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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/10/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2697/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati
dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2697/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. AS BI)
e
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(Avv. AR RE) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate, premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in Spinea (VE) in data 12.05.1996 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1996, parte II^, Serie A, n. 23;
- che dalla predetta unione è nata in data [...] la figlia;
Persona_1
- di essere comparsi avanti il Presidente del Tribunale di Venezia in data 06.11.2003 e di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con decreto emesso il 20.11.2003 (RGN
5779/2003);
pagina 1 di 3 hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate, dichiarando ex art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
CONDIZIONI
“1.- Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi a Spinea (Ve) il 12.5.1996, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Spinea al n. 23, parte II, Serie A, anno 1996, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare
l'emananda sentenza sull'atto di matrimonio.
2.- Il signor verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla signora a titolo di assegno Pt_1 Pt_2 divorzile l'importo di € 200,00 (euro duecento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati, assumendo come base Luglio 2025 e con decorrenza da Luglio 2026.
3.- Le parti dichiarano di aver regolamentato con le prefate statuizioni ogni loro rapporto personale, economico e patrimoniale e che con il loro puntuale adempimento null'altro avranno reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione.
Tutte le spese per l'assistenza legale e stragiudiziale delle parti si intendono integralmente compensate, così che ognuna delle parti provvederà a retribuire il legale nominato, e gli Avv.ti
AS BI e AR RE sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art.13, c.8, della legge professionale forense.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 25.09.2025.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione in seguito al deposito di note in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
pagina 2 di 3 Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate stante il conforme interesse delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e n data 12.05.1996 a Spinea (VE), trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio alla parte II^, Serie A, n. 23, anno 1996 del Comune di Spinea
(VE).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 25.9.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati
dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2697/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
(Avv. AS BI)
e
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(Avv. AR RE) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate, premesso
- di avere contratto matrimonio concordatario in Spinea (VE) in data 12.05.1996 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1996, parte II^, Serie A, n. 23;
- che dalla predetta unione è nata in data [...] la figlia;
Persona_1
- di essere comparsi avanti il Presidente del Tribunale di Venezia in data 06.11.2003 e di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con decreto emesso il 20.11.2003 (RGN
5779/2003);
pagina 1 di 3 hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate, dichiarando ex art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
CONDIZIONI
“1.- Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi a Spinea (Ve) il 12.5.1996, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Spinea al n. 23, parte II, Serie A, anno 1996, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare
l'emananda sentenza sull'atto di matrimonio.
2.- Il signor verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla signora a titolo di assegno Pt_1 Pt_2 divorzile l'importo di € 200,00 (euro duecento/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati, assumendo come base Luglio 2025 e con decorrenza da Luglio 2026.
3.- Le parti dichiarano di aver regolamentato con le prefate statuizioni ogni loro rapporto personale, economico e patrimoniale e che con il loro puntuale adempimento null'altro avranno reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione.
Tutte le spese per l'assistenza legale e stragiudiziale delle parti si intendono integralmente compensate, così che ognuna delle parti provvederà a retribuire il legale nominato, e gli Avv.ti
AS BI e AR RE sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art.13, c.8, della legge professionale forense.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 25.09.2025.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione in seguito al deposito di note in sostituzione di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
pagina 2 di 3 Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate stante il conforme interesse delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e n data 12.05.1996 a Spinea (VE), trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio alla parte II^, Serie A, n. 23, anno 1996 del Comune di Spinea
(VE).
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annottare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 25.9.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Tania Vettore
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