Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/05/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 2008 R.G.A.C. per l'anno 2016
TRA
P.IVA.: , in persona del legale rappresentante p.t.. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Alessandro Cortese, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla via F. Colelli n. 42, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
Parte appellante
CONTRO
P.IVA in persona del Sindaco p.t.., rappresentato Controparte_1 P.IVA_2
e difeso in giudizio dall'avv. Roberta Caterina Restuccia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, C.so G. Nicotera n. 212, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello
Parte appellata
NONCHÈ
C.F. rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. CP_2 C.F._1
Antonio Larussa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla via F.
Nicotera n. 86, giusta procura in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio
Parte appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 811/2016 del 07.12.2015, depositata in data 16.05.2016 e non notificata provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da separato verbale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1
1. La società ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe Parte_1
indicata, con la quale il Giudice di Pace di Lamezia Terme, in accoglimento della domanda proposta da ha condannato il e la CP_2 Controparte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento della somma di € 1.801,60, oltre interessi e Parte_2 spese di lite a titolo di risarcimento del danno conseguente all'evento dannoso verificatosi in data 12.10.2010 nel comune di Lamezia Terme.
In particolare, parte appellante ha premesso, in fatto, che h a convenuto CP_2
in giudizio, innanzi al Giudice di Pace, il al fine di Controparte_1 ottenerne la condanna al risarcimento dei danni riportati all'autovettura di sua proprietà e quantificati in euro 1.801,60, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 12.10.2010 in via S. Foderaro, nel comune di Lamezia Terme, quando _1
, conducente del veicolo, finiva in una voragine presente sul manto stradale. Ha
[...]
altresì premesso di essere stata chiamata in causa dal al Controparte_1 fine di essere manlevato dalle conseguenze derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda, in forza del contratto di appalto per la manutenzione della viabilità delle strade comunali.
Ciò premesso, parte appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Giudice di Pace ha ritenuto sussistente in capo ad essa appellante un rapporto di custodia in relazione alla strada pubblica, senza tenere conto che l'ente proprietario della stessa è il e che, sulla base delle clausole contenute nel contratto di appalto Controparte_1
stipulato in data 30.12.2009, dovrebbe ritenersi esclusa una autonoma iniziativa da parte della obbligata unicamente ad effettuare gli interventi, programmati e non, Parte_1 individuati dal L'appellante ha quindi dedotto che il giudice di pace avrebbe CP_1
erroneamente ritenuto essa appellante responsabile, in solido con il ex art. 2051 c.c. e CP_1 come tale gravata dell'onere di dimostrare che l'evento dannoso si sia verificato per caso fortuito. L'appellante ha altresì contestato la sentenza di primo grado per avere il giudice di pace erroneamente ritenuto assolto da parte dell'attrice l'onere della prova sulla medesima gravante, senza tenere conto dell'apporto causale determinante del conducente dell'autovettura, considerata l'evidente visibilità della buca, definita quale voragine, con conseguente evitabilità dell'evento dannoso, imputabile pertanto alla condotta colposa dello stesso conducente.
2 Parte appellante ha quindi chiesto la riforma della sentenza gravata, con rigetto delle domande formulate nei propri confronti e, in subordine, con riduzione del risarcimento, con condanna degli appellati al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio.
2. Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'appello, avendo il CP_2 giudice di pace correttamente fondato il proprio convincimento sulle risultanze dell'istruttoria espletata, che avrebbe confermato la dinamica del sinistro e la ricorrenza nel caso di specie della situazione di insidia e trabocchetto, con conseguente responsabilità oggettiva del
Quanto ai rapporti di garanzia tra l'Ente e la società Controparte_1 [...]
l'appellata ha eccepito la propria estraneità alle censure formulate Parte_1 dall'appellante, attinenti ai rapporti contrattuali fra le parti.
3. Si è altresì costituito in giudizio il il quale ha Controparte_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, primo comma c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito, l'appellato ha variamente argomentato per l'infondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto. In particolare, l'Ente appellato, richiamate le clausole contrattuali, ha dedotto che il proprio diritto di rivalsa nei confronti dell'appellante deriverebbe dall'inadempimento della stessa agli obblighi di manutenzione assunti, oltre c, oltre che di controllo, vigilanza e intervento finalizzati ad eliminare situazioni di degrado della viabilità, potenzialmente fonte di pericolo per i terzi. L'appellato ha altresì aderito alle contestazioni dell'appellante relative al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'appellata danneggiata. Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
4. Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, la causa è stata rinviata per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è decisa nei termini seguenti.
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata. Come evidenziato più volte nella giurisprudenza di legittimità, gli artt. 342 e 434, c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e
3 dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione t otale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(ex multis, da ultimo, Sez. 6, n. 13535, 30/5/2018; S.U. n. 27199, 16/11/2017).
Nel caso di specie, il contenuto dell'atto di appello enuclea chiaramente sia le ragioni che secondo l'appellante minano la legittimità e logicità del percorso argomentativo posto a fondamento della pronuncia di primo grado, sia le conseguenze giuridiche derivanti dall'accoglimento delle doglianze formulate. Conseguentemente, l'appello proposto deve ritenersi ammissibile.
Parimenti va disattesa l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Tale norma processuale prevede letteralmente quanto segue: “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta (…)”. Secondo la prevalente giurisprudenza di merito, il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento (cfr. Corte appello Milano sez. IV, 06/10/2021, n. 2869). In altri termini,
l'ambito applicativo della ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. è quello dell'impugnazione manifestamente infondata e, quindi, la formula impiegata dalla norma deve essere intesa in termini assolutamente restrittivi, nel senso cioè di circoscrivere l'operatività del “filtro” ai soli appelli pretestuosi o palesemente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito).
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante non appaiono pretestuosi, né manifestamente infondati, necessitando, al contrario, di un'approfondita analisi nel merito ai fini di una statuizione. Consegue l'infondatezza della spiegata eccezione.
4 Quanto al merito dell'appello, deve evidenziarsi che tra i motivi di appello proposti dalla quello relativo all'infondatezza della domanda Parte_1
risarcitoria proposta da in primo grado, assume carattere di priorità CP_2 logica rispetto agli altri e, pertanto, verrà esaminato per primo: infatti l'eventuale accoglimento di tale doglianza comporterebbe automaticamente l'assorbimento di tutti gli altri motivi di gravame formulati dalla società appellante.
Ebbene, la ha contestato l'erroneità della sentenza di primo Parte_1
grado per non avere il Giudice di Pace valutato, sulla base delle risultanze istruttorie,
l'apporto causale del conducente dell'autovettura di proprietà di parte attrice nella causazione dell'evento dannoso. In particolare, l'appellante ha dedotto che, nelle circostanze di tempo e di luogo emergenti dalla documentazione fotografica allegata al rapporto della Polizia di Stato intervenuta sul posto, la buca sul manto stradale, posta peraltro, nella corsia opposta era visibile e avrebbe potuto essere evitata dal conducente dell'autovettura, il quale, evidentemente, nell'effettuare la manovra di soprasso del furgone parcheggiato sul lato destro della propria corsia di marcia, avrebbe tenuto una velocità tale da non consentirgli di arrestare la marcia dinanzi al visibile ostacolo.
In punto di diritto, si osserva che la fattispecie decisa è inquadrabile nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.
E' ormai principio consolidato nella giurisprudenza, anche di legittimità, la configurabilità di una responsabilità della P.A., anche ai sensi dell'art. 2051 cc., per il danno cagionato al privato da un bene demaniale, atteso che questo, essendo nella custodia dell'amministrazione medesima, rientra nel suo potere di vigilanza e controllo, il cui mancato o negligente esercizio segna il limite del potere discrezionale di essa. Tale responsabilità non trova alcun limite con riguardo a quei beni demaniali (è il caso delle strade e delle relative pertinenze) sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini (cfr. Cass. n. 15389/2011;
n. 6101/2013). Deve pertanto ritenersi superato il più risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in relazione ai beni demaniali, data l'estensione del bene e la sua fruibilità da parte di una moltitudine indeterminata di soggetti, sarebbe impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, con conseguente esclusione dell'operatività dell'art. 2051 c.c. e l'applicazione, invece, della norma generale di cu all'art. 2043 c.c., con la conseguenza che
5 una responsabilità della P.A. sarebbe configurabile solo in presenza di una insidia o trabocchetto, cioè di una situazione di pericolo occulto connotato dalla non visibilità
(elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo) (cfr. Cass. n. 366/2000).
Peraltro i differenti orientamenti interpretativi, che incidono sulla ripartizione dell'onere della prova, non sembrano portare a differenti soluzioni dal punto di vista pratico, essendo evidente che l'assenza del cd. pericolo occulto, individuato nella cd. insidia o trabocchetto, che va comunque valutato alla stregua dell'ordinaria diligenza che avrebbe dovuto esercitare il danneggiato per avvistare o evitare l'insidia (cfr. Cass. n. 5875/2000), potrebbe portare a ritenere sussistente il fatto colposo del danneggiato, idoneo comunque a integrare il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., che però deve essere dimostrato dal custode.
Come noto, infatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, l'art. 2051
c.c. nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso (a titolo esemplificativo, Cass. 2477/2018; in termini anche Cass. 30775/2017 e Cass. 12027/2017). In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. è dunque onere del danneggiato provare, oltre al rapporto di custodia, il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno (Cass. 11536/2017; Cass.
21212/2015). Più precisamente, il danneggiato ha l'onere di provare, sotto il profilo del nesso causale, che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo, che può essere rappresentato con effetto liberatorio totale o parziale, anche dal fatto colposo del danneggiato (cfr. Cass. n.
28811/2008; n. 4476/2011).
Ciò posto, nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, deve ritenersi assolto da parte dell'attrice, l'onere della prova posto a suo carico. Parte_3
Infatti, durante il giudizio di primo grado è stato provato che il sinistro in esame è avvenuto nel perimetro urbano, con la concreta possibilità per il convenuto di esercitare su CP_1
quel tratto di strada i propri poteri di vigilanza e controllo e di intervenire tempestivamente
6 per eliminare le situazioni di pericolo derivanti dalla mancata o insufficiente manutenzione
CP_ del manto stradale. E' quindi dimostrato il rapporto di custodia tra l' convenuto e la res custodita (la strada comunale luogo del sinistro). Risulta altresì dimostrato il nesso causale tra il bene custodito e l'evento dannoso (ossia la profonda buca presente sul manto stradale, nella quale è andata ad impattare la vettura di proprietà dell'attrice, con conseguenti danni). Infatti, la prova orale assunta in primo grado ha confermato che in data 12.10.2010 alle ore 15,15 circa, in via Foderaro, nel Comune di Lamezia Terme, l'autovettura di proprietà dell'attrice condotta da , è finita in una buca presente sul manto stradale, non segnalata né Persona_1
recintata, riportando danni materiali.
A fronte della prova fornita da parte attorea, l'Ente convenuto, così coma la terza chiamata, odierna appellante, non hanno fornito la prova (il cui onere gravava sui medesimi) in relazione alla sussistenza di un caso fortuito. A tal fine, deve evidenziarsi che non può ritenersi sufficiente la mera circostanza, dedotta dai convenuti ma rimasta priva di riscontri, di una condotta colposa del conducente dell'autovettura, che avrebbe effettuato la manovra di sorpasso del furgone parcheggiato sul lato destro della carreggiata a velocità tale da non riuscire ad evitare la buca, visibile e come tale evitabile. Come evidenziato, si tratta di una circostanza non dimostrata in giudizio e come tale inidonea ad escludere il nesso causale tra la res custodita e l'evento dannoso o comunque a ridurne l'incidenza causale.
Infine, la domanda spiegata nel primo grado di giudizio risulta provata anche sotto il profilo del quantum, risultando i danni riportati dall'autovettura dimostrati dalla documentazione prodotta.
Accertata la responsabilità del sinistro nei termini sopra indicati, resta da esaminare il motivo di appello concernente l'asserita erroneità dell'accoglimento della domanda anche nei confronti dell'odierna parte appellante, chiamata in giudizio dal
[...]
Al riguardo, parte appellante lamenta l'erronea interpreta zione del CP_1
contratto di appalto intercorso tra la medesima ed il , Controparte_1
ritenendo che le clausole contrattuali non consentirebbero di ritenere sussistente in capo alla medesima un rapporto di custodia, né un diritto di regresso del nei CP_1
propri confronti.
Il motivo di appello non risulta fondato.
In generale giova rammentare che, nel caso in cui la manutenzione delle strade sia data in appalto a ditte private, l'utente danneggiato da un'insidia stradale può agire, a titolo
7 di responsabilità, nei confronti dell'impresa appaltatrice e nei confronti del CP_1
proprietario. Trattandosi di due fonti distinte di responsabilità, nulla vieta che esse concorrano tra loro, dando luogo, così, ad un'obbligazione risarcitoria solidale.
Ricorrendone i presupposti, inoltre, è evidente che residuerà a favore del CP_1
chiamato a rispondere dei danni subiti dall'utente, la possibilità di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa appaltatrice.
Ciò posto, la premessa del contratto di appalto del 13.11.2009, prodotto da parte appellante, prevedeva l'esternalizzazione e l'affidamento alla Parte_1
di vari servizi pubblici comunali tra i quali anche la manutenzione d egli spazi
[...] verdi, della viabilità e della pubblica illuminazione, con l'ulteriore previsione che ogni singolo servizio venisse poi regolamentato e disciplinato da apposito negozio giuridico bilaterale tra le parti.
Dunque l'oggetto del contratto di appalto/affidamento in vigore al tempo del sinistro tra il e la era proprio il servizio Controparte_1 Parte_1
di manutenzione della viabilità comunale tra cui veniva fatta rientrare sia la manutenzione ordinaria (“programmata”) sia il pronto intervento (cosiddetta
“manutenzione non programmata”) delle sedi stradali comunali.
Quanto alla manutenzione programmata (art. 1 del contratto di appalto del 13.11.2009)
l'obbligo assunto dalla riguardava la presenta zione, ogni Parte_1
anno, al di un piano triennale e di uno annuale di Controparte_1
manutenzione viaria da sottoporre alla approvazione della giunta comunale: nel piano triennale la società appaltatrice doveva indicare gli interventi da realizzare nel t riennio di riferimento (distinti per tipologia e relativi indicatori quantitativi cumulativi), mentre in quello annuale la doveva provvedere alla esatta Parte_1
localizzazione di ogni singolo intervento previsto dettagliandolo in ogni s uo aspetto quantitativo ed economico.
Il contenuto obbligatorio relativo alla cosiddetta “manutenzione non programmata” era stabilito invece dall'art. 3 del contratto di appalto in oggetto il quale stabiliva letteralmente che “in relazione alla manutenzione non programmata, valutata l'urgenza, la società effettuerà tutti gli interventi che si renderanno necessari per garantire il perfetto stato della rete viaria. A tal fine potrà essere allertata anche dal
8 competente dirigente comunale, che potrà richieder e specifici interventi, nell'ambito delle risorse relative all'anno di competenza”.
Detto questo occorre verificare, alla stregua dei criteri generali di interpretazione del contratto (artt. 1362 e seguenti c.c.), se i contraenti abbiano voluto effettivame nte delegare alla la manutenzione ordinaria e straordinaria Parte_1
della viabilità comunale, dovendosi dunque intendere anche gli interventi d'urgenza volti a garantire l'incolumità degli utenti e se, ancor più nel dettaglio, la clauso la negoziale di cui all'art. 3 del negozio di appalto (relativa alla manutenzione “non programmata”) possa essere interpretata nel senso di individuare un obbligo specifico della società appaltatrice di vigilanza e di manutenzione urgente delle strade comu nali al fine di evitare danni anche ai terzi con il conseguente insorgere di un onere di manleva nei confronti del CP_1
Orbene, lo scrivente giudicante ritiene, peraltro aderendo ad altre pronunce di questo
Tribunale che hanno definito casi analoghi e che si richiamano sul punto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., (a titolo esemplificativo: sentenze nn. 353/2019;
354/2019; 355/2019; 356/2019; 357/2019; 359/2019, giudice dott. Luca Anania;
n.
595/2023, dott.ssa , che con il contratto di appalto il Per_2 Controparte_1
abbia effettivamente affidato alla società appellante il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali ciò comportando l'esistenza di una obbligazione garanzia a carico della società appaltatrice e posta in favore dell'
[...]
CP_4
Depongono in tal senso tutti i vari criteri di interpretazione del contratto e in particolare, della clausola negoziale di cui all'art. 3 relativo alla cosiddetta
“manutenzione non programmata”. Infatti, con riferimento al criterio “letterale” (art. 1362 c.c.), non può non notarsi che l'uso del modo indicativo “effettuerà” (art. 3 contratto di appalto del 13.11.2009) altro non indica se non l'esistenza di un obbligo specifico in capo alla sottratto al volere discrezionale della Parte_1
stessa società e quindi non facoltativo. Tale osservazione è confermata anche dal fatto che l'intervento di manutenzione non programmata può essere realizzato in assoluta autonomia dalla società appaltatrice visto che l'indicazione della richiesta di intervento da parte del dirigente comunale (“….a tal fine [la Parte_1
potrà essere allertata anche dal competente dirigente comunale, che potrà
[...]
9 richiedere specifici interventi, nell'ambito delle risorse relative all'anno di competenza”) sembra, nel testo della clausola negoziale, alternativa all'azione autonoma della Allo stesso risultato interpretativo si Parte_1
perviene usando il criterio di conservazione del contratto (art. 1 367 c.c.) atteso che l'espressione utilizzata nell'art. 3 del contratto di appalto (e il negozio stesso) non produrrebbe(ro) alcun effetto qualora la decisione in ordine all'intervento manutentivo fosse rimessa ad una sorta di condizione potestativa deriva nte dal volere della società.
Inoltre, dall'esame unitario e complessivo delle clausole contrattuali appare evidente che il abbia voluto “esternalizzare” il servizio di Controparte_1
manutenzione della rete viaria nella sua interezza essendo sta to previsto l'obbligo per la di programmare in concreto la manutenzione delle strade Parte_1
(art. 1 del contratto del 13.11.2009) ed essendo stato pattuito un corrispettivo a forfait con un solo limite massimo di spesa annuale (art. 11 dell'anzidetto contratto).
Pertanto tutti tali indici, uniti al criterio della buona fede nell'interpretazione del contratto e nella sua esecuzione (artt. 1366 e 1372 c.c.) “portano a concludere come sia insito nell'obbligo della manutenzione non programmata anche l'attività di controllo e di rimozione delle situazioni di pericolo della viabilità, in autonomia, da parte della società appellante, senza che ciò sia escluso da un potere concorrente del di CP_1 segnalare la manutenzione urgente” (vedi, in tal senso, Tribunale Lamezia Terme sent.
n. 330/2017).
Tra l'altro, in capo alla società appellante, vi è un obbligo contrattuale, non solo di manutenzione, ma anche di sorveglianza, vale a dire, in sostanza, di monitorare l'area di sua competenza e di intervenire tempestivamente per eliminare buche o altre insidie stradali. Ebbene, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, colui che agisce per l'inadempimento (nel caso di specie il Controparte_1 richiedente l'operatività della clausola di manleva) deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, mentre la controparte (nella specie la
[...]
affidataria del servizio) è gravata dell'onere della prova del fatto Parte_1 estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto e tempestivo adempimento (per tutte Cass. civ., Sez. un., 30/10/2001, n. 13533).
10 Nel caso in esame la come era suo spe cifico onere, non ha Parte_1
provato in primo grado - non apportando alcun concreto elemento sul punto - né che il mancato controllo in ordine alla manutenzione ed alla messa in sicurezza del tratto di manto stradale oggetto di appalto che ha causato il sinistro f osse dovuto a fattore alla medesima non imputabile, né di avere adempiuto diligentemente alla prestazione contrattuale su di essa gravante. Pertanto, l'inadempimento della società appellante rispetto ai propri obblighi negoziali è stato accertato e provato .
Alla luce di quanto esposto, deve quindi confermarsi integralmente la condanna pronunciata nei confronti dell'odierna parte appellante nel primo grado di giudizio, con conseguente rigetto dell'appello proposto.
5. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 37/2018, con applicazione dei valori ridotti alla metà, tenuto conto del valore della causa rapportato allo scaglione di riferimento esclusione delle spese relative alla fase di trattazione e istruttoria, tenuto conto della limitata attività difensiva espletata.
Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R.
115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Daniela Lagani, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in complessivi euro 852,00 ciascuno, oltre accessori come per legge e per l'appellata con distrazione in favore CP_2
del difensore ex art. 93 c.p.c. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12;
11 Così deciso in Lamezia Terme, 6 maggio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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