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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 02/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 832/2023
T R A
, con sede legale in alla Via Comunale del Principe n.13/A, Parte_1 Pt_1 in persona del Direttore generale rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_2 disgiuntamente dagli avv.ti Gelsomina D'Antonio ed Armando Vitiello, tutti elettivamente domiciliati in alla Via Comunale del Principe n.13/A, presso il Servizio affari giuridico Pt_1 Parte
– legali e contenzioso della predetta Appellante
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
(NA) alla via Sandro Pertini, 59, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Alagna e presso lo studio dello stesso elett.te dom.to in alla via Cuma, 28; Pt_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.03.2021 presso il Tribunale di Napoli sez. lav., CP_1
, premesso di essere dipendente della , assunto presso il SSN dal
[...] Parte_3
8.7.2004 con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale a tempo indeterminato, categoria D1 del CCNL del settore e da novembre 2015 di Dirigente amministrativo, aveva esposto: -che dal 13/02/2012, con disposizione di servizio del Commissario straordinario n. 59/2012, gli era stata affidata la Responsabilità della UOS (Unità Operativa Semplice) Contabilità Generale afferente alla UOC G.E.F.I. (Unità Operativa Complessa Gestione Economico Finanziaria Informatizzata) del Dipartimento Amministrativo;
-che detto incarico era stato confermato con nota prot. 1246/2013 e con successiva nota prot. n. 42662/2014; -che con Delibera n. 12 del 22/01/2016 l' aveva rimodulato le Unità Operative Complesse Pt_4 del G.E.F.I. e con Disposizione di Servizio n. 76 del 26.2.2016 egli era stato nominato Responsabile dell'Area Fornitori di Beni e servizi;
-che con disposizione di servizio prot. n. 12425 del 11.10.2016 era stato assegnato all'
[...]
Parte_5
-che solo a novembre 2015 gli era stato assegnato il ruolo dirigenziale ma da quella data, comunque, nulla gli era stato riconosciuto per l'incarico di responsabile di struttura semplice effettivamente svolto nella struttura “Contabilità Generale”.
Il aveva quindi convenuto in giudizio la odierna appellante al fine di sentire: CP_1 Pt_4
1) Accertare e dichiarare lo svolgimento di fatto, da marzo 2012 ad ottobre 2016, dell'incarico di dirigente Responsabile dell'UOS Contabilità Generale;
2) per l'effetto condannare l' al pagamento dell'importo di euro 107.915,68, Parte_3
a titolo di differenze retributive per il periodo maggio 2012 – ottobre 2016 o la maggiore somma o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali dal dì della maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
in subordine, per l'effetto condannare la , a titolo di differenze Parte_1 retributive per la qualifica dirigenziale e a titolo di sostituzione ex art 18 del CCNL 8.6.2000 per l'incarico di responsabile di struttura semplice, al pagamento dell'importo pari ad euro 84.443,43 per lo stesso periodo o la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia anche ex art. 36 Cost., oltre rivalutazione monetaria o interessi legali dal dì della maturazione e sino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
Si era costituita nel precedente grado la contestando l'assegnazione, al Controparte_2
, dell'incarico di responsabile di struttura semplice e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Con la sentenza n. 1733/2023 pubblicata il 14.3.2023 il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda e per l'effetto condannato la al pagamento, in favore del Parte_1 lavoratore, della somma di euro102.202,49 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e spese di lite, con attribuzione.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che, avuto riguardo agli atti di gestione compiuti dal datore di lavoro, il ricorrente avesse svolto mansioni di natura dirigenziale, attesa l'assegnazione della responsabilità della UOS. Ha quindi riconosciuto al , per l'intero periodo di CP_1 espletamento dell'incarico dirigenziale (da marzo 2012 ad ottobre 2016), la differenza tra la retribuzione percepita e quella spettante al dirigente titolare di struttura semplice, comprensiva di stipendio tabellare e retribuzione di posizione fissa, con esclusione della parte variabile della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, trattandosi di parti variabili del trattamento economico collegate a presupposti non specificamente allegati né provati.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato presso Parte_1 questa Corte territoriale il 14.4.2023, dolendosi con plurime argomentazioni dell'ingiusto accoglimento delle avverse pretese. Precisamente la appellante ha contestato al Giudice di prime cure l'erronea valutazione ed inquadramento della fattispecie laddove ha affermato che il ricorrente aveva svolto mansioni di natura dirigenziale riconducibili alla lettera b) dell'art. 27 del CCNL 2000 attesa l'assegnazione della responsabilità della UOS. Ha osservato che tutte le attività lavorative espletate dal rientravano nei compiti e nelle funzioni specifiche del CP_1 funzionario prima e del dirigente amministrativo poi, essendo tipiche della sfera di competenza della qualifica rivestita. Ha rilevato che, per la sussistenza del diritto del all'incarico di struttura semplice, CP_1 occorreva che l'incarico stesso fosse stato individuato nell'atto aziendale e conferito secondo i criteri, le forme e le procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Nella fattispecie era invece incontestabile che non solo mancava la qualificazione dell'unità operativa della quale il si riteneva responsabile come struttura semplice, ma anche un CP_1 qualsivoglia provvedimento scritto e motivato del Direttore Generale con l'attribuzione al ricorrente dell'incarico dirigenziale, definendone contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata ed il trattamento economico.
La ha inoltre contestato al giudice di prime cure di aver riconosciuto, sull'assunto dello Pt_4 svolgimento di una prestazione comportante la dirigenza di una struttura semplice, il diritto di parte avversa alla maggiore retribuzione dirigenziale. Secondo l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non esistendo alcuna struttura individuata nell'atto aziendale, in carenza di alcun incarico conferito secondo le modalità prescritte dalla legge, nessuna voce retributiva poteva essere legittimamente riconosciuta ma, semmai, unicamente l'indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL Dirigenza sanitaria 1998-2001 e succ. mod.
Ha concluso chiedendo la revoca in parte qua della sentenza gravata ed il rigetto, almeno parzialmente con riferimento al quantum riconosciuto, della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e peraltro non provata, con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Ricostituito il contradditorio, il ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto, con CP_1 condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato nei limiti che saranno appresso descritti.
1.Le doglianze dell'appellante riguardano, per un verso, l'espletamento di fatto, da parte del
, di un incarico dirigenziale e precisamente della responsabilità di struttura semplice ai CP_1 sensi dell'art. 27 lett. b del CCNL 8 giugno 2000 dell'area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa;
per l'altro i presupposti per la retribuibilità di detto incarico.
La Azienda afferma che i compiti assegnati al rientravano nella sfera delle competenze CP_1
e responsabilità proprie della sua qualifica (di Collaboratore amministrativo professionale prima e di Dirigente amministrativo poi) e che mancavano in ogni caso le condizioni per la corresponsione della retribuzione del dirigente stante l'assenza di una struttura semplice di cui essere titolare, di un formale atto di conferimento di incarico e di un contratto individuale di lavoro con individuazione dell'oggetto, termine e obiettivi dell'incarico.
Ha richiamato l'orientamento della S.C. (sentenze nn. 15555/15 e 584/16) che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, esclude che la sostituzione nell'incarico di dirigente del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del CCNL area sanitaria dell'8 giugno 2000, si configuri come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, non trovando quindi applicazione l'art. 2013 c.c.; al sostituto quindi non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, che remunera in modo pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato dal dirigente nel rispetto del precetto costituzionale di corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro (Cass. nn. 16299/15, 15577/15, 584/16, 9879/17).
Così descritte le doglianze della appellante, occorre ricostruire la situazione di fatto e il quadro normativo di riferimento.
2. Risulta dalla documentazione in atti che:
-con disposizione di servizio n. 59 del 13.3.2012 (all. 1 fasc. di primo grado) si dà atto CP_1 della istituzione, mediante delibera del Commissario Straordinario n. 1294 del 2.11.2011, della articolazione del Dipartimento Amministrativo in quattro Strutture Complesse, di cui la UOC G.E.F.I. (Unità Operativa Complessa Gestione Economica e Finanziaria Informatizzata) e si affida al “la Responsabilità della UOS Contabilità Generale afferente alla UOC CP_1
G.E.F.I.”;
-con prot. 1246 del 19.6.2013 la certifica che “dal 13.3.2012, giusta Parte_1 disposizione del Commissario Straordinario n. 59 del 13.3.2012, nelle more dell'adottando atto aziendale, al dott. è stata affisata la Responsabilità della CP_1 Controparte_3 afferente alla UOC G.E.F.I. del dipartimento Amministrativo” (doc. 2 fasc. di primo CP_1 grado);
-con disposizione di servizio n. 261 del 25.7.2014 il Direttore Generale, premesso che con disposizione di servizio n. 59/2012 del Commissario Straordinario il Controparte_4
Amministrativo Professionale a tempo indeterminato era stato individuato quale Responsabile della UOS Contabilità Generale Informatizzata afferente all'UOC dispone di Pt_6 confermare lo stesso e la dott.ssa quali Responsabili Unici dei Procedimenti Persona_1 transattivi posti in essere dall' er l'Azienda (doc. 3 fasc. di primo grado); CP_5 CP_1
-con prot. 42495/2014 del 16.9.2014 (rettificata da prot. 42662/2014), con oggetto
“Organizzazione e funzionamento Unità Operativa Complessa Gestione Economico Finanziaria Informatizzata”, richiamata nuovamente la delibera n. 1294/2011 che istituisce la UOC G.E.F.I. e la articola in due Unità Operativa Semplici denominate UOS Contabilità Generale Informatizzata e UOS Bilancio e Adempimenti Fiscali, si dispone con decorrenza immediata l'adozione del “modulo organizzativo e funzionale del personale e delle attività della UOC G.E.F.I.”, prevedendo, con riguardo alla UOS Contabilità Generale Informatizzata, quale
“Responsabile UOS: Dott. Collaboratore Amministrativo Professionale, Controparte_1 giusta Disposizione di Servizio del Commissario Straordinario pt n. 59/2012 e Disposizione di Servizio del Direttore Generale n. 261/2014”; segue poi l'elenco dei Referenti Uffici (
[...]
, , Collaboratori CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
Amministrativi ( , Controparte_10 CP_11 CP_12 Controparte_13
, Assistenti Amministrativi, Coad. Amm/vi e Operatori CED, nonché CP_14
l'individuazione dei “Compiti istituzionali in enunciato sintetico”; è poi precisato che “Afferisce alla … che opera sotto la responsabilità Parte_7 Controparte_15 dei RUP e ”, con indicazione del relativo personale e dei compiti istituzionali Per_1 CP_1
(doc. 4 fasc. di primo grado); CP_1
-con delibera n. 12 del 22.1.2016 del Commissario Straordinario, con oggetto “Modello organizzativo Unità Operativa Complessa , premesso che “con deliberazione aziendale Pt_6
n. 1294/2011 è stato attivato il Dipartimento Amministrativo che comprende quattro strutture complesse ed una serie di strutture semplici, tra cui l'UOC a cui afferiscono due UOS, Pt_6 ovvero e UOS Bilancio ed Adempimenti Fiscali” e che Controparte_16
“con Delibera n. 20 del 19.10.2015 si è proceduto alla assunzione di n. 11 Dirigenti Amministrativi, di cui quattro assegnati alla , in coerenza con il piano di rientro CP_5 del settore sanitario della in una prima fase di riorganizzazione del settore Controparte_17 amministrativo-contabile, si procede alla rimodulazione dell' in quattro Aree CP_5
Gestionali (Area Bilancio, Area Fornitori Beni e Servizi, Area Contenzioso, Area Fiscale ed Entrate) (doc. 6 fasc. di primo grado); CP_1
-con successiva disposizione di servizio n. 44 dell'11.2.2016, vista la Delibera n. 12/2016, si individuano i Responsabili di ciascuna Area e, per la Area Fornitori Beni e Servizi, il ruolo di Responsabile è attribuito al , che nel frattempo (da novembre 2015) aveva assunto la CP_1 qualifica dirigenziale (doc. 7 fasc. di primo grado) CP_1
- con prot. 12425 dell'11.10.2016 il , dirigente amministrativo già in servizio presso CP_1
l' è infine assegnato all'Ufficio Depenalizzazione (doc. 8 fasc. di primo CP_5 CP_1 grado).
E' altresì pacifico che dal marzo 2012 sino ad ottobre 2015 il possiede la qualifica di CP_1
Collaboratore Amministrativo Professionale di categoria D e che da novembre 2015, a seguito di superamento del relativo concorso, acquisisce il ruolo di Dirigente amministrativo.
Il lamenta che, nonostante l'espletamento dell'incarico di natura dirigenziale di CP_1 responsabile della nel periodo da marzo 2012 ad ottobre 2016, non ha Controparte_3 mai percepito la relativa retribuzione, né quando rivestiva la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale né successivamente con l'attribuzione della qualifica dirigenziale. Ha quindi preteso le differenze retributive per l'intero periodo predetto. In subordine ha richiesto l'indennità di sostituzione ex art. 18 del CCNL 2000, sempre per l'intero periodo da marzo 2012 ad ottobre 2016.
3. In punto di diritto va richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall'atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la cui applicazione non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall'assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi, che assume rilievo, eventualmente, per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato” (Cass. Sez. L. Ordinanza n. 2695 del 29/1/2024 e Cass. Sez. L. Ordinanza n. 30811 del 28/11/2018) e che “il riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario presuppone l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio” (Cass. Sez. L. Ord. n. 28451 del 7/11/2018 e Cass. Sez. L. Sent. n. 350 del 10/1/2018).
Invero, la S.C. ha osservato: “Lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali non può che espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale si sia prevista l'esercizio di funzioni dirigenziali o l'attribuzione a dirigente” (Cass. n. 350 del 2018 cit.) e “Nella ipotesi di esercizio in via di fatto delle mansioni dirigenziali manca per definizione il provvedimento … con cui, ai sensi dell'articolo 19 TU 165/2001 (e prima della entrata in vigore del TU 165/01, ai sensi dell'articolo 19 D.Lgs. 29/1993), sono fissati gli obiettivi sicché non può essere la mancata previsione degli obiettivi elemento di fatto rilevante ad escludere l'esercizio delle mansioni superiori. Così come non rileva la mancata acquisizione della qualifica di dirigente, la cui assenza costituisce, anzi, il presupposto di applicazione dell'art. 52 D.Lgs 165/2001… Deve invero ritenersi che la preposizione ad un ufficio, comporta, in mancanza di espresse limitazioni, il conferimento di tutti i poteri di direzione dell'ufficio; per gli uffici di livello dirigenziale la preposizione in forme diverse dal conferimento dell'incarico dirigenziale esclude unicamente le attribuzioni propositive (e di gestione) collegate alla predeterminazione degli obiettivi” (Cass. Sez. L. Sent n. 6068 del 29/3/2016).
In relazione poi all'espletamento dell'incarico dirigenziale di struttura semplice o complessa da parte del personale con la qualifica di dirigente, la S.C. ha affermato che “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del ai sensi Pt_8 dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost. (cfr. Cass. 03/09/2018 n. 21565 e 03/08/2015 n. 16299 oltre a Cass. 01/10/2008 n. 24373 citata dalla Corte territoriale). Nell'ambito della dirigenza sanitaria, infatti, non trova applicazione l'art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori, atteso che l'inapplicabilità di tale disposizione ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato, che è sancita in via generale dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e che trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale, è ribadita per la dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, dall'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall'art. 28, comma 6, del c.c.n.l. 8 giugno 2000 (cfr. Cass. 04/01/2019 n. 91).
6.3. Si tratta di principi di carattere generale che trovano applicazione anche nel caso in cui l'assegnazione avvenga non per rimediare ad una temporanea assenza o in attesa della designazione del titolare per effetto di una procedura concorsuale ma anche laddove vi si provveda nell'immediatezza della riorganizzazione della struttura” (in motivazione Cass. Sez. L., Ordinanza n. 23195 del 2021; confermata da Cass. Sez. L. Ordinanza n. 34155 del 6.12.2023).
Nella successiva sentenza n. 4153 del 9.2.2022 è ulteriormente chiarito che “
8. Trova dunque applicazione l'articolo 24 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, ha delegato alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dirigenti, precisando che il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite. Il comma tre del medesimo articolo fissa il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, stabilendo che il trattamento economico «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa».
9.La materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all'art. 18, comma sette, del CCNL 8.6.2000 hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, comma 5, che «le sostituzioni ... non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria» ed hanno, quindi, previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta. 10.I1 comma quattro della disposizione contrattuale prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici;
le parti collettive non hanno fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine. L'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori. 11.Il termine di cui al comma quattro, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma sette, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata…”.
Non sono dunque applicabili al rapporto dirigenziale, e alla dirigenza sanitaria e medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale, quali l'art 2103 c.c. e l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, riferibile al solo personale che non riveste la qualifica di dirigente.
4. Applicando i suddetti principi alla fattispecie in discorso, si rileva che il conferimento, al
, dell'incarico dirigenziale di struttura semplice è desumibile dagli atti aziendali n. CP_1
1294/2011, n. 59/2012, n. 1246/2013, n. 261/2014 e n. 42495/2014 sopra menzionati che espressamente individuano la nell'ambito della e Controparte_3 CP_5 assegnano all'odierno appellato la responsabilità di detta struttura semplice. Le delibere aziendali indicate comprovano l'esistenza della struttura e della corrispondente posizione dirigenziale nella pianta organica dell'ufficio. Inoltre, la preposizione del alla struttura comporta, in CP_1 mancanza di espresse limitazioni, il conferimento di tutti i poteri di gestione della stessa (Cass. n. 6068/2016).
La posizione dirigenziale assegnata al è poi confermata dai successivi atti aziendali di CP_1 gennaio e febbraio del 2016 che, rimodulando l'organizzazione della sostituendo CP_5 alle due UOS quattro Aree Gestionali, nominano il , a quel punto formalmente Dirigente CP_1 amministrativo, Responsabile della Area Fornitori Beni e Servizi, così avvalorando l'assunto del contenuto dirigenziale della titolarità della struttura/area.
Va altresì aggiunto che l' appellante non ha contestato che il abbia espletato le Pt_4 CP_1 attività e compiti descritti in ricorso, né ha specificamente eccepito e motivato nel presente grado l'inesistenza della posizione dirigenziale, essendosi limitata ad osservare in modo generico che tutte le attività assegnate al dipendente erano riconducibili alla qualifica posseduta.
Oltre alla genericità di detta allegazione, va rimarcato che nel periodo di causa (marzo 2012- ottobre 2016), il , inizialmente Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D, ha CP_1 poi assunto, a novembre 2015, la qualifica dirigenziale. Si rivela, dunque, inconferente e Part contradditoria l'affermazione della sulla corrispondenza delle mansioni del dipendente alla qualifica rivestita, a fronte del medesimo incarico di Responsabile di risultante dalla Pt_9 documentazione in atti attribuito ed espletato sia con la (inferiore) qualifica di collaboratore amministrativo sia con la (superiore) qualifica dirigenziale, .
Quanto esposto, unitamente alla documentazione già prodotta nel precedente grado e richiamata nella sentenza impugnata, porta il Collegio a ritenere dimostrato l'espletamento, da parte del , di funzioni dirigenziali anche nel periodo da marzo 2012 ad ottobre 2015, quando CP_1 rivestiva la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale di categoria D.
Relativamente al predetto periodo (marzo 2012-ottobre 2015) si condivide l'impostazione del primo giudice che, in applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 36 Cost., trattandosi di funzionario non dirigente incaricato di fatto funzioni dirigenziali, ha qualificato la fattispecie quale esercizio di mansioni superiori ed ha riconosciuto al ricorrente il diritto al corrispondente trattamento economico del dirigente di struttura semplice, comprensivo dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione fissa (con esclusione delle componenti retributive variabili).
Come affermato dai giudici di legittimità (Cass. n. 752/2018 e 6671/2019, cfr. anche giurisprudenza citata al punto 3), non rileva la mancanza di elementi formali (quali la procedura concorsuale, un atto formale di preposizione all'ufficio, un contratto individuale di lavoro con l'individuazione degli obiettivi) affinché si possa configurare l'esercizio di fatto delle mansioni dirigenziali, con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico, laddove sia allegato e provato che queste siano state svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni. L'individuazione degli obiettivi e la titolarità formale della posizione dirigenziale potrebbero riflettersi sulla spettanza delle componenti variabili della retribuzione del dirigente (posizione parte variabile e indennità di risultato), nella specie escluse dal primo Giudice.
5. Con riguardo al successivo periodo da novembre 2015 ad ottobre 2016, durante il quale il possedeva la formale qualifica dirigenziale ed ha percepito la relativa retribuzione, il CP_1
Collegio ritiene che non spetti alcun trattamento economico aggiuntivo rispetto a quanto già percepito come dirigente.
Come sopra esposto (cfr. punto 3), non sono applicabili al rapporto dirigenziale, e alla dirigenza sanitaria in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale, quali l'art 2103 c.c. e l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, riferibile al solo personale che non riveste la qualifica di dirigente. L'espletamento di fatto di un incarico dirigenziale non si configura come svolgimento di mansioni superiori quando avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, atteso anche il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Il ha invocato in subordine l'attribuzione dell'indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL CP_1
Dirigenza sanitaria dell'8.6.2000.
Il Collegio ritiene che neanche questo emolumento possa essere riconosciuto.
Invero, l'art. 18 in discorso prevede che: “1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l'atto aziendale - più strutture complesse.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati che, limitatamente alle strutture per le quali ai sensi della vigente normativa concorsuale l'accesso è riservato a più categorie professionali, riguarda tutti gli addetti.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura semplice.
…
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza dei quattro ruoli. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L.
1.036.000 e per la sostituzione di cui al comma 3, di L. 518.000 alla cui corresponsione si provvede o con le risorse del fondo dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.
8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico…”.
Dalla documentazione in atti è agevolmente desumibile che la struttura semplice (UOS Contabilità Generale) e da gennaio 2016 l'area gestionale (Area Fornitori di Beni e Servizi), di cui il è nominato Responsabile, costituiscono una articolazione della Unità Operativa CP_1
Complessa UOC G.E.F.I. e che l'incarico di struttura semplice espletato dal non CP_1 rappresenta il massimo livello dirigenziale. Manca, quindi, la condizione richiesta dall'art. 18 co. 3 ai fini della corresponsione della indennità di sostituzione prevista dal comma 7.
Per il periodo da novembre 2015 ad ottobre 2016, pertanto, non spetta neanche l'indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL 2000, dovendosi ritenere che l'incarico di titolare della struttura semplice/area espletato rientri nella qualifica dirigenziale posseduta e sia stato adeguatamente retribuito con il trattamento previsto per la stessa.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione sollevata, va accertato l'espletamento di fatto, da parte del , di mansioni superiori limitatamente al periodo da marzo 2012 ad CP_1 ottobre 2015, con diritto del dipendente al corrispondente trattamento economico del dirigente ai Part sensi dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001 e art. 36 Cost. La a dunque condannata al pagamento in suo favore, per detto periodo, della differenza tra la retribuzione percepita quale Collaboratore Amministrativo Professionale di categoria D e quella spettante al dirigente di struttura semplice, quantificata in euro 95.120,48 (ossia l'importo totale delle differenze retributive per il periodo da marzo 2012 ad ottobre 2016, pari ad euro 102.202,49, da cui sono stati detratti euro 7082,01 relativi al periodo da novembre 2015 ad ottobre 2016) in base ai conteggi analitici allegati dal Part lavoratore e non specificamente contestati dalla ppellante.
La sentenza gravata va dunque riformata in parte qua con condanna della al pagamento Pt_4 della minor somma sopra indicata. Atteso l'accoglimento parziale della domanda del e la complessità delle questioni in CP_1 fatto e in diritto trattate, ricorrono sufficienti ragioni per compensare per 1/3 le spese del grado di appello. I residui due terzi, liquidati in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità media della causa, sono posti a carico della Part n base alla regola della soccombenza.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- in riforma parziale della sentenza gravata che nel resto conferma, condanna la Parte_1
al pagamento, in favore di , della minor somma di euro 95.120,48;
[...] Controparte_1
-compensa le spese del grado di appello in ragione di un terzo e condanna la Parte_1 alla rifusione dei residui due terzi, che liquida in complessivi euro 6661,00, oltre spese generali come per legge, IVA e CPA.
Napoli, 2/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 02/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 832/2023
T R A
, con sede legale in alla Via Comunale del Principe n.13/A, Parte_1 Pt_1 in persona del Direttore generale rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_2 disgiuntamente dagli avv.ti Gelsomina D'Antonio ed Armando Vitiello, tutti elettivamente domiciliati in alla Via Comunale del Principe n.13/A, presso il Servizio affari giuridico Pt_1 Parte
– legali e contenzioso della predetta Appellante
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
(NA) alla via Sandro Pertini, 59, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Alagna e presso lo studio dello stesso elett.te dom.to in alla via Cuma, 28; Pt_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.03.2021 presso il Tribunale di Napoli sez. lav., CP_1
, premesso di essere dipendente della , assunto presso il SSN dal
[...] Parte_3
8.7.2004 con la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale a tempo indeterminato, categoria D1 del CCNL del settore e da novembre 2015 di Dirigente amministrativo, aveva esposto: -che dal 13/02/2012, con disposizione di servizio del Commissario straordinario n. 59/2012, gli era stata affidata la Responsabilità della UOS (Unità Operativa Semplice) Contabilità Generale afferente alla UOC G.E.F.I. (Unità Operativa Complessa Gestione Economico Finanziaria Informatizzata) del Dipartimento Amministrativo;
-che detto incarico era stato confermato con nota prot. 1246/2013 e con successiva nota prot. n. 42662/2014; -che con Delibera n. 12 del 22/01/2016 l' aveva rimodulato le Unità Operative Complesse Pt_4 del G.E.F.I. e con Disposizione di Servizio n. 76 del 26.2.2016 egli era stato nominato Responsabile dell'Area Fornitori di Beni e servizi;
-che con disposizione di servizio prot. n. 12425 del 11.10.2016 era stato assegnato all'
[...]
Parte_5
-che solo a novembre 2015 gli era stato assegnato il ruolo dirigenziale ma da quella data, comunque, nulla gli era stato riconosciuto per l'incarico di responsabile di struttura semplice effettivamente svolto nella struttura “Contabilità Generale”.
Il aveva quindi convenuto in giudizio la odierna appellante al fine di sentire: CP_1 Pt_4
1) Accertare e dichiarare lo svolgimento di fatto, da marzo 2012 ad ottobre 2016, dell'incarico di dirigente Responsabile dell'UOS Contabilità Generale;
2) per l'effetto condannare l' al pagamento dell'importo di euro 107.915,68, Parte_3
a titolo di differenze retributive per il periodo maggio 2012 – ottobre 2016 o la maggiore somma o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali dal dì della maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
in subordine, per l'effetto condannare la , a titolo di differenze Parte_1 retributive per la qualifica dirigenziale e a titolo di sostituzione ex art 18 del CCNL 8.6.2000 per l'incarico di responsabile di struttura semplice, al pagamento dell'importo pari ad euro 84.443,43 per lo stesso periodo o la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia anche ex art. 36 Cost., oltre rivalutazione monetaria o interessi legali dal dì della maturazione e sino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese di lite, con attribuzione.
Si era costituita nel precedente grado la contestando l'assegnazione, al Controparte_2
, dell'incarico di responsabile di struttura semplice e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Con la sentenza n. 1733/2023 pubblicata il 14.3.2023 il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda e per l'effetto condannato la al pagamento, in favore del Parte_1 lavoratore, della somma di euro102.202,49 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e spese di lite, con attribuzione.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che, avuto riguardo agli atti di gestione compiuti dal datore di lavoro, il ricorrente avesse svolto mansioni di natura dirigenziale, attesa l'assegnazione della responsabilità della UOS. Ha quindi riconosciuto al , per l'intero periodo di CP_1 espletamento dell'incarico dirigenziale (da marzo 2012 ad ottobre 2016), la differenza tra la retribuzione percepita e quella spettante al dirigente titolare di struttura semplice, comprensiva di stipendio tabellare e retribuzione di posizione fissa, con esclusione della parte variabile della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, trattandosi di parti variabili del trattamento economico collegate a presupposti non specificamente allegati né provati.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la con ricorso depositato presso Parte_1 questa Corte territoriale il 14.4.2023, dolendosi con plurime argomentazioni dell'ingiusto accoglimento delle avverse pretese. Precisamente la appellante ha contestato al Giudice di prime cure l'erronea valutazione ed inquadramento della fattispecie laddove ha affermato che il ricorrente aveva svolto mansioni di natura dirigenziale riconducibili alla lettera b) dell'art. 27 del CCNL 2000 attesa l'assegnazione della responsabilità della UOS. Ha osservato che tutte le attività lavorative espletate dal rientravano nei compiti e nelle funzioni specifiche del CP_1 funzionario prima e del dirigente amministrativo poi, essendo tipiche della sfera di competenza della qualifica rivestita. Ha rilevato che, per la sussistenza del diritto del all'incarico di struttura semplice, CP_1 occorreva che l'incarico stesso fosse stato individuato nell'atto aziendale e conferito secondo i criteri, le forme e le procedure previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Nella fattispecie era invece incontestabile che non solo mancava la qualificazione dell'unità operativa della quale il si riteneva responsabile come struttura semplice, ma anche un CP_1 qualsivoglia provvedimento scritto e motivato del Direttore Generale con l'attribuzione al ricorrente dell'incarico dirigenziale, definendone contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata ed il trattamento economico.
La ha inoltre contestato al giudice di prime cure di aver riconosciuto, sull'assunto dello Pt_4 svolgimento di una prestazione comportante la dirigenza di una struttura semplice, il diritto di parte avversa alla maggiore retribuzione dirigenziale. Secondo l'appellante, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non esistendo alcuna struttura individuata nell'atto aziendale, in carenza di alcun incarico conferito secondo le modalità prescritte dalla legge, nessuna voce retributiva poteva essere legittimamente riconosciuta ma, semmai, unicamente l'indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL Dirigenza sanitaria 1998-2001 e succ. mod.
Ha concluso chiedendo la revoca in parte qua della sentenza gravata ed il rigetto, almeno parzialmente con riferimento al quantum riconosciuto, della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e peraltro non provata, con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Ricostituito il contradditorio, il ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto, con CP_1 condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127-ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato nei limiti che saranno appresso descritti.
1.Le doglianze dell'appellante riguardano, per un verso, l'espletamento di fatto, da parte del
, di un incarico dirigenziale e precisamente della responsabilità di struttura semplice ai CP_1 sensi dell'art. 27 lett. b del CCNL 8 giugno 2000 dell'area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa;
per l'altro i presupposti per la retribuibilità di detto incarico.
La Azienda afferma che i compiti assegnati al rientravano nella sfera delle competenze CP_1
e responsabilità proprie della sua qualifica (di Collaboratore amministrativo professionale prima e di Dirigente amministrativo poi) e che mancavano in ogni caso le condizioni per la corresponsione della retribuzione del dirigente stante l'assenza di una struttura semplice di cui essere titolare, di un formale atto di conferimento di incarico e di un contratto individuale di lavoro con individuazione dell'oggetto, termine e obiettivi dell'incarico.
Ha richiamato l'orientamento della S.C. (sentenze nn. 15555/15 e 584/16) che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, esclude che la sostituzione nell'incarico di dirigente del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del CCNL area sanitaria dell'8 giugno 2000, si configuri come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, non trovando quindi applicazione l'art. 2013 c.c.; al sostituto quindi non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, che remunera in modo pieno ed a un livello soddisfacente il lavoro prestato dal dirigente nel rispetto del precetto costituzionale di corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro (Cass. nn. 16299/15, 15577/15, 584/16, 9879/17).
Così descritte le doglianze della appellante, occorre ricostruire la situazione di fatto e il quadro normativo di riferimento.
2. Risulta dalla documentazione in atti che:
-con disposizione di servizio n. 59 del 13.3.2012 (all. 1 fasc. di primo grado) si dà atto CP_1 della istituzione, mediante delibera del Commissario Straordinario n. 1294 del 2.11.2011, della articolazione del Dipartimento Amministrativo in quattro Strutture Complesse, di cui la UOC G.E.F.I. (Unità Operativa Complessa Gestione Economica e Finanziaria Informatizzata) e si affida al “la Responsabilità della UOS Contabilità Generale afferente alla UOC CP_1
G.E.F.I.”;
-con prot. 1246 del 19.6.2013 la certifica che “dal 13.3.2012, giusta Parte_1 disposizione del Commissario Straordinario n. 59 del 13.3.2012, nelle more dell'adottando atto aziendale, al dott. è stata affisata la Responsabilità della CP_1 Controparte_3 afferente alla UOC G.E.F.I. del dipartimento Amministrativo” (doc. 2 fasc. di primo CP_1 grado);
-con disposizione di servizio n. 261 del 25.7.2014 il Direttore Generale, premesso che con disposizione di servizio n. 59/2012 del Commissario Straordinario il Controparte_4
Amministrativo Professionale a tempo indeterminato era stato individuato quale Responsabile della UOS Contabilità Generale Informatizzata afferente all'UOC dispone di Pt_6 confermare lo stesso e la dott.ssa quali Responsabili Unici dei Procedimenti Persona_1 transattivi posti in essere dall' er l'Azienda (doc. 3 fasc. di primo grado); CP_5 CP_1
-con prot. 42495/2014 del 16.9.2014 (rettificata da prot. 42662/2014), con oggetto
“Organizzazione e funzionamento Unità Operativa Complessa Gestione Economico Finanziaria Informatizzata”, richiamata nuovamente la delibera n. 1294/2011 che istituisce la UOC G.E.F.I. e la articola in due Unità Operativa Semplici denominate UOS Contabilità Generale Informatizzata e UOS Bilancio e Adempimenti Fiscali, si dispone con decorrenza immediata l'adozione del “modulo organizzativo e funzionale del personale e delle attività della UOC G.E.F.I.”, prevedendo, con riguardo alla UOS Contabilità Generale Informatizzata, quale
“Responsabile UOS: Dott. Collaboratore Amministrativo Professionale, Controparte_1 giusta Disposizione di Servizio del Commissario Straordinario pt n. 59/2012 e Disposizione di Servizio del Direttore Generale n. 261/2014”; segue poi l'elenco dei Referenti Uffici (
[...]
, , Collaboratori CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
Amministrativi ( , Controparte_10 CP_11 CP_12 Controparte_13
, Assistenti Amministrativi, Coad. Amm/vi e Operatori CED, nonché CP_14
l'individuazione dei “Compiti istituzionali in enunciato sintetico”; è poi precisato che “Afferisce alla … che opera sotto la responsabilità Parte_7 Controparte_15 dei RUP e ”, con indicazione del relativo personale e dei compiti istituzionali Per_1 CP_1
(doc. 4 fasc. di primo grado); CP_1
-con delibera n. 12 del 22.1.2016 del Commissario Straordinario, con oggetto “Modello organizzativo Unità Operativa Complessa , premesso che “con deliberazione aziendale Pt_6
n. 1294/2011 è stato attivato il Dipartimento Amministrativo che comprende quattro strutture complesse ed una serie di strutture semplici, tra cui l'UOC a cui afferiscono due UOS, Pt_6 ovvero e UOS Bilancio ed Adempimenti Fiscali” e che Controparte_16
“con Delibera n. 20 del 19.10.2015 si è proceduto alla assunzione di n. 11 Dirigenti Amministrativi, di cui quattro assegnati alla , in coerenza con il piano di rientro CP_5 del settore sanitario della in una prima fase di riorganizzazione del settore Controparte_17 amministrativo-contabile, si procede alla rimodulazione dell' in quattro Aree CP_5
Gestionali (Area Bilancio, Area Fornitori Beni e Servizi, Area Contenzioso, Area Fiscale ed Entrate) (doc. 6 fasc. di primo grado); CP_1
-con successiva disposizione di servizio n. 44 dell'11.2.2016, vista la Delibera n. 12/2016, si individuano i Responsabili di ciascuna Area e, per la Area Fornitori Beni e Servizi, il ruolo di Responsabile è attribuito al , che nel frattempo (da novembre 2015) aveva assunto la CP_1 qualifica dirigenziale (doc. 7 fasc. di primo grado) CP_1
- con prot. 12425 dell'11.10.2016 il , dirigente amministrativo già in servizio presso CP_1
l' è infine assegnato all'Ufficio Depenalizzazione (doc. 8 fasc. di primo CP_5 CP_1 grado).
E' altresì pacifico che dal marzo 2012 sino ad ottobre 2015 il possiede la qualifica di CP_1
Collaboratore Amministrativo Professionale di categoria D e che da novembre 2015, a seguito di superamento del relativo concorso, acquisisce il ruolo di Dirigente amministrativo.
Il lamenta che, nonostante l'espletamento dell'incarico di natura dirigenziale di CP_1 responsabile della nel periodo da marzo 2012 ad ottobre 2016, non ha Controparte_3 mai percepito la relativa retribuzione, né quando rivestiva la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale né successivamente con l'attribuzione della qualifica dirigenziale. Ha quindi preteso le differenze retributive per l'intero periodo predetto. In subordine ha richiesto l'indennità di sostituzione ex art. 18 del CCNL 2000, sempre per l'intero periodo da marzo 2012 ad ottobre 2016.
3. In punto di diritto va richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall'atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la cui applicazione non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall'assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi, che assume rilievo, eventualmente, per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato” (Cass. Sez. L. Ordinanza n. 2695 del 29/1/2024 e Cass. Sez. L. Ordinanza n. 30811 del 28/11/2018) e che “il riconoscimento del trattamento economico per lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario presuppone l'esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell'ufficio” (Cass. Sez. L. Ord. n. 28451 del 7/11/2018 e Cass. Sez. L. Sent. n. 350 del 10/1/2018).
Invero, la S.C. ha osservato: “Lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali non può che espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale si sia prevista l'esercizio di funzioni dirigenziali o l'attribuzione a dirigente” (Cass. n. 350 del 2018 cit.) e “Nella ipotesi di esercizio in via di fatto delle mansioni dirigenziali manca per definizione il provvedimento … con cui, ai sensi dell'articolo 19 TU 165/2001 (e prima della entrata in vigore del TU 165/01, ai sensi dell'articolo 19 D.Lgs. 29/1993), sono fissati gli obiettivi sicché non può essere la mancata previsione degli obiettivi elemento di fatto rilevante ad escludere l'esercizio delle mansioni superiori. Così come non rileva la mancata acquisizione della qualifica di dirigente, la cui assenza costituisce, anzi, il presupposto di applicazione dell'art. 52 D.Lgs 165/2001… Deve invero ritenersi che la preposizione ad un ufficio, comporta, in mancanza di espresse limitazioni, il conferimento di tutti i poteri di direzione dell'ufficio; per gli uffici di livello dirigenziale la preposizione in forme diverse dal conferimento dell'incarico dirigenziale esclude unicamente le attribuzioni propositive (e di gestione) collegate alla predeterminazione degli obiettivi” (Cass. Sez. L. Sent n. 6068 del 29/3/2016).
In relazione poi all'espletamento dell'incarico dirigenziale di struttura semplice o complessa da parte del personale con la qualifica di dirigente, la S.C. ha affermato che “in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del ai sensi Pt_8 dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost. (cfr. Cass. 03/09/2018 n. 21565 e 03/08/2015 n. 16299 oltre a Cass. 01/10/2008 n. 24373 citata dalla Corte territoriale). Nell'ambito della dirigenza sanitaria, infatti, non trova applicazione l'art. 2103 c.c. con riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori, atteso che l'inapplicabilità di tale disposizione ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato, che è sancita in via generale dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e che trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale, è ribadita per la dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, dall'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall'art. 28, comma 6, del c.c.n.l. 8 giugno 2000 (cfr. Cass. 04/01/2019 n. 91).
6.3. Si tratta di principi di carattere generale che trovano applicazione anche nel caso in cui l'assegnazione avvenga non per rimediare ad una temporanea assenza o in attesa della designazione del titolare per effetto di una procedura concorsuale ma anche laddove vi si provveda nell'immediatezza della riorganizzazione della struttura” (in motivazione Cass. Sez. L., Ordinanza n. 23195 del 2021; confermata da Cass. Sez. L. Ordinanza n. 34155 del 6.12.2023).
Nella successiva sentenza n. 4153 del 9.2.2022 è ulteriormente chiarito che “
8. Trova dunque applicazione l'articolo 24 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, ha delegato alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dirigenti, precisando che il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite. Il comma tre del medesimo articolo fissa il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, stabilendo che il trattamento economico «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa».
9.La materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all'art. 18, comma sette, del CCNL 8.6.2000 hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, comma 5, che «le sostituzioni ... non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria» ed hanno, quindi, previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta. 10.I1 comma quattro della disposizione contrattuale prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici;
le parti collettive non hanno fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine. L'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori. 11.Il termine di cui al comma quattro, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma sette, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata…”.
Non sono dunque applicabili al rapporto dirigenziale, e alla dirigenza sanitaria e medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale, quali l'art 2103 c.c. e l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, riferibile al solo personale che non riveste la qualifica di dirigente.
4. Applicando i suddetti principi alla fattispecie in discorso, si rileva che il conferimento, al
, dell'incarico dirigenziale di struttura semplice è desumibile dagli atti aziendali n. CP_1
1294/2011, n. 59/2012, n. 1246/2013, n. 261/2014 e n. 42495/2014 sopra menzionati che espressamente individuano la nell'ambito della e Controparte_3 CP_5 assegnano all'odierno appellato la responsabilità di detta struttura semplice. Le delibere aziendali indicate comprovano l'esistenza della struttura e della corrispondente posizione dirigenziale nella pianta organica dell'ufficio. Inoltre, la preposizione del alla struttura comporta, in CP_1 mancanza di espresse limitazioni, il conferimento di tutti i poteri di gestione della stessa (Cass. n. 6068/2016).
La posizione dirigenziale assegnata al è poi confermata dai successivi atti aziendali di CP_1 gennaio e febbraio del 2016 che, rimodulando l'organizzazione della sostituendo CP_5 alle due UOS quattro Aree Gestionali, nominano il , a quel punto formalmente Dirigente CP_1 amministrativo, Responsabile della Area Fornitori Beni e Servizi, così avvalorando l'assunto del contenuto dirigenziale della titolarità della struttura/area.
Va altresì aggiunto che l' appellante non ha contestato che il abbia espletato le Pt_4 CP_1 attività e compiti descritti in ricorso, né ha specificamente eccepito e motivato nel presente grado l'inesistenza della posizione dirigenziale, essendosi limitata ad osservare in modo generico che tutte le attività assegnate al dipendente erano riconducibili alla qualifica posseduta.
Oltre alla genericità di detta allegazione, va rimarcato che nel periodo di causa (marzo 2012- ottobre 2016), il , inizialmente Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D, ha CP_1 poi assunto, a novembre 2015, la qualifica dirigenziale. Si rivela, dunque, inconferente e Part contradditoria l'affermazione della sulla corrispondenza delle mansioni del dipendente alla qualifica rivestita, a fronte del medesimo incarico di Responsabile di risultante dalla Pt_9 documentazione in atti attribuito ed espletato sia con la (inferiore) qualifica di collaboratore amministrativo sia con la (superiore) qualifica dirigenziale, .
Quanto esposto, unitamente alla documentazione già prodotta nel precedente grado e richiamata nella sentenza impugnata, porta il Collegio a ritenere dimostrato l'espletamento, da parte del , di funzioni dirigenziali anche nel periodo da marzo 2012 ad ottobre 2015, quando CP_1 rivestiva la qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale di categoria D.
Relativamente al predetto periodo (marzo 2012-ottobre 2015) si condivide l'impostazione del primo giudice che, in applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 36 Cost., trattandosi di funzionario non dirigente incaricato di fatto funzioni dirigenziali, ha qualificato la fattispecie quale esercizio di mansioni superiori ed ha riconosciuto al ricorrente il diritto al corrispondente trattamento economico del dirigente di struttura semplice, comprensivo dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione fissa (con esclusione delle componenti retributive variabili).
Come affermato dai giudici di legittimità (Cass. n. 752/2018 e 6671/2019, cfr. anche giurisprudenza citata al punto 3), non rileva la mancanza di elementi formali (quali la procedura concorsuale, un atto formale di preposizione all'ufficio, un contratto individuale di lavoro con l'individuazione degli obiettivi) affinché si possa configurare l'esercizio di fatto delle mansioni dirigenziali, con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico, laddove sia allegato e provato che queste siano state svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni. L'individuazione degli obiettivi e la titolarità formale della posizione dirigenziale potrebbero riflettersi sulla spettanza delle componenti variabili della retribuzione del dirigente (posizione parte variabile e indennità di risultato), nella specie escluse dal primo Giudice.
5. Con riguardo al successivo periodo da novembre 2015 ad ottobre 2016, durante il quale il possedeva la formale qualifica dirigenziale ed ha percepito la relativa retribuzione, il CP_1
Collegio ritiene che non spetti alcun trattamento economico aggiuntivo rispetto a quanto già percepito come dirigente.
Come sopra esposto (cfr. punto 3), non sono applicabili al rapporto dirigenziale, e alla dirigenza sanitaria in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale, quali l'art 2103 c.c. e l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, riferibile al solo personale che non riveste la qualifica di dirigente. L'espletamento di fatto di un incarico dirigenziale non si configura come svolgimento di mansioni superiori quando avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, atteso anche il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Il ha invocato in subordine l'attribuzione dell'indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL CP_1
Dirigenza sanitaria dell'8.6.2000.
Il Collegio ritiene che neanche questo emolumento possa essere riconosciuto.
Invero, l'art. 18 in discorso prevede che: “1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l'atto aziendale - più strutture complesse.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati che, limitatamente alle strutture per le quali ai sensi della vigente normativa concorsuale l'accesso è riservato a più categorie professionali, riguarda tutti gli addetti.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura semplice.
…
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza dei quattro ruoli. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L.
1.036.000 e per la sostituzione di cui al comma 3, di L. 518.000 alla cui corresponsione si provvede o con le risorse del fondo dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.
8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico…”.
Dalla documentazione in atti è agevolmente desumibile che la struttura semplice (UOS Contabilità Generale) e da gennaio 2016 l'area gestionale (Area Fornitori di Beni e Servizi), di cui il è nominato Responsabile, costituiscono una articolazione della Unità Operativa CP_1
Complessa UOC G.E.F.I. e che l'incarico di struttura semplice espletato dal non CP_1 rappresenta il massimo livello dirigenziale. Manca, quindi, la condizione richiesta dall'art. 18 co. 3 ai fini della corresponsione della indennità di sostituzione prevista dal comma 7.
Per il periodo da novembre 2015 ad ottobre 2016, pertanto, non spetta neanche l'indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL 2000, dovendosi ritenere che l'incarico di titolare della struttura semplice/area espletato rientri nella qualifica dirigenziale posseduta e sia stato adeguatamente retribuito con il trattamento previsto per la stessa.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione sollevata, va accertato l'espletamento di fatto, da parte del , di mansioni superiori limitatamente al periodo da marzo 2012 ad CP_1 ottobre 2015, con diritto del dipendente al corrispondente trattamento economico del dirigente ai Part sensi dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001 e art. 36 Cost. La a dunque condannata al pagamento in suo favore, per detto periodo, della differenza tra la retribuzione percepita quale Collaboratore Amministrativo Professionale di categoria D e quella spettante al dirigente di struttura semplice, quantificata in euro 95.120,48 (ossia l'importo totale delle differenze retributive per il periodo da marzo 2012 ad ottobre 2016, pari ad euro 102.202,49, da cui sono stati detratti euro 7082,01 relativi al periodo da novembre 2015 ad ottobre 2016) in base ai conteggi analitici allegati dal Part lavoratore e non specificamente contestati dalla ppellante.
La sentenza gravata va dunque riformata in parte qua con condanna della al pagamento Pt_4 della minor somma sopra indicata. Atteso l'accoglimento parziale della domanda del e la complessità delle questioni in CP_1 fatto e in diritto trattate, ricorrono sufficienti ragioni per compensare per 1/3 le spese del grado di appello. I residui due terzi, liquidati in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità media della causa, sono posti a carico della Part n base alla regola della soccombenza.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- in riforma parziale della sentenza gravata che nel resto conferma, condanna la Parte_1
al pagamento, in favore di , della minor somma di euro 95.120,48;
[...] Controparte_1
-compensa le spese del grado di appello in ragione di un terzo e condanna la Parte_1 alla rifusione dei residui due terzi, che liquida in complessivi euro 6661,00, oltre spese generali come per legge, IVA e CPA.
Napoli, 2/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano