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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Maria Grazia Federici - Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1917/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federica Romano (C.F. ), del Foro di Lamezia Terme, il C.F._2
quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex artt. 136 c.p.c. e 51, D.L. n.
112/2008 all'indirizzo di pec comunicato all'ordine, o al numero Email_1
di fax 0968/979403, appellante contro
, P.IV , quale subentrante a ti- Controparte_1 P.IV_1
tolo universale nei rapporti di Equitalia Servizi di Riscossione, ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in legge 225/2016 del 1/12/2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, con sede in ROMA via GIUSEPPE GREZAR n. 14, in persona del procuratore pro tempore,
[...]
in qualità di Responsabile Gestione contenzioso Lombardia, in virtù dei poteri CP_2
conferiti giusto atto notarile, Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, elettivamente domiciliata in NOLA (NA) alla via G. BRUNO N. 50 presso l'avvocato Patrizia
Nulli (C.F. ), dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura re- C.F._3
sa in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente pro-
pagina 1 di 6 cedimento al n. di fax 081/5123117 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
appellata e
, in persona del pro-tempore, con sede in Via Controparte_3 CP_3
Arenula, 70 - 00186 Roma (RM), rapp.to e difeso ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Milano, Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) - C.A.P. 20122 appellato contumace e
(partita Iva ), con sede in Via Via Mike Bongiorno 13 20124 CP_4 P.IV_2
Milano appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante: in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5200/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Ma- rianna GALIOTO, nell'ambito del giudizio N.R.G. 45179/2023, condannare
[...]
e in solido a rim- Controparte_5 Controparte_3
borsare a la somma di € 13.232,00, o nella mi- Parte_1 Parte_1
nore o maggiore somma ritenuta di giustizia, a titolo di spese di lite oltre al rimborso forfetta- rio del 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.,
- Con vittoria di spese e compensi professionali oltre IV e CPA come per legge con distra- zione.
L'appellata : Controparte_1
Affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta Voglia, contrariis rejectis:
1) Rigettare l'Appello avverso in quanto inammissibile ex art 342 c.p.c
2) Rigettare l'Appello in quanto del tutto infondato per i motivi esposti;
3) In ogni caso, rigettare ogni altra domanda di Parte Appellante;
4) In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'odierno Appellante, ridurre la richiesta così come formulata da Parte Appellante per i mo- tivi esposti;
pagina 2 di 6 5) Condannare l'Appellante al pagamento delle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 5200/2024 pubblicata il 20/05/2024, il Tribunale Milano ha accolto l'opposizione proposta da al pignoramento presso terzi Parte_1
eseguito, ai sensi dell'art. 72-bis DPR n. 602/1973, da Parte_2
in relazione a due cartelle di pagamento emesse, una, per crediti derivanti da
[...] una sentenza della Corte d'appello di Catania, l'altra per spese di mantenimento nella Casa circondariale di Sciacca. Con la stessa sentenza il Tribunale ha condannato
[...]
e il , in solido, a rimborsare Controparte_6 Controparte_3 all'opponente le spese di lite, liquidate, “tenuto conto della non complessità delle questioni trattate”, in complessivi € 1.500,00 per compenso d'avvocato, oltre al rimborso forfettario del
15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.”
2. Nel motivare la decisione, il Tribunale, qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione, ha osservato che dagli atti era emerso che effettivamente l'opponente non era il soggetto debitore, e che la notifica del pignoramento era frutto di uno scambio di persona.
La Questura di Catania, del resto, aveva confermato, con missiva del 12.12.2022 che l'opponente non era mai stato recluso nella Casa Circondariale di Sciacca.
3. Avverso tale sentenza ha interposto appello lamentando che le spese di giudi- Pt_1
zio siano state liquidate in misura notevolmente inferiore ai minimi previsti dal D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018. Osserva che il valore della causa, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., è determinato dal credito oggetto di esecuzione forzata, nella fattispecie pa- ri, complessivamente, a € 3.609.480,74. Chiede pertanto la liquidazione di un compenso non inferiore a € 13.232,00, corrispondente al minimo previsto dal D.M. 55/2014 per le cause comprese nello scaglione di valore da € 2.000.000 a € 4.000.000.
4. Nella contumacia del e di si è costituta Controparte_3 Controparte_4 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_7
4.1 L'appellata deduce: che con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato la domanda dell'opponente di risarcimento del danno per lite temeraria con conseguente possibilità di ravvisare una reciproca soccombenza;
che nell'atto introduttivo non era specificato il valore della controversia, né nel corpo dell'atto né in calce laddove vi è la dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato;
che già nella fase della sospensione si era costituta in giudizio pagina 3 di 6 evidenziando che la cartella n. 06820200035671227000 – quella dell'importo di € 3.400.000 oltre oneri accessori - era stata sgravata, sicché la fase di merito aveva riguardato solo la
[...]
n. 06820190054198561000 dell'importo di € 4.756,45 oltre interessi e oneri (totale € Pt_3
5.171,08); che, pertanto, il valore della causa è quello di tale ultimo credito e che comunque ai sensi dell'art. 5, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 deve aversi riguardo al “valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifesta- mente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”.
5. All'udienza del 4/3/2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 352 c.p.c., l'istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è infondato.
7. Premesso che il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello (Cass.
18036/2022), osserva il collegio che, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., “il valore delle cause di oppo- sizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede”.
8. Nella fattispecie, ha originariamente agito in via ese- Controparte_8
cutiva per la riscossione di due cartelle:
n. 06820190054198561000 di € 4.756,45 per recupero spese di mantenimento in carcere;
n. 06820200035671227000 di € 3.400.000,00 per spese processuali – atti giudiziari – Corte di
Appello di Catania 2015.
9. Ciò posto, va osservato che, dai documenti in atti, risulta che:
- l'odierno appellante ha proposto opposizione al pignoramento con ricorso 17/4/2023 (do- po che il procedimento relativo ad una prima opposizione era stato dichiarato estinto per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo litisconsorte necessario);
- il 15/6/2023, in pendenza della fase sommaria dell'opposizione, ha comunicato CP_9 all'opponente che il pignoramento presso terzi doveva intendersi ridotto a € 4.219,00 in quanto la cartella di maggiore importo (n. 06820200035671227000 di € 3.400.000,00) era stata sgravata;
pagina 4 di 6 - che, in data 20/9/2023, con la comparsa di costituzione nella fase sommaria del giudizio,
e il hanno ribadito che il pi- Controparte_1 Controparte_3
gnoramento rimaneva in essere per la sola cartella di minor importo, posto che la cartella n. 06820200035671227000 era “venuta meno stante il provvedimento di sgravio emesso dall'Ente in data 12/12/2022”;
- che, dunque, dopo la fase sommaria (all'esito della quale il g.e. confermò la sospensione della procedura esecutiva in corso per la sola cartella n. 06820190054198561000, proprio perché la cartella di maggior importo era stata già sgravata), il giudizio di opposizione è stato intrapreso solo ai fini dell'accertamento del diritto o meno del creditore di procedere ad esecuzione forzata per il minore importo di € 4.219,00 oltre accessori.
9. Consegue, a quanto esposto, che correttamente il Tribunale, all'esito della fase di me- rito, ha liquidato le spese, in favore dell'opponente, sulla base del valore della causa ricom- preso nello scaglione tra € 1.101,00 e 5.200,00. Il giudizio di merito, infatti, ha avuto per og- getto esclusivamente l'opposizione alla sola cartella n. 06820190054198561000.
10. Resta da osservare che , con l'appello, si è lamentato Parte_1
esclusivamente della liquidazione, in tesi errata, delle spese del giudizio di merito (la somma richiesta è costituita dagli importi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del giudizio di cognizione ordinaria) e non già anche della mancata liquidazione delle spese della fase sommaria. La domanda di liquidazione delle spese della fase sommaria, proposta per la prima volta all'udienza di trattazione del 19/11/2024, è pertanto inammissibile.
8. L'appello, per le ragioni sopra esposte, non può trovare accoglimento.
Ricorrono i presupposti, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda oggetto di causa, che ha avuto origine da un non giustificabile errore di individuazione del soggetto debitore, per compensare tra le parti le spese del grado. Deve darsi atto della sussistenza dei presuppo- sti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello
P.Q.M.
pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da av- Parte_1
verso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5200/2024 pubblicata il 20/05/2024, così provve- de:
a) rigetta l'appello;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del grado;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 11 marzo 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte -Presidente rel.
Dott. Maria Grazia Federici - Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1917/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federica Romano (C.F. ), del Foro di Lamezia Terme, il C.F._2
quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex artt. 136 c.p.c. e 51, D.L. n.
112/2008 all'indirizzo di pec comunicato all'ordine, o al numero Email_1
di fax 0968/979403, appellante contro
, P.IV , quale subentrante a ti- Controparte_1 P.IV_1
tolo universale nei rapporti di Equitalia Servizi di Riscossione, ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in legge 225/2016 del 1/12/2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, con sede in ROMA via GIUSEPPE GREZAR n. 14, in persona del procuratore pro tempore,
[...]
in qualità di Responsabile Gestione contenzioso Lombardia, in virtù dei poteri CP_2
conferiti giusto atto notarile, Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, elettivamente domiciliata in NOLA (NA) alla via G. BRUNO N. 50 presso l'avvocato Patrizia
Nulli (C.F. ), dalla quale è rappresentata e difesa in forza di procura re- C.F._3
sa in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente pro-
pagina 1 di 6 cedimento al n. di fax 081/5123117 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
appellata e
, in persona del pro-tempore, con sede in Via Controparte_3 CP_3
Arenula, 70 - 00186 Roma (RM), rapp.to e difeso ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Milano, Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) - C.A.P. 20122 appellato contumace e
(partita Iva ), con sede in Via Via Mike Bongiorno 13 20124 CP_4 P.IV_2
Milano appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante: in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5200/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Ma- rianna GALIOTO, nell'ambito del giudizio N.R.G. 45179/2023, condannare
[...]
e in solido a rim- Controparte_5 Controparte_3
borsare a la somma di € 13.232,00, o nella mi- Parte_1 Parte_1
nore o maggiore somma ritenuta di giustizia, a titolo di spese di lite oltre al rimborso forfetta- rio del 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.,
- Con vittoria di spese e compensi professionali oltre IV e CPA come per legge con distra- zione.
L'appellata : Controparte_1
Affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta Voglia, contrariis rejectis:
1) Rigettare l'Appello avverso in quanto inammissibile ex art 342 c.p.c
2) Rigettare l'Appello in quanto del tutto infondato per i motivi esposti;
3) In ogni caso, rigettare ogni altra domanda di Parte Appellante;
4) In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'odierno Appellante, ridurre la richiesta così come formulata da Parte Appellante per i mo- tivi esposti;
pagina 2 di 6 5) Condannare l'Appellante al pagamento delle spese del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 5200/2024 pubblicata il 20/05/2024, il Tribunale Milano ha accolto l'opposizione proposta da al pignoramento presso terzi Parte_1
eseguito, ai sensi dell'art. 72-bis DPR n. 602/1973, da Parte_2
in relazione a due cartelle di pagamento emesse, una, per crediti derivanti da
[...] una sentenza della Corte d'appello di Catania, l'altra per spese di mantenimento nella Casa circondariale di Sciacca. Con la stessa sentenza il Tribunale ha condannato
[...]
e il , in solido, a rimborsare Controparte_6 Controparte_3 all'opponente le spese di lite, liquidate, “tenuto conto della non complessità delle questioni trattate”, in complessivi € 1.500,00 per compenso d'avvocato, oltre al rimborso forfettario del
15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.”
2. Nel motivare la decisione, il Tribunale, qualificata la domanda come opposizione all'esecuzione, ha osservato che dagli atti era emerso che effettivamente l'opponente non era il soggetto debitore, e che la notifica del pignoramento era frutto di uno scambio di persona.
La Questura di Catania, del resto, aveva confermato, con missiva del 12.12.2022 che l'opponente non era mai stato recluso nella Casa Circondariale di Sciacca.
3. Avverso tale sentenza ha interposto appello lamentando che le spese di giudi- Pt_1
zio siano state liquidate in misura notevolmente inferiore ai minimi previsti dal D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018. Osserva che il valore della causa, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., è determinato dal credito oggetto di esecuzione forzata, nella fattispecie pa- ri, complessivamente, a € 3.609.480,74. Chiede pertanto la liquidazione di un compenso non inferiore a € 13.232,00, corrispondente al minimo previsto dal D.M. 55/2014 per le cause comprese nello scaglione di valore da € 2.000.000 a € 4.000.000.
4. Nella contumacia del e di si è costituta Controparte_3 Controparte_4 [...]
chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_7
4.1 L'appellata deduce: che con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato la domanda dell'opponente di risarcimento del danno per lite temeraria con conseguente possibilità di ravvisare una reciproca soccombenza;
che nell'atto introduttivo non era specificato il valore della controversia, né nel corpo dell'atto né in calce laddove vi è la dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato;
che già nella fase della sospensione si era costituta in giudizio pagina 3 di 6 evidenziando che la cartella n. 06820200035671227000 – quella dell'importo di € 3.400.000 oltre oneri accessori - era stata sgravata, sicché la fase di merito aveva riguardato solo la
[...]
n. 06820190054198561000 dell'importo di € 4.756,45 oltre interessi e oneri (totale € Pt_3
5.171,08); che, pertanto, il valore della causa è quello di tale ultimo credito e che comunque ai sensi dell'art. 5, D.M. 10 marzo 2014, n. 55 deve aversi riguardo al “valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifesta- mente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”.
5. All'udienza del 4/3/2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 352 c.p.c., l'istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è infondato.
7. Premesso che il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello (Cass.
18036/2022), osserva il collegio che, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., “il valore delle cause di oppo- sizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede”.
8. Nella fattispecie, ha originariamente agito in via ese- Controparte_8
cutiva per la riscossione di due cartelle:
n. 06820190054198561000 di € 4.756,45 per recupero spese di mantenimento in carcere;
n. 06820200035671227000 di € 3.400.000,00 per spese processuali – atti giudiziari – Corte di
Appello di Catania 2015.
9. Ciò posto, va osservato che, dai documenti in atti, risulta che:
- l'odierno appellante ha proposto opposizione al pignoramento con ricorso 17/4/2023 (do- po che il procedimento relativo ad una prima opposizione era stato dichiarato estinto per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo litisconsorte necessario);
- il 15/6/2023, in pendenza della fase sommaria dell'opposizione, ha comunicato CP_9 all'opponente che il pignoramento presso terzi doveva intendersi ridotto a € 4.219,00 in quanto la cartella di maggiore importo (n. 06820200035671227000 di € 3.400.000,00) era stata sgravata;
pagina 4 di 6 - che, in data 20/9/2023, con la comparsa di costituzione nella fase sommaria del giudizio,
e il hanno ribadito che il pi- Controparte_1 Controparte_3
gnoramento rimaneva in essere per la sola cartella di minor importo, posto che la cartella n. 06820200035671227000 era “venuta meno stante il provvedimento di sgravio emesso dall'Ente in data 12/12/2022”;
- che, dunque, dopo la fase sommaria (all'esito della quale il g.e. confermò la sospensione della procedura esecutiva in corso per la sola cartella n. 06820190054198561000, proprio perché la cartella di maggior importo era stata già sgravata), il giudizio di opposizione è stato intrapreso solo ai fini dell'accertamento del diritto o meno del creditore di procedere ad esecuzione forzata per il minore importo di € 4.219,00 oltre accessori.
9. Consegue, a quanto esposto, che correttamente il Tribunale, all'esito della fase di me- rito, ha liquidato le spese, in favore dell'opponente, sulla base del valore della causa ricom- preso nello scaglione tra € 1.101,00 e 5.200,00. Il giudizio di merito, infatti, ha avuto per og- getto esclusivamente l'opposizione alla sola cartella n. 06820190054198561000.
10. Resta da osservare che , con l'appello, si è lamentato Parte_1
esclusivamente della liquidazione, in tesi errata, delle spese del giudizio di merito (la somma richiesta è costituita dagli importi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del giudizio di cognizione ordinaria) e non già anche della mancata liquidazione delle spese della fase sommaria. La domanda di liquidazione delle spese della fase sommaria, proposta per la prima volta all'udienza di trattazione del 19/11/2024, è pertanto inammissibile.
8. L'appello, per le ragioni sopra esposte, non può trovare accoglimento.
Ricorrono i presupposti, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda oggetto di causa, che ha avuto origine da un non giustificabile errore di individuazione del soggetto debitore, per compensare tra le parti le spese del grado. Deve darsi atto della sussistenza dei presuppo- sti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello
P.Q.M.
pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da av- Parte_1
verso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5200/2024 pubblicata il 20/05/2024, così provve- de:
a) rigetta l'appello;
b) dichiara compensate tra le parti le spese del grado;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 11 marzo 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 6 di 6