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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/06/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
27/05/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. MASTROCINQUE GIUSEPPE
- Ricorrente – contro
Controparte_1
- Convenuto contumace–
OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27/07/2021 assumeva di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della convenuta dal 17.09.2019 sino al 05.02.2020 (data in cui rassegnava le dimissioni per giusta causa), essendo stato assunto con contratto a tempo determinato full time con la qualifica di operaio e mansioni di tecnico distributori ed inquadramento nel 4° livello CCNL del settore commercio.
Esponeva, altresì, che il contratto individuale di lavoro prevedeva un orario di 40 ore settimanali, dal lunedì al sabato, mentre di fatto egli aveva lavorato per 73 ore settimanali (quindi con circa 33 ore di lavoro straordinario alla settimana), in particolare dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 7.00 alle 15.00 salvo poi, dopo i primi due mesi, anticipare l'inizio della giornata lavorativa alle 6.00.
Riteneva pertanto di aver percepito una retribuzione non corrispondente all'orario di lavoro effettivamente prestato, e comunque alcuna somma a titolo di TFR, 13 esima mensilità e retribuzione di gennaio 2020, sicché asseriva di aver ancora diritto alla ulteriore somma complessiva di € 13.864,74., non erogata dalla società nemmeno a seguito di dimissioni per giusta causa e tentativo di conciliazione davanti all' . Controparte_2
Reclamava quindi il pagamento delle suddette differenze retributive (determinate sulla base degli specifici conteggi allegati al ricorso) relativamente alle quali chiedeva la condanna della società convenuta, oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio.
Nonostante rituale notifica, la “ è rimasta Controparte_1
contumace.
La causa (istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Il ricorso è parzialmente fondato e, quindi, può essere accolto limitatamente a quanto di ragione.
Occorre ovviamente premettere che: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova,
… anche perché la previsione dell'obbligo a carico del convenuto di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato” (sic CASS. LAV. 21 NOVEMBRE 2014 N° 24885; cfr. anche CP_3
4 GENNAIO 2015 N° 461).
[...]
Deve poi osservarsi che, nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione (salvo che fosse prevista una misura predeterminata e normale delle prestazioni: cfr. CASS. LAV. 7 NOVEMBRE 2000 N° 14468).
E tanto anche in base al principio generale, desumibile dall'art. 2697 cod. civ., secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, dovendosi altresì ritenere che - nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. - fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia l'insufficienza del compenso percepito(cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2001 N° 6332).
E' stato altresì evidenziato che: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre
l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (sic CASS. LAV. 29 GENNAIO 2003 N° 1389; si vedano anche CASS. LAV. 18 FEBBRAIO 2021 N° 4408, CASS. LAV. 19 N° CP_4 l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (sic CASS. LAV. 16
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il giudicante che, le prospettazioni attoree in relazione alla esistenza, alla durata del rapporto e alla sua natura sono state adeguatamente supportate dalle prove documentali e testimoniali acquisite.
Le risultanze delle copie del contratto di assunzione, del verbale di conciliazione
Co dinanzi alla di Taranto, e delle buste-paga, sono invero del tutto coerenti con le circostanze di fatto articolate nell'atto introduttivo del giudizio, in ordine alla tipologia ed alla durata del rapporto di lavoro.
Quanto alla eterodirezione del datore di lavoro, la stessa risulta avvalorata dalle dichiarazioni rese dai due testi escussi che, coerentemente ed in modo specifico, hanno indicato le modalità con le quali questi gestiva il lavoro dei propri dipendenti.
Peraltro, sul punto, oltre a tali acquisizioni probatorie, non può non valutarsi debitamente, ai sensi dell'art. 116, cpv. cpc., anche il contegno processuale della parte convenuta la quale, è rimasta ingiustificatamente contumace: appare invero evidente che da tale condotta omissiva possa dedursi, quanto meno, l'assenza di valide ragioni da opporre alla domanda.
In ordine poi all'orario di lavoro svolto per tutto l'arco temporale dedotto, ritiene il
Tribunale che la prova acquisita risulti idonea a confermare quanto affermato da parte ricorrente, in ordine alle prestazioni rese oltre l'orario contrattuale.
Ed infatti, la deposizione resa dai due testi ascoltati, ex colleghi di lavoro del ricorrente, appare idoneamente valutabile in relazione al maggiore orario svolto, rispetto a quello contrattualmente previsto.
In parte qua, dunque, le pretese attoree sono da ritenersi accertate, anche in ordine alla applicabilità inter partes delle previsioni retributive del CCNL di settore che, quindi, deve ritenersi integralmente richiamabile ed utilizzabile non quale parametro di retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. (il quale renderebbe applicabili le determinazioni della contrattazione collettiva limitatamente al cd. minimo costituzionale, costituito dalla retribuzione base, dall'indennità di contingenza e dalla tredicesima mensilità, avendo quest'ultima carattere generalizzato, con esclusione pertanto di tutte le voci accessorie), bensì per chiara ancorché implicita manifestazione di volontà datoriale.
Pertanto, al ricorrente vanno riconosciute le spettanze relative alla retribuzione del mese di gennaio 2020, all'orario straordinario espletato, alla 13^ e al TFR (emolumenti da quantificare sulla scorta dell' orario di lavoro come sopra accertato), avendo egli assolto all'onere di allegazione e probatorio a suo carico e non avendo parte datoriale, rimasta contumace, dimostrato l'avvenuta corresponsione degli emolumenti in parola.
Al contrario, non può essere riconosciuta la quattordicesima mensilità pure conteggiata, atteso che, non avendo il ricorrente allegato neppure un estratto del Ccnl di riferimento, l'applicabilità di tale istituto risulta preclusa al giudicante in quanto non allegata e documentata.
Allo stesso modo quanto alle ferie e permessi non retribuiti ovvero alle festività, in quanto l'istruttoria espletata non ha fornito elementi idonei a comprovare siffatte circostanze.
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che “È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2015 n. 9906).
Anche quanto alla domanda di corresponsione dell'indennità per ferie non godute, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento
(v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del
03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003).
E nella fattispecie in esame non è emersa la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente nei giorni destinati alle ferie, ai permessi e alle festività.
Quindi, ritenuta accertata esclusivamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa per il periodo e con le modalità infra specificate, ne consegue che competeva al datore fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento della retribuzione di gennaio 2020, della tredicesima e del tfr.
Tuttavia, parte convenuta, rimasta contumace non ha in alcun modo fornito la prova di eventuali pagamenti effettuati.
Pertanto, escluse le somme che la parte ricorrente ha ammesso di aver percepito, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati è stata offerta.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, come su specificate, possono essere utilizzati i conteggi prodotti dalla parte ricorrente, regolarmente notificati e non contestati stante la contumacia di parte convenuta, ai quali vanno sottratte le somme indicate nei conteggi analitici a titolo di indennità per ferie, permessi non goduti, festività e quattordicesima.
Ed allora, risultano ancora dovute le somme, a titolo di differenze retributive per prestazioni di lavoro gennaio 2020, straordinario, tfr, e tredicesima per un totale di €.
12.723,11.
In definitiva, il ricorso può essere accolto solo in riferimento alla complessiva somma di € 12.723,11. e, per l'effetto, la società convenuta deve essere condannata ad effettuare il relativo pagamento, in favore della parte ricorrente, per le causali precisate, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento solo parziale della domanda, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi;
la restante parte deve essere posta a carico della convenuta in ragione della soccombenza e si liquida nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa, della attività processuale svolta, nonché del carattere contumaciale della controversia, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare in favore della parte ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la complessiva somma di € 12.723,11, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della restante parte che si liquida in € 500.00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Mastrocinque dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 12 giugno 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16150 e CASS. LAV. 20 FEBBRAIO 2018 N° 4076).
Ed ancora, deve ritenersi che: “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
27/05/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. MASTROCINQUE GIUSEPPE
- Ricorrente – contro
Controparte_1
- Convenuto contumace–
OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27/07/2021 assumeva di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della convenuta dal 17.09.2019 sino al 05.02.2020 (data in cui rassegnava le dimissioni per giusta causa), essendo stato assunto con contratto a tempo determinato full time con la qualifica di operaio e mansioni di tecnico distributori ed inquadramento nel 4° livello CCNL del settore commercio.
Esponeva, altresì, che il contratto individuale di lavoro prevedeva un orario di 40 ore settimanali, dal lunedì al sabato, mentre di fatto egli aveva lavorato per 73 ore settimanali (quindi con circa 33 ore di lavoro straordinario alla settimana), in particolare dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 7.00 alle 15.00 salvo poi, dopo i primi due mesi, anticipare l'inizio della giornata lavorativa alle 6.00.
Riteneva pertanto di aver percepito una retribuzione non corrispondente all'orario di lavoro effettivamente prestato, e comunque alcuna somma a titolo di TFR, 13 esima mensilità e retribuzione di gennaio 2020, sicché asseriva di aver ancora diritto alla ulteriore somma complessiva di € 13.864,74., non erogata dalla società nemmeno a seguito di dimissioni per giusta causa e tentativo di conciliazione davanti all' . Controparte_2
Reclamava quindi il pagamento delle suddette differenze retributive (determinate sulla base degli specifici conteggi allegati al ricorso) relativamente alle quali chiedeva la condanna della società convenuta, oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio.
Nonostante rituale notifica, la “ è rimasta Controparte_1
contumace.
La causa (istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Il ricorso è parzialmente fondato e, quindi, può essere accolto limitatamente a quanto di ragione.
Occorre ovviamente premettere che: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova,
… anche perché la previsione dell'obbligo a carico del convenuto di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato” (sic CASS. LAV. 21 NOVEMBRE 2014 N° 24885; cfr. anche CP_3
4 GENNAIO 2015 N° 461).
[...]
Deve poi osservarsi che, nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione (salvo che fosse prevista una misura predeterminata e normale delle prestazioni: cfr. CASS. LAV. 7 NOVEMBRE 2000 N° 14468).
E tanto anche in base al principio generale, desumibile dall'art. 2697 cod. civ., secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, dovendosi altresì ritenere che - nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost. - fatti costitutivi della sua pretesa sono sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato sia l'insufficienza del compenso percepito(cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2001 N° 6332).
E' stato altresì evidenziato che: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre
l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (sic CASS. LAV. 29 GENNAIO 2003 N° 1389; si vedano anche CASS. LAV. 18 FEBBRAIO 2021 N° 4408, CASS. LAV. 19 N° CP_4 l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (sic CASS. LAV. 16
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il giudicante che, le prospettazioni attoree in relazione alla esistenza, alla durata del rapporto e alla sua natura sono state adeguatamente supportate dalle prove documentali e testimoniali acquisite.
Le risultanze delle copie del contratto di assunzione, del verbale di conciliazione
Co dinanzi alla di Taranto, e delle buste-paga, sono invero del tutto coerenti con le circostanze di fatto articolate nell'atto introduttivo del giudizio, in ordine alla tipologia ed alla durata del rapporto di lavoro.
Quanto alla eterodirezione del datore di lavoro, la stessa risulta avvalorata dalle dichiarazioni rese dai due testi escussi che, coerentemente ed in modo specifico, hanno indicato le modalità con le quali questi gestiva il lavoro dei propri dipendenti.
Peraltro, sul punto, oltre a tali acquisizioni probatorie, non può non valutarsi debitamente, ai sensi dell'art. 116, cpv. cpc., anche il contegno processuale della parte convenuta la quale, è rimasta ingiustificatamente contumace: appare invero evidente che da tale condotta omissiva possa dedursi, quanto meno, l'assenza di valide ragioni da opporre alla domanda.
In ordine poi all'orario di lavoro svolto per tutto l'arco temporale dedotto, ritiene il
Tribunale che la prova acquisita risulti idonea a confermare quanto affermato da parte ricorrente, in ordine alle prestazioni rese oltre l'orario contrattuale.
Ed infatti, la deposizione resa dai due testi ascoltati, ex colleghi di lavoro del ricorrente, appare idoneamente valutabile in relazione al maggiore orario svolto, rispetto a quello contrattualmente previsto.
In parte qua, dunque, le pretese attoree sono da ritenersi accertate, anche in ordine alla applicabilità inter partes delle previsioni retributive del CCNL di settore che, quindi, deve ritenersi integralmente richiamabile ed utilizzabile non quale parametro di retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. (il quale renderebbe applicabili le determinazioni della contrattazione collettiva limitatamente al cd. minimo costituzionale, costituito dalla retribuzione base, dall'indennità di contingenza e dalla tredicesima mensilità, avendo quest'ultima carattere generalizzato, con esclusione pertanto di tutte le voci accessorie), bensì per chiara ancorché implicita manifestazione di volontà datoriale.
Pertanto, al ricorrente vanno riconosciute le spettanze relative alla retribuzione del mese di gennaio 2020, all'orario straordinario espletato, alla 13^ e al TFR (emolumenti da quantificare sulla scorta dell' orario di lavoro come sopra accertato), avendo egli assolto all'onere di allegazione e probatorio a suo carico e non avendo parte datoriale, rimasta contumace, dimostrato l'avvenuta corresponsione degli emolumenti in parola.
Al contrario, non può essere riconosciuta la quattordicesima mensilità pure conteggiata, atteso che, non avendo il ricorrente allegato neppure un estratto del Ccnl di riferimento, l'applicabilità di tale istituto risulta preclusa al giudicante in quanto non allegata e documentata.
Allo stesso modo quanto alle ferie e permessi non retribuiti ovvero alle festività, in quanto l'istruttoria espletata non ha fornito elementi idonei a comprovare siffatte circostanze.
Sul punto la Suprema Corte ha ribadito che “È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2015 n. 9906).
Anche quanto alla domanda di corresponsione dell'indennità per ferie non godute, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento
(v. fra le tante Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del
03/12/2004, Sez. L, Sent. n. 12311 del 21/08/2003).
E nella fattispecie in esame non è emersa la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte del ricorrente nei giorni destinati alle ferie, ai permessi e alle festività.
Quindi, ritenuta accertata esclusivamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa per il periodo e con le modalità infra specificate, ne consegue che competeva al datore fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento della retribuzione di gennaio 2020, della tredicesima e del tfr.
Tuttavia, parte convenuta, rimasta contumace non ha in alcun modo fornito la prova di eventuali pagamenti effettuati.
Pertanto, escluse le somme che la parte ricorrente ha ammesso di aver percepito, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati è stata offerta.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, come su specificate, possono essere utilizzati i conteggi prodotti dalla parte ricorrente, regolarmente notificati e non contestati stante la contumacia di parte convenuta, ai quali vanno sottratte le somme indicate nei conteggi analitici a titolo di indennità per ferie, permessi non goduti, festività e quattordicesima.
Ed allora, risultano ancora dovute le somme, a titolo di differenze retributive per prestazioni di lavoro gennaio 2020, straordinario, tfr, e tredicesima per un totale di €.
12.723,11.
In definitiva, il ricorso può essere accolto solo in riferimento alla complessiva somma di € 12.723,11. e, per l'effetto, la società convenuta deve essere condannata ad effettuare il relativo pagamento, in favore della parte ricorrente, per le causali precisate, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo.
L'accoglimento solo parziale della domanda, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi;
la restante parte deve essere posta a carico della convenuta in ragione della soccombenza e si liquida nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa, della attività processuale svolta, nonché del carattere contumaciale della controversia, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare in favore della parte ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la complessiva somma di € 12.723,11, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali, nei limiti di legge, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. compensa le spese di lite nella misura di due terzi e condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della restante parte che si liquida in € 500.00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Mastrocinque dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 12 giugno 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
16150 e CASS. LAV. 20 FEBBRAIO 2018 N° 4076).
Ed ancora, deve ritenersi che: “Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca