Sentenza breve 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 14/01/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00388/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06353/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6353 del 2024, proposto -OMISSIS- -OMISSIS- ed -OMISSIS-, quali rappresentanti legali del minore -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Michele Pascarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Caivano, in persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
- del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno, prot. n. -OMISSIS-, con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Caivano ha assegnato, per l’anno scolastico 2024/2025, all’alunno -OMISSIS- -OMISSIS- solamente n. 18 ore di sostegno didattico, a fronte delle n. 35 ore frequentate dall’alunno e proposte dal GLO e prescritte nel PEI come misura per l’anno scolastico in corso, a copertura totale dell’orario scolastico (“il GLO concorda per un numero di ore pari alla frequenza scolastica”);
- dei provvedimenti ulteriori (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto atti endoprocedimentali mai pubblicati) con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno determinato l’organico di fatto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2024/2025, assegnando all’Istituto Scolastico sopraindicato un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti con disabilità iscritti presso tale scuola e, nel caso di specie, all’alunno -OMISSIS- -OMISSIS-;
- d’ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici;
E PER L’ACCERTAMENTO
- del diritto del minore -OMISSIS- -OMISSIS- a fruire del monte ore di sostegno e del relativo insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap, così come riconosciuti (35 ore – rapporto 1:1 – copertura oraria intera settimana scolastica);
- dell’obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di dare corretta esecuzione al PEI (piano educativo individuale) in favore del piccolo -OMISSIS- -OMISSIS- e, pertanto, assegnare al minore il numero di ore di sostegno prescritto nel PEI (copertura oraria intera settimana scolastica - n. 35 ore – rapporto 1:1);
E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVEDIMENTO CAUTELARE:
dell’Amministrazione Scolastica alla piena ed effettiva attuazione del PEI per l’anno scolastico in corso 2024/2025, con l’attribuzione delle ore di sostegno, pari all’intero orario scolastico, come indicate in favore del minore -OMISSIS- -OMISSIS-, con conseguente assegnazione allo stesso alunno di un insegnante specializzato per le attività didattiche di sostegno, per il numero di ore settimanali ivi quantificate e ritenute necessarie in relazione alla gravità dell’handicap riconosciuto (intero orario scolastico settimanale - n. 35 ore);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni scolastiche;
Visto il D.P. n. 2642 del 13 dicembre 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il minore è affetto da “disturbo dello spettro autistico” con ADHD, patologia riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 ed ai fini dell’invalidità civile e, per l’anno in corso, frequenta la prima classe della scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di Caivano, per un tempo settimanale di 35 ore;
- con l’atto impugnato, il dirigente scolastico ha riconosciuto l’assegnazione di 18 ore di insegnamento di sostegno scolastico nonostante dalla diagnosi funzionale in atti emerga la necessità del sostegno scolastico con rapporto in deroga per gravità e nel verbale del G.L.O. dell’8 febbraio 2024 allegato al P.E.I. a.s. 2023/2024, fosse indicato: “Si concorda per un numero di ore pari alla frequenza scolastica”;
Ritenuto che alla luce degli elementi sopra riportati, il ricorso debba accogliersi, essendo fondata la censura del difetto di motivazione, poiché, nonostante la situazione di disabilità grave del minore, che peraltro non presenta rispetto all’anno passato indici di miglioramento, l’Amministrazione non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno (alla base del sostegno scolastico degli alunni disabili; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341), così perpetrando la prassi di attendere le decisioni giudiziali per garantire il pieno esercizio del diritto fondamentale allo studio e di incentivare al contempo il relativo contenzioso giudiziale e i conseguenti oneri (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341);
Ritenuto, in conclusione sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che l’atto deve essere annullato, con il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
Rilevato:
- che la regolazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie nei sensi di cui in motivazione;
- condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 750,00 oltre accessori come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.