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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/11/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3522/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 3522/2023 promossa da:
, ente pubblico economico, che, subentra a Controparte_1 titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo
, tra cui di , ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del CP_2 Controparte_3
22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1°dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n.
203 del 2005, in persona del sig. (C. ), nella qualità di Controparte_4 C.F._1
Responsabile Contenzioso a ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto CP_5
Notaio Rep 180134 del 22/06/2023, Racc. 12348 rilasciata da Persona_1 [...]
, con sede legale in Via G. Grezar n. 14, codice fiscale e p. Iva Controparte_1 Per_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Consiglia Fortunato (CF ) P.IVA_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla via Luigi Cacciatore n. 3, giusta procura resa in calce all'atto di appello e conferimento incarico datato 13/07/2023
-APPELLANTE contro pagina 1 di 8 nato il [...] a [...], e residente in [...]
Casa dei Miri n. 58, GR (Na), con n. di c.f. rappresentato e C.F._3 difeso dall'avv. con n. di c.f. , con studio legale Controparte_7 C.F._4
ubicato al Corso Alcide De Gasperi n. 16, C/mare di Stabia (Na), in virtù di procura, ex art. 83 cpc apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-APPELLATO
Oggetto: appello avverso sent. n. 1901/2023, resa dal Giudice di Pace di GR;
impugnazione estratto ruolo relativo a cartella di pagamento;
difetto di giurisdizione.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28/06/2021, , conveniva in Controparte_6 giudizio l' , già l' Controparte_1 Controparte_3 odierna appellante, innanzi al Giudice di Pace di GR, proponendo opposizione avverso estratto di ruolo per intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n.
07120110066030749000, per un importo pari ad € 606,21, giusto ruolo formato dal
[...]
per omesso pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti. Si costituiva Controparte_8
l' la quale eccepiva preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in CP_9
favore della Commissione Tributaria competente territorialmente, ora Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado. Formulava istanza di riunione con altri giudizi incardinati dal contribuente. Eccepiva, di poi, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'avversa opposizione ad estratto di ruolo, per carenza dell'interesse ad agire dell'istante ex art. 100 c.p.c. - non essendo stata impugnata la cartella entro i termini di legge previsti dalla data della regolare notifica - e la tardività della opposizione proposta, con conseguente decadenza dal diritto a proporla.
Evidenziava, la correttezza dell'iter di notifica eseguito dall'Agente della Riscossione. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e diritto. Il Giudice di Pace di
GR, superata l'eccezione di difetto di giurisdizione, annullava il ruolo e la cartella stante l'intervenuta prescrizione del credito.
pagina 2 di 8 Proponeva appello l' per i seguenti motivi: 1) Sul capo della sentenza, in cui il giudice di CP_9 prime cure si dichiara competente a decidere sui tributi e quindi rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
2) violazione ex artt. 37, 112 e 615 c.p.c. - nullità della sentenza per erronea pronuncia e motivazione sull'eccepito difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore del giudice tributario;
3) Violazione ex artt. 112, 100 e 615 c.p.c. - nullita' della sentenza per erronea pronuncia e/o motivazione sulla inammissibilita' della opposizione ad estratto di ruolo;
4) Difetto di motivazione. Errata pronuncia in ordine alle prove esibite dal
. Violazione dell'art. 115 cpc. Errore in procedendo et in iudicando. Nullità della CP_10
sentenza di primo grado. Ultrapetizione. Violazione dell'art. 112 cpc;
5) Erronea motivazione del dispositivo sulla condanna alle spese di giudizio. Violazione di legge. Chiedeva pertanto: “A) - In via pregiudiziale, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertare il difetto di Giurisdizione del Giudice del primo grado, Giudice di Pace di GR, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado territorialmente competente. B) -In accoglimento del presente appello, annullare la sentenza impugnata n. 1901/2023 e, in riforma della stessa, nel rilevare la preliminare carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del sig.
[...]
– stante la irritualità e tardività della opposizione proposta nel giudizio Controparte_6 incardinato dinanzi al Giudice di Pace di GR N.R.G. 5240/2021 – dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dal diritto a proporre opposizione all'estratto di ruolo portato dalla cartella n. 07120110066030749000 nonché la nullità per i motivi tutti sopra esplicitati, accertando e dichiarando il credito non prescritto. C) -Nel merito, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta in I
Grado dal sig. , perché inammissibile, improcedibile, improponibile, pretestuosa e, CP_6 comunque, infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto. D) - In accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, revocare la condanna alle spese nei confronti del
Concessionario, per i motivi sopra illustrati. E) - Con vittoria di spese e competenze di causa del presente grado di giudizio”.
Si costituiva altresì deducendo a sua volta: 1) In merito al difetto di Controparte_6 giurisdizione e alla dichiarazione di prescrizione delle somme, successiva alla cartella esattoriale e indicate nel pignoramento presso terzi;
2) Non sussiste alcuna carenza di interesse atteso l'impugnazione del pignoramento presso terzi, dell'intimazione e della cartella esattoriale in esso contenuta;
3) Prescrizione delle somme per il decorso del termine quinquennale, ex art. 2948 IV pagina 3 di 8 co. CC, dalla notifica della cartella esattoriale come indicato nel verbale di prima udienza a seguito della precisazione della domanda;
4) Carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc, somma rientrante nella cosiddetta Pace fiscale, inammissibilità dell'appello; 5) Inammissibilità del gravame, violazione del combinato artt. 113 co. 2 e 339 co. 3 cpc. Chiedeva pertanto: “per i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta, dichiarare inammissibile il gravame, in via subordinata confermare la sentenza n. 1901 del 2023 resa dal Giudice Onorario di Pace di GR anche con diversa motivazione;
condannare la parte appellante al pagamento delle spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario ed oneri di legge da attribuirsi al sottoscritto avv.to antistatario del presente grado di giudizio Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Si chiede di disporre la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter cpc.”
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n.
14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992”, la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari
(“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”).
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la pagina 4 di 8 precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R.
20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni.
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti,
pagina 5 di 8 estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n.
12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” sarebbe quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di distinzioni esegetiche, pagina 6 di 8 intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Nelle parole della Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti
SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto pagina 7 di 8 recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla comune prospettazione delle parti sul punto, divergendo le posizioni di queste in ordine all'interpretazione giuridica della fattispecie concreta, e delle conseguenze da trarne), deve rilevarsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria.
Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali, allo stato, ancora controversa (ci si riferisce alla giurisprudenza formatasi in materia di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di mesi
3;
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, 6.11.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 3522/2023 promossa da:
, ente pubblico economico, che, subentra a Controparte_1 titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo
, tra cui di , ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del CP_2 Controparte_3
22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1°dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016, svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n.
203 del 2005, in persona del sig. (C. ), nella qualità di Controparte_4 C.F._1
Responsabile Contenzioso a ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto CP_5
Notaio Rep 180134 del 22/06/2023, Racc. 12348 rilasciata da Persona_1 [...]
, con sede legale in Via G. Grezar n. 14, codice fiscale e p. Iva Controparte_1 Per_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Consiglia Fortunato (CF ) P.IVA_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, alla via Luigi Cacciatore n. 3, giusta procura resa in calce all'atto di appello e conferimento incarico datato 13/07/2023
-APPELLANTE contro pagina 1 di 8 nato il [...] a [...], e residente in [...]
Casa dei Miri n. 58, GR (Na), con n. di c.f. rappresentato e C.F._3 difeso dall'avv. con n. di c.f. , con studio legale Controparte_7 C.F._4
ubicato al Corso Alcide De Gasperi n. 16, C/mare di Stabia (Na), in virtù di procura, ex art. 83 cpc apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-APPELLATO
Oggetto: appello avverso sent. n. 1901/2023, resa dal Giudice di Pace di GR;
impugnazione estratto ruolo relativo a cartella di pagamento;
difetto di giurisdizione.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28/06/2021, , conveniva in Controparte_6 giudizio l' , già l' Controparte_1 Controparte_3 odierna appellante, innanzi al Giudice di Pace di GR, proponendo opposizione avverso estratto di ruolo per intervenuta prescrizione della cartella di pagamento n.
07120110066030749000, per un importo pari ad € 606,21, giusto ruolo formato dal
[...]
per omesso pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti. Si costituiva Controparte_8
l' la quale eccepiva preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in CP_9
favore della Commissione Tributaria competente territorialmente, ora Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado. Formulava istanza di riunione con altri giudizi incardinati dal contribuente. Eccepiva, di poi, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'avversa opposizione ad estratto di ruolo, per carenza dell'interesse ad agire dell'istante ex art. 100 c.p.c. - non essendo stata impugnata la cartella entro i termini di legge previsti dalla data della regolare notifica - e la tardività della opposizione proposta, con conseguente decadenza dal diritto a proporla.
Evidenziava, la correttezza dell'iter di notifica eseguito dall'Agente della Riscossione. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e diritto. Il Giudice di Pace di
GR, superata l'eccezione di difetto di giurisdizione, annullava il ruolo e la cartella stante l'intervenuta prescrizione del credito.
pagina 2 di 8 Proponeva appello l' per i seguenti motivi: 1) Sul capo della sentenza, in cui il giudice di CP_9 prime cure si dichiara competente a decidere sui tributi e quindi rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione;
2) violazione ex artt. 37, 112 e 615 c.p.c. - nullità della sentenza per erronea pronuncia e motivazione sull'eccepito difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore del giudice tributario;
3) Violazione ex artt. 112, 100 e 615 c.p.c. - nullita' della sentenza per erronea pronuncia e/o motivazione sulla inammissibilita' della opposizione ad estratto di ruolo;
4) Difetto di motivazione. Errata pronuncia in ordine alle prove esibite dal
. Violazione dell'art. 115 cpc. Errore in procedendo et in iudicando. Nullità della CP_10
sentenza di primo grado. Ultrapetizione. Violazione dell'art. 112 cpc;
5) Erronea motivazione del dispositivo sulla condanna alle spese di giudizio. Violazione di legge. Chiedeva pertanto: “A) - In via pregiudiziale, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertare il difetto di Giurisdizione del Giudice del primo grado, Giudice di Pace di GR, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado territorialmente competente. B) -In accoglimento del presente appello, annullare la sentenza impugnata n. 1901/2023 e, in riforma della stessa, nel rilevare la preliminare carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. del sig.
[...]
– stante la irritualità e tardività della opposizione proposta nel giudizio Controparte_6 incardinato dinanzi al Giudice di Pace di GR N.R.G. 5240/2021 – dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dal diritto a proporre opposizione all'estratto di ruolo portato dalla cartella n. 07120110066030749000 nonché la nullità per i motivi tutti sopra esplicitati, accertando e dichiarando il credito non prescritto. C) -Nel merito, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta in I
Grado dal sig. , perché inammissibile, improcedibile, improponibile, pretestuosa e, CP_6 comunque, infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto. D) - In accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, revocare la condanna alle spese nei confronti del
Concessionario, per i motivi sopra illustrati. E) - Con vittoria di spese e competenze di causa del presente grado di giudizio”.
Si costituiva altresì deducendo a sua volta: 1) In merito al difetto di Controparte_6 giurisdizione e alla dichiarazione di prescrizione delle somme, successiva alla cartella esattoriale e indicate nel pignoramento presso terzi;
2) Non sussiste alcuna carenza di interesse atteso l'impugnazione del pignoramento presso terzi, dell'intimazione e della cartella esattoriale in esso contenuta;
3) Prescrizione delle somme per il decorso del termine quinquennale, ex art. 2948 IV pagina 3 di 8 co. CC, dalla notifica della cartella esattoriale come indicato nel verbale di prima udienza a seguito della precisazione della domanda;
4) Carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc, somma rientrante nella cosiddetta Pace fiscale, inammissibilità dell'appello; 5) Inammissibilità del gravame, violazione del combinato artt. 113 co. 2 e 339 co. 3 cpc. Chiedeva pertanto: “per i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta, dichiarare inammissibile il gravame, in via subordinata confermare la sentenza n. 1901 del 2023 resa dal Giudice Onorario di Pace di GR anche con diversa motivazione;
condannare la parte appellante al pagamento delle spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario ed oneri di legge da attribuirsi al sottoscritto avv.to antistatario del presente grado di giudizio Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado. Si chiede di disporre la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter cpc.”
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
La tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra le due giurisdizioni nel momento dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione alla giurisdizione del Giudice Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere degli atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n.
14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992”, la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari
(“si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”).
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la pagina 4 di 8 precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R.
20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”; il quadro è completato dall'art. 19 del medesimo decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tuttavia, la successiva pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”), cagionando per tale via un vuoto di tutela giudicato inammissibile, ha dato altresì la stura ad un generale ripensamento dell'esatta collocazione del confine tra le giurisdizioni.
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs. 546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti,
pagina 5 di 8 estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019).
Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n.
12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni Unite n. 30666/2022, che giungono dunque ad operare un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” sarebbe quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di distinzioni esegetiche, pagina 6 di 8 intende riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Nelle parole della Suprema Corte da ultimo menzionata, premesso che “non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto […] È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti
SS.UU. arrivano pertanto a concludere che “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dalla ricostruzione favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale, si ritiene tuttavia di aderire all'orientamento da ultimo menzionato (e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto pagina 7 di 8 recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato all'esame pratico sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
Pertanto, non essendo ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (come appare dalla comune prospettazione delle parti sul punto, divergendo le posizioni di queste in ordine all'interpretazione giuridica della fattispecie concreta, e delle conseguenze da trarne), deve rilevarsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria.
Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali, allo stato, ancora controversa (ci si riferisce alla giurisprudenza formatasi in materia di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di mesi
3;
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, 6.11.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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