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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/12/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2221/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2221 /2025 V.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nato a [...] ( Regno Unito) il 19.07.1972 e nata Parte_1 Parte_2 in San Pietro Infine (CE) il 4.5.1973, entrambi elettivamente domiciliati in Cassino (FR) via Enrico
De Nicola n. 227, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lambro che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 17.12.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.10.2025, i ricorrenti – premesso che in data 28.04.2002 in Cervaro (FR) hanno contratto matrimonio;
che dalla loro unione è nata la figlia (il Per_1
2.08.2005); che con decreto del Tribunale di Cassino n. 7600/2022 è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
che la convivenza non è mai ripresa
- hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) continuerà ad abitare nella casa di sua proprietà in Cervaro (Fr), Via Parte_1
Macerine n.93, in catasto fabbricati al foglio 35, particella 402, sub 1 e sub 2, con corte esclusiva ed annessa altra piccola area urbana;
2) , al fine di contribuire ulteriormente al Parte_1
mantenimento della propria figlia si impegna a trasferire alla stessa, riservandosene Persona_2
l'usufrutto vitalizio, la nuda proprietà del fabbricato sito in Cervaro (Fr) in Via Macerine n.93, in catasto fabbricati al foglio 35, particella 402, sub 1 e sub 2, con corte esclusiva ed annessa altra piccola area urbana;
3) continuerà a pagare le rate inerenti il mutuo contratto per l'acquisto Parte_1
dell'abitazione sita in Cervaro (Fr) alla Via Macerine n. 93; i costi dell'atto per trasferire a Per_2
con riserva di usufrutto vitalizio in favore di , la nuda proprietà del fabbricato
[...] Parte_1 sito in Cervaro (Fr), Via Macerine n.93, in catasto fabbricati al foglio 35, particella 402, sub 1 e sub
2, con corte esclusiva ed annessa altra piccola area urbana, saranno divisi tra i sigg.ri Parte_1
e nella misura del 50%. Parte_2
2. Il Tribunale, letto il ricorso congiunto, visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del
17.12.2025, ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Le condizioni cordate dai coniugi appaiono rispondenti agli interessi delle parti e della prole. Ricorrono, pertanto, le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visto l'art. 473 bis 51 c.p.c., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28.04.2002 in Cervaro (
FR) tra le parti , come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cervaro (FR) dell'anno 2002 al n.2 Parte II Serie A alle condizioni confermate all'udienza del
17.12.2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cervaro (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite.
Cassino, 18.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2221 /2025 V.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
, nato a [...] ( Regno Unito) il 19.07.1972 e nata Parte_1 Parte_2 in San Pietro Infine (CE) il 4.5.1973, entrambi elettivamente domiciliati in Cassino (FR) via Enrico
De Nicola n. 227, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lambro che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
E
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 17.12.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.10.2025, i ricorrenti – premesso che in data 28.04.2002 in Cervaro (FR) hanno contratto matrimonio;
che dalla loro unione è nata la figlia (il Per_1
2.08.2005); che con decreto del Tribunale di Cassino n. 7600/2022 è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
che la convivenza non è mai ripresa
- hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito sintetizzate: 1) continuerà ad abitare nella casa di sua proprietà in Cervaro (Fr), Via Parte_1
Macerine n.93, in catasto fabbricati al foglio 35, particella 402, sub 1 e sub 2, con corte esclusiva ed annessa altra piccola area urbana;
2) , al fine di contribuire ulteriormente al Parte_1
mantenimento della propria figlia si impegna a trasferire alla stessa, riservandosene Persona_2
l'usufrutto vitalizio, la nuda proprietà del fabbricato sito in Cervaro (Fr) in Via Macerine n.93, in catasto fabbricati al foglio 35, particella 402, sub 1 e sub 2, con corte esclusiva ed annessa altra piccola area urbana;
3) continuerà a pagare le rate inerenti il mutuo contratto per l'acquisto Parte_1
dell'abitazione sita in Cervaro (Fr) alla Via Macerine n. 93; i costi dell'atto per trasferire a Per_2
con riserva di usufrutto vitalizio in favore di , la nuda proprietà del fabbricato
[...] Parte_1 sito in Cervaro (Fr), Via Macerine n.93, in catasto fabbricati al foglio 35, particella 402, sub 1 e sub
2, con corte esclusiva ed annessa altra piccola area urbana, saranno divisi tra i sigg.ri Parte_1
e nella misura del 50%. Parte_2
2. Il Tribunale, letto il ricorso congiunto, visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del
17.12.2025, ritiene che il ricorso meriti accoglimento, in quanto i coniugi sono legalmente separati a far data dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Le condizioni cordate dai coniugi appaiono rispondenti agli interessi delle parti e della prole. Ricorrono, pertanto, le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visto l'art. 473 bis 51 c.p.c., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28.04.2002 in Cervaro (
FR) tra le parti , come in epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cervaro (FR) dell'anno 2002 al n.2 Parte II Serie A alle condizioni confermate all'udienza del
17.12.2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cervaro (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) nulla per le spese di lite.
Cassino, 18.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Giorno Dott. Glauco Zaccardi