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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1889 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 9639 dell'anno 2020, vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede in Leverano alla via Ancona n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Matino presso il cui studio legale in
Leverano alla via Baracca n. 12 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– Attrice e Convenuta in Riconvenzionale–
E
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Fiumara del Foro di Roma, presso il cui studio legale in Roma alla piazza Re di Roma, n. 21 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– Convenuta ed attrice in Riconvenzionale –
1 All'udienza del 10.06.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 23.12.2020 la società conveniva in giudizio la società al fine Parte_1 CP_1
di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi strutturali e della inadeguatezza
funzionale dell'impianto di imbottigliamento commissionato da Parte_1
alla in persona del suo legale rappresentante p.t., giusta Conferma CP_1
d'ordine del 10.12.2015;
2. accertare e dichiarare la parziale risoluzione del contratto di fornitura di cui
alla conferma d'Ordine del 10.12.2015 per grave inadempimento della CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., ed in ragione dei vizi genetici
[...]
e delle anomalie strutturali che rendono l'impianto di imbottigliamento,
segnatamente il pentablocco isobarico e relativi accessori, inidonei all'uso per
cui era stato commissionato, acquistato ed integralmente pagato, e per l'effetto,
3. condannare la società in persona del suo legale rappresentante CP_1
p.t., alla restituzione in favore di delle somme ad oggi versate, pari Parte_1
ad € 332.559,50, oltre IVA, ed interessi legali, quale prezzo d'acquisto del
pentablocco isobarico e relativi accessori, oltre che al risarcimento di tutti i
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e allo stato ammontanti a
2 complessivi € 300.518,60, di cui € 69.800,00 in relazione alle ingenti perdite di
prodotto, bottiglie e accessori per il confezionamento verificatesi durante i cicli
di produzione;
€ 33.418,60, oltre IVA, quali costi affrontati per gli interventi
riparativi e/o sostitutivi delle componenti meccaniche e non dell'impianto,
nonostante la previsione di garanzia di cui alla conferma d'ordine del
10.12.2015; € 68.800,00 pari al mancato guadagno derivante dalla impossibilità
di far fronte in termini di produzione a tutti gli ordinativi ed € 63.500,00 pari ai
maggiori esborsi sostenuti derivanti dall'aggravio dei costi del personale per il
prolungarsi di ciascun ciclo di imbottigliamento;
€ 35.500,00 oltre IVA quali
costi sostenuti per gli adeguamenti strutturali di supporto all'impianto di
imbottigliamento; € 29.500,00 per il disagio patito e così per un importo complessivo ammontante ad € 633.078,10, oltre IVA, ed interessi in misura
legale dal dì della domanda al soddisfo, ovvero di quello maggiore o minore che
sarà accertato in corso di causa;
4. In subordine, accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi strutturali e della
inadeguatezza funzionale dell'impianto di imbottigliamento commissionato da
alla in persona del legale rappresentante p.t., giusta Parte_1 CP_1
Conferma d'ordine del 10.12.2015 e per lo effetto,
5. disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1492 cod. civ., la riduzione del prezzo nella misura pari all'importo versato per l'acquisto del pentablocco isobarico, ovvero € 332.559,50, oltre IVA, e relativi accessori rispetto all'intero costo dell'impianto, con condanna della società in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., alla restituzione della somma di € 332.559,50 oltre IVA in
3 favore della oltre che al risarcimento dei danni patrimoniali e Parte_1
non patrimoniali per un ammontare pari a € 270.518,60, di cui € 69.800,00 in
relazione alle ingenti perdite di prodotto, bottiglie e accessori per il
confezionamento verificatesi durante i cicli di produzione;
€ 33.418,60, oltre
IVA, quali costi affrontati per gli interventi riparativi e/o sostitutivi delle
componenti meccaniche e non dell'impianto, nonostante la previsione di
garanzia di cui alla conferma d'ordine del 10.12.2015; € 68.800,00 pari al
mancato guadagno derivante dalla impossibilità di far fronte in termini di
produzione a tutti gli ordinativi ed € 63.500,00 pari ai maggiori esborsi sostenuti
derivanti dall'aggravio dei costi del personale per il prolungarsi di ciascun ciclo
di imbottigliamento;
€ 35.500,00 oltre IVA quali costi sostenuti per gli adeguamenti strutturali di supporto all'impianto di imbottigliamento;
€
29.500,00 per il disagio patito e così per un importo complessivo di €
633.078,10, oltre IVA, ovvero di quello maggiore o minore che sarà accertato in
corso di causa”.
A fondamento della domanda la società attrice deduceva in particolare:
- che nell'anno 2015 commissionava alla società convenuta la realizzazione di un impianto per l'imbottigliamento di birra, idoneo all'imbottigliamento di circa 5.500/6.000 bottiglie ad ora (bph);
- che nel mese di marzo 2017, benché non si fosse proceduto al collaudo di tutte le componenti nel loro complesso, l'impianto veniva messo in funzione disvelando molteplici anomalie tecniche;
4 - che, nonostante i molteplici interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dalla società convenuta e da una società terza da quest'ultima incaricata, i vizi non venivano sanati rendendo l'impianto non conforme alle esigenze della società attrice e all'uso pattuito;
- che l'impianto di imbottigliamento rimaneva comunque privo di collaudo finale;
- che al fine di far verificare in contraddittorio lo stato dell'impianto di imbottigliamento la società attrice introduceva un giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c..
Con apposita comparsa di costituzione e risposta la società convenuta si opponeva alle domande formulate dall'attrice, contestando tutto quanto ex
adverso dedotto e chiedendone quindi il rigetto in quanto infondate in fatto come in diritto e chiedendo di:
“a) dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce essendo
competente quello di Roma o in subordine quella di Velletri
b) dichiarare la inammissibilità e nullità e dell'accertamento tecnico preventivo
e della relazione CTU della Ing. per i motivi sopra indicati e comunque Per_1
per incompetenza territoriale del giudice adito essendo competente il giudice di
Roma o in subordine Velletri
c) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e ss.
c.p.c. nonché la inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo così come
avanzata da parte attrice;
5 d) rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e
comunque per intercorsa decadenza e prescrizione;
e) in caso di accoglimento della domanda attrice, condannare la CP_2
alla restituzione della macchina in favore della nonché al
[...] CP_1
pagamento di un indennizzo per l'utilizzo della stessa nella misura indicata pari
ad euro 100.000,00 fino ad oggi o nella somma ritenuta congrua dal giudice e
ciò anche per gli anni successivi nella misura quantomeno di 30.000,00 euro
annui da compensarsi con quanto eventualmente ritenuto dovuto all'attrice a
titolo di restituzione prezzo;
f) dichiarare la grave responsabilità precontrattuale nonché contrattuale della
per i motivi sopra dedotti e per il comportamento contrario di Parte_1
buona fede e correttezza e condannare la stessa al pagamento della somma di
euro 66.864,00 per i maggiori costi sopportati dalla , oltre a interessi e CP_1
rivalutazione monetaria e che si eccepiscono comunque in compensazione con le
somme ritenute eventualmente dovute in favore dell'attrice. Con vittoria di spese,
competenza ed onorari del giudizio”.
La causa veniva istruita con prove per interpello e per testi nonché con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti processuali e del fascicolo di cui al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art.696 c.p.c. iscritto al numero 2611/2020 R.G. del Tribunale di Lecce.
All'udienza del 10.06.2025 svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
precisate le conclusioni come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è
discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
6 **********
1 – Occorre innanzitutto procedere con la disamina dell'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla società convenuta che ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma o di Velletri.
Tale eccezione non è fondata, con conseguente conferma della competenza territoriale del Tribunale di Lecce a conoscere del presente giudizio.
Parte convenuta fonda l'eccezione in parola sulla previsione contrattuale
(clausola del foro) contenuta nella conferma d'ordine nella parte in cui dispone che “il foro competente si considera quello di Roma, con rinuncia del committente ad ogni eccezione in merito alla competenza del foro stesso”.
Sul tema è opportuno richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale,
al quale il Giudicante aderisce senza riserve, in base al quale “la designazione
convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli
previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione
espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può
essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve
risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti
volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (Cass. n.
9754/2024).
Nel caso di specie la clausola derogatoria della competenza territoriale non appare idonea a far assumere all'indicazione negoziale il carattere della esclusività, non contenendo una chiara, inequivoca e concorde manifestazione di volontà dei contraenti volta ad escludere l'operatività degli altri fori alternativi
7 previsti dalla legge;
per attribuire al foro convenzionale carattere di esclusività è
infatti necessaria l'espressa specificazione della volontà delle parti di considerare il foro convenzionale indicato come unico ed esclusivo riferimento territoriale in merito.
2- Infondata è anche l'eccezione di nullità della citazione per genericità del
petitum e della causa petendi, avendo la società attrice esaurientemente esposto le ragioni in punto di fatto e di diritto (vizi della cosa venduta) poste a base della domanda giudiziale proposta in giudizio avente ad oggetto in via principale la risoluzione del contratto di vendita e il risarcimento del danno conseguenziale.
3 – Quanto all'eccezione di decadenza, secondo un costante orientamento giurisprudenziale in tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento da parte del venditore dei vizi del bene venduto esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia che può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda ai relativi interventi sostitutivi e/o riparativi (Cass. n. 8775/2024).
Nel caso di specie la società venditrice eseguiva numerosi interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria sia direttamente che per il tramite della società terza sull'impianto di imbottigliamento oggetto di CP_3
vendita già a distanza di soli dieci giorni (intervento del 24.3.2017) dalla messa in funzione dell'impianto di imbottigliamento avvenuto in data 13.3.2017.
Quanto alla prescrizione dell'azione di garanzia occorre rilevare che il termine di prescrizione di cui all'art. 1495, comma terzo, c.c. è soggetto alle interruzioni previste dagli artt. 2943 e segg. del codice civile;
nel caso di specie la
8 prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, anche con riferimento alla proposta azione risarcitoria, a norma dell'art. 2944 c.c., per effetto del riconoscimento da parte della società convenuta della garanzia per vizi della cosa venduta, essendo gli interventi di riparazione eseguiti incompatibili con la volontà del venditore di contestare l'esistenza dei vizi stessi, costituendo così atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia (Cass. n. 33380/2023).
4 – Quanto al merito la società attrice ha chiesto in via principale l'accertamento della sussistenza di vizi strutturali e dell'inadeguatezza funzionale dell'impianto di imbottigliamento acquistato dalla società convenuta.
Tale domanda è fondata e deve quindi essere accolta.
Il rapporto intercorso tra le parti contrattuali va ricondotto al negozio tipico di compravendita di cui agli artt. 1470 ss. c.c., consistente nel trasferimento della proprietà di una res verso il corrispettivo di un prezzo, nel cui ambito il venditore
è obbligato a consegnare la cosa venduta, a garantirne l'acquisto della proprietà
in favore dell'acquirente e a garantire l'acquirente dai vizi della cosa venduta.
Con riferimento a tale ultimo obbligo, gli esiti della ctu depositata in seno al procedimento ex art. 696 c.p.c., ai quali il Giudicante aderisce senza riserve in quanto congruamente motivati e frutto di un procedimento peritale scevro da errori o omissioni di carattere logico e/o metodologico, evidenziano che “il
pentablocco di imbottigliamento è deficitario rispetto alle prestazioni
prospettate in sede di conferma d'ordine” e che “la superficie di parte del
basamento e della tappatrice risultano manifestamente degradate, e presentano
segni evidente di ruggine in più parti”, con conseguenti problematiche sia in
9 termini igienico-sanitari del prodotto da imbottigliare, sia in termini di sicurezza dell'impianto stesso.
Problematiche, peraltro, la cui rilevanza e gravità può essere desunta dal numero degli interventi tecnici eseguiti sull'impianto di imbottigliamento e dal mancato collaudo dell'impianto stesso.
In sede testimoniale il tecnico incaricato ( , dipendente della Testimone_1
società non solo ha dichiarato espressamente che “le prove di CP_3
collaudo del citato monoblocco non sono mai andate a buon fine, per CP_1
molteplici problemi verificatisi sulla macchina”, ma ha anche disconosciuto la propria sottoscrizione apposta sul documento di collaudo impianto del
23.09.2017.
L'accertamento dei vizi di funzionamento sull'impianto di imbottigliamento oggetto di causa comporta l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di vendita per grave inadempimento della società convenuta, non rispondendo l'impianto alle qualità promesse ed essenziali indicate nei documenti contrattuali.
Come verificato in sede di accertamento tecnico preventivo, infatti, l'impianto di imbottigliamento può infatti funzionare regolarmente soltanto ad un ritmo di
2000 bph (2000 bottiglie per ora), rispetto alla velocità attesa di 5000/6000 bph.
La risoluzione contrattuale deve ritenersi estesa anche agli accessori del pentablocco isobarico, considerata la rilevanza dei vizi riscontrati e il nesso di unitarietà economico-funzionale che lega tutte le componenti meccaniche acquistate.
10 Ne consegue la risoluzione parziale del contratto di vendita, con conseguente obbligo della società convenuta venditrice di restituzione del prezzo versato dalla società attrice a titolo di prezzo, pari alla somma complessiva di euro 249.126,00
(di cui euro 188.400,00 per il pentablocco isobarico ed euro 60.726,00 per gli elementi accessori indicati nella conferma d'ordine), con correlativo obbligo di restituzione alla venditrice dell'impianto di imbottigliamento oggetto di causa,
con onere di disinstallazione a carico della medesima società venditrice pari a ulteriori euro 3.080,00 come quantificati in sede di ATP.
5 – Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno, la società attrice ha chiesto il risarcimento dei danni nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante per un importo complessivo pari ad euro 391.100,32.
Tale domanda non può essere accolta in quanto non provata.
Quanto alle perdite di prodotto, di bottiglie ed accessori per il confezionamento,
occorre evidenziare che seppur astrattamente plausibile che il difettoso funzionamento dell'impianto abbia causato tale voce di danno, la società attrice non ha però fornito in merito alcun elemento probatorio utile ai fini della sua concreta quantificazione, non potendo il documento prodotto denominato
“riepilogo perdita di prodotto” assurgere a prova del danno medesimo.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi in ordine al risarcimento del danno per lucro cessante, quantificato dalla società attrice in euro 68.800,00.
La società attrice non ha fornito in merito alcun riscontro probatorio attestante l'impossibilità – dovuta ai vizi accertati dell'impianto – di far fronte alle richieste
11 d'ordine ricevute, mancando in atti qualunque documento comprovante contratti di fornitura di birra rimasti inevasi totalmente o parzialmente.
Palesemente infondata la richiesta del danno non patrimoniale da “disagio patito”
quantificato in euro 29.500,00, difettando qualunque elemento di prova in merito.
Quanto alle spese di lite ritiene il Giudicante che non sussistono nel caso di specie i presupposti per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.; spese da liquidarsi in dispositivo secondo parametri prossimi ai valori medi tariffari applicabili ratione temporis.
Per analoghe ragioni le spese dell'ATP, liquidate nel relativo procedimento cautelare con decreto del 26.01.2021, devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulle domande formulate dalla società in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della società CP_1
così provvede:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce;
2) dichiara la risoluzione parziale del contratto di vendita intercorso tra le parti e condanna la società al pagamento in favore della società attrice CP_1
della somma di 252.206,00 euro, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
12 3) dispone la restituzione alla società convenuta di quanto oggetto di vendita limitatamente al pentablocco isobarico e ai relativi accessori come indicati nella lettera di conferma d'ordine del 10.12.2015;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
5) condanna la società alla refusione in favore della società attrice CP_1
delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 1686,00 per spese ed in euro 13.650,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del
15% sul compenso, IVA e CAP come per legge, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario;
6) pone le spese peritali dell'ATP, già liquidate con separato decreto,
definitivamente a carico della società Controparte_1
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce in data 11.06.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Valentino Pirelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.
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