TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/04/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 821/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 15/04/2025
È presente nell'interesse di parte appellata, sig.ra e per delega Controparte_1 dell'avvocato Greco, l'avvocato Domenico Sica il quale si riporta alle difese in atti, inclusa la memoria difensiva prodotta il 25 marzo 2025, e insistere per la decisione con rigetto dell'appello proposto dall'appellante. È altresi presente l'avvocato Vincenzo Mautone nell'interesse di parte appellante, il quale si riporta all'atto di appello e a tutte le conclusioni ivi rassegnate e ne chiede l'accoglimento. Impugna e contesta ogni avversa produzione, deduzione ed eccezione. Chiede che la causa sia decisa con l'integrale accoglimento dell'appello. Il giudice alle ore 12,20, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa, dott.ssa Elvira
Bellantoni ed in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 821 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n.
203/2023, emessa in data 28.02.2023 e depositata in data 05.03.2023, non notificata, resa in materia di “arricchimento senza causa” e vertente
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Vallo della Parte_1 C.F._1
Lucania, alla via G. Murat, 34, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Mautone, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello notificato;
APPELLANTE
1 E
(C.F. elettivamente domiciliata in Salerno Controparte_1 C.F._2 alla Via Gian Vincenzo Quaranta, 5, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Greco, giusta procura in atti di causa;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 15.04.2025, qui da intendersi integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19/5/2018 la sig.ra Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania la sig.ra er Parte_1 ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“a) condannare la sig.ra a pagare, in favore della sig.ra la somma complessiva Parte_1 Controparte_1 di €. 2.150,00, ovvero la maggiore o minore somma che il Giudice adito dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla sorta capitale rivalutata a decorrere dalle seguenti scadenze, così indicate: a) dal 26 luglio 2017 sul capitale di €. 440,00; b) dal 31 luglio 2017 sul capitale di €. 810,00; c) dal
28 agosto 2017 sul capitale di €. 900,00, con vittoria di spese.
Deduceva: 1) che, era creditrice della somma complessiva di €. 2.150,00; 2) di aver effettuato tre versamenti in favore della convenuta mediante tre bonifici bancari – bonifico per €.440,00 del 26 luglio 2017 con causale “pagamento rata contributi INPS”, bonifico per €.810,00 del 31 luglio 2017 con causale “pagamento assegno”, bonifico per €.900,00 del 28 agosto 2017 con causale “pagamento assegno” e 3) di aver erogato tali somme a richiesta della sig.ra a fronte di una Parte_1 promessa di pronta ripetizione, per l'adempimento di debiti contratti con terzi, tra cui l'INPS.
La sig.ra si costituiva in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per Parte_1 valore del Giudice di Pace, contestava le avverse richieste e chiedeva nel merito il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa era istruita con l'espletamento dell'interrogatorio formale della sig.ra e CP_1
l'assunzione di una prova testimoniale;
all'esito, il Giudice di Pace di Vallo della Lucania con la sentenza n. 203/2023, accoglieva la domanda attorea e per l'effetto condannava la sig.ra Pt_1
l pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di €. 2.150,00 e delle spese
[...] processuali che liquidava in €. 1.205,00, con attribuzione al difensore antistatario.
2 Avverso tale sentenza, proponeva appello la sig.ra per i seguenti motivi: 1) Parte_1 incompetenza del giudice adito;
2) infondatezza della citazione, 3) inammissibilità dell'azione di arricchimento.
L'appellante chiedeva “in via preliminare dichiarare l'incompetenza per valore, rigettare la domanda restitutoria, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della impugnata sentenza, refusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
L'appellata, sig.ra si costituiva e chiedeva la conferma della sentenza n. Controparte_1
203/2023 resa dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania, con vittoria di spese.
Il Tribunale fissava udienza per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.
Col primo motivo di gravame parte appellante reiterava l'eccezione di incompetenza per valore del giudice di pace, già formulata in primo grado e disattesa dal giudice a quo con la seguente motivazione: “va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla convenuta, Difatti, come emerge dall'atto di citazione, l'attore ha quantificato espressamente la somma di denaro per cui agisce euro 2.150,00…”.
Parte appellante assumeva che poiché l'atto di citazione chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 2.150,00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero della somma "maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia" senza un preciso limite, tale richiesta configurava una domanda di valore indeterminato. Evidenziava, altresì, che la somma indicata al fine del pagamento del contributo unificato era pari ad euro 5.200,00.
Secondo l'art. 7 c.p.c., il Giudice di Pace è competente a conoscere delle cause di valore inferiore a 5.000 euro, ma nel caso in cui la domanda sia formulata in termini indeterminati, la competenza deve essere individuata in base al valore massimo possibile, presunto essere pari al limite massimo di competenza del Giudice di Pace, ovvero 5.000,00 euro.
Secondo consolidata giurisprudenza, l'indicazione di un importo "maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia" determina una domanda indeterminata che, ai fini della competenza per valore, deve essere presunta come pari al limite massimo di competenza del giudice adito (Cass. civ. n.
15714/2007), tanto anche al fine di consentire al convenuto di conoscere il valore della causa.
Nessuna rilevanza assume nel caso di specie la somma indicata al fine del pagamento del contributo unificato, che ha una funzione esclusivamente fiscale e non influisce sulla determinazione del valore della causa ai fini della competenza e non fa variare il valore per la competenza (Cass. civ., Sez. VI, 22 settembre 2015, n. 18732).
Gli ulteriori motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, perché strettamente correlati l'uno all'altro: l'appellante censurava la sentenza di primo grado per una non corretta
3 valutazione della domanda proposta in primo grado e delle prove raccolte, assumendo fosse stata allegata dalla controparte l'esistenza di un contratto di mutuo, la cui esistenza non era stata provata e la conseguente inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa.
La sig.ra on ha contestato di aver ricevuto la somma di denaro oggetto della domanda, Pt_1 ma unicamente la causa della dazione, affermando col richiamo a copiosa giurisprudenza che colui che chiede la restituzione di una somma di denaro deve provare oltre all'avvenuta consegna del denaro anche il titolo in forza del quale chiede che la stessa gli venga riconsegnata.
Coglie nel segno la difesa dell'appellante quando lamenta una non corretta qualificazione della domanda da parte del primo giudice;
la appellata in primo grado allegava la dazione di una somma di denaro e di aver raggiunto un accordo in ordine alla restituzione e, dunque, la conclusione di un vero e proprio contratto di mutuo. Nel corso dell'interrogatorio dichiarava di aver meramente prestato la somma alla sig.ra confermando la pattuizione di un obbligo di Parte_1 restituzione.
Il contratto di mutuo disciplinato dal codice civile non necessariamente deve rivestire la forma scritta e perché possa configurarsi è sufficiente a ricorrenza degli elementi di cui all'art. 1813 c.c., secondo cui il mutuo è il contratto in forza del quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, con argomentazioni pienamente condivisibili, che la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta ( cfr. Cass. civ. n. 8829/2023).
La mancata presentazione dell'appellante all'udienza fissata per il suo interrogatorio, valutata in modo accurato dal primo giudice ai sensi dell'art. 232 c.p.c., conferma la correttezza della ricostruzione effettuata, mentre alcun valore può essere attribuito, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, alla deposizione della testimonianza della signora , quale Testimone_1 testimone de relato actoris, a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla tempestiva eccezione di nullità della stessa ( cfr. Cass. civ. n. 4530/2025: “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della
4 dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”).
Tanto premesso l'appello non può che essere accolto e non perché non vi è prova dell'obbligo di restituzione, ma unicamente per essere stata fondata la domanda sul dettato normativo dell'art. 2041 c.c..
Se, difatti, è configurabile fra le parti la sussistenza di un contratto di mutuo, la domanda proposta in primo grado dalla sig.ra non merita accoglimento, siccome formulata Controparte_1 unicamente ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito che “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (cfr. Cass. civ. n. 33954/2023).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello merita accoglimento.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese, osserva il Tribunale come il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, “poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (cfr. Cass. civ. n. 1703/2013).
Le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante la particolarità della vicenda, vengono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Elvira Bellantoni, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 203/2023 da Pt_1
5 nei confronti di ogni altra istanza ed eccezione disattesa, Pt_1 Controparte_1 così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e per l'effetto in totale riforma della sentenza n. Parte_1
203/2023 del Giudice di Pace di Vallo della Lucania, dichiara inammissibile la domanda proposta in primo grado da Controparte_1 dichiara integralmente compensate le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Vallo della Lucania, 15/4/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
6
Verbale udienza del 15/04/2025
È presente nell'interesse di parte appellata, sig.ra e per delega Controparte_1 dell'avvocato Greco, l'avvocato Domenico Sica il quale si riporta alle difese in atti, inclusa la memoria difensiva prodotta il 25 marzo 2025, e insistere per la decisione con rigetto dell'appello proposto dall'appellante. È altresi presente l'avvocato Vincenzo Mautone nell'interesse di parte appellante, il quale si riporta all'atto di appello e a tutte le conclusioni ivi rassegnate e ne chiede l'accoglimento. Impugna e contesta ogni avversa produzione, deduzione ed eccezione. Chiede che la causa sia decisa con l'integrale accoglimento dell'appello. Il giudice alle ore 12,20, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa, dott.ssa Elvira
Bellantoni ed in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 821 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n.
203/2023, emessa in data 28.02.2023 e depositata in data 05.03.2023, non notificata, resa in materia di “arricchimento senza causa” e vertente
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Vallo della Parte_1 C.F._1
Lucania, alla via G. Murat, 34, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Mautone, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello notificato;
APPELLANTE
1 E
(C.F. elettivamente domiciliata in Salerno Controparte_1 C.F._2 alla Via Gian Vincenzo Quaranta, 5, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Greco, giusta procura in atti di causa;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 15.04.2025, qui da intendersi integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19/5/2018 la sig.ra Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania la sig.ra er Parte_1 ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“a) condannare la sig.ra a pagare, in favore della sig.ra la somma complessiva Parte_1 Controparte_1 di €. 2.150,00, ovvero la maggiore o minore somma che il Giudice adito dovesse ritenere di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla sorta capitale rivalutata a decorrere dalle seguenti scadenze, così indicate: a) dal 26 luglio 2017 sul capitale di €. 440,00; b) dal 31 luglio 2017 sul capitale di €. 810,00; c) dal
28 agosto 2017 sul capitale di €. 900,00, con vittoria di spese.
Deduceva: 1) che, era creditrice della somma complessiva di €. 2.150,00; 2) di aver effettuato tre versamenti in favore della convenuta mediante tre bonifici bancari – bonifico per €.440,00 del 26 luglio 2017 con causale “pagamento rata contributi INPS”, bonifico per €.810,00 del 31 luglio 2017 con causale “pagamento assegno”, bonifico per €.900,00 del 28 agosto 2017 con causale “pagamento assegno” e 3) di aver erogato tali somme a richiesta della sig.ra a fronte di una Parte_1 promessa di pronta ripetizione, per l'adempimento di debiti contratti con terzi, tra cui l'INPS.
La sig.ra si costituiva in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per Parte_1 valore del Giudice di Pace, contestava le avverse richieste e chiedeva nel merito il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La causa era istruita con l'espletamento dell'interrogatorio formale della sig.ra e CP_1
l'assunzione di una prova testimoniale;
all'esito, il Giudice di Pace di Vallo della Lucania con la sentenza n. 203/2023, accoglieva la domanda attorea e per l'effetto condannava la sig.ra Pt_1
l pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di €. 2.150,00 e delle spese
[...] processuali che liquidava in €. 1.205,00, con attribuzione al difensore antistatario.
2 Avverso tale sentenza, proponeva appello la sig.ra per i seguenti motivi: 1) Parte_1 incompetenza del giudice adito;
2) infondatezza della citazione, 3) inammissibilità dell'azione di arricchimento.
L'appellante chiedeva “in via preliminare dichiarare l'incompetenza per valore, rigettare la domanda restitutoria, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della impugnata sentenza, refusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
L'appellata, sig.ra si costituiva e chiedeva la conferma della sentenza n. Controparte_1
203/2023 resa dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania, con vittoria di spese.
Il Tribunale fissava udienza per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c.
Col primo motivo di gravame parte appellante reiterava l'eccezione di incompetenza per valore del giudice di pace, già formulata in primo grado e disattesa dal giudice a quo con la seguente motivazione: “va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dalla convenuta, Difatti, come emerge dall'atto di citazione, l'attore ha quantificato espressamente la somma di denaro per cui agisce euro 2.150,00…”.
Parte appellante assumeva che poiché l'atto di citazione chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 2.150,00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero della somma "maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia" senza un preciso limite, tale richiesta configurava una domanda di valore indeterminato. Evidenziava, altresì, che la somma indicata al fine del pagamento del contributo unificato era pari ad euro 5.200,00.
Secondo l'art. 7 c.p.c., il Giudice di Pace è competente a conoscere delle cause di valore inferiore a 5.000 euro, ma nel caso in cui la domanda sia formulata in termini indeterminati, la competenza deve essere individuata in base al valore massimo possibile, presunto essere pari al limite massimo di competenza del Giudice di Pace, ovvero 5.000,00 euro.
Secondo consolidata giurisprudenza, l'indicazione di un importo "maggiore o minore che il giudice riterrà di giustizia" determina una domanda indeterminata che, ai fini della competenza per valore, deve essere presunta come pari al limite massimo di competenza del giudice adito (Cass. civ. n.
15714/2007), tanto anche al fine di consentire al convenuto di conoscere il valore della causa.
Nessuna rilevanza assume nel caso di specie la somma indicata al fine del pagamento del contributo unificato, che ha una funzione esclusivamente fiscale e non influisce sulla determinazione del valore della causa ai fini della competenza e non fa variare il valore per la competenza (Cass. civ., Sez. VI, 22 settembre 2015, n. 18732).
Gli ulteriori motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, perché strettamente correlati l'uno all'altro: l'appellante censurava la sentenza di primo grado per una non corretta
3 valutazione della domanda proposta in primo grado e delle prove raccolte, assumendo fosse stata allegata dalla controparte l'esistenza di un contratto di mutuo, la cui esistenza non era stata provata e la conseguente inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa.
La sig.ra on ha contestato di aver ricevuto la somma di denaro oggetto della domanda, Pt_1 ma unicamente la causa della dazione, affermando col richiamo a copiosa giurisprudenza che colui che chiede la restituzione di una somma di denaro deve provare oltre all'avvenuta consegna del denaro anche il titolo in forza del quale chiede che la stessa gli venga riconsegnata.
Coglie nel segno la difesa dell'appellante quando lamenta una non corretta qualificazione della domanda da parte del primo giudice;
la appellata in primo grado allegava la dazione di una somma di denaro e di aver raggiunto un accordo in ordine alla restituzione e, dunque, la conclusione di un vero e proprio contratto di mutuo. Nel corso dell'interrogatorio dichiarava di aver meramente prestato la somma alla sig.ra confermando la pattuizione di un obbligo di Parte_1 restituzione.
Il contratto di mutuo disciplinato dal codice civile non necessariamente deve rivestire la forma scritta e perché possa configurarsi è sufficiente a ricorrenza degli elementi di cui all'art. 1813 c.c., secondo cui il mutuo è il contratto in forza del quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, con argomentazioni pienamente condivisibili, che la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta ( cfr. Cass. civ. n. 8829/2023).
La mancata presentazione dell'appellante all'udienza fissata per il suo interrogatorio, valutata in modo accurato dal primo giudice ai sensi dell'art. 232 c.p.c., conferma la correttezza della ricostruzione effettuata, mentre alcun valore può essere attribuito, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, alla deposizione della testimonianza della signora , quale Testimone_1 testimone de relato actoris, a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla tempestiva eccezione di nullità della stessa ( cfr. Cass. civ. n. 4530/2025: “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della
4 dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”).
Tanto premesso l'appello non può che essere accolto e non perché non vi è prova dell'obbligo di restituzione, ma unicamente per essere stata fondata la domanda sul dettato normativo dell'art. 2041 c.c..
Se, difatti, è configurabile fra le parti la sussistenza di un contratto di mutuo, la domanda proposta in primo grado dalla sig.ra non merita accoglimento, siccome formulata Controparte_1 unicamente ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito che “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (cfr. Cass. civ. n. 33954/2023).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello merita accoglimento.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese, osserva il Tribunale come il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, “poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (cfr. Cass. civ. n. 1703/2013).
Le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante la particolarità della vicenda, vengono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Elvira Bellantoni, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 203/2023 da Pt_1
5 nei confronti di ogni altra istanza ed eccezione disattesa, Pt_1 Controparte_1 così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e per l'effetto in totale riforma della sentenza n. Parte_1
203/2023 del Giudice di Pace di Vallo della Lucania, dichiara inammissibile la domanda proposta in primo grado da Controparte_1 dichiara integralmente compensate le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Vallo della Lucania, 15/4/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
6