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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 7566 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di AP (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in via C.F._1
Armando Diaz n. 11 (fax 081-5525515, PEC Email_1
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso nel giudizio di primo CP_1 C.F._2 grado dall'Avv. Fausto Ibello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Aversa alla
Via Tiziano (PEC ) Email_2
APPELLATO contumace
NONCHÉ
per tutti gli ambiti provinciali nazionale ad Controparte_2
esclusione del territorio della Regione Sicilia, in persona del legale rapp.te p.t con sede legale in
Roma alla Via Giuseppe Grezar, 14, iscritta al registro delle imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA n. subentrante, in virtù dell'art. 1 D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in P.IVA_2
Legge 225/2016 del 1° dicembre 2016 , in G.U. 282 del 02/12/2016 a titolo universale nei rapporti di incorporante , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
giusta atto per Notar di Roma del 17/06/2016 rep. 41564 racc. Controparte_6 Persona_1
23.400 – interamente controllata da in persona del procuratore dell' Controparte_3 [...]
in virtù dei poteri Controparte_7 CP_8
conferitigli giusta atto notarile rep. 181515 racc. 12772 del 25/07/24 per Notar ed Persona_2
elett.te dom.ta in Mugnano di AP al viale Mons. A. Menna n. 14 presso l'Avv. Francesco Di
Stazio, C.F.: dal quale è rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti C.F._3
APPELLATA e appellante in via incidentale
OGGETTO: opposizione all'esecuzione CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 10476/2024 del 28.10.2021 del Giudice di Pace di AP Nord, dott.ssa M. Rosaria
Rondine, pubblicata il 9/08/2024 e notificata in data 13 settembre 2024, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n.
02820140033590183000 emessa in relazione a sanzione irrogata per violazione del c.d.s..
L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: inammissibilità della domanda per la non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo.
Tanto premesso, in accoglimento dei motivi di gravame, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa del ruolo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 19.2.2025 si costituiva spiegando appello incidentale con il CP_9 quale aderiva al motivo proposto dall'appellante in via principale e deduceva la regolarità della notifica della cartella, ricevuta da familiare convivente/addetto alla casa.
All'esito dell'udienza celebratasi in data 25.3.2025, a trattazione scritta, il giudice, a scioglimento di riserva, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Va dichiarata la contumacia dell'appellato , regolarmente citato e non costituito. CP_1
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
La notifica della cartella è regolare, sulla scorta della produzione in atti, attesane l'apprensione a mani di familiare convivente del destinatario, con invio dell'avviso.
Ne consegue che ogni doglianza relativa alla cartella ed all'atto presupposto doveva dichiararsi inammissibile, per non essere la cartella stessa stata impugnata entro i 30 giorni dalla notifica, previsti a pena di decadenza.
La domanda andava, ancora, dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure anche con riguardo alla dedotta prescrizione, atteso che, non potendosi l'opposizione qualificare come “recuperatoria”, per quanto premesso, finisce per essere una mera opposizione ad estratto ruolo, nella quale non è neppure stato prospettato dall'attore in primo grado un interesse ad agire.
Al fine di addivenire a questa conclusione, tenuto conto della data di emissione della sentenza impugnata, non può invocarsi l'applicabilità della novella di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, con annesso principio espresso da Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022, in ossequio al principio del tempus regit processum. Di conseguenza la valutazione dell'interesse ad agire è espressa in concreto, in ossequio a quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze (tra le tante) n. 20618/2016 e n. 22946/2016
(confermate da Cass. 6034/2017), le quali, partendo dal presupposto che l'opponente non ha interesse a far valere la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento fin quando l'iscrizione della cartella nei ruoli esattoriali non gli determina uno specifico pregiudizio, ne presuppongono l'allegazione.
Nella fattispecie in esame l'opponente nell'atto di citazione in primo grado non aveva dedotto alcunché sotto questo profilo, neppure in via implicita, e tanto doveva indurre il giudice di prime cure a dichiarare l'inammissibilità della domanda.
L'appello va pertanto accolto.
A detta pronuncia consegue la condanna dell'appellato al pagamento delle spese del CP_1
doppio grado di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di AP Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1
- accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da CP_1
- spese irripetibili per l'opponente nel giudizio di primo grado;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante CP_1 Parte_1
delle spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 760,00, di cui euro 98,00 per spese ed euro 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese sostenute per la CP_1 CP_9
costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 662,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso in Aversa il 11.4.2025
Il Giudice
Dr. ssa Antonella Paone