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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/10/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2152 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2016, e vertente tra
- rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. Rinaldi Abiuso, Parte_1
e in virtù di procura in calce all'atto di CP_1 CP_2
citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza, Via Misasi n. 88;
- appellante contro
- rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Maradei in CP_3
virtù di procura speciale alle liti per atto notarile allegata agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Piazza
Gullo n. 6;
- appellato
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata il 26-9-2016 n. 1962 nell'ambito della causa n.
1605/2011 R.G.A.C., il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, decidendo sulla domanda intentata da in proprio e in qualità di , con atto di CP_3 Parte_2
citazione notificato in data 25-11-2026, nei confronti di di Parte_1
revoca di donazione, ne statuiva il parziale accoglimento nei limiti della quota intestata all'attrice, con condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali. Avverso detta decisione proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato, censurandone le statuizioni con Parte_1
essa adottate per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
L'appellata si costituiva in giudizio come da memoria CP_3
in atti, per contestare la fondatezza del gravame e chiederne il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione e rinviata all'esito la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza collegiale del 17-9-2019 il procuratore dell'appellata dichiarava il decesso della propria assistita e la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con successivo decreto presidenziale del 24-7-2025, rilevato che il giudizio non era stato riassunto nei termini prescritti dal codice di procedura civile, veniva fissata l'udienza del 23-9-2025 ai fini dell'adozione del provvedimento di estinzione.
In esito a detta ultima udienza, di cui era disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte, la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
Risulta dagli atti di causa che, a seguito della interruzione del presente giudizio di appello dichiarata da questa Corte all'udienza del 17-9-2019 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 300 c.p.c. per dichiarata morte dell'appellata, non interveniva più successivamente né la prosecuzione volontaria del giudizio ad opera della parte interessata dall'evento interruttivo nelle forme di cui all'art. 302 c.p.c., né alcun atto di riassunzione altrimenti volto a riattivare il corso del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina la ricorrenza dei presupposti normativi per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio a' termini del combinato disposto di cui agli artt. 305 e 307, comma 3, del codice di rito, non risultando alcuna delle parti cui spettava di proseguire ovvero di riassumere il giudizio avervi provveduto entro il prescritto il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione.
S'impone, pertanto, l'adozione di una pronuncia dichiarativa della estinzione del presente giudizio di appello, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre
2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2152 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2016, e vertente tra
- rappresentato e difeso dagli Avv.ti A. Rinaldi Abiuso, Parte_1
e in virtù di procura in calce all'atto di CP_1 CP_2
citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza, Via Misasi n. 88;
- appellante contro
- rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Maradei in CP_3
virtù di procura speciale alle liti per atto notarile allegata agli atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, Piazza
Gullo n. 6;
- appellato
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata il 26-9-2016 n. 1962 nell'ambito della causa n.
1605/2011 R.G.A.C., il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, decidendo sulla domanda intentata da in proprio e in qualità di , con atto di CP_3 Parte_2
citazione notificato in data 25-11-2026, nei confronti di di Parte_1
revoca di donazione, ne statuiva il parziale accoglimento nei limiti della quota intestata all'attrice, con condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali. Avverso detta decisione proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato, censurandone le statuizioni con Parte_1
essa adottate per i motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini in atti.
L'appellata si costituiva in giudizio come da memoria CP_3
in atti, per contestare la fondatezza del gravame e chiederne il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione e rinviata all'esito la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza collegiale del 17-9-2019 il procuratore dell'appellata dichiarava il decesso della propria assistita e la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con successivo decreto presidenziale del 24-7-2025, rilevato che il giudizio non era stato riassunto nei termini prescritti dal codice di procedura civile, veniva fissata l'udienza del 23-9-2025 ai fini dell'adozione del provvedimento di estinzione.
In esito a detta ultima udienza, di cui era disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte, la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini.
Risulta dagli atti di causa che, a seguito della interruzione del presente giudizio di appello dichiarata da questa Corte all'udienza del 17-9-2019 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 300 c.p.c. per dichiarata morte dell'appellata, non interveniva più successivamente né la prosecuzione volontaria del giudizio ad opera della parte interessata dall'evento interruttivo nelle forme di cui all'art. 302 c.p.c., né alcun atto di riassunzione altrimenti volto a riattivare il corso del processo.
Ne consegue, dunque, nella fattispecie in disamina la ricorrenza dei presupposti normativi per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio a' termini del combinato disposto di cui agli artt. 305 e 307, comma 3, del codice di rito, non risultando alcuna delle parti cui spettava di proseguire ovvero di riassumere il giudizio avervi provveduto entro il prescritto il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione.
S'impone, pertanto, l'adozione di una pronuncia dichiarativa della estinzione del presente giudizio di appello, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
- dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre
2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)