebbe, anzitutto, la preclusione di una lettura organica, completa, significativa delle risultanze contabili rappresentate nel bilancio di esercizio della società e condurrebbe a non considerare le oggettive risultanze e i dati fattuali emersi dall'analisi organica e completa di tutti i documenti versati in atti e,
conseguentemente, a trascurare e disattendere importanti e oggettivi aspetti giuridici che connotano l'intera vicenda oggetto di causa. Invero, le argomentazioni della non considerano un aspetto fondamentale di tutta la vicenda, vale a dire la Parte_1
circostanza relativa alla posizione/qualità giuridica di di socio Persona_1
subentrante, in sostituzione, al precedente socio (figlio), così come Persona_2
deliberato dalla Cooperativa il 22.01.2003 e confermato dalla stessa difesa della
. Parte_1
Lo statuto societario, all'art. 10, stabilisce quanto segue:
“Art. 10: oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizioni di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrano i motivi che legittimino il recesso e di provvedere in conseguenza nell'interesse della società. Non è ammesso il diritto di recesso quando l'assegnazione anche provvisoria dell'alloggio ha avuto luogo. In tal caso però il Consiglio di Amministrazione può consentire che al socio che intende recedere si sostituisca uno degli altri soci secondo l'ordine di iscrizione nell'apposito registro. Il socio subentrante deve acquistare tutte le azioni del socio recedente e subentra nei diritti e negli obblighi di quest'ultimo. Il recesso non si intenderà in ogni caso avvenuto, se non dopo che la domanda relativa sia stata accettata dal Consiglio di
Amministrazione”. Il socio assegnatario (subentrato in sostituzione al precedente socio Persona_1
assegnatario ), in data 04/03/2004, è deceduto, lasciando testamento Persona_2
con cui designava l'altro figlio legittimo erede della quota relativa alla Controparte_1
Cooperativa. Essendo l'erede proprietario di altro alloggio nel medesimo Controparte_1
Comune, non possedeva i requisiti per il subentro nella qualità di socio e, quindi, si attendeva che allo stesso la Cooperativa liquidasse la quota con il subentro di un aspirante socio, ovvero di altro soggetto in possesso dei suddetti requisiti (cfr. pag. 14
Verbale di ispezione straordinaria eseguita dal 4/11/2009 al 26/01/2010, datato
26/01/2010, Ispettori e ). Nel successivo verbale di Persona_4 Persona_5
ispezione straordinaria - biennio di revisione 2009/2010 - datato 25/06/2010, Ispettori
e , veniva inoltre riportato, a pag. 2, quanto segue: “Gli Persona_4 Persona_5
amministratori si sono attivati al fine di risolvere la vicenda con l'erede testamentario come di seguito specificato: L'assemblea dei soci nella seduta del Controparte_1
20/03/2010 ha deliberato di avviare la pratica di assegnazione dell'appartamento,
assegnato in precedenza al Sig. , al primo socio prenotatario che Persona_1
risulta il Sig. socio di riserva dal 10/04/2003. A tale socio di riserva gli Parte_3
amministratori hanno chiesto la documentazione di rito per avviarla alla CP_3
per accertare il possesso dei requisiti previsti dalla Legge”.
Riguardo alla contestazione formulata dalla difesa della Cooperativa nella parte in cui si sostiene che il consulente tecnico avrebbe posto in essere “una arbitraria quanto non richiesta sommatoria di due ben distinte posizioni, cioè le contabili riportanti i versamenti a nome e quelle a nome ”, il CTU ha Persona_2 Persona_1
replicato che, come evincibile dal prospetto riportato nella relazione (pag. 34), durante il periodo in cui è stato socio assegnatario della , vale a Persona_1 Parte_1
dire dal 22/01/2003 al 4/3/2004 (giorno del decesso), risultano regolarmente pagate le rate dei mutui scadenti nel medesimo periodo. In tale arco temporale, infatti, i pagamenti semestrali richiesti dalla per la prosecuzione del programma di Parte_1 rimborso delle rate di mutuo scadenti (da imputarsi in acconto sul prezzo di cessione,
in caso di trasferimento in proprietà dell'alloggio), sono stati tutti regolarizzati come risultanti dal riscontro delle contabili di versamento prodotte agli atti, per un totale di €
2.767,0327 (nel dettaglio: n. 2 rate – trentaseiesime del piano di ammortamento -
scadenti il 30/6/03 e pagate il 24/6/03, n. 2 rate – trentasettesime del piano di ammortamento - scadenti il 31/12/03 e pagate il 22/12/03, n. 2 rate – trentottesime del piano di ammortamento - scadenti il 30/06/04 e pagate, a causa del sopraggiunto decesso del socio , dal figlio in data 18/6/04). Persona_1 Persona_2
Inoltre, in merito al versamento effettuato a titolo di quota sociale da parte di
[...]
per il subentro in sostituzione nella posizione del socio recedente Per_1 [...]
, in atti è stata prodotta copia del libro dei soci, dalla quale, alle pagine n. 14 Per_2
e 15, risulta l'iscrizione del socio subentrante (a seguito di delibera di Persona_1
accettazione dimissioni e subentro di nuovo socio, con l'indicazione della quota sottoscritta e versata, pari a nominali € 2,58. In calce alla predetta registrazione risulta anche la vidimazione apposta, in data 27/05/03, dall'Ispettore del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali a seguito dell'ispezione ordinaria condotta per il biennio 2003 –
2004.
L'analisi peritale operata sui dati del bilancio di esercizio 2004 della ha Parte_1
permesso di individuare (tra le altre voci) la voce di bilancio “Debiti verso soci per mutuo”, che rende particolare evidenza:
- per la cooperativa, delle obbligazioni assunte nei confronti dei soci assegnatari;
- specularmente, per i soci assegnatari, dei diritti di credito maturati (progressivamente)
in capo ai soci in conseguenza delle anticipazioni da questi effettuate, al fine di rimborsare i mutui accesi per la costruzione degli alloggi.
La predetta voce passiva di bilancio, pertanto, contiene anche l'ammontare dei diritti di credito maturati in capo al socio uscente ( ) che, per effetto della Persona_2
regolarizzazione tra le parti dei rapporti inerenti il recesso e contestuale subentro in sostituzione, si sono trasferiti nella titolarità dei diritti del socio subentrante (
[...]
). Per_1
Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, non ricorrono i presupposti per disporre la rinnovazione della consulenza tecnica espletata in prime cure.
8. Con l'ultimo motivo si deduce motivazione illogica, omessa e/o o erronea pronunzia in merito al regolamento delle spese e compensi legali delle due fasi del giudizio di primo grado.
Sostiene l'appellante che la decisione impugnata è censurabile, in quanto non ha tenuto conto del comportamento processuale tenuto dalle parti. Rileva che la Parte_1
aveva offerto, solo ai fini di una soluzione bonaria della vicenda, la somma di €
10.000,00, proposta non accettata dal . Inoltre, la somma accertata in sentenza Per_1
era di gran lunga inferiore all'importo di € 100.000,00 preteso dall'attore; in ragione,
pertanto, della notevole differenza tra l'importo preteso e la somma riconosciuta in sentenza il giudice avrebbe dovuto quantomeno compensare le spese e competenze del giudizio. Infine, la decisione appellata non teneva conto del fatto che nella fase svolta dinanzi al Tribunale delle Imprese di Bari l'attore aveva immotivatamente contestato l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla ed accolta dal Parte_1
giudice.
8.1. Il motivo è infondato.
Va anzitutto rilevato che la proposta conciliativa formulata dall'attore era considerevolmente inferiore alla somma riconosciuta in sentenza, di modo che alcuna rilevanza può assumere la circostanza dedotta dall'appellante ai fini del regolamento delle spese di lite.
Va poi rammentato che secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, in tema di spese processuali, hanno affermato che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. Sez. Un. 31/10/2022, n. 32061).
Pertanto, il rilievo che la somma riconosciuta in sentenza fosse notevolmente inferiore all'importo preteso dall'attore non incide sul regolamento secondo soccombenza delle spese processuali, correttamente liquidate dal primo giudice con riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata, non ricorrendo peraltro nella specie i presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c.
Quanto alle spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale delle Imprese di Bari va osservato che il giudice che si dichiari incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, la cui omissione va impugnata con l'appello in via ordinaria (Cass. n. 23727 del 19/11/2015); il giudice innanzi al quale le parti, a seguito di dichiarazione di incompetenza, riassumano il processo deve infatti provvedere sulle sole spese della fase di riassunzione e non anche su quelle della fase precedentemente svoltasi innanzi al giudice incompetente, le quali vanno liquidate da quest'ultimo (Cass. n. 3122 del 07/02/2017).
9. In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato il 19.10.2023 dalla nei Parte_1
confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2439/2023 Controparte_1
del 12.09.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'appellato,
che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Presidente est.
dott. Antonio Francesco Esposito