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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/11/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2014/2023 promossa
da
( , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALESSANDRA CRISTOFORI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Sant'Omero (TE), Via Capo Di Fuori 48;
OPPONENTE contro
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MASSIMO DE LUCA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Nereto (TE) Viale Roma 150;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
9.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito. Tribunale di Teramo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1
seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Teramo, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto notificato in data
26.7.2023 dal in persona del Curatore fallimentare, Dott. Controparte_1 Controparte_2
per la sussistenza dei gravi motivi richiesti dalla legge.
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
a) accogliere tutti i motivi dedotti in narrativa, accertare la nullità e/o illegittimità ed inefficacia del titolo esecutivo e del precetto notificato in data 26.07.2023 alla sig.ra , e Parte_1 per l'effetto dichiarare che il in persona del Curatore fallimentare, Dott. Controparte_1
non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente per Controparte_2
difetto di legittimazione attiva per mancanza di titolo, per tutti i motivi esposti in citazione;
b) accertare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra nella procedura Parte_1 oggetto di causa, sia nel titolo che per nell'atto di precetto, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o illegittimità ed inefficacia del titolo posto a base del precetto per mancanza di titolo stesso.
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, IVA e CPA e spese generali come per legge.”
I fatti sottesi alla controversia, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito: in data 15.3.2023 il Tribunale di Teramo, a conclusione del procedimento civile iscritto al RG
893/2015, promosso da contro nonché Controparte_1 CP_3
contro e , aveva emesso la sentenza n. 237/2023 e aveva così Controparte_4 Controparte_5
provveduto: “condanna le parti convenute in solido alla refusione delle spese del procedimento alla parte attrice che si liquidano in €. 13.430,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. SS De LU dichiaratosi antistatario”; in data 26.7.2023 il , in persona del Curatore Controparte_1
Fallimentare, aveva notificato la sentenza del Tribunale di Teramo n. 237/2023, con attestazione di conformità nonché atto di precetto, a , in proprio e quale erede del sig. per Parte_1 CP_3
un importo complessivo di €. 20.216,10;
2 Tribunale di Teramo
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito: Parte_1 il difetto di legittimazione attiva in capo alla Curatela del , sul presupposto che “nella CP_1
sentenza n. 237/2023, nel dispositivo al punto 5, il Tribunale di Teramo ha chiaramente disposto la condanna delle parti convenute in solido alla refusione delle spese del procedimento alla parte attrice che si liquidano in € 13.430,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario 5%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. SS De LU dichiaratosi antistatario”
e che, pertanto, “Il provvedimento favorevole sulla distrazione è, infatti, titolo esecutivo in favore del solo distrattario, unico legittimato alla intimazione del precetto”; il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto di essere estraneo alla controversia oggetto del procedimento civile conclusosi con la sentenza del Tribunale di Teramo n. 237/2023 e di non aver mai accettato l'eredità di CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.6.2025, si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_6
in via preliminare: disporre la riunione per connessione del procedimento n. 2076/2023 RG con i procedimenti nn. 2075/2023 RG e 2014/2023 RG, tutti pendenti innanzi all'intestato Tribunale e tutti nella fase di prossima udienza fissata per la discussione;
e, per l'effetto, preso atto della formalizzata rinuncia all'atto di precetto notificato, dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 20.3.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 1°.
8.2025 la causa era assunta in decisione.
Con ordinanza del 8.8.2025, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo, rilevando che non poteva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti, e la conseguente estinzione del giudizio, in quanto il difensore della curatela non era munito di procura speciale a rinunciare all'atto di precetto;
invitava quindi il difensore a munirsi di procura speciale, disponendo in alternativa la comparizione del curatore del fallimento a rendere la dichiarazione di rinuncia.
Alla successiva udienza del 12.9.2025, il difensore del fallimento chiedeva termine per formalizzare la procura.
All'udienza del 9.10.2025 il difensore dava atto che non era stato possibile munirsi di procura speciale;
la causa era rimessa in decisione.
3 Tribunale di Teramo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio derivante dall'avvenuta rinuncia all'atto di precetto notificato all'opponente: ciò in quanto il difensore della Curatela non è munito CP_6
di procura speciale a rinunciare al precetto, né il Curatole del fallimento è comparso in udienza dichiarando l'intenzione di rinunciare al precetto.
Deve, pertanto, procedersi alla disamina della causa nel merito.
Con il primo motivo di opposizione lamenta il difetto di legittimazione passiva Parte_1
in capo alla Curatela, evidenziando che nella sentenza del Tribunale di Teramo n. 237/2023 la pronuncia di condanna alle spese era stata emessa in favore del difensore della curatela stessa, avv.
SS De LU, dichiaratosi antistatario.
L'eccezione è fondata.
È pacifico che, con sentenza n. 237/2023 emessa dal Tribunale di Teramo, (del CP_3 quale l'odierno opponente sarebbe erede, stando a quanto indicato nell'atto di precetto),
[...]
e sono stati condannati “alla refusione delle spese del procedimento alla CP_4 Controparte_5
parte attrice che si liquidano on euro 13.430,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario
15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. SS De LU dichiaratosi antistatario”.
Ebbene, nel caso di espressa distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, l'unico soggetto legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari e a chiedere, di conseguenza, l'esecuzione del giudicato è il difensore distrattario, in quanto s'instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore.
Si ritiene, dunque, condivisibile l'insegnamento della Suprema Corte, la quale a più riprese non ha mai mancato di ribadire che, nel caso in cui il giudice abbia disposto la distrazione delle spese “la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente;
ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il
4 Tribunale di Teramo
difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari” (Cass. civ. 12/11/2008, n. 27041; Cass. civ. 21/05/2021 n. 14082).
Nel caso di specie, risulta in via documentale che il titolare del credito precettato è l'avv.
SS De LU, unico soggetto che sarebbe stato legittimato a preannunciare un'azione esecutiva, per le ragioni già esposte.
L'opposizione è, pertanto, fondata e deve trovare accoglimento.
Quanto al governo delle spese di lite si osserva quanto segue.
Considerato che i motivi di opposizione a precetto, pur fondati, attengono ad aspetti meramente formali, non essendo in contestazione il mancato pagamento delle spese di lite come liquidate nel titolo esecutivo e osservandosi che anche l'eccezione riguardante il difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente appare dilatorio, posto che costui, pur negando di essere erede di non ha CP_3 tuttavia prodotto in giudizio alcun atto di rinuncia all'eredità, appare congruo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, che altrimenti graverebbe sull'attivo del fallimento, a scapito della massa dei creditori.
P.Q.M.
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato in data 28.7.2023;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Teramo, il giorno 14 novembre 2025.
Il Giudice
RI RO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2014/2023 promossa
da
( , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALESSANDRA CRISTOFORI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Sant'Omero (TE), Via Capo Di Fuori 48;
OPPONENTE contro
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MASSIMO DE LUCA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Nereto (TE) Viale Roma 150;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
9.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito. Tribunale di Teramo
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto l'accoglimento delle Parte_1
seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Teramo, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto notificato in data
26.7.2023 dal in persona del Curatore fallimentare, Dott. Controparte_1 Controparte_2
per la sussistenza dei gravi motivi richiesti dalla legge.
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
a) accogliere tutti i motivi dedotti in narrativa, accertare la nullità e/o illegittimità ed inefficacia del titolo esecutivo e del precetto notificato in data 26.07.2023 alla sig.ra , e Parte_1 per l'effetto dichiarare che il in persona del Curatore fallimentare, Dott. Controparte_1
non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente per Controparte_2
difetto di legittimazione attiva per mancanza di titolo, per tutti i motivi esposti in citazione;
b) accertare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra nella procedura Parte_1 oggetto di causa, sia nel titolo che per nell'atto di precetto, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o illegittimità ed inefficacia del titolo posto a base del precetto per mancanza di titolo stesso.
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, IVA e CPA e spese generali come per legge.”
I fatti sottesi alla controversia, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito: in data 15.3.2023 il Tribunale di Teramo, a conclusione del procedimento civile iscritto al RG
893/2015, promosso da contro nonché Controparte_1 CP_3
contro e , aveva emesso la sentenza n. 237/2023 e aveva così Controparte_4 Controparte_5
provveduto: “condanna le parti convenute in solido alla refusione delle spese del procedimento alla parte attrice che si liquidano in €. 13.430,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. SS De LU dichiaratosi antistatario”; in data 26.7.2023 il , in persona del Curatore Controparte_1
Fallimentare, aveva notificato la sentenza del Tribunale di Teramo n. 237/2023, con attestazione di conformità nonché atto di precetto, a , in proprio e quale erede del sig. per Parte_1 CP_3
un importo complessivo di €. 20.216,10;
2 Tribunale di Teramo
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito: Parte_1 il difetto di legittimazione attiva in capo alla Curatela del , sul presupposto che “nella CP_1
sentenza n. 237/2023, nel dispositivo al punto 5, il Tribunale di Teramo ha chiaramente disposto la condanna delle parti convenute in solido alla refusione delle spese del procedimento alla parte attrice che si liquidano in € 13.430,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario 5%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. SS De LU dichiaratosi antistatario”
e che, pertanto, “Il provvedimento favorevole sulla distrazione è, infatti, titolo esecutivo in favore del solo distrattario, unico legittimato alla intimazione del precetto”; il proprio difetto di legittimazione passiva, sul presupposto di essere estraneo alla controversia oggetto del procedimento civile conclusosi con la sentenza del Tribunale di Teramo n. 237/2023 e di non aver mai accettato l'eredità di CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.6.2025, si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_6
in via preliminare: disporre la riunione per connessione del procedimento n. 2076/2023 RG con i procedimenti nn. 2075/2023 RG e 2014/2023 RG, tutti pendenti innanzi all'intestato Tribunale e tutti nella fase di prossima udienza fissata per la discussione;
e, per l'effetto, preso atto della formalizzata rinuncia all'atto di precetto notificato, dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 20.3.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 1°.
8.2025 la causa era assunta in decisione.
Con ordinanza del 8.8.2025, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo, rilevando che non poteva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti, e la conseguente estinzione del giudizio, in quanto il difensore della curatela non era munito di procura speciale a rinunciare all'atto di precetto;
invitava quindi il difensore a munirsi di procura speciale, disponendo in alternativa la comparizione del curatore del fallimento a rendere la dichiarazione di rinuncia.
Alla successiva udienza del 12.9.2025, il difensore del fallimento chiedeva termine per formalizzare la procura.
All'udienza del 9.10.2025 il difensore dava atto che non era stato possibile munirsi di procura speciale;
la causa era rimessa in decisione.
3 Tribunale di Teramo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio derivante dall'avvenuta rinuncia all'atto di precetto notificato all'opponente: ciò in quanto il difensore della Curatela non è munito CP_6
di procura speciale a rinunciare al precetto, né il Curatole del fallimento è comparso in udienza dichiarando l'intenzione di rinunciare al precetto.
Deve, pertanto, procedersi alla disamina della causa nel merito.
Con il primo motivo di opposizione lamenta il difetto di legittimazione passiva Parte_1
in capo alla Curatela, evidenziando che nella sentenza del Tribunale di Teramo n. 237/2023 la pronuncia di condanna alle spese era stata emessa in favore del difensore della curatela stessa, avv.
SS De LU, dichiaratosi antistatario.
L'eccezione è fondata.
È pacifico che, con sentenza n. 237/2023 emessa dal Tribunale di Teramo, (del CP_3 quale l'odierno opponente sarebbe erede, stando a quanto indicato nell'atto di precetto),
[...]
e sono stati condannati “alla refusione delle spese del procedimento alla CP_4 Controparte_5
parte attrice che si liquidano on euro 13.430,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario
15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore avv. SS De LU dichiaratosi antistatario”.
Ebbene, nel caso di espressa distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, l'unico soggetto legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari e a chiedere, di conseguenza, l'esecuzione del giudicato è il difensore distrattario, in quanto s'instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore.
Si ritiene, dunque, condivisibile l'insegnamento della Suprema Corte, la quale a più riprese non ha mai mancato di ribadire che, nel caso in cui il giudice abbia disposto la distrazione delle spese “la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente;
ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il
4 Tribunale di Teramo
difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari” (Cass. civ. 12/11/2008, n. 27041; Cass. civ. 21/05/2021 n. 14082).
Nel caso di specie, risulta in via documentale che il titolare del credito precettato è l'avv.
SS De LU, unico soggetto che sarebbe stato legittimato a preannunciare un'azione esecutiva, per le ragioni già esposte.
L'opposizione è, pertanto, fondata e deve trovare accoglimento.
Quanto al governo delle spese di lite si osserva quanto segue.
Considerato che i motivi di opposizione a precetto, pur fondati, attengono ad aspetti meramente formali, non essendo in contestazione il mancato pagamento delle spese di lite come liquidate nel titolo esecutivo e osservandosi che anche l'eccezione riguardante il difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente appare dilatorio, posto che costui, pur negando di essere erede di non ha CP_3 tuttavia prodotto in giudizio alcun atto di rinuncia all'eredità, appare congruo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, che altrimenti graverebbe sull'attivo del fallimento, a scapito della massa dei creditori.
P.Q.M.
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato in data 28.7.2023;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Teramo, il giorno 14 novembre 2025.
Il Giudice
RI RO
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