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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/05/2024, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
Dott. Ettore Di Roberto Giudice rel.
Dott. Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. 1487/2020 R.G.A.C. avente per oggetto:
SEPARAZIONE GIUDIZIALE TRA CONIUGI
Promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08.11.1949, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Rosa Caruso
- RICORRENTE -
Nei confronti di
, nato alla Spezia il 22.5.1941, rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1
Andrea Buondonno
- RESISTENTE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale della illustrissimo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, previa Pt_2 occorrendo ammissione dei capitoli di prova dedotti e non ammessi ed escussione dei testi ammessi e non sentiti, con riammissione in termini dell'attrice per la citazione,
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo a carico del marito a seguito delle reiterate violenze fisiche e morali inflitte alla moglie;
2) Respingere la domanda di addebito formulata dal sig. perché infondata in fatto e in diritto;
CP_1
3) Respingere la domanda del convenuto di ripetizione degli importi dal conto corrente in quanto inammissibile nel presente giudizio oltre che infondata;
4) Condannare il marito, sig. , a corrispondere alla moglie Controparte_1 Parte_1 un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 600,00 entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione Org annuale in via subordinata confermare l'importo di euro 350,00 mensili disposto a titolo di mantenimento della moglie con l'Ordinanza Presidenziale del 04/12/2020, condannando il convenuto a Org corrispondere detta somma entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annua
5) Con vittoria delle spese processuali”
Per parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza disattesa e respinta:
-NEL MERITO E IN VIA RICONVENZIONALE: -ACCERTARSI e DICHIARARSI, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per causa imputabile alle condotte del coniuge come Parte_1 descritte e documentate in parte narrativa e, per l'effetto, pronunciare la separazione legale dei coniugi con addebito della stessa alla sig.ra ai sensi e per gli effetti dell'art, 151 c.c.; - tenuto conto della Pt_1 sostanziale parità di capacità economica tra i coniugi, soprattutto per quanto attiene alle loro rispettive giacenze in denari liquidi, nonché in ragione della richiesta di addebito della separazione che il CP_1 quivi propone in via riconvenzionale, il Tribunale dovrà rigettare la richiesta dimessa dalla di Pt_1 divenire beneficiaria di un assegno di contributo al mantenimento a carico del marito;
-rigettare ogni altra domanda formulata e/o formulanda da parte della ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- assegnare la casa coniugale, già di sua proprietà esclusiva, al marito;
Con vittoria nelle spese di lite ed onorari e condanna ex art. 96 c.p.c. per la evidente temerarietà della lite in punto di richiesta di addebito”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile alla Spezia in data 21.8.1982. Pt_1 CP_1
La loro figlia, nata l'8 dicembre del 1976, è coniugata con prole e, pacificamente, Per_1
autosufficiente anche dal punto di vista economico.
Fino a giugno 2020 la coppia ha vissuto in immobile sito in Follo, di proprietà esclusiva di CP_1
successivamente lì ha continuato ad abitare il solo convenuto.
Il giudizio odierno è stato introdotto in data 8.9.2020.
La domanda in punto status, formulata da entrambe le parti, può senz'altro essere accolta, ai sensi dell'art. 151 c.c. non essendo revocabile in dubbio - al di là delle contrapposte allegazioni (che verranno esaminate nel dettaglio infra) circa le ragioni e le possibili responsabilità della crisi -
l'obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sia sia dunque, hanno chiesto al Tribunale l'addebito della separazione all'altro Pt_1 CP_1
coniuge.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha posto il comportamento aggressivo, verbalmente e fisicamente, che il marito avrebbe tenuto sin dai primi anni del matrimonio, deducendo in particolare: di aver denunciato il coniuge una prima volta in data 8.9.2015, dopo che il giorno precedente l'uomo, al quale aveva chiesto del denaro per cure dentistiche, l'aveva afferrata per i capelli e scaraventata contro il muro, procurandole le lesioni personali poi refertate dal Pronto
Soccorso; di essersi trasferita di conseguenza per alcuni giorni presso la sorella in Ameglia, Pt_3
anche rivolgendosi al centro antiviolenza Irene della Spezia per ricevere un supporto psicologico;
di aver poi deciso di fare rientro nella casa famigliare, nella speranza di un cambiamento, ritirando la denuncia di cui sopra;
che ciononostante non avrebbe mutato i suoi atteggiamenti litigiosi CP_1
e violenti;
di essere stata più di recente insultata e colpita con un legno alla tempia il giorno 17.2.2020, nel corso dell'ennesima lite occorsa entro le mura domestiche;
di essersi quindi allontanata per alcuni giorni, di nuovo ospite della sorella, per poi nuovamente tornare dal marito, in seguito alle ripetute richieste di perdono di questi;
minacciata per l'ennesima volta, di avere infine approfittato di una visita della figlia in data 20.06.2020 per scappare, allontanandosi ancora in tenuta casalinga senza portare via nulla con sé e trovando ospitalità come al solito presso l'abitazione della sorella;
di non essere successivamente riuscita a recuperare neppure i propri indumenti ed effetti personali, il coniuge avendo provveduto a sostituire la serratura della porta d'ingresso dell'abitazione; di aver sporto nei confronti del marito nuova denuncia in data 23.07.2020, per i maltrattamenti subiti nel corso della vita coniugale. ha lamentato a propria volta la condotta dell'odierna ricorrente, a suo dire in palese CP_1
violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e ha in particolare osservato: che nel corso degli anni avrebbe più volte abbandonato la casa famigliare, sparendo nel nulla per giorni senza Pt_1
apparente motivo, anche costringendolo a rivolgersi a terzi per la custodia temporanea della figlia, in caso di impegni di lavoro in trasferta;
di non aver provocato, nel settembre del 2015, alcuna lesione alla moglie, la quale, invece, nell'agosto di quell'anno aveva per l'ennesima volta abbandonato immotivatamente il tetto coniugale, per poi riferirgli della denuncia sporta nel frattempo e pretendere
50.000,00 euro per la remissione della querela;
di aver accettato di pagare, pur consapevole della propria innocenza, accreditando la somma richiesta sul conto corrente personale della ricorrente;
di non aver usato violenza neppure in data 17.2.2020, quella mattina essendo sempre stato impegnato nel taglio di una grossa quercia presente nella sua proprietà, in compagnia di tale Persona_2 che minacciando un'altra denuncia, avrebbe a quel punto nuovamente avanzato pretese Pt_1 economiche;
di aver quindi accettato di acquistare per la moglie un'autovettura e di cointestare il conto corrente da sempre alimentato esclusivamente con i proventi dapprima del suo lavoro e poi della sua pensione (con una giacenza all'epoca di circa 165.000,00 euro); che nei mesi successivi la moglie ha prelevato da tale conto oltre 60.000,00 euro complessivamente;
che il giorno 20.6.2020, in presenza anche della figlia e della di lei famiglia, senza giustificazione alcuna, ha Pt_1 definitivamente abbandonato il tetto coniugale, come denunciato davanti all'autorità nei giorni seguenti.
La ricorrente ha contestato, facendo rilevare: di aver lavorato dal 1975 al 2012 (ma solo tra il 1976 e il 1979 regolarmente) come conducente di automezzi presso la ditta individuale di autotrasporti del marito, nel corso degli anni tuttavia non essendo mai stata retribuita;
di aver così contribuito a sviluppare l'attività e a far raggiungere al marito una situazione di stabilità economica, tale da consentire l'acquisto di un appartamento e, successivamente alla vendita di tale immobile, del terreno su cui poi è stata costruita la casa coniugale;
che i risparmi accumulati in costanza di matrimonio sarebbero stati sempre gestiti in modo autoritario dall'odierno convenuto;
di essere stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare solo a seguito dei comportamenti aggressivi di di avervi CP_1
fatto ogni volta rientro nella speranza (vana) di un mutamento della condotta del marito;
che le aggressioni più risalenti si verificavano quando la figlia non era in casa;
anche successivamente, di aver sempre preferito non parlare del problema a per non darle preoccupazione;
di aver anche Per_1
subito, nel 2015, in conseguenza del forte stress a seguito di queste condotte, un infarto miocardico;
che l'accredito della somma di 50.000,00 euro documentato dalla controparte avrebbe rappresentato in realtà il riconoscimento del contributo lavorativo prestato all'attività imprenditoriale del marito
(anche in considerazione della mancata intestazione, pur promessa, dell'immobile realizzato in costanza di matrimonio); di aver comunque successivamente effettuato versamenti dal proprio conto corrente personale al conto corrente comune, per complessivi 30.000,00 euro;
che il soggetto ex adverso indicato ( avrebbe aiutato nel taglio della quercia non il 17 febbraio, Per_2 CP_1
bensì il giorno 3.4.2020; di aver fornito la provvista di 4.000,00 euro per l'acquisto nel 2020 della nuova automobile (pagata nel complesso poco meno di 10.000,00 euro e comunque cointestata); di aver girato 58.000,00 euro sul proprio conto personale in data 24.6.2020 per non restare priva di risorse in vista della separazione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che entrambe le domande in oggetto non meritino accoglimento.
a sostegno di quanto prospettato richiama: le denunce di cui in premessa (nulla, però, Pt_1 avendo documentato sull'andamento e sull'esito del procedimento penale avviato dopo la presentazione della seconda querela); i due referti del pronto soccorso, rispettivamente in data
8.9.2015 e 17.2.2020 (cfr. docc. 4 e 7); le dichiarazioni testimoniali rese in corso di giudizio (cfr. verbale d'udienza del 12.7.2022) dalla sorella, e dal di lei marito, Persona_3 Testimone_1
Vi sarebbe, poi, l'attestazione del , depositata in data 22.10.2022 (già Organizzazione_2
scaduto il termine per la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.).
Tale produzione è, però, da ritenersi tardiva e come tale inammissibile, a prescindere della data di formazione del documento, avendo fatto séguito all'omessa citazione del testimone da sentire sul capitolo di prova che era stato formulato al riguardo (come ammesso dal giudice istruttore).
Ad ogni modo, esaminando il complesso delle risultanze in atti, emergono anche significative carenze o contraddizioni.
Anzitutto, deve evidenziarsi la lacunosità dell'iniziale prospettazione in fatto della parte, laddove nulla veniva riferito in particolare circa le movimentazioni di denaro occorse nei periodi immediatamente successivi ai riferiti episodi di violenza.
Trattasi, invece, di aspetto rilevante, che consente (al di là delle differenti interpretazioni fornite al riguardo dalle parti) una migliore contestualizzazione delle dinamiche di coppia.
Quanto, poi, alla prima aggressione dedotta, quella del 2015, va rilevato che in sede di denuncia aveva dichiarato che nell'immediatezza aveva raccontato dell'accaduto alla figlia. Pt_1
tuttavia, sentita nell'ambito del procedimento avviato da ex artt. 342 Controparte_2 Pt_1
bis- 342 ter c.c. e 736 c.p.c. (di cui al N. 1202/2020 R.G. V.G.; cfr. verbale d'udienza del 1.12.2020, allegato sub 4 alla comparsa di parte convenuta), non ha confermato la circostanza, sul punto essendosi limitata a dichiarare genericamente: “Ricordo che in un'occasione in particolare, circa 5 anni fa, mia madre mi aveva chiamato per dirmi che avevano litigato e che era andata via;
non mi disse dove era andata, non mi disse neppure che era andata in ospedale;
mi disse che non voleva tornare, non mi raccontò di essere stata colpita … non so niente di più; non so dopo quanto lei sia tornata”.
Più in generale, desta perplessità il fatto che nel corso degli anni, nonostante la gravità delle condotte lamentate, la madre possa non essersi mai confidata con la figlia, ormai adulta (anche in corso di causa – cfr. verbale del 23.2.2024 – avendo ribadito che il genitore non le avrebbe Controparte_2
mai detto niente in merito a comportamenti violenti eventualmente subiti).
Passando all'episodio del 17.2.2020, vi è incompatibilità tra l'orario di accesso al pronto soccorso
(12.10) con il tenore delle dichiarazioni rese da già menzionato in premessa, Persona_2 nell'ambito del procedimento di cui al N. 1202/2020 R.G. V.G. (cfr., di nuovo, doc. 4 fasc. p. conv.).
Pare, dunque, opportuno riportare i principali passaggi della testimonianza in questione: “… in quel periodo stavo aiutando un ingegnere … a liberargli l'esterno dagli alberi;
si tratta di un terreno che poi ho scoperto essere confinante con quello di che resta poco più sopra;
evidentemente CP_1
il sig. mi ha visto lavorare in loco, in particolare avevo appena tagliato con la motosega CP_1
e tutto un grosso tiglio sul confine e un giorno venne da me (mentre ero sempre sul posto) a chiedermi di aiutarlo a finire di tagliare una grossa quercia che c'era nel suo giardino e che lui non riusciva appunto a tagliare. Io accettai. Ricordo che mi recai nella sua proprietà il terzo lunedì di quel mese, era il 17 quindi e terminai il giorno 21; era una quercia enorme;
quando ci siamo messi d'accordo mi segnai il giorno sul calendario;
ci accordammo perché io venissi lì alle 7 e 30 di mattina;
lui mi aiutava e cominciammo verso le 8 e abbiamo lavorato fino a circa le 12.30. Io me ne andai a quel punto per andare a pranzo. Ebbi modo di vedere anche la moglie di , così mi fu a quel CP_1
punto presentata, si era affacciata sul giardino, ci preparò il caffè e dopo una mezzoretta ci portò anche una bottiglietta d'acqua; nelle giornate successive non ho più avuto modo di rivederla. Quando portò l'acqua pur da vicino non notai nessuno segno particolare sulla moglie. Mi sembrò tutto normale lei era tranquilla e gioviale. Durante le ore del lavoro di quel lunedì lavorò CP_1
sempre con me senza mai allontanarsi o entrare in casa. Quando me ne andai io la moglie non la rividi;
dissi a di ringraziarla e lui disse che in quel momento non c'era. Dopo il 21 CP_1 febbraio non sono più tornato sui luoghi …”.
Come anticipato, la ricorrente ha sostenuto che la “visita” del terzo in realtà sarebbe avvenuta in una data successiva.
Per dimostrare tale assunto la parte ha prodotto una foto (cfr. doc. 20), asseritamente scattata il giorno
3.4.2020, che, però, non può essere considerata di per sé decisiva per smentire quella dichiarazione.
Potrebbe, piuttosto, dubitarsi della piena attendibilità del ricordo del testimone in particolare con riguardo agli orari esatti in cui sarebbe stato impegnato a lavorare nel giardino di CP_1
La testimonianza così acquisita, comunque, nel complesso appare idonea a rendere ancora più incerto il quadro probatorio.
Può, pertanto, conclusivamente ritenersi che non abbia fornito piena prova dei fatti di Pt_1
violenza dedotti.
Non per questo va necessariamente ritenuta la falsità delle accuse mosse o senza giustificazione il definitivo abbandono del tetto coniugale, occorso nel giugno del 2020.
Sussistono elementi sufficienti per sostenere che il rapporto di coppia fosse quantomeno litigioso;
si vedano le stesse dichiarazioni della figlia delle parti, che sul punto smentiscono quanto dedotto in atti dal padre: “Io non ho più convissuto con i mei genitori da quando avevo 19-20 anni circa. In questi anni ho sempre frequentato regolarmente la loro casa per mangiare o per andare a trovare in generale. In passato è capitato che mia madre e mio padre litigassero e che lei si allontanasse di casa, però poi magari la sera stessa lei tornava”.
Si ritiene, dunque, che pure la domanda di addebito formulata dal convenuto non sia stata sufficientemente provata.
Venendo all'aspetto economico, si rileva che con ordinanza presidenziale del 4.12.2020, sul presupposto dell'assenza di redditi di e della pensione di circa 1.000,00 euro al mese Pt_1
percepita da è stato riconosciuto in via provvisoria in favore della ricorrente un assegno CP_1
di mantenimento di 350,00 euro al mese. non gode di trattamento pensionistico nonostante l'attività lavorativa prestata CP_3
collaborando per anni nella ditta di autotrasporti del marito, secondo quanto provato in corso di istruttoria.
In tale prospettiva, oltre alla documentazione versata in atti dalla ricorrente (cfr. prodd. 11-13 e A-
G), appare decisiva la testimonianza resa da (cfr. verbale d'udienza del 23.2.2022), la Tes_2 quale ha dichiarato: “… lavoro come responsabile di logistica per (ora ); lavoro Per_4 Per_5 lì dal 17 ottobre del 1983 quando io entrai in magazzino nel 1983 era già uno degli autisti CP_1 che lavorava per … Io ho conosciuto la moglie perché la portava dentro Per_4 CP_1 dicendo che era la sua collaboratrice;
posso dire che quando caricava la merce sul camion c'era anche la moglie che dunque partiva con lui anche per viaggi lunghi. La signora inoltre periodicamente veniva a prendere da noi i resoconti (gli estratti) per la fatturazione a cura degli autisti e poi riportava le fatture compilate mensilmente. Posso dire che così è sempre stato da che io ricordi;
in particolare ricordo che lui curò i trasporti in Germania e la moglie la portava con sé anche perché lei mi dicevano aveva più dimestichezza con la lingua;
quindi in quei 5 o 6 anni lei una volta alla settimana o dieci giorni partiva con lui;
in generale posso dire che indipendentemente dalle destinazioni per i viaggi lunghi lui se la portava dietro con sé. ha ormai smesso di lavorare CP_1 da un po' di anni;
già da un po' di anni prima lei aveva smesso di venire sul camion con lui, forse una decina di anni o meno, non so essere precisa;
però la vedevo sempre per la fatture, in pratica fino alla fine del rapporto… ricordo che alcune volte la signora veniva dentro con la motrice proprio come autista prima di caricare … io avevo i suoi dati tra l'elenco degli autisti, questo perché
ci ha sempre detto che era collaboratrice;
l'avevo registrata con nome cognome e carta CP_1 di identità”.
come già rilevato in sede presidenziale, risulta comunque godere di una “più che discreta” Pt_1
liquidità.
Da ultimo, la parte ha dedotto di aver impiegato parte del denaro a sua disposizione per procurarsi un piccolo alloggio.
Nulla è stato, tuttavia, documentato al riguardo.
Ad ogni modo, è un fatto che la ricorrente continua a non dover sostenere particolari oneri abitativi.
Anche alla luce di tale ultima sopravvenienza, il Collegio ritiene di determinare in 200,00 euro al mese la misura del contributo dovuto da in favore della moglie, con effetto dall'odierna CP_1
sentenza; potendosi, invece, confermare i provvedimenti presidenziali per il periodo precedente.
Nulla da provvedere, infine, sull'ex coniugale, in assenza di figli conviventi da mantenere.
Le spese di lite vanno compensate, considerati natura ed esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: pronuncia la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
generalizzati come in epigrafe e coniugatisi alla Spezia in data 21.8.1982, con trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune per l'anno 1982, al n. 87, parte I;
rigetta le domande di addebito formulate da entrambe le parti;
pone a carico del convenuto, con effetto dall'odierna sentenza, un contributo per il mantenimento della moglie di 200,00 euro, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
dispone la compensazione delle spese di lite.
Manda al cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento.
Così deciso alla Spezia in data 30.4.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani