Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 4790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4790 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza in persona della dott.ssa Clara Ruggiero nella causa iscritta al n. 4653/2024 R.G.L., su atp n.13915/2022 promossa
DA
Sig.ra nata a [...] il [...], ivi residente alla Fratelli Parte_1
SS 6, C.F. elett.te domiciliata in Caserta, alla Via C.F._1
Salvo D'Acquisto n.35 presso lo studio degli avv.ti Roberto Capasso e Maria Passariello che la rapp.tano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata, come in atti;
- Ricorrente -
Contro
, in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Maria Pia Tedeschi ed elettivamente domiciliato come in atti;
- Resistente -
All'udienza del 13.06.2025 svolta mediante trattazione scritta, lette le note pervenute nel termine assegnato alle parti, ha pronunciato
S E N T E N Z A
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.02.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' CP_2 chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socioeconomici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
L' eccepiva la tardività, inammissibilità del ricorso, infondatezza della CP_1 domanda e, in particolare, dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, sosteneva che correttamente il CT aveva ritenuto allo stato attuale non sussistenti i requisiti sanitari per la concessione dei benefici invocati. Inoltre, le valutazioni medico legali formulate dal CT nella fase sommaria non risultavano sottoposte ad alcun vaglio critico atteso che nel ricorso non risultavano in alcun modo evidenziati, quantomeno con il sufficiente grado di specificità richiesto dal comma 6 dell'art 445 bis c.p.c., gli errori tecnico- giuridici che le inficerebbero.
All'udienza odierna, svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note in atti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il primo c.t.u. dott. concludeva il Persona_1 suo giudizio ritenendo che la parte ricorrente fosse affetta da sindrome ansioso-depressiva reattiva di grado medio (25%); esiti cicatriziali cutanei (15%); artrosi polidistrettuale ed osteoporosi (12%); metatarsalgia recidivante
(12%), diabete mellito (10%); incontinenza urinaria (10%). Concludeva per una percentuale d'invalidità complessiva pari al 60% dalla domanda amministrativa.
L'opponente impugnava con ricorso in opposizione le conclusioni del primo ctu, ritenendo sottostimata la valutazione effettuata nella fase di atp. Deduceva che il CT aveva concluso l'indagine addivenendo ad un'errata valutazione della condizione patologica dell'istante, sottostimando talune patologie ed assegnando delle percentuali di invalidità ben al di sotto di quelle previste dalle tabelle millesimali, nonostante la documentazione medica agli atti. Contestava la valutazione della patologia psichica, infatti il ctu assegnava il solo 25% di invalidità richiamando il codice 2205 delle tabelle millesimali;
mentre, la patologia da cui era affetta la ricorrente, non poteva essere identificata con il codice richiamato, con il quale si individua una mera sindrome depressiva endoreattiva media. La ricorrente era invece affetta da un “disturbo depressivo endoreattivo medio-grave misto ad ansia, con alterazioni di personalità e patologie organiche”, come si evinceva dal referto del 22/12/2021 e del 12/06/2023, agli atti.
Per ciò che atteneva, invece alla valutazione del diabete, il CT ,in assenza di qualsiasi indicazione sul codice a cui aveva fatto riferimento, riteneva che la suddetta patologia dovesse essere valutata al mero 10%, sulla base del fatto che essa non presentava complicazioni. Anche su questo punto la difesa eccepiva l'errore di valutazione del CT in questo caso: il diabete mellito di tipo II, infatti, era una patologia valutata secondo il codice 9309 e per la quale si doveva riconoscere una percentuale di invalidità minima del 41%.
Dalle osservazioni innanzi esposte già era possibile appurare un'invalidità superiore al 74%, nonostante il ctu avesse sottostimato anche le altre patologie.
Veniva pertanto nominato nel giudizio di opposizione il c.t.u. dott.
[...]
, il quale in questa sede approfondiva le indagini giungendo alla Per_2 conclusione, rettamente motivata e, pertanto, pienamente condivisibile, che la periziata sulla scorta dell'esame clinico diretto e dello studio della documentazione agli atti, non poteva essere considerata pensionabile ex lege, configurandosi un grado di invalidità del 65 % (sessantacinque percento), a decorrere dalla data della domanda amministrativa (NOVEMBRE 2021).
In particolare, il nuovo ctu riscontrava le seguenti patologie:
<<esiti di remoto evento traumatico accidentale in ambiente>
domestico, causa di ustioni estese per tutto il corpo con esiti cicatriziali Sindrome ansioso depressiva reattiva all'evento traumatico stesso, con frequente ma non costante ricorso a terapia ansiolitica, con riferito discreto controllo dei sintomi (anche se la paziente riferisce alla raccolta anamnestica, ma non documenta un tentativo di suicidio circa 15 anni or sono) Artrosi polidistrettiale con osteoporosi in spondiloadiscoartrosi e gonartrosi determinante lieve limitazione funzionale. Esiti di asportazione di cisti tendinea al dorso del piede nel 1997, recidivata nel 2024 con lieve limitazione funzionale. Diabete mellito tipo 2 con attuale scompenso glicemico per autonoma sospensione della terapia per riferita comparsa di sintomi digestivi in assenza di documentate complicanze secondarie. Dislipidemia con lieve rialzo dei valori ematici per rifiuto ad assumere terapia farmacologica. Incontinenza stabilizzata in pregresso intervento di correzione di cistocele di II grado, con uso di presidi per assorbenza>>.
Sulla base dell'esame clinico diretto e della documentazione sanitaria necessaria e sufficiente si poteva affermare che tutte le patologie sopra descritte potevano considerarsi preesistenti alla data della domanda in sede amministrativa (NOVEMBRE 2021); successivamente a tale data, nel corso dei procedimenti amministrativo e giudiziario, non era stato documentato, dopo confronto tra obiettività diretta con quanto documentato in atti, un successivo aggravamento del quadro clinico, né l'insorgenza di nuove patologie o di comunque eventi significativamente incidenti sulla valutazione medico legale. Tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate e della loro incidenza sulla capacità di lavoro, si poteva affermare, che esse allo stato attuale HANNO determinato una permanente riduzione della capacità lavorativa, né totale, né in misura superiore al 74 %.
Il C.T.U. della fase di opposizione pur fornendo, quindi, un giudizio più attendibile avendo egli, peraltro, a disposizione un maggior numero di documenti sanitari e consulenze, di formazione successiva, che avevano più chiaramente cristallizzato le gravi patologie da cui era affetta la parte ricorrente, è giunto a conclusioni sostanzialmente coincidenti con quelle della prima fase.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuto, conseguentemente, che l'opposizione vada rigettata per carenza del requisito sanitario. Le spese di lite, considerate le disagiate condizioni reddituali dell'opponente, autocertificate in atti, vanno compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
a) Rigetta l'opposizione; b) Compensa le spese di lite e quelle della fase di a.t.p.; c) Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche espletate, liquidate con separati decreti. Si comunichi. Così deciso in Napoli, il 13.06.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero