Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/06/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1835/2025 RGAC
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DARIO TOCCI
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. GIOVANNI ARCIDIACONO
resistente
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA MAZZA resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la società Parte_1 conveniva in giudizio l' e l' , CP_1 Controparte_2 esponendo di aver ricevuto in data 25.02.2025 la notifica di una intimazione di pagamento (n. 03420259002482617000) relativa, anche, a crediti azionati con la cartella esattoriale n. 03420160026407543000, presuntivamente notificata il 01/10/2016. Eccepiva la prescrizione del credito chiedeva, quindi, dichiararsi non dovuta la somma richiesta di euro 741,57.
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Veniva fissata per la decisione l'udienza del 16.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
Il ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 10.06.2025.
E' fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società ricorrente.
Il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983.
La legge n. 335 del 1995 ha poi introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi.
In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni.
In particolare, sin dal 1969 con l'art. 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria.
Inoltre, con l'art. 2 comma 19 d.l. n.463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi
"dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' e all' . CP_4 CP_1
La nuova disciplina – legge 335 del 1995 – ha introdotto un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono "pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi".
Egualmente si è assistito ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (ex art. 28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il carattere generale della nuova disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili.
La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.95 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art.3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei
2 nuovi termini anche "alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge", senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso.
E' stata inoltre eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art.2 cit. In tal modo la l. n. 335/95 dispone l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi.
La legge ha introdotto unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/95): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n. 335/95 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto.
Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/95 si sono automaticamente prescritti:
1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al
17 agosto 1985;
2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto
1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore.
Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla l. n.
335/95.
Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n.
21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della
3 legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Ebbene, non vi è prova in atti dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 03420160026407543000, né sono stati prodotti atti interruttivi intermedi tra l'epoca di insorgenza dei crediti (negli anni 2014, 2015 e 2016)
e la notifica dell'intimazione di pagamento.
Il primo atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione è, allora, costituito proprio dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420259002482617000, eseguita il 25.02.2025.
E' di tutta evidenza, pertanto, che anche tenendo conto della sospensione per 311 disposta dalla normativa emergenziale, tutti i crediti azionati erano ormai estinti all'atto della notifica dell'intimazione oggetto del giudizio.
Le spese di lite vengono poste a carico dell Controparte_2
in base al principio di responsabilità, attesa la notifica nel 2025
[...] di una intimazione di pagamento relativa a crediti prescritti.
P.Q.M.
Dichiara che la società ricorrente non è tenuta al pagamento della somma di euro 741,57, richiesta con l'intimazione di pagamento n.
03420259002482617000, relativamente ai crediti portati nella cartella esattoriale n. 03420160026407543000.
Condanna l' alla rifusione delle spese di Controparte_2 lite, che liquida in euro 341,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, per competenze, e in euro 43,00 per esborsi, con distrazione.
Compensa le spese di lite tra la ricorrente e l . CP_1
Cosenza, 17/06/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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