TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/10/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1049/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Ada CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 1049/2025 promossa da:
(C.F ), rappresentato dall'amministratore di Parte_1 C.F._1
sostegno (CF: e difeso dall'Avv. Luigi Barbieri e Parte_2 C.F._2
dall'Avv. Mario Barbieri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi
Barbieri sito in Chiavari, Corso de Michiel 26/3,
(C.F.: ), difesa e rappresentata dall'Avv. Luigi Barbieri Parte_3 C.F._3
e dall'Avv. Matteo Barbieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi
Barbieri sito in Chiavari, Corso de Michiel 26/3,
- ATTORI
CONTRO
, in persona del direttore pro tempore, Controparte_1
- CONVENUTA
FATTI DI CAUSA
Nella presente causa le parte attrici hanno chiesto che sia dichiarata l'intervenuta usucapione in proprio favore, per il possesso protratto dal 1998 ad oggi, del magazzino situato in Casarza Ligure (GE), censito ed individuato al foglio 33, mappale 862, sub. 3, cat.
C/6, classe 2, superficie mq 16, Rendita catastale € 118,99, reddito Agrario € 5,58.
A sostegno della propria tesi, le parti attrici hanno affermato e chiesto di provare di essere nella disponibilità del bene immobile- di cui hanno goduto e sfruttato in via esclusiva- da
1 oltre vent'anni così come è stato dichiarato dalla sentenza n. 63/1998 emessa del PR di SE AN (in una causa possessoria).
La parte convenuta ha eccepito che gli attori non abbiano provveduto alla comunicazione di essere in possesso del bene vacante in adempimento al disposto di cui all'art. 1, comma
260, L. 296/2006.
Gli attori, in relazione a tale eccezione, rilevano che nell'anno 2023- anno di chiusura dell'eredità giacente e quindi di passaggio dei beni al demanio- l'usucapione era già completata e pertanto gli stessi non avrebbero dovuto procedere alla notifica di cui sopra poiché all'epoca dei fatti la proprietà del bene era in capo al de cuius e non in regime di eredità giacente.
All'udienza del 05/06/2025 il Giudice, con ordinanza, ritenute non necessarie le prove orali e considerata la causa matura per la decisione, rinviava all'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. che sostituisce con le note scritte ex. art. 127 ter c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda delle parti attrice è fondata e come tale va accolta.
In primo luogo occorre esaminare l'eccezione relativa alla mancata comunicazione ex art. 1, comma 260, della L. n. 296 del 2006.
Nel caso di specie si deve rilevare che, come allegato dagli attori, e Parte_1 [...]
avevano stipulato in data 28.10.1995 un contratto di compravendita immobiliare Pt_3
per acquistare da un appartamento sito in Casarza Ligure, (prod. 2 e 5). Controparte_2
Allegano gli attori che mancando la documentazione catastale necessaria, gli attori non avevano perfezionato la compravendita anche di un annesso vano attrezzi (oggi oggetto di domanda) ma vi erano stati immessi ugualmente dal venditore nel possesso.
Tali allegazioni sono confermate dalla sentenza n.63 del 1998 emessa dal PR di
Chiavari (prod. 6), il vano attrezzi oggetto di causa risulta nella disponibilità di Pt_1
e da oltre vent'anni. A seguito della morte di , il
[...] Parte_3 Controparte_2
Tribunale di Genova, con decreto del 02/12/2021, dichiarava la giacenza dell'eredità del de cuius. Successivamente, con decreto del 04/10/2023, il Tribunale disponeva la chiusura dell'eredità giacente e la devoluzione del bene al Demanio ex art. 586 c.c.
In merito all'art. 1, comma 260, della L. n. 296 del 2006, la Corte Suprema ha precisato che la norma “che sancisce che i privati interessati a far valere un possesso ad usucapionem debbano comunicare all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità 2 giacente, si applica anche in caso di possesso intrapreso ma non ancora maturato all'epoca di entrata in vigore della predetta legge poiché, secondo le regole generali, l'effetto retroattivo della legge trova i suoi limiti nei diritti quesiti.” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 34567 del
27/12/2024).
Pertanto, la norma in questione, che ha introdotto l'obbligo di comunicazione da parte del possessore all , avendo natura sostanziale non ha efficacia retroattiva Controparte_1
e conseguentemente non si applica alle fattispecie in cui il termine per l'usucapione sia già compiuto.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, l'eredità è stata dichiarata giacente nell'anno
2021 e il bene veniva devoluto al con provvedimento del 04/10/2023. CP_1
Tuttavia, gli attori erano già stati immessi nel possesso del bene immobile nel 1998 (così come si evince dalla sentenza del PR di Chiavari) e, al momento della apertura e chiusura dell'eredità giacente, il termine ventennale (2018) per l'usucapione era già decorso.
Pertanto, alla maturazione del termine per usucapione, la proprietà del magazzino era in capo agli attori e non in capo al soggetto ) di cui qualche anno dopo Controparte_2
(2021) si aprì l'eredità giacente. Ne consegue che la disposizione della legge 296/2006 non può trovare applicazione non trattandosi, al momento dell'entrata in vigore della legge, né di un bene vacante né di un bene derivante da un'eredità giacente.
L'eccezione è quindi infondata.
Venendo al merito e precisando quanto già accennato sopra, sussistono sia il cd. corpus possessionis, di natura oggettiva, consistente nella disponibilità e nel controllo materiale del bene che si assume di aver usucapito, sia il c.d. animus possidendi, di natura soggettiva, inteso come manifestazione del dominio esclusivo sulla “res”, con l'esclusione di soggetti terzi dal relativo godimento.
Nel caso di specie, alla luce delle prove documentali prodotte, è stato possibile dimostrare il possesso ultraventennale continuo, ininterrotto e non equivoco e l'animus possidendi.
Tali circostanze risultano dalla sentenza n. 63 del 1998, emessa dal PR di SE
AN, dalla quale si evince che, a partire da tale data- e dunque da oltre vent'anni- gli attori hanno avuto la piena disponibilità dell'immobile di cui essi hanno posseduto, goduto e sfruttato come proprietari esclusivi, depositandovi scatoloni, mobili e vari articoli di arredamento. È pertanto documentalmente dimostrato il possesso ultraventennale, ininterrotto, esclusivo ed escludente del bene immobile oggetto della presente causa.
La domanda delle parti attrici è fondata e va pertanto accolta. 3 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata nel dispositivo. A causa della novità dellla questione si si possono compensare per la metà .
Le spese si quantificano secondo il valore medio dello scaglione di riferimento ai sensi del Dm
147/22 per le fasi iniziali ed ai minimi per istruttoria e decisione. La rendita catastale è di € 118.99
e conseguentemente, ai sensi dell'art. 15 c.p.c. il valore della causa risulta di € 23.798.
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare € 3.387,00
Applicando la compensazione parziale, il compenso è di € 1693,50. Le spese vive devono essere integralmente corrisposte
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa:
ACCOGLIE la domanda delle parti attrici e, per l'effetto
DICHIARA che e sono divenuti proprietari per Parte_1 Parte_3
intervenuta usucapione del magazzino iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Genova, foglio 33, particella 862 sub. 3, cat. C/6, classe 2, superficie mq 16, Rendita catastale €
118,99 reddito Agrario € 5,58;
ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alle conseguenti trascrizioni;
COMPENSA per metà le spese di lite e conseguentemente NN l CP_1
a rifondere parti attrici le spese di lite che liquida in € 1693,50 euro per compensi,
[...]
€ 264 per esborsi, oltre spese generali, Iva e CPA.
4 Genova, 16.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ada CC
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Ada CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 1049/2025 promossa da:
(C.F ), rappresentato dall'amministratore di Parte_1 C.F._1
sostegno (CF: e difeso dall'Avv. Luigi Barbieri e Parte_2 C.F._2
dall'Avv. Mario Barbieri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi
Barbieri sito in Chiavari, Corso de Michiel 26/3,
(C.F.: ), difesa e rappresentata dall'Avv. Luigi Barbieri Parte_3 C.F._3
e dall'Avv. Matteo Barbieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luigi
Barbieri sito in Chiavari, Corso de Michiel 26/3,
- ATTORI
CONTRO
, in persona del direttore pro tempore, Controparte_1
- CONVENUTA
FATTI DI CAUSA
Nella presente causa le parte attrici hanno chiesto che sia dichiarata l'intervenuta usucapione in proprio favore, per il possesso protratto dal 1998 ad oggi, del magazzino situato in Casarza Ligure (GE), censito ed individuato al foglio 33, mappale 862, sub. 3, cat.
C/6, classe 2, superficie mq 16, Rendita catastale € 118,99, reddito Agrario € 5,58.
A sostegno della propria tesi, le parti attrici hanno affermato e chiesto di provare di essere nella disponibilità del bene immobile- di cui hanno goduto e sfruttato in via esclusiva- da
1 oltre vent'anni così come è stato dichiarato dalla sentenza n. 63/1998 emessa del PR di SE AN (in una causa possessoria).
La parte convenuta ha eccepito che gli attori non abbiano provveduto alla comunicazione di essere in possesso del bene vacante in adempimento al disposto di cui all'art. 1, comma
260, L. 296/2006.
Gli attori, in relazione a tale eccezione, rilevano che nell'anno 2023- anno di chiusura dell'eredità giacente e quindi di passaggio dei beni al demanio- l'usucapione era già completata e pertanto gli stessi non avrebbero dovuto procedere alla notifica di cui sopra poiché all'epoca dei fatti la proprietà del bene era in capo al de cuius e non in regime di eredità giacente.
All'udienza del 05/06/2025 il Giudice, con ordinanza, ritenute non necessarie le prove orali e considerata la causa matura per la decisione, rinviava all'odierna udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.. che sostituisce con le note scritte ex. art. 127 ter c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda delle parti attrice è fondata e come tale va accolta.
In primo luogo occorre esaminare l'eccezione relativa alla mancata comunicazione ex art. 1, comma 260, della L. n. 296 del 2006.
Nel caso di specie si deve rilevare che, come allegato dagli attori, e Parte_1 [...]
avevano stipulato in data 28.10.1995 un contratto di compravendita immobiliare Pt_3
per acquistare da un appartamento sito in Casarza Ligure, (prod. 2 e 5). Controparte_2
Allegano gli attori che mancando la documentazione catastale necessaria, gli attori non avevano perfezionato la compravendita anche di un annesso vano attrezzi (oggi oggetto di domanda) ma vi erano stati immessi ugualmente dal venditore nel possesso.
Tali allegazioni sono confermate dalla sentenza n.63 del 1998 emessa dal PR di
Chiavari (prod. 6), il vano attrezzi oggetto di causa risulta nella disponibilità di Pt_1
e da oltre vent'anni. A seguito della morte di , il
[...] Parte_3 Controparte_2
Tribunale di Genova, con decreto del 02/12/2021, dichiarava la giacenza dell'eredità del de cuius. Successivamente, con decreto del 04/10/2023, il Tribunale disponeva la chiusura dell'eredità giacente e la devoluzione del bene al Demanio ex art. 586 c.c.
In merito all'art. 1, comma 260, della L. n. 296 del 2006, la Corte Suprema ha precisato che la norma “che sancisce che i privati interessati a far valere un possesso ad usucapionem debbano comunicare all'Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità 2 giacente, si applica anche in caso di possesso intrapreso ma non ancora maturato all'epoca di entrata in vigore della predetta legge poiché, secondo le regole generali, l'effetto retroattivo della legge trova i suoi limiti nei diritti quesiti.” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 34567 del
27/12/2024).
Pertanto, la norma in questione, che ha introdotto l'obbligo di comunicazione da parte del possessore all , avendo natura sostanziale non ha efficacia retroattiva Controparte_1
e conseguentemente non si applica alle fattispecie in cui il termine per l'usucapione sia già compiuto.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, l'eredità è stata dichiarata giacente nell'anno
2021 e il bene veniva devoluto al con provvedimento del 04/10/2023. CP_1
Tuttavia, gli attori erano già stati immessi nel possesso del bene immobile nel 1998 (così come si evince dalla sentenza del PR di Chiavari) e, al momento della apertura e chiusura dell'eredità giacente, il termine ventennale (2018) per l'usucapione era già decorso.
Pertanto, alla maturazione del termine per usucapione, la proprietà del magazzino era in capo agli attori e non in capo al soggetto ) di cui qualche anno dopo Controparte_2
(2021) si aprì l'eredità giacente. Ne consegue che la disposizione della legge 296/2006 non può trovare applicazione non trattandosi, al momento dell'entrata in vigore della legge, né di un bene vacante né di un bene derivante da un'eredità giacente.
L'eccezione è quindi infondata.
Venendo al merito e precisando quanto già accennato sopra, sussistono sia il cd. corpus possessionis, di natura oggettiva, consistente nella disponibilità e nel controllo materiale del bene che si assume di aver usucapito, sia il c.d. animus possidendi, di natura soggettiva, inteso come manifestazione del dominio esclusivo sulla “res”, con l'esclusione di soggetti terzi dal relativo godimento.
Nel caso di specie, alla luce delle prove documentali prodotte, è stato possibile dimostrare il possesso ultraventennale continuo, ininterrotto e non equivoco e l'animus possidendi.
Tali circostanze risultano dalla sentenza n. 63 del 1998, emessa dal PR di SE
AN, dalla quale si evince che, a partire da tale data- e dunque da oltre vent'anni- gli attori hanno avuto la piena disponibilità dell'immobile di cui essi hanno posseduto, goduto e sfruttato come proprietari esclusivi, depositandovi scatoloni, mobili e vari articoli di arredamento. È pertanto documentalmente dimostrato il possesso ultraventennale, ininterrotto, esclusivo ed escludente del bene immobile oggetto della presente causa.
La domanda delle parti attrici è fondata e va pertanto accolta. 3 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata nel dispositivo. A causa della novità dellla questione si si possono compensare per la metà .
Le spese si quantificano secondo il valore medio dello scaglione di riferimento ai sensi del Dm
147/22 per le fasi iniziali ed ai minimi per istruttoria e decisione. La rendita catastale è di € 118.99
e conseguentemente, ai sensi dell'art. 15 c.p.c. il valore della causa risulta di € 23.798.
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare € 3.387,00
Applicando la compensazione parziale, il compenso è di € 1693,50. Le spese vive devono essere integralmente corrisposte
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa:
ACCOGLIE la domanda delle parti attrici e, per l'effetto
DICHIARA che e sono divenuti proprietari per Parte_1 Parte_3
intervenuta usucapione del magazzino iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Genova, foglio 33, particella 862 sub. 3, cat. C/6, classe 2, superficie mq 16, Rendita catastale €
118,99 reddito Agrario € 5,58;
ORDINA al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alle conseguenti trascrizioni;
COMPENSA per metà le spese di lite e conseguentemente NN l CP_1
a rifondere parti attrici le spese di lite che liquida in € 1693,50 euro per compensi,
[...]
€ 264 per esborsi, oltre spese generali, Iva e CPA.
4 Genova, 16.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ada CC
5