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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/11/2024, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NZ
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 12/07/2024, al n. 2588/2024 V.G. e promossa da nata a [...] il [...] e residente in [...]del Pasubio Parte_1
(VI), Via Costapiana di Sopra n. 1/C,
C.F. C.F._1 assistita e difesa dall'Avv.to ZOCCA MASSIMO del Foro di Vicenza
e nato a [...] il [...] e residente in [...]
Bgt. Romeo n. 10
C.F. C.F._2 assistito e difeso dall'Avv.to NERI ALESSANDRA del Foro di Vicenza
con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_1
Vicenza.
In punto: separazione personale.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473bis.51 e 127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I coniugi chiedono l'omologazione della separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ. alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Essendo entrambi i coniugi autosufficienti, nessuna richiesta di mantenimento viene avanzata dall'uno nei confronti dell'altro.
3) Quanto alla figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la signora si Parte_1
rende disponibile ad ospitarla presso la casa coniugale fintanto che non raggiungerà l'indipendenza economica. Il sig. corrisponderà il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia così Pt_2
come individuate e regolate dal Protocollo in uso del Tribunale di Vicenza, previa esibizione di adeguata documentazione giustificativa.
2. Ordinare al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
3. spese di lite compensate
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
4) La signora continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Valli del Pasubio (VI), Via Parte_1
Costapiana di Sopra n. 1/C
5) Il sig. continuerà a versare le rate del mutuo ipotecario fondiario stipulato a Parte_2
favore della "Banca Popolare Etica società cooperativa per azioni" derivante da atto del notaio
stipulato in data 28/07/2015, rep. n. 25.482, raccolta n. 14.376 sino alla sua completa Per_1
estinzione, con la precisazione che nulla ha né avrà a pretendere dalla signora a Pt_2 Parte_1
titolo di ripetizione o a qualsiasi altro titolo con riferimento alle rate pagate o da pagare.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato il 12/07/2024, esponendo di avere contratto matrimonio con rito concordatario in NZ (VI) il 22/02/1997; di avere avuto la figlia in data 07/04/2001, Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
di ritenere intollerabile la prosecuzione della convivenza e di non volersi riconciliare;
rilevato che e hanno chiesto che questo Parte_1 Parte_2
Tribunale omologhi la separazione personale ai sensi degli artt. 82, 150 e 158 c.c. e dell'art. 473 bis.51 c.p.c.; ritenuto che la domanda congiunta di separazione personale possa essere accolta;
rilevato che dal matrimonio è nata la figlia , e ritenuto che appaiono conformi alle esigenze Per_2
di tutela materiale e morale della predetta le condizioni concordate fra i coniugi, che prevedono che il padre si faccia carico del 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal Protocollo del
Tribunale di Vicenza;
quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando sulla sola domanda di separazione, nella causa n. 2588/2024 V.G., così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni suestese nella parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamate;
[...]
2) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente (Atto n° 21 Parte II Serie A Anno 1997);
3) dispone con ordinanza separata e contestuale la rimessione sul ruolo del Giudice Delegato Dott.ssa
Biancamaria Biondo per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 28.10.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Giovanna Sanfratello