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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3709 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 3278/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3278 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Massimo Rubino De Ritis.
- CP_1
e
(già (c.f. ), in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 persona del liquidatore p.t..
- APPELLATA- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 494/2022 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata l'8.2.2022, in tema di azione revocatoria ordinaria, ex artt. 2901 c.c. e 66 l.f.”.
CONCLUSIONI: Per la parte appellante, unica parte costituita: Come da atto di appello e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n.
149/2022, il 12.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La curatela del AL (fallimento n. 62/2013 dichiarato dal Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere) ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 20.7.2022), dinanzi a pagina 1 di 7 questa Corte, la (già , proponendo appello Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3 avverso la sentenza n. 494/2022 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata l'8 febbraio 2022.
Con tale sentenza è stato così disposto (definendo il giudizio n. 7169/2013 RG, introdotto dinanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, ex artt. 66 l.f. e 2901 l.f., dalla curatela del AL nei confronti Pt_1 Parte_1 della già : “
1. accoglie, nei limiti espressi, la domanda e per Controparte_4 Controparte_3
l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, del contratto di cessione di ramo di azienda a firma del Notaio rep. 2893 racc. 1135 del 19 dicembre 2008 registrato in data 22 dicembre Persona_1
2008 e iscritto il 29 dicembre 2008 presso il Registro delle Imprese di Caserta 2. pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della C.T.U.; 3. dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna
i convenuti in solido tra loro, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore della attrice della rimanente parte che si liquida in complessivi € 460,00 per spese vive ed Euro 7.240,10 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
”.
****
La curatela del ha censurato la sentenza n. 494/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1 Parte_1
Santa Maria Capua Vetere sulla base dei seguenti motivi.
1. AMMISSIBILITÀ DELLA CONDANNA ALLA RESTITUZIONE QUANDO TRATTASI DI REVOCATORIA ANCHE ORDINARIA ESERCITATA DAL
FALLIMENTO PER UN ATTO DEL FALLITO.
Con il primo ha criticato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella parte in cui, pur dichiarando l'inefficacia, ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., dell'atto dispositivo in questione (ossia dell'atto notarile di cessione – da parte della società in bonis in favore della al Parte_1 Controparte_3 prezzo di euro 80.000,00- di ramo di azienda, rep. 2893, racc. 1135, del 19 dicembre 2008, registrato in data 22 dicembre 2008 e iscritto il 29 dicembre 2008 presso il Registro delle Imprese di Caserta), ha rigettato la domanda di restituzione (e di pagamento del controvalore monetario, per impossibilità della restituzione dei beni oggetto di cessione) proposta da essa curatela attrice, ritenendo che all'accoglimento dell'azione revocatoria promossa non conseguisse, automaticamente, alcun effetto recuperatorio, ossia la condanna alla restituzione del bene oggetto di trasferimento ed al rientro di quest'ultimo nel patrimonio del creditore.
Ad avviso dell'appellante tale impostazione non sarebbe corretta nell'ipotesi in cui l'azione revocatoria sia esercitata, come nel caso di specie, nell'ambito di una procedura fallimentare.
Secondo la curatela appellante, infatti, l'accoglimento della domanda di cui agli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall. potrebbe comportare anche degli effetti ulteriori rispetto alla mera inefficacia dell'atto dispositivo e, in particolare, anche effetti restitutori.
2. AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DEL CONTROVALORE.
Con il secondo motivo l'appellante ha criticato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale, avendo rigettato la domanda di restituzione del ramo d'azienda oggetto del revocato atto di trasferimento, ha ritenuto pagina 2 di 7 assorbita in tale rigetto anche l'ulteriore domanda di condanna della parte convenuta al pagamento, in favore di essa parte attrice, dell'equivalente monetario del bene oggetto di cessione (domanda formulata in virtù dell'impossibilità di restituzione del bene oggetto dell'atto dispositivo).
Secondo l'appellante, in particolare, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel focalizzarsi esclusivamente su una ricostruzione della revocatoria ordinaria, “certamente di per sé non errata, ma decontestualizzata rispetto all'ambito fallimentare”, ne avrebbe mortificato la “natura recuperatoria”.
Considerati i tempi che aveva richiesto il sistema giudiziario per pronunziarsi, sia pur favorevolmente, sulla inefficacia dell'atto, riguardante un complesso aziendale economicamente deperibile, e tenuto conto anche della quantificazione comunque avvenuta a mezzo C.T.U., ad avviso dell'appellante non avrebbe avuto senso una
“pronunzia a metà”, ossia senza condanna della convenuta al pagamento del controvalore del ramo di azienda oggetto di cessione.
Ragion per cui – secondo la curatela appellante- il Tribunale avrebbe dovuto condannare la Controparte_2 al pagamento della somma di € 565.177,00, pari al valore dell'azienda stimato dal Consulente Tecnico
[...]
d'ufficio, ovvero al diverso valore che il giudice di prime cure avesse ritenuto equo.
3. TERZO MOTIVO: SPESE LEGALI.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, criticando la decisione del Tribunale di compensare per un terzo, “stante
l'accoglimento della revocatoria e il rigetto delle ulteriori domande”, le spese sostenute da essa curatela attrice.
Ad avviso dell'appellante, invece, avendo il giudice di prime cure accolto la domanda da essa proposta ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., avrebbe dovuto condannare la convenuta al pagamento, in favore del , Parte_1 dell'intero ammontare delle spese e competenze relative al primo grado di giudizio, in base al principio della soccombenza.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutti i motivi di appello esposti nel presente atto e, pertanto, accogliere le domande formulate in primo grado con l'Atto di Citazione sub n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 riportate supra sub par. I, che si hanno qui per trascritte, e, in particolare, condannare l'appellata alla restituzione del ramo d'azienda oggetto del revocato atto di cessione per Notaio , rep. 2893, racc. 1135, del 19 dicembre 2008, registrato in data 22 dicembre Parte_2
2008 ed iscritto il 29 dicembre 2008 presso il Registro delle Imprese di Caserta e, tenuto conto dell'impossibilità e/o inutilità della restituzione, anche per il tempo trascorso dall'atto revocato e dall'inizio del giudizio di primo grado, condannare la al pagamento in favore del Controparte_5 del controvalore dello stesso, secondo il valore espresso dal Consulente Tecnico d'Ufficio nel giudizio di primo grado in € Parte_1
565.177,00, ovvero alla diversa somma che la Corte riterrà di liquidare, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
2. condannare la appellata
[...]
al pagamento integrale, in favore del appellante, delle spese e competenze del primo e del secondo Controparte_6 Parte_1 grado di giudizio, anche in accoglimento del terzo motivo di appello formulato con il presente atto, oltre accessori come per legge.”.
Iscritta la causa al n. 3278/2022 del Ruolo Generale, non si è costituita in giudizio l'appellata
[...]
, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello (avvenuta a mezzo PEC il Controparte_6
20.7.2022) nei suoi confronti (come documentato telematicamente dall'appellante).
pagina 3 di 7 Ragion per cui, con ordinanza depositata in data 1.2.2023, è stata dichiarata contumace e la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16.4.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 16.4.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
13.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 12.5.2025) dalla parte appellante, unica costituita, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 13.5.2025, concedendo i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di cinquanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla curatela del è fondato e, pertanto, merita accoglimento, Parte_1 per le ragioni di seguito esposte.
Nell'esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, i primi due motivi di gravame - e rilevato che è ormai coperta da giudicato interno (in assenza di impugnazione sul punto), ai sensi dell'art. 329 c.p.c., la statuizione di primo grado di inefficacia, nei confronti della parte attrice, del contratto di cessione di ramo di azienda suddetto (e, quindi, la verifica – sottesa a tale statuizione- della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria esercitata dalla curatela , si osserva quanto segue. Parte_1
Sebbene, effettivamente, non sia univoca, in giurisprudenza, l'interpretazione circa gli effetti dell'accoglimento dell'azione ordinaria esercitata dal curatore fallimentare ai sensi degli artt. 2901 e 66 l.f. (azione indubbiamente eclettica, nel senso che riprende i caratteri del rimedio disciplinato dal codice civile e quelli della revocatoria fallimentare, ex art. 67 l.f.; cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/03/2018, n. 6262) - ossia se abbia o meno anche effetti recuperatori, in caso di accoglimento, dei beni oggetto dell'atto dispositivo del debitore in bonis- questa Corte ritiene preferibile l'impostazione secondo cui, come sostenuto dall'appellante – e contrariamente a quanto reputato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- l'azione di cui all'art. 66 l.fall. va distinta, quanto agli effetti, da quelle generale prevista dall'art. 2901 c.c. (la quale consente al solo creditore di procedere successivamente all'esecuzione), in quanto la prima (regolata dalla norma speciale), promossa dal curatore (il quale agisce nell'interesse della massa e non a beneficio del singolo creditore, giovando l'accoglimento della domanda a tutti i creditori), ha anche un effetto recuperatorio (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 26/02/2025, n. 5089; Sez. Unite, Ord.,
26/04/2017, n. 10233).
In sostanza l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore, disciplinata dall'art. 66 l.f., sebbene rimanga retta (pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale), quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, dai presupposti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901c.c. (per effetto del richiamo operato dall'art. 66, comma 1, l.fall., alla norme civilistiche in materia di azione revocatoria), pagina 4 di 7 comporta, tuttavia, una deviazione dallo schema comune quanto agli effetti, per ciò che rileva in questa sede (oltre che quanto alla legittimazione e alla competenza), in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 04/05/2025, n. 11649; Sez. I, Ord., 22/11/2021, n. 36033).
Ragion per cui, in base a quanto appena detto, il primo giudice avrebbe dovuto – come sostenuto dall'appellante- una volta riscontrati i presupposti sostanziali dell'azione prevista dagli artt. 2901 c.c. e 66 l.f. non solo dichiarare inefficace l'atto di cessione del ramo d'azienda suddetta, ma anche condannare la società convenuta (quale cessionaria di tale ramo d'azienda) alla restituzione (in favore della curatela attrice e, dunque, della massa fallimentare) dei beni oggetto del ramo d'azienda ceduto e, in caso di impossibilità, al pagamento del tantundem (come richiesto dalla parte attrice).
Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/03/2018, n. 6262 cit. e i riferimenti giurisprudenziali ivi operati, richiamata anche dall'appellante e relativa proprio ad un caso di revocatoria ordinaria promossa del curatore fallimentare ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f.), la domanda di revocatoria in ambito fallimentare ha ad oggetto non il bene in sè, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante la sua assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore.
Ne consegue che, in ogni caso in cui ciò risulti concretamente impossibile, ben può essere pronunciata (anche d'ufficio) dal giudice la condanna al pagamento dell'equivalente monetario del bene oggetto dell'atto revocato, perchè la domanda di condanna al pagamento del tantundem deve ritenersi implicitamente inclusa nell'azione revocatoria.
Dunque, nel caso di specie, attesa la natura dei beni (mobili, quali attrezzature e macchinari, nonché contratti di fornitura e di leasing, oltre che l'avviamento commerciale;
cfr. il contratto per cui è causa, di cui all'allegato n.3 del fascicolo della parte attrice in primo grado, ridepositato telematicamente in appello) oggetto della cessione in questione – e, dunque, dell' impossibilità (o, comunque, dell'oggettiva difficoltà) di restituzione degli stessi (anche in termini di rilevante svalutazione, se non proprio di azzeramento, del relativo valore, atteso il tempo trascorso dall'inizio del giudizio o, comunque, dalla ctu espletata sino alla pubblicazione della sentenza, come dedotto dall'appellante) – il Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere avrebbe dovuto condannare la società convenuta al pagamento, in favore della curatela del AL (come richiesto dalla stessa parte attrice sin Parte_1 dal primo grado;
cfr. punto n. 4 delle conclusioni dell'atto di citazione), del controvalore di tali beni, come stimato dal ctu in primo grado, oltre interessi legali dalla domanda (20.11.2013) sino al soddisfo.
Quanto, in particolare, all'importo del valore del ramo di azienda ceduto, questa Corte, nel rilevare che, come osservato anche dal giudice di prime cure, il ctu (dott. del cfr. la ctu depositata il 7.8.2015, Per_2 CP_7 esaminabile dal fascicolo di ufficio di primo grado) aveva quantificato tale valore in euro 565.177,00 (stima effettuata anche sulla base di documenti non pubblicamente consultabili) oppure in euro 407.997,93 (sulla base pagina 5 di 7 dei soli documenti pubblicamente consultabili), ritiene preferibile aderire alla seconda valutazione – in quanto fondata su dati maggiormente oggettivi (e presa in considerazione anche dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, sia pure al diverso fine concernente il riscontro della discrepanza tra il valore ceduto e quello pattuito, ritenendo infondata l'eccezione di nullità sollevata dalla convenuta per avere fatto uso di documenti non ritualmente prodotti dalla parti entro le preclusioni istruttorie) - precisando, in ogni caso, sul punto, che, in materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, anche autonomamente, documenti necessari per rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
04/05/2025, n. 11648; Sez. Unite, 01/02/2022, n. 3086).
Ragion per cui, in riforma parziale della sentenza impugnata, la va condannata Controparte_5 al pagamento, in favore del di euro 407.997,93, oltre interessi legali su tale importo Parte_1 decorrenti dal 20.11.2013 sino al soddisfo.
****
La riforma della sentenza impugnata comporta, inoltre, che, in base all'esito complessivo della lite, occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n.
9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483).
E, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la società appellata va condannata al pagamento, in favore della curatela appellante, delle spese del doppio grado di giudizio.
Il che comporta anche l'assorbimento del terzo motivo di gravame (concernente, per l'appunto, la compensazione parziale delle spese di lite del primo grado, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere proprio tenendo conto del rigetto delle domande attoree di restituzione o del pagamento del controvalore, a fronte dell'accoglimento della invocata declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione di ramo d'azienda).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, sebbene non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2), quanto al primo grado, e, quanto al secondo, per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 (e con i dovuti incrementi previsti pagina 6 di 7 dall'articolo 6, co.1, del detto decreto ministeriale, per le controversie da euro 520.000,01 ad euro 1.000.000,00), in base al valore della causa determinato, ai sensi dell'art. 5, co.1, dello stesso D.M. n.55/2014, avuto riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria è stata diretta e, dunque, al valore complessivo del passivo fallimentare (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 07/10/2024, n. 26129), come risultante dal verbale dell'udienza (del 31.10.2013) di verifica dello stato passivo, prodotto dalla curatela fallimentare sin dal primo grado (cfr. all. n.9, ridepositato in appello).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3278/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dalla curatela del avverso la sentenza n. 494/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata l'8.2.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 al pagamento, in favore del in persona del curatore p.t., di euro 407.997,93, oltre Parte_1 interessi legali su tale importo decorrenti dal 20.11.2013 sino al soddisfo.
2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_5 pagamento, in favore del in persona del curatore p.t., delle spese del doppio Parte_1 grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 15.057,05 per il primo grado (di cui euro 460,00 per esborsi ed euro 14.597,05 per compensi professionali) ed in euro 15.633,35 per il secondo (di cui euro 2.556,00 per esborsi ed euro 13.077,35 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 8.7.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3278 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Massimo Rubino De Ritis.
- CP_1
e
(già (c.f. ), in Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 persona del liquidatore p.t..
- APPELLATA- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 494/2022 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata l'8.2.2022, in tema di azione revocatoria ordinaria, ex artt. 2901 c.c. e 66 l.f.”.
CONCLUSIONI: Per la parte appellante, unica parte costituita: Come da atto di appello e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n.
149/2022, il 12.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La curatela del AL (fallimento n. 62/2013 dichiarato dal Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere) ha convenuto in giudizio (con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 20.7.2022), dinanzi a pagina 1 di 7 questa Corte, la (già , proponendo appello Controparte_2 Controparte_3 Controparte_3 avverso la sentenza n. 494/2022 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata l'8 febbraio 2022.
Con tale sentenza è stato così disposto (definendo il giudizio n. 7169/2013 RG, introdotto dinanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, ex artt. 66 l.f. e 2901 l.f., dalla curatela del AL nei confronti Pt_1 Parte_1 della già : “
1. accoglie, nei limiti espressi, la domanda e per Controparte_4 Controparte_3
l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, del contratto di cessione di ramo di azienda a firma del Notaio rep. 2893 racc. 1135 del 19 dicembre 2008 registrato in data 22 dicembre Persona_1
2008 e iscritto il 29 dicembre 2008 presso il Registro delle Imprese di Caserta 2. pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della C.T.U.; 3. dichiara compensate per un terzo le spese di lite e condanna
i convenuti in solido tra loro, per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore della attrice della rimanente parte che si liquida in complessivi € 460,00 per spese vive ed Euro 7.240,10 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
”.
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La curatela del ha censurato la sentenza n. 494/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1 Parte_1
Santa Maria Capua Vetere sulla base dei seguenti motivi.
1. AMMISSIBILITÀ DELLA CONDANNA ALLA RESTITUZIONE QUANDO TRATTASI DI REVOCATORIA ANCHE ORDINARIA ESERCITATA DAL
FALLIMENTO PER UN ATTO DEL FALLITO.
Con il primo ha criticato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella parte in cui, pur dichiarando l'inefficacia, ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., dell'atto dispositivo in questione (ossia dell'atto notarile di cessione – da parte della società in bonis in favore della al Parte_1 Controparte_3 prezzo di euro 80.000,00- di ramo di azienda, rep. 2893, racc. 1135, del 19 dicembre 2008, registrato in data 22 dicembre 2008 e iscritto il 29 dicembre 2008 presso il Registro delle Imprese di Caserta), ha rigettato la domanda di restituzione (e di pagamento del controvalore monetario, per impossibilità della restituzione dei beni oggetto di cessione) proposta da essa curatela attrice, ritenendo che all'accoglimento dell'azione revocatoria promossa non conseguisse, automaticamente, alcun effetto recuperatorio, ossia la condanna alla restituzione del bene oggetto di trasferimento ed al rientro di quest'ultimo nel patrimonio del creditore.
Ad avviso dell'appellante tale impostazione non sarebbe corretta nell'ipotesi in cui l'azione revocatoria sia esercitata, come nel caso di specie, nell'ambito di una procedura fallimentare.
Secondo la curatela appellante, infatti, l'accoglimento della domanda di cui agli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall. potrebbe comportare anche degli effetti ulteriori rispetto alla mera inefficacia dell'atto dispositivo e, in particolare, anche effetti restitutori.
2. AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DEL CONTROVALORE.
Con il secondo motivo l'appellante ha criticato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale, avendo rigettato la domanda di restituzione del ramo d'azienda oggetto del revocato atto di trasferimento, ha ritenuto pagina 2 di 7 assorbita in tale rigetto anche l'ulteriore domanda di condanna della parte convenuta al pagamento, in favore di essa parte attrice, dell'equivalente monetario del bene oggetto di cessione (domanda formulata in virtù dell'impossibilità di restituzione del bene oggetto dell'atto dispositivo).
Secondo l'appellante, in particolare, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel focalizzarsi esclusivamente su una ricostruzione della revocatoria ordinaria, “certamente di per sé non errata, ma decontestualizzata rispetto all'ambito fallimentare”, ne avrebbe mortificato la “natura recuperatoria”.
Considerati i tempi che aveva richiesto il sistema giudiziario per pronunziarsi, sia pur favorevolmente, sulla inefficacia dell'atto, riguardante un complesso aziendale economicamente deperibile, e tenuto conto anche della quantificazione comunque avvenuta a mezzo C.T.U., ad avviso dell'appellante non avrebbe avuto senso una
“pronunzia a metà”, ossia senza condanna della convenuta al pagamento del controvalore del ramo di azienda oggetto di cessione.
Ragion per cui – secondo la curatela appellante- il Tribunale avrebbe dovuto condannare la Controparte_2 al pagamento della somma di € 565.177,00, pari al valore dell'azienda stimato dal Consulente Tecnico
[...]
d'ufficio, ovvero al diverso valore che il giudice di prime cure avesse ritenuto equo.
3. TERZO MOTIVO: SPESE LEGALI.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, criticando la decisione del Tribunale di compensare per un terzo, “stante
l'accoglimento della revocatoria e il rigetto delle ulteriori domande”, le spese sostenute da essa curatela attrice.
Ad avviso dell'appellante, invece, avendo il giudice di prime cure accolto la domanda da essa proposta ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., avrebbe dovuto condannare la convenuta al pagamento, in favore del , Parte_1 dell'intero ammontare delle spese e competenze relative al primo grado di giudizio, in base al principio della soccombenza.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutti i motivi di appello esposti nel presente atto e, pertanto, accogliere le domande formulate in primo grado con l'Atto di Citazione sub n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 riportate supra sub par. I, che si hanno qui per trascritte, e, in particolare, condannare l'appellata alla restituzione del ramo d'azienda oggetto del revocato atto di cessione per Notaio , rep. 2893, racc. 1135, del 19 dicembre 2008, registrato in data 22 dicembre Parte_2
2008 ed iscritto il 29 dicembre 2008 presso il Registro delle Imprese di Caserta e, tenuto conto dell'impossibilità e/o inutilità della restituzione, anche per il tempo trascorso dall'atto revocato e dall'inizio del giudizio di primo grado, condannare la al pagamento in favore del Controparte_5 del controvalore dello stesso, secondo il valore espresso dal Consulente Tecnico d'Ufficio nel giudizio di primo grado in € Parte_1
565.177,00, ovvero alla diversa somma che la Corte riterrà di liquidare, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
2. condannare la appellata
[...]
al pagamento integrale, in favore del appellante, delle spese e competenze del primo e del secondo Controparte_6 Parte_1 grado di giudizio, anche in accoglimento del terzo motivo di appello formulato con il presente atto, oltre accessori come per legge.”.
Iscritta la causa al n. 3278/2022 del Ruolo Generale, non si è costituita in giudizio l'appellata
[...]
, nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello (avvenuta a mezzo PEC il Controparte_6
20.7.2022) nei suoi confronti (come documentato telematicamente dall'appellante).
pagina 3 di 7 Ragion per cui, con ordinanza depositata in data 1.2.2023, è stata dichiarata contumace e la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16.4.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 16.4.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
13.5.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 12.5.2025) dalla parte appellante, unica costituita, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 13.5.2025, concedendo i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di cinquanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla curatela del è fondato e, pertanto, merita accoglimento, Parte_1 per le ragioni di seguito esposte.
Nell'esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connessi, i primi due motivi di gravame - e rilevato che è ormai coperta da giudicato interno (in assenza di impugnazione sul punto), ai sensi dell'art. 329 c.p.c., la statuizione di primo grado di inefficacia, nei confronti della parte attrice, del contratto di cessione di ramo di azienda suddetto (e, quindi, la verifica – sottesa a tale statuizione- della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria esercitata dalla curatela , si osserva quanto segue. Parte_1
Sebbene, effettivamente, non sia univoca, in giurisprudenza, l'interpretazione circa gli effetti dell'accoglimento dell'azione ordinaria esercitata dal curatore fallimentare ai sensi degli artt. 2901 e 66 l.f. (azione indubbiamente eclettica, nel senso che riprende i caratteri del rimedio disciplinato dal codice civile e quelli della revocatoria fallimentare, ex art. 67 l.f.; cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/03/2018, n. 6262) - ossia se abbia o meno anche effetti recuperatori, in caso di accoglimento, dei beni oggetto dell'atto dispositivo del debitore in bonis- questa Corte ritiene preferibile l'impostazione secondo cui, come sostenuto dall'appellante – e contrariamente a quanto reputato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere- l'azione di cui all'art. 66 l.fall. va distinta, quanto agli effetti, da quelle generale prevista dall'art. 2901 c.c. (la quale consente al solo creditore di procedere successivamente all'esecuzione), in quanto la prima (regolata dalla norma speciale), promossa dal curatore (il quale agisce nell'interesse della massa e non a beneficio del singolo creditore, giovando l'accoglimento della domanda a tutti i creditori), ha anche un effetto recuperatorio (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 26/02/2025, n. 5089; Sez. Unite, Ord.,
26/04/2017, n. 10233).
In sostanza l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore, disciplinata dall'art. 66 l.f., sebbene rimanga retta (pur nella peculiarità del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale), quale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, dai presupposti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901c.c. (per effetto del richiamo operato dall'art. 66, comma 1, l.fall., alla norme civilistiche in materia di azione revocatoria), pagina 4 di 7 comporta, tuttavia, una deviazione dallo schema comune quanto agli effetti, per ciò che rileva in questa sede (oltre che quanto alla legittimazione e alla competenza), in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 04/05/2025, n. 11649; Sez. I, Ord., 22/11/2021, n. 36033).
Ragion per cui, in base a quanto appena detto, il primo giudice avrebbe dovuto – come sostenuto dall'appellante- una volta riscontrati i presupposti sostanziali dell'azione prevista dagli artt. 2901 c.c. e 66 l.f. non solo dichiarare inefficace l'atto di cessione del ramo d'azienda suddetta, ma anche condannare la società convenuta (quale cessionaria di tale ramo d'azienda) alla restituzione (in favore della curatela attrice e, dunque, della massa fallimentare) dei beni oggetto del ramo d'azienda ceduto e, in caso di impossibilità, al pagamento del tantundem (come richiesto dalla parte attrice).
Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/03/2018, n. 6262 cit. e i riferimenti giurisprudenziali ivi operati, richiamata anche dall'appellante e relativa proprio ad un caso di revocatoria ordinaria promossa del curatore fallimentare ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f.), la domanda di revocatoria in ambito fallimentare ha ad oggetto non il bene in sè, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante la sua assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore.
Ne consegue che, in ogni caso in cui ciò risulti concretamente impossibile, ben può essere pronunciata (anche d'ufficio) dal giudice la condanna al pagamento dell'equivalente monetario del bene oggetto dell'atto revocato, perchè la domanda di condanna al pagamento del tantundem deve ritenersi implicitamente inclusa nell'azione revocatoria.
Dunque, nel caso di specie, attesa la natura dei beni (mobili, quali attrezzature e macchinari, nonché contratti di fornitura e di leasing, oltre che l'avviamento commerciale;
cfr. il contratto per cui è causa, di cui all'allegato n.3 del fascicolo della parte attrice in primo grado, ridepositato telematicamente in appello) oggetto della cessione in questione – e, dunque, dell' impossibilità (o, comunque, dell'oggettiva difficoltà) di restituzione degli stessi (anche in termini di rilevante svalutazione, se non proprio di azzeramento, del relativo valore, atteso il tempo trascorso dall'inizio del giudizio o, comunque, dalla ctu espletata sino alla pubblicazione della sentenza, come dedotto dall'appellante) – il Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere avrebbe dovuto condannare la società convenuta al pagamento, in favore della curatela del AL (come richiesto dalla stessa parte attrice sin Parte_1 dal primo grado;
cfr. punto n. 4 delle conclusioni dell'atto di citazione), del controvalore di tali beni, come stimato dal ctu in primo grado, oltre interessi legali dalla domanda (20.11.2013) sino al soddisfo.
Quanto, in particolare, all'importo del valore del ramo di azienda ceduto, questa Corte, nel rilevare che, come osservato anche dal giudice di prime cure, il ctu (dott. del cfr. la ctu depositata il 7.8.2015, Per_2 CP_7 esaminabile dal fascicolo di ufficio di primo grado) aveva quantificato tale valore in euro 565.177,00 (stima effettuata anche sulla base di documenti non pubblicamente consultabili) oppure in euro 407.997,93 (sulla base pagina 5 di 7 dei soli documenti pubblicamente consultabili), ritiene preferibile aderire alla seconda valutazione – in quanto fondata su dati maggiormente oggettivi (e presa in considerazione anche dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, sia pure al diverso fine concernente il riscontro della discrepanza tra il valore ceduto e quello pattuito, ritenendo infondata l'eccezione di nullità sollevata dalla convenuta per avere fatto uso di documenti non ritualmente prodotti dalla parti entro le preclusioni istruttorie) - precisando, in ogni caso, sul punto, che, in materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, anche autonomamente, documenti necessari per rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
04/05/2025, n. 11648; Sez. Unite, 01/02/2022, n. 3086).
Ragion per cui, in riforma parziale della sentenza impugnata, la va condannata Controparte_5 al pagamento, in favore del di euro 407.997,93, oltre interessi legali su tale importo Parte_1 decorrenti dal 20.11.2013 sino al soddisfo.
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La riforma della sentenza impugnata comporta, inoltre, che, in base all'esito complessivo della lite, occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n.
9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483).
E, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la società appellata va condannata al pagamento, in favore della curatela appellante, delle spese del doppio grado di giudizio.
Il che comporta anche l'assorbimento del terzo motivo di gravame (concernente, per l'appunto, la compensazione parziale delle spese di lite del primo grado, pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere proprio tenendo conto del rigetto delle domande attoree di restituzione o del pagamento del controvalore, a fronte dell'accoglimento della invocata declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione di ramo d'azienda).
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche per quella istruttoria in appello, sebbene non espletata;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2), quanto al primo grado, e, quanto al secondo, per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 260.000,01 ad euro 520.000,00 (e con i dovuti incrementi previsti pagina 6 di 7 dall'articolo 6, co.1, del detto decreto ministeriale, per le controversie da euro 520.000,01 ad euro 1.000.000,00), in base al valore della causa determinato, ai sensi dell'art. 5, co.1, dello stesso D.M. n.55/2014, avuto riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria è stata diretta e, dunque, al valore complessivo del passivo fallimentare (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 07/10/2024, n. 26129), come risultante dal verbale dell'udienza (del 31.10.2013) di verifica dello stato passivo, prodotto dalla curatela fallimentare sin dal primo grado (cfr. all. n.9, ridepositato in appello).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3278/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dalla curatela del avverso la sentenza n. 494/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata l'8.2.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5 al pagamento, in favore del in persona del curatore p.t., di euro 407.997,93, oltre Parte_1 interessi legali su tale importo decorrenti dal 20.11.2013 sino al soddisfo.
2. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_5 pagamento, in favore del in persona del curatore p.t., delle spese del doppio Parte_1 grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 15.057,05 per il primo grado (di cui euro 460,00 per esborsi ed euro 14.597,05 per compensi professionali) ed in euro 15.633,35 per il secondo (di cui euro 2.556,00 per esborsi ed euro 13.077,35 per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 8.7.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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