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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 374/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FEDULLO EZIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4455/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se ES - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 501563 IMU 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 501563 IMU 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 501563 IMU 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 501563 IMU 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 501563 I.C.I. 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 501563 I.C.I. 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 501563 TARSU/TIA 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 501563 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del presente giudizio, proposto dall'avv. Ricorrente_1 , è la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido indicata in epigrafe, allo stesso notificata dalla SOGET S.p.A., quale concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del Comune di Capaccio, in data 8 luglio 2025, con la quale l'Ufficio ha provveduto a cointestargli, in qualità di erede del sig. Nominativo_1, deceduto in data Data morte_1, gli atti di riscossione indicati nel relativo allegato, per un importo totale di € 3,783,51, di cui viene richiesto contestualmente il pagamento entro 30 giorni.
Mediante il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la carenza motivazionale dell'atto impugnato, non indicando i mezzi di prova a sostegno della pretesa fatta valere, l'immobile oggetto di imposizione, le norme successorie applicate e le relative aliquote, essendo il ricorrente solo coerede e non potendo quindi fargli carico l'intero onere tributario maturato in capo al de cuius.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la prescrizione delle pretese tributarie recate dall'atto impugnato, anche considerando che il decesso del de cuius è avvenuto in data Data morte_1 e nessun atto interruttivo è successivamente intervenuto.
Infine, il ricorrente lamenta la violazione delle norme successorie in tema di riparto tra gli eredi dei debiti del de cuius.
Si è costituita in giudizio la SOGET S.p.a., sia per replicare alle censure di parte ricorrente, sia per eccepire l'inammissibilità del ricorso sia, infine, al fine di produrre pertinente documentazione, funzionale a dimostrare l'infondatezza delle doglianze articolate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente concessionaria della riscossione, sul presupposto che l'atto impugnato non apparterebbe al novero di quelli impugnabili, avendo solo la funzione di sollecitare il destinatario, in un'ottica di compliance fiscale, ad assolvere ai suoi debiti tributari, evitando gli oneri connessi all'esecuzione forzata che sarebbe intrapresa nell'eventualità di mancato pagamento entro il termine assegnato.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione (cfr., di recente, Cassazione civile, Sez. trib., 31 dicembre 2025, n. 35019), “in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass.
09/12/2024, n. 31630). È pacifico, pertanto, che la mera facoltatività dell'impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici”.
Ebbene, non può dubitarsi che l'atto di cointestazione impugnato sia inquadrabile nell'ambito degli atti impugnabili, possedendone i requisiti così come enucleati dalla giurisprudenza citata: ciò tanto più in quanto, mediante lo stesso, l'Ufficio emanante ha inteso far valere le pretese tributarie facenti originariamente capo al de cuius nei confronti di un erede, atteggiandosi da questo punto di vista quale primo mezzo di esternazione ex novo nei confronti di quest'ultimo della pretesa tributaria imputabile ab origine a soggetto diverso.
Infondata è altresì l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata dalla parte resistente sull'assunto che l'atto impugnato sarebbe stato preceduto dalla notifica di atti prodromici non impugnati.
Deve invero osservarsi che la tesi posta a fondamento dell'eccezione suindicata attiene al merito della res iudicanda, sostenendo appunto il ricorrente, anche agli effetti della maturazione del termine di prescrizione, che nessun atto prodromico all'atto impugnato è stato ritualmente notificato.
Il rilievo che precede introduce il tema principale – e, come si dirà, risolutivo – del presente giudizio, inerente all'avvenuta notifica degli atti prodromici, che la parte resistente deduce essere regolarmente avvenuta, producendo le ingiunzioni/intimazioni di seguito elencate:
- ingiunzione n. 441261/2015;
- ingiunzione n. 264354/2017;
- ingiunzione n. 25184/2018;
- ingiunzione n. 408814/2018;
- intimazione n. 276881/2019.
Orbene, deve osservarsi che, al fine di comprovare l'avvenuta notifica degli atti suindicati, indirizzati “agli eredi di Nominativo_1”, la concessionaria della riscossione produce, in allegato a ciascun atto, la richiesta del suo Ufficio Notifiche e rivolta al Comune di Capaccio di procedere all'affissione, con le seguenti motivazioni:
“Nell'impossibilità di effettuare la notifica degli atti di competenza ai sotto elencati destinatari, attesa l'assenza nel Comune di una loro abitazione o ufficio o azienda, si dichiara di procedere alla relativa affissione, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 26, comma quarto, del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, e art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, e Legge n. 890 del 20 novembre 1982 e successive modificazioni, e che i documenti riportati nel riepilogo di affissione sono depositati e conservati per 5 (cinque) anni presso la sede di SO.G.E.T. S.p.A.” (intimazione n. 276881/2019);
“Nell'impossibilità di effettuare la notifica degli atti di competenza ai sotto elencati destinatari deceduti, si dichiara di aver provveduto all'affissione [secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 26, comma quarto, del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, e art. 65 del DPR 20/09/1973 n. 600, e Legge n. 890 del 20/11/1982 e successive modificazioni] per notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente, non avendo rinvenuto persone idonee a ricevere l'atto nell'ultimo domicilio in vita del contribuente” (ingiunzioni nn. 264354/2017, 385184/2018, 408814/2018 e 441261/2015).
Deve tuttavia osservarsi che l'Ufficio resistente si è limitato a produrre in giudizio le suddette richieste di affissione, senza produrre le relative relate di notifica, la cui funzione essenziale, nell'ipotesi di irreperibilità del destinatario, è stata messa bene in luce dalla giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, 7 luglio
2022, n. 21522), nel senso che “in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass., Sez. 65, 8.3.2019, n. 6765, Rv. 653075-01). In particolare, l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass., Sez. 5, 27.7.2018, n. 19958, Rv. 650145-01); che è dunque necessario, per tale tipologia di notifica in forma semplificata, che siano specificate le ragioni dell'assenza (se per mancanza in loco di indicazioni circa l'abitazione del destinatario o per mera assenza di quest'ultimo) e risultino attestate le ricerche in concreto effettuate, volte a verificare che il contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a quell'indirizzo, l'abbia di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile”.
Deve invero ritenersi che non rileva in senso contrario la circostanza per la quale la notifica dovesse essere effettuata, ai sensi dell'art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, dovendo risultare dalla relata, secondo le citate indicazioni giurisprudenziali, se la mancata consegna dell'atto sia dipesa dalla assenza dei riferimenti necessari per riconoscere l'ultimo domicilio del contribuente ovvero dalla temporanea assenza al suddetto domicilio di persone idonee alla ricezione, non essendo sufficienti le affermazioni ex post riportate nella richiesta di affissione: ciò senza trascurare che, ad eccezione dell'ingiunzione n. 441261/2015, fa difetto relativamente alle altre l'attestazione dell'avvenuta affissione, necessaria ai fini del completamento dell'iter notificatorio.
La mancata dimostrazione dell'avvenuta regolare notifica dei suddetti atti prodromici non può che condurre altresì all'accertamento della maturata prescrizione delle pretese tributarie recate dall'atto impugnato, essendo ampiamente decorso, assumendo come dies a quibus le annualità cui si riferiscono le suddette pretese, il termine prescrizionale alla data di entrata in vigore delle disposizioni emergenziali che ne hanno sancito la proroga.
La fondatezza delle censure esaminate consente di prescindere dall'esame delle altre formulate dal ricorrente.
La società concessionaria deve essere infine condannata alla refusione delle spese di giudizio a favore del ricorrente, nella complessiva misura di € 500,00, oltre oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato da esso versato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la società concessionaria alla refusione delle spese di giudizio a favore del ricorrente, nella complessiva misura di € 500,00, oltre oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato da esso versato.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FEDULLO EZIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4455/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se ES - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 501563 IMU 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 501563 IMU 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 501563 IMU 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 501563 IMU 2017
- INVITO AL PAGAMENTO n. 501563 I.C.I. 2009
- INVITO AL PAGAMENTO n. 501563 I.C.I. 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 501563 TARSU/TIA 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 501563 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del presente giudizio, proposto dall'avv. Ricorrente_1 , è la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido indicata in epigrafe, allo stesso notificata dalla SOGET S.p.A., quale concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del Comune di Capaccio, in data 8 luglio 2025, con la quale l'Ufficio ha provveduto a cointestargli, in qualità di erede del sig. Nominativo_1, deceduto in data Data morte_1, gli atti di riscossione indicati nel relativo allegato, per un importo totale di € 3,783,51, di cui viene richiesto contestualmente il pagamento entro 30 giorni.
Mediante il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la carenza motivazionale dell'atto impugnato, non indicando i mezzi di prova a sostegno della pretesa fatta valere, l'immobile oggetto di imposizione, le norme successorie applicate e le relative aliquote, essendo il ricorrente solo coerede e non potendo quindi fargli carico l'intero onere tributario maturato in capo al de cuius.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la prescrizione delle pretese tributarie recate dall'atto impugnato, anche considerando che il decesso del de cuius è avvenuto in data Data morte_1 e nessun atto interruttivo è successivamente intervenuto.
Infine, il ricorrente lamenta la violazione delle norme successorie in tema di riparto tra gli eredi dei debiti del de cuius.
Si è costituita in giudizio la SOGET S.p.a., sia per replicare alle censure di parte ricorrente, sia per eccepire l'inammissibilità del ricorso sia, infine, al fine di produrre pertinente documentazione, funzionale a dimostrare l'infondatezza delle doglianze articolate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente concessionaria della riscossione, sul presupposto che l'atto impugnato non apparterebbe al novero di quelli impugnabili, avendo solo la funzione di sollecitare il destinatario, in un'ottica di compliance fiscale, ad assolvere ai suoi debiti tributari, evitando gli oneri connessi all'esecuzione forzata che sarebbe intrapresa nell'eventualità di mancato pagamento entro il termine assegnato.
Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione (cfr., di recente, Cassazione civile, Sez. trib., 31 dicembre 2025, n. 35019), “in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass.
09/12/2024, n. 31630). È pacifico, pertanto, che la mera facoltatività dell'impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici”.
Ebbene, non può dubitarsi che l'atto di cointestazione impugnato sia inquadrabile nell'ambito degli atti impugnabili, possedendone i requisiti così come enucleati dalla giurisprudenza citata: ciò tanto più in quanto, mediante lo stesso, l'Ufficio emanante ha inteso far valere le pretese tributarie facenti originariamente capo al de cuius nei confronti di un erede, atteggiandosi da questo punto di vista quale primo mezzo di esternazione ex novo nei confronti di quest'ultimo della pretesa tributaria imputabile ab origine a soggetto diverso.
Infondata è altresì l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata dalla parte resistente sull'assunto che l'atto impugnato sarebbe stato preceduto dalla notifica di atti prodromici non impugnati.
Deve invero osservarsi che la tesi posta a fondamento dell'eccezione suindicata attiene al merito della res iudicanda, sostenendo appunto il ricorrente, anche agli effetti della maturazione del termine di prescrizione, che nessun atto prodromico all'atto impugnato è stato ritualmente notificato.
Il rilievo che precede introduce il tema principale – e, come si dirà, risolutivo – del presente giudizio, inerente all'avvenuta notifica degli atti prodromici, che la parte resistente deduce essere regolarmente avvenuta, producendo le ingiunzioni/intimazioni di seguito elencate:
- ingiunzione n. 441261/2015;
- ingiunzione n. 264354/2017;
- ingiunzione n. 25184/2018;
- ingiunzione n. 408814/2018;
- intimazione n. 276881/2019.
Orbene, deve osservarsi che, al fine di comprovare l'avvenuta notifica degli atti suindicati, indirizzati “agli eredi di Nominativo_1”, la concessionaria della riscossione produce, in allegato a ciascun atto, la richiesta del suo Ufficio Notifiche e rivolta al Comune di Capaccio di procedere all'affissione, con le seguenti motivazioni:
“Nell'impossibilità di effettuare la notifica degli atti di competenza ai sotto elencati destinatari, attesa l'assenza nel Comune di una loro abitazione o ufficio o azienda, si dichiara di procedere alla relativa affissione, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 26, comma quarto, del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, e art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, e Legge n. 890 del 20 novembre 1982 e successive modificazioni, e che i documenti riportati nel riepilogo di affissione sono depositati e conservati per 5 (cinque) anni presso la sede di SO.G.E.T. S.p.A.” (intimazione n. 276881/2019);
“Nell'impossibilità di effettuare la notifica degli atti di competenza ai sotto elencati destinatari deceduti, si dichiara di aver provveduto all'affissione [secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 26, comma quarto, del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, e art. 65 del DPR 20/09/1973 n. 600, e Legge n. 890 del 20/11/1982 e successive modificazioni] per notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente, non avendo rinvenuto persone idonee a ricevere l'atto nell'ultimo domicilio in vita del contribuente” (ingiunzioni nn. 264354/2017, 385184/2018, 408814/2018 e 441261/2015).
Deve tuttavia osservarsi che l'Ufficio resistente si è limitato a produrre in giudizio le suddette richieste di affissione, senza produrre le relative relate di notifica, la cui funzione essenziale, nell'ipotesi di irreperibilità del destinatario, è stata messa bene in luce dalla giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, Sez. VI, 7 luglio
2022, n. 21522), nel senso che “in tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass., Sez. 65, 8.3.2019, n. 6765, Rv. 653075-01). In particolare, l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass., Sez. 5, 27.7.2018, n. 19958, Rv. 650145-01); che è dunque necessario, per tale tipologia di notifica in forma semplificata, che siano specificate le ragioni dell'assenza (se per mancanza in loco di indicazioni circa l'abitazione del destinatario o per mera assenza di quest'ultimo) e risultino attestate le ricerche in concreto effettuate, volte a verificare che il contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a quell'indirizzo, l'abbia di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile”.
Deve invero ritenersi che non rileva in senso contrario la circostanza per la quale la notifica dovesse essere effettuata, ai sensi dell'art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, dovendo risultare dalla relata, secondo le citate indicazioni giurisprudenziali, se la mancata consegna dell'atto sia dipesa dalla assenza dei riferimenti necessari per riconoscere l'ultimo domicilio del contribuente ovvero dalla temporanea assenza al suddetto domicilio di persone idonee alla ricezione, non essendo sufficienti le affermazioni ex post riportate nella richiesta di affissione: ciò senza trascurare che, ad eccezione dell'ingiunzione n. 441261/2015, fa difetto relativamente alle altre l'attestazione dell'avvenuta affissione, necessaria ai fini del completamento dell'iter notificatorio.
La mancata dimostrazione dell'avvenuta regolare notifica dei suddetti atti prodromici non può che condurre altresì all'accertamento della maturata prescrizione delle pretese tributarie recate dall'atto impugnato, essendo ampiamente decorso, assumendo come dies a quibus le annualità cui si riferiscono le suddette pretese, il termine prescrizionale alla data di entrata in vigore delle disposizioni emergenziali che ne hanno sancito la proroga.
La fondatezza delle censure esaminate consente di prescindere dall'esame delle altre formulate dal ricorrente.
La società concessionaria deve essere infine condannata alla refusione delle spese di giudizio a favore del ricorrente, nella complessiva misura di € 500,00, oltre oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato da esso versato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la società concessionaria alla refusione delle spese di giudizio a favore del ricorrente, nella complessiva misura di € 500,00, oltre oneri di legge, nonché al rimborso del contributo unificato da esso versato.