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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 6244/2023 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
14.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Roma viale Parte_1
Giulio Cesare n. 95, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano G. Mancusi giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Manno giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere l'erogazione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 legge n. 118/71, dell'assegno mensile di cui all'art. 13 legge n. 118/71, dell'assegno ordinario di cui all'art. 1 legge n. 222/84 e dell'esenzione dal pagamento dei tickets sanitari di cui all'art. 5, comma 4, legge n. 407/1990 nonché il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il TU nominato ha accertato che il ricorrente è invalido nella misura del 72% a decorrere dall'1.1.2023 ai fini dell'esenzione dal pagamento (parziale) dei tickets sanitari di cui all'art. 5, comma 4, legge n. 407/1990 e che si trova nella condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 14.7.2022. Il TU ha escluso invece la sussistenza degli ulteriori requisiti medico – legali reclamati dal ricorrente.
1 Con ricorso tempestivamente depositato, il ha contestato le risultanze peritali del Pt_1 giudizio di accertamento tecnico preventivo limitatamente ai requisiti sanitari negati, lamentando la genericità ed erroneità dell'elaborato peritale per non aver il TU compiuto una corretta analisi del quadro;
ha prodotto, inoltre, nuova documentazione medica a sostegno delle proprie ragioni. CP_ L' si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Disposta la rinnovazione della TU medico – legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 23.11.2023 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto il 27.10.2023 e che quest'ultima è stata depositata entro il termine di 30 giorni dal deposito dell'elaborato peritale da parte del TU (avvenuto in data 4.10.2023), come previsto dall'art. 445 bis, comma 6, cod. proc. civ.
Detto ciò, la domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Il TU medico – legale nominato (Dott. ), quanto al riconoscimento del complesso Persona_1 invalidante ai fini dell'erogazione delle prestazioni di invalidità civile ai sensi della legge n. 118/71, ha accertato quanto segue: “In merito all'obesità presentata dal periziando, essa consiste in una malattia complessa dovuta ad un intreccio di fattori genetici, ambientali ed individuali, con conseguente alterazione del bilancio energetico ed accumulo eccessivo di tessuto adiposo nell'organismo. Recentemente l'OMS ha unificato per maschi e femmine i criteri che permettono di classificare l'obesità in base al BMI (body mass index o Indice di Massa Corporea, ottenibile dal rapporto peso\altezza al quadrato-kg\m al quadrato): nel caso di specie il Sig. presenta Pt_1 un BMI pari a 36 che lo inserisce tra le Obesità di III grado. Sul piano valutativo, la Tabella
Ministeriale prevede un'unica voce relativa all'obesità, la 7105 (Obesità con BMI tra 35 e 40 e complicanze artrosiche), con valutazione del 31-40%, previsione normativa che in linea teorica non permetterebbe di valutare in modo adeguato le altre classi di obesità. Nella specie, pertanto, si può ritenere congrua una valutazione in misura del 40% (quarantapercento) di riduzione della capacità lavorativa, secondo il valore di cui al codice 7105, comprendente le complicanze artrosiche a carico del rachide.
In merito alle condizioni dell'apparato respiratorio risulta dalle certificazioni in atti un'asma allergico estrinseco e sindrome delle apnee ostruttive nel sonno con indicazione a trattamento domiciliare con Cpap. Tale infermità può essere valutata - in termini di riduzione della capacità lavorativa – in misura pari al 45% (quarantacinquepercento) proporzionalmente al valore indicato al codice 6014 di cui alla tabella allegata al D.M. del 5 febbraio 1992”
Dal certificato di valutazione psichiatrica rilasciato in data 20.12.2021 dalla Dott.sa Persona_2 presso ASL Roma 5 si evince: “disturbo dell'adattamento con aspetti ansioso depressivi. Tale
2 patologia, può trovare congrua valutazione nella misura del 15% (codice 2205) in proporzione ai valori di cui al citato Decreto Ministeriale.
L'analisi della documentazione in atti permette di riscontrare infermità che ai sensi di quanto espressamente previsto dal D.M. del 5 febbraio 1992 non sono state conteggiate nel computo complessivo dell'invalidità – intesa come riduzione della capacità lavorativa della perizianda – in quanto prive di rilevanza funzionale ovvero quantificabili in misura inferiore al 10% in assenza di un rapporto di concorrenza con le infermità oggetto di valutazione.
Alla luce di quanto sinora espresso, tenuto conto dei valori percentuali attribuibili alle singole menomazioni e in relazione anche ai rapporti di coesistenza e di concorso tra le menomazioni medesime, nonché dell'incidenza che quest'ultime esercitano sulle attitudini lavorative del periziando, si può ritenere quest'ultimo soggetto invalido con riduzione della propria capacità lavorativa in misura complessivamente pari al 74% (settantaquattropercento) della totale. In merito alla decorrente si ritiene che il quadro invalidante di cui alla formulazione diagnostica si sita stabilizzato nella sua severità a partire dal mese di settembre 2023, epoca coeva alla descrizione delle affezioni a carico dell'apparato osteoarticolare certificata dal Dott. Persona_3 specialista ortopedico presso Az. USL Rieti in data 6.10.2023”.
Va quindi affermato che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di cui all'art. 13 legge n. 118/71 con decorrenza da settembre
2023, mentre va esclusa la ricorrenza del requisito di cui all'art. 12 della medesima legge.
Quanto al requisito sanitario di cui all'art. 1 legge n. 222/84, il TU ha chiarito quanto segue: “ il
Sig. ha frequentato gli istituti di formazione sino al conseguimento del Parte_1 diploma di scuola media inferiore e ha lavorato prevalentemente come impiegato sino al mese di luglio 2022. L'esame obiettivo dell'apparato osteoarticolare, permette di riscontrare un rachide modicamente contratto e dolente alla presso-percussione digitale esercitata in corrispondenza delle apofisi spinose a livello dei diversi tratti con movimenti di flessione antero-posteriore, laterale e di inclinazione nei due lati del capo ridotti in via antalgica mentre alla flessione anteriore del tronco gli apici delle dita lunghe delle mani si arrestano al terzo superiore delle gambe con globale modica riduzione degli altri movimenti del tronco. Gli arti superiori e inferiori risultano normoatteggiati e normoconformati, simmetrici per tonotrofismo muscolare, con moderata disfunzionalità.
Dal punto di vista neuropsichico il ricorrente è risultato lucido, orientato nel tempo e nello spazio, in assenza di deficit neurologici centrali o periferici, con alterazione in senso depressivo del tono dell'umore polarizzato su problematiche personali. Per quanto attiene alle condizioni dell'apparato cardiovascolare e respiratorio dall'obiettività riscontrata in sede di operazioni peritali non si desumono segni clinici di uno scompenso cardiaco e/o di difficoltà respiratorie in atto né dagli
3 accertamenti strumentali di cui alla documentazione sanitaria esaminata si evincono condizioni patologiche di rilevanza a carico del cuore e dei vasi. Dall'esame obiettivo del torace non sono emerse segni clinici indicativi di disfunzionalità respiratorie in atto, con soggetto eupnoico a riposo.
In sostanza, dall'esame della documentazione in atti nonché dell'esame obiettivo praticato in sede di operazioni peritali, non sono emerse infermità di gravità tale da pregiudicare la capacità manuale e intellettiva del periziando, utile allo svolgimento di attività lavorativa a lui compatibili. Alla luce di quanto dianzi riportato si deve ritenere che il Sig. non è allo stato attuale Parte_1 meritevole dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984”.
Va esclusa, pertanto, anche la sussistenza del requisito sanitario previsto dall'art. 1 legge n. 222/84
Le risultanze della TU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
In ossequio alle risultanze dell'atp, va dichiarato che il ricorrente si trova nella condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (14.7.2022) e che lo stesso è invalido nella misura del 72% a decorrere dall'1.1.2023 ai fini dell'esenzione dal pagamento (parziale) dei tickets sanitari di cui all'art. 5, comma 4, legge n. 407/1990.
Le provvidenze economiche non possono essere liquidate in questa sede poiché l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si
è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata solo alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente”
(Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Il parziale accoglimento della domanda (solo taluni dei requisiti medici reclamati sono stati riconosciuti, peraltro la maggior parte con decorrenza successiva alla domanda amministrativa) determina la compensazione per intero delle spese processuali, comprese quelle di atp.
Le spese di TU medico- legale, liquidate con separato decreto, devono essere disposte a carico CP_ dell' stante la dichiarazione personale presentata ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
4 Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- accerta e dichiara che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie per ottenere l'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 legge n. 118/71 a decorrere dal mese di settembre 2023;
- dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario utile ai fini dell'esenzione parziale dal pagamento dei tickets sanitari di cui all'art. 5, comma 4, legge n. 407/1990 a decorrere dal 1.1.2023;
- dichiara che il ricorrente si trova nella condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa del 14.7.2022;
- rigetta, per il resto, il ricorso;
- compensa per intero tra le parti le spese di lite;
CP_
- spese di TU medico-legale a definitivo carico dell'
Tivoli, 14.1.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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