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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
03/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 3607/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
03/04/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to DORIA ROSA ANNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in CORSO MATTEOTTI N. 70 25121
BRESCIA, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._2 avv.ti SZOKOLL GIOVANNI e LAZZI PIERLUIGI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi due, sito in
Passaggio Don A. Seghezzi n. 5 24122 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
avente ad oggetto: ricognizione di indebito e transazione.
1 Conclusioni come da verbale di udienza del 03/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 10/06/2024, Parte_1
[...
promuoveva il presente giudizio nei confronti di CP_1 opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1069/2024 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca e, in subordine, la rideterminazione della somma dovuta, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, nonché delle avverse domande ed eccezioni, con consequenziali conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c. e assegnato il procedimento al sottoscritto Giudice (in sostituzione in via definitiva della del dott. Verzeni a decorrere dal 31/01/2025), venivano espletati prova testimoniale ed interrogatorio formale, quindi celebrandosi la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 03/04/2025, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. L'opposizione, le domande e le eccezioni dell'opponente sono infondate e devono essere rigettate, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
A suffragio del credito azionato monitoriamente depongono la ricognizione di debito di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio, datato 31/07/2021, nonché il negozio di cui al doc. 4 di parte opponente, considerato anche come né la datazione di quest'ultima produzione, negli assegni allegati alla citazione smentiscono tali assunti. In particolare, in accoglimento dell'eccezione di errore ostativo sollevata da parte opposta, deve osservarsi come la data di redazione e firma del documento del doc. 4 di parte opponente
2 non sia l'ivi riportata giornata del “03/08/2021”, bensì quella del 03/08/2022, di talché gli assegni di cui al doc. 5 di parte opponente non sono ad ulteriore deconto dell'importo di €
20.000,00 presente in quest'ultima scrittura e pari alla cifra capitale indicata nel decreto monitorio. Infatti, premessa la pacifica contestualità di presenza delle parti all'atto della redazione e sottoscrizione del doc. 4 di parte opponente,
l'istruttoria orale e, segnatamente, la testimonianza chiara ed inequivoca di moglie dell'opposto, consente di Testimone_1 acclarare univocamente tale vizio della volontà e la collocazione di tale documento al 03/08/2022. Anche non considerando le dichiarazioni de relato partium, la teste, da un lato, ha confermato un incontro tra le parti in quest'ultima data, motivando le ragioni di tale precisa memoria (“ADR Ricordo che la data della visita del signor C'E' di cui dicevo era nel 2022, perché quell'estate fu particolare, perché partecipammo a quattro matrimoni, che erano stati rinviati al 2022 per il COVID e quindi collego i due eventi”); dall'altro, non conoscendo un incontro intervenuto ipoteticamente qualche giorno prima quello narrato (la cui verificazione avallerebbe il mutato avviso dell'opponente nei pochi giorni tra il 31/07/2021 e la prospettata data del
03/08/2021), ha confermato che i tentativi di soluzione bonaria per l'esposizione debitoria de qua erano di molto anteriori al
03/08/2022, affermando che “Sarà stato anche l'anno prima perché era molto tempo che questa cosa andava avanti e si trascinava un po'”, così rendendo più coerente il lasso temporale di quasi un anno tra il doc. 2 del fascicolo monitorio e il doc. 4 di parte opponente, anziché quello di pochi giorni prospettato da
. Parte_1
3. La consapevolezza dell'erroneità della datazione sul doc. 4 di parte opponente e il tentativo di profittarne, da parte di rendono le difese di questi non solo infondate, ma Parte_1 dolosamente menzognere e da condannarsi, ex art. 96, comma terzo,
c.p.c., in misura corrispondente al medesimo e sottoindicato importo per i compensi delle spese processuali, ammontare ritenuto
3 congruo con la finalità di tale norma rispetto alla fattispecie de qua e con l'ordinarietà di quest'ultima nell'ambito delle ipotesi di lite temeraria, nonché con le rilevazioni statistiche delle
Tabelle di Milano a tal proposito.
3.1. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma,
c.p.c., deve altresì condannarsi parte opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell'importo mediano di €
2.750,00, così quantificato per le ragioni di ratio e del caso di specie sub 3.
4. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda monitoria, in € 5.077,00 per compensi (fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisoria € 1.701,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA,
e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. In accoglimento dell'eccezione di errore ostativo, sollevata da rigetta l'opposizione, le domande e le CP_1 eccezioni di e, per l'effetto, conferma e Parte_1 dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1069/2024 del
Tribunale civile di Bergamo;
2. Condanna, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., al Parte_1 pagamento, in favore di dell'importo di € CP_1
5.077,00;
3. Condanna, ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., al Parte_1 pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell'importo di € 2.750,00;
4 4. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese processuali della fase di opposizione, CP_1 liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 03/04/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
03/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 3607/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
03/04/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to DORIA ROSA ANNA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in CORSO MATTEOTTI N. 70 25121
BRESCIA, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._2 avv.ti SZOKOLL GIOVANNI e LAZZI PIERLUIGI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi due, sito in
Passaggio Don A. Seghezzi n. 5 24122 BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
avente ad oggetto: ricognizione di indebito e transazione.
1 Conclusioni come da verbale di udienza del 03/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 10/06/2024, Parte_1
[...
promuoveva il presente giudizio nei confronti di CP_1 opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1069/2024 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca e, in subordine, la rideterminazione della somma dovuta, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, nonché delle avverse domande ed eccezioni, con consequenziali conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c. e assegnato il procedimento al sottoscritto Giudice (in sostituzione in via definitiva della del dott. Verzeni a decorrere dal 31/01/2025), venivano espletati prova testimoniale ed interrogatorio formale, quindi celebrandosi la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 03/04/2025, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. L'opposizione, le domande e le eccezioni dell'opponente sono infondate e devono essere rigettate, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
A suffragio del credito azionato monitoriamente depongono la ricognizione di debito di cui al doc. 2 del fascicolo monitorio, datato 31/07/2021, nonché il negozio di cui al doc. 4 di parte opponente, considerato anche come né la datazione di quest'ultima produzione, negli assegni allegati alla citazione smentiscono tali assunti. In particolare, in accoglimento dell'eccezione di errore ostativo sollevata da parte opposta, deve osservarsi come la data di redazione e firma del documento del doc. 4 di parte opponente
2 non sia l'ivi riportata giornata del “03/08/2021”, bensì quella del 03/08/2022, di talché gli assegni di cui al doc. 5 di parte opponente non sono ad ulteriore deconto dell'importo di €
20.000,00 presente in quest'ultima scrittura e pari alla cifra capitale indicata nel decreto monitorio. Infatti, premessa la pacifica contestualità di presenza delle parti all'atto della redazione e sottoscrizione del doc. 4 di parte opponente,
l'istruttoria orale e, segnatamente, la testimonianza chiara ed inequivoca di moglie dell'opposto, consente di Testimone_1 acclarare univocamente tale vizio della volontà e la collocazione di tale documento al 03/08/2022. Anche non considerando le dichiarazioni de relato partium, la teste, da un lato, ha confermato un incontro tra le parti in quest'ultima data, motivando le ragioni di tale precisa memoria (“ADR Ricordo che la data della visita del signor C'E' di cui dicevo era nel 2022, perché quell'estate fu particolare, perché partecipammo a quattro matrimoni, che erano stati rinviati al 2022 per il COVID e quindi collego i due eventi”); dall'altro, non conoscendo un incontro intervenuto ipoteticamente qualche giorno prima quello narrato (la cui verificazione avallerebbe il mutato avviso dell'opponente nei pochi giorni tra il 31/07/2021 e la prospettata data del
03/08/2021), ha confermato che i tentativi di soluzione bonaria per l'esposizione debitoria de qua erano di molto anteriori al
03/08/2022, affermando che “Sarà stato anche l'anno prima perché era molto tempo che questa cosa andava avanti e si trascinava un po'”, così rendendo più coerente il lasso temporale di quasi un anno tra il doc. 2 del fascicolo monitorio e il doc. 4 di parte opponente, anziché quello di pochi giorni prospettato da
. Parte_1
3. La consapevolezza dell'erroneità della datazione sul doc. 4 di parte opponente e il tentativo di profittarne, da parte di rendono le difese di questi non solo infondate, ma Parte_1 dolosamente menzognere e da condannarsi, ex art. 96, comma terzo,
c.p.c., in misura corrispondente al medesimo e sottoindicato importo per i compensi delle spese processuali, ammontare ritenuto
3 congruo con la finalità di tale norma rispetto alla fattispecie de qua e con l'ordinarietà di quest'ultima nell'ambito delle ipotesi di lite temeraria, nonché con le rilevazioni statistiche delle
Tabelle di Milano a tal proposito.
3.1. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma,
c.p.c., deve altresì condannarsi parte opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell'importo mediano di €
2.750,00, così quantificato per le ragioni di ratio e del caso di specie sub 3.
4. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore di parte opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda monitoria, in € 5.077,00 per compensi (fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisoria € 1.701,00, calcolati in misura media), oltre IVA, CPA,
e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. In accoglimento dell'eccezione di errore ostativo, sollevata da rigetta l'opposizione, le domande e le CP_1 eccezioni di e, per l'effetto, conferma e Parte_1 dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1069/2024 del
Tribunale civile di Bergamo;
2. Condanna, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., al Parte_1 pagamento, in favore di dell'importo di € CP_1
5.077,00;
3. Condanna, ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., al Parte_1 pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell'importo di € 2.750,00;
4 4. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese processuali della fase di opposizione, CP_1 liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 03/04/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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