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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/03/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Monica Vitali Presidente dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel dr. Serena Sommariva Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 868/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 P.IVA_1
GARIBALDI, 109 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CONTI MARIA
GIOVANNA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
GIUSTINIANI MARCELLO ) C/O AVV. CARLA DEHÒ C.F._1
VIA MAGELLANO, 38 MONZA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
presso lo studio dell'avv. DANIELE BARTOLOMEO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 6 APPELLATO
Per riformare integralmente l'impugnata Sentenza del Tribunale Parte_1
di Milano n. 651/2024, pubblicata in data 7 febbraio 2024 e non notificata. Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.Per : in via Controparte_1
preliminare dichiarare inammissibile l'appello di perché tardivamente Parte_1
proposto e, comunque, rigettare l'appello, confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n.651/2024, pubblicata il
7.2.2024 e notificata il 28.2.2024, condannando la società appellante al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, rimborso forfetario e spese successive occorrende.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 651/2024 il Tribunale ha accolto il ricorso dell'odierno appellato avente la qualifica di macchinista riconoscendo la nullità delle clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS del 2012 e 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80 nonché dell'art. 77 punto 2.4 del CCNL Mobilità area attività ferroviarie 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
Il primo giudice ha così condannato la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 16.112,45 pari alla differenza fra le somme corrisposte per Co ferie e quelle spettanti in ragione delle accertate nullità del CA e del CCNL, già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti fino al
30.9.2023.
Il Tribunale - richiamata in diritto la nozione europea di retribuzione, comprensiva di qualsiasi importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore – ha ritenuto la mancata inclusione da parte di nella retribuzione corrisposta durante le ferie del compenso previsto per Parte_1
Cont l'assenza dalla residenza e che la fosse stata riconosciuta in misura inferiore a pagina 2 di 6 quella dovuta.
In base alla disciplina contrattuale collettiva dei due istituti, richiamata la giurisprudenza della S.C., il Tribunale ha ritenuto che entrambe le indennità fossero intrinsecamente connesse alle mansioni svolte dal macchinista e che l'indennità di assenza dalla residenza compensasse il disagio derivante dall'assenza di un luogo fisso di lavoro e dall'essere in costante movimento.
Rilevato che nell'indennità di utilizzazione professionale erano confluite sia l'indennità di condotta che l'indennità di riserva, il Tribunale ha ritenuto che entrambe le voci retributive in questione dovessero essere incluse nell'ambito della retribuzione ordinaria, che la datrice di lavoro era tenuta a mantenere durante il periodo feriale.
Il Tribunale ha invece disatteso la tesi difensiva di , secondo cui le Parte_1
decurtazioni oggetto di causa non avrebbero avuto effetto dissuasivo della fruizione delle ferie. Ai fini della quantificazione delle somme riconosciute al ricorrente in primo grado, sono stati recepiti i conteggi dallo stesso depositati e, conseguentemente, la società è stata condannata al pagamento delle somme di cui al dispositivo. Ha proposto appello la società con due articolati motivi di critica alla sentenza. Parte_1
L'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva adeguatamente considerato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP nelle sue diverse configurazioni (fissa, variabile, media di impianto) e della sua confluenza nel salario di produttività, pacificamente erogato durante le ferie.
Nell'ottica del gravame, si sarebbe dovuta attribuire rilevanza alla volontà delle parti sociali di definire l'equa misura con la quale tale compenso doveva essere compreso nella retribuzione corrisposta nel periodo feriale.
Secondo , il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione delle ferie Parte_1
debba coincidere con quella dei giorni di lavoro, mentre la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”. Cont A tale proposito, la società evidenzia inoltre come, nel caso di specie, la sarebbe già adeguatamente ricompresa nella retribuzione per ferie senza decurtazione.
pagina 3 di 6 ha criticato la sentenza anche nella parte in cui la stessa ha respinto la tesi Parte_1
dell'insussistenza di effetto dissuasivo riconducibile al parziale riconoscimento dell'indennità in parola durante le ferie, che al contrario avrebbe avuto una incidenza minima sulla retribuzione annua come calcolata per ciascun appellato.
L'assunto del Tribunale, secondo cui la comparazione deve essere correttamente effettuata su base mensile, è – ad avviso dell'appellante – immotivata e non condivisibile, dovendosi invece tenere conto della retribuzione complessiva annuale.
La decisione di primo grado viene censurata anche con riguardo al computo del compenso per assenza dalla residenza nelle giornate di ferie, avente, secondo , Parte_1
natura indennitaria, come evidenziato dalla soggezione al regime fiscale del trattamento di trasferta e dall'esclusione dalla base di calcolo di tutti gli istituti di legge o di contratto, stabilite dall'art. 77 CCNL 2012 e 2016, punti nn.
2.3 e 2.4.
Ad avviso dell'appellante, tale natura impediva l'inclusione della predetta indennità nella base di calcolo per la retribuzione feriale, anche alla luce del fatto che la stessa era stata introdotta con il CCNL 1990 – 1991 in sostituzione dell'indennità di trasferta, finalità confermata dai CCNL successivi (del 2003, 2012 e 2016).
La società impugna la sentenza in relazione alla clausola di inscindibilità del CCNL con riferimento alla declaratoria di nullità delle clausole negoziali relative al diritto alla corresponsione delle relative indennità e nella parte in cui il primo giudice ha accolto i conteggi proposti dall'appellato per l'apodittica adesione al criterio di calcolo delle effettive giornate di lavoro piuttosto che al divisore 26 proposto dalla società appellante.
La società rileva che in ogni caso la pretesa avversaria troverebbe un limite invalicabile nel fatto che la disciplina comunitaria impone quattro settimane di ferie annue (art. 7,
Direttiva 2003/88/CE), con la conseguenza che per i giorni di ferie annualmente eccedenti tale periodo, i principi comunitari non sono invocabili.
pagina 4 di 6 Si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo preliminarmente la declaratoria di inammissibilità dell'appello perché tardivo: infatti la sentenza era stata notificata alla controparte presso la PEC di uno dei difensori in data 28.2.2024 - ed essendo stata fatta al domicilio eletto presso uno dei co-difensori è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione - mentre l'appello sarebbe stato proposto solo il 31.7.2024 e notificato il 2.8.2024.
Nel merito la difesa del lavoratore chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 6.11.2024 la causa è stata discussa e la stessa è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura.
Prima di ogni altra considerazione va esaminata l'eccezione di decadenza dall'appello sollevata dall'appellato, stante la notifica della sentenza in data 28.2.2024, prodotta in atti.
Risulta effettivamente che la sentenza impugnata era stata notificata in data 28.2.2024 all'avv. Giustiniani già co-difensore in primo grado di . Parte_1
L'appello è stato depositato in data 31.7.2024 e notificato il successivo 3.8.2024 al difensore dell'appellato, così tardivamente rispetto al termine breve di 30 giorni d'impugnazione dalla notifica della sentenza.
La società appellante è così decaduta dal diritto di appellare la sentenza, con la conseguente declaratoria di decadenza dall'impugnazione ed inammissibilità dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo così ritenuto congruo al valore ed all'attività svolta in giudizio.
PQM
Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 651/2024 del Tribunale di
Milano.
pagina 5 di 6 Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1
che liquida nell'importo di € 2.000,00 oltre il rimborso spese generali e Controparte_1
gli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Milano, 6.11.2024
Il Giudice Ausiliario relatore
Dr. Corrado Gioacchini
Il Presidente
Dr. Monica Vitali
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Monica Vitali Presidente dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel dr. Serena Sommariva Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 868/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 P.IVA_1
GARIBALDI, 109 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. CONTI MARIA
GIOVANNA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
GIUSTINIANI MARCELLO ) C/O AVV. CARLA DEHÒ C.F._1
VIA MAGELLANO, 38 MONZA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
presso lo studio dell'avv. DANIELE BARTOLOMEO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 6 APPELLATO
Per riformare integralmente l'impugnata Sentenza del Tribunale Parte_1
di Milano n. 651/2024, pubblicata in data 7 febbraio 2024 e non notificata. Con vittoria delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio.Per : in via Controparte_1
preliminare dichiarare inammissibile l'appello di perché tardivamente Parte_1
proposto e, comunque, rigettare l'appello, confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n.651/2024, pubblicata il
7.2.2024 e notificata il 28.2.2024, condannando la società appellante al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, rimborso forfetario e spese successive occorrende.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 651/2024 il Tribunale ha accolto il ricorso dell'odierno appellato avente la qualifica di macchinista riconoscendo la nullità delle clausole contenute nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS del 2012 e 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80 nonché dell'art. 77 punto 2.4 del CCNL Mobilità area attività ferroviarie 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
Il primo giudice ha così condannato la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 16.112,45 pari alla differenza fra le somme corrisposte per Co ferie e quelle spettanti in ragione delle accertate nullità del CA e del CCNL, già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti fino al
30.9.2023.
Il Tribunale - richiamata in diritto la nozione europea di retribuzione, comprensiva di qualsiasi importo pecuniario collegato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore – ha ritenuto la mancata inclusione da parte di nella retribuzione corrisposta durante le ferie del compenso previsto per Parte_1
Cont l'assenza dalla residenza e che la fosse stata riconosciuta in misura inferiore a pagina 2 di 6 quella dovuta.
In base alla disciplina contrattuale collettiva dei due istituti, richiamata la giurisprudenza della S.C., il Tribunale ha ritenuto che entrambe le indennità fossero intrinsecamente connesse alle mansioni svolte dal macchinista e che l'indennità di assenza dalla residenza compensasse il disagio derivante dall'assenza di un luogo fisso di lavoro e dall'essere in costante movimento.
Rilevato che nell'indennità di utilizzazione professionale erano confluite sia l'indennità di condotta che l'indennità di riserva, il Tribunale ha ritenuto che entrambe le voci retributive in questione dovessero essere incluse nell'ambito della retribuzione ordinaria, che la datrice di lavoro era tenuta a mantenere durante il periodo feriale.
Il Tribunale ha invece disatteso la tesi difensiva di , secondo cui le Parte_1
decurtazioni oggetto di causa non avrebbero avuto effetto dissuasivo della fruizione delle ferie. Ai fini della quantificazione delle somme riconosciute al ricorrente in primo grado, sono stati recepiti i conteggi dallo stesso depositati e, conseguentemente, la società è stata condannata al pagamento delle somme di cui al dispositivo. Ha proposto appello la società con due articolati motivi di critica alla sentenza. Parte_1
L'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva adeguatamente considerato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP nelle sue diverse configurazioni (fissa, variabile, media di impianto) e della sua confluenza nel salario di produttività, pacificamente erogato durante le ferie.
Nell'ottica del gravame, si sarebbe dovuta attribuire rilevanza alla volontà delle parti sociali di definire l'equa misura con la quale tale compenso doveva essere compreso nella retribuzione corrisposta nel periodo feriale.
Secondo , il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione delle ferie Parte_1
debba coincidere con quella dei giorni di lavoro, mentre la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”. Cont A tale proposito, la società evidenzia inoltre come, nel caso di specie, la sarebbe già adeguatamente ricompresa nella retribuzione per ferie senza decurtazione.
pagina 3 di 6 ha criticato la sentenza anche nella parte in cui la stessa ha respinto la tesi Parte_1
dell'insussistenza di effetto dissuasivo riconducibile al parziale riconoscimento dell'indennità in parola durante le ferie, che al contrario avrebbe avuto una incidenza minima sulla retribuzione annua come calcolata per ciascun appellato.
L'assunto del Tribunale, secondo cui la comparazione deve essere correttamente effettuata su base mensile, è – ad avviso dell'appellante – immotivata e non condivisibile, dovendosi invece tenere conto della retribuzione complessiva annuale.
La decisione di primo grado viene censurata anche con riguardo al computo del compenso per assenza dalla residenza nelle giornate di ferie, avente, secondo , Parte_1
natura indennitaria, come evidenziato dalla soggezione al regime fiscale del trattamento di trasferta e dall'esclusione dalla base di calcolo di tutti gli istituti di legge o di contratto, stabilite dall'art. 77 CCNL 2012 e 2016, punti nn.
2.3 e 2.4.
Ad avviso dell'appellante, tale natura impediva l'inclusione della predetta indennità nella base di calcolo per la retribuzione feriale, anche alla luce del fatto che la stessa era stata introdotta con il CCNL 1990 – 1991 in sostituzione dell'indennità di trasferta, finalità confermata dai CCNL successivi (del 2003, 2012 e 2016).
La società impugna la sentenza in relazione alla clausola di inscindibilità del CCNL con riferimento alla declaratoria di nullità delle clausole negoziali relative al diritto alla corresponsione delle relative indennità e nella parte in cui il primo giudice ha accolto i conteggi proposti dall'appellato per l'apodittica adesione al criterio di calcolo delle effettive giornate di lavoro piuttosto che al divisore 26 proposto dalla società appellante.
La società rileva che in ogni caso la pretesa avversaria troverebbe un limite invalicabile nel fatto che la disciplina comunitaria impone quattro settimane di ferie annue (art. 7,
Direttiva 2003/88/CE), con la conseguenza che per i giorni di ferie annualmente eccedenti tale periodo, i principi comunitari non sono invocabili.
pagina 4 di 6 Si è costituito in giudizio l'appellato chiedendo preliminarmente la declaratoria di inammissibilità dell'appello perché tardivo: infatti la sentenza era stata notificata alla controparte presso la PEC di uno dei difensori in data 28.2.2024 - ed essendo stata fatta al domicilio eletto presso uno dei co-difensori è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione - mentre l'appello sarebbe stato proposto solo il 31.7.2024 e notificato il 2.8.2024.
Nel merito la difesa del lavoratore chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 6.11.2024 la causa è stata discussa e la stessa è stata decisa come da dispositivo di cui è stata data lettura.
Prima di ogni altra considerazione va esaminata l'eccezione di decadenza dall'appello sollevata dall'appellato, stante la notifica della sentenza in data 28.2.2024, prodotta in atti.
Risulta effettivamente che la sentenza impugnata era stata notificata in data 28.2.2024 all'avv. Giustiniani già co-difensore in primo grado di . Parte_1
L'appello è stato depositato in data 31.7.2024 e notificato il successivo 3.8.2024 al difensore dell'appellato, così tardivamente rispetto al termine breve di 30 giorni d'impugnazione dalla notifica della sentenza.
La società appellante è così decaduta dal diritto di appellare la sentenza, con la conseguente declaratoria di decadenza dall'impugnazione ed inammissibilità dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo così ritenuto congruo al valore ed all'attività svolta in giudizio.
PQM
Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 651/2024 del Tribunale di
Milano.
pagina 5 di 6 Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Parte_1
che liquida nell'importo di € 2.000,00 oltre il rimborso spese generali e Controparte_1
gli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Milano, 6.11.2024
Il Giudice Ausiliario relatore
Dr. Corrado Gioacchini
Il Presidente
Dr. Monica Vitali
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