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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore
ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
SENTENZA
il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Decima
Sezione Civile, in data 11 gennaio 2018 e contraddistinta dal n. 318/2018, iscritto al n.
683/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 29 ottobre 2024 e pendente
TRA
l' codice fiscale ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore dell'Area Gestione Tributi dell' di Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Ufficio Distrettuale di ell'Avvocatura dello Pt_2 Pt_2
Stato (codice fiscale ) - appellante/appellata incidentale – P.IVA_2
E
la (codice fiscale ), con Controparte_2 P.IVA_3
sede in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto
Panelli (codice fiscale ) e Carlo Scofone (codice fiscale C.F._1
) - appellata/appellante incidentale - C.F._2
I. FATTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli notificato all' Parte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
il 18 gennaio 2013 e depositato il successivo 22 gennaio 2013, Parte_1
la pponeva all'ingiunzione di Controparte_3
pagamento emessa nei suoi confronti, ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, dal
Direttore dell' di della suddetta Agenzia in data 7 dicembre Controparte_1 Pt_2
2012, del complessivo importo di 1.146.534,32 €, notificatale il successivo 21 dicembre
2012, col n. prot. 44956/RH, in forza della polizza fideiussoria rilasciata il 13 novembre
1992 col n. 858/CZ/R 10620, per la durata di 6 mesi e per un importo di £ 2.220.000.000, dalla medesima opponente, allorché era denominata La Nationale Assicurazioni S.p.A.,
«a garanzia della restituzione prelievi agricoli anticipata su tonn. 4500 circa di semola di grano duro da esportare in regime di prefinanziamento» da parte della Controparte_4
poi, nel 1994, dichiarata fallita;
A tal riguardo, l'opponente sosteneva nel proprio atto di opposizione:
1) che tale garanzia era divenuta inefficace per essere scaduto il termine della sua efficacia;
2) che il credito su di essa fondato s'era comunque estinto per il decorso del termine della sua prescrizione, sia considerando il termine di 4 anni stabilito dalle disposizioni comunitarie e ritenuto applicabile alla specie, sia considerando il termine di
10 anni stabilito dal diritto interno che, però, si considerava sproporzionato rispetto al primo termine;
3) che non v'era alcuna prova dell'esistenza del credito garantito e dell'inadempimento della società garantita in quanto nei processi verbali di constatazione indicati nell'ingiunzione opposta si faceva riferimento alla CP_5
società diversa dalla contraente la polizza escussa, cioè la
[...] Controparte_4
4) che non v'era alcuna prova che l' avesse Parte_1
tempestivamente chiesto l'ammissione nel passivo del fallimento della debitrice principale.
Chiedeva pertanto al Tribunale adìto di annullare, revocare, dichiarare nulla e/o inefficace le ingiunzioni opposte e di dichiarare nulla da essa dovuto all
[...]
n forza della suddetta polizza fideiussoria. Parte_1
N. 683/2018
e Pag. 2 di 18 Parte_1
[...] c. Parte_3 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
2. Il Tribunale di Napoli, però, con la sua sentenza n. 318/2018, pubblicata l'11 gennaio 2018 e notificata all' il 15 gennaio 2018, accoglieva Parte_1
l'opposizione proposta dalla condannando Controparte_2
l'amministrazione a rifondere le spese processuali alla controparte.
3. Avverso tale sentenza, s'appellava a questa Corte l' Parte_1
(d'ora in poi per comodità anche solo ) con
[...] Parte_4
citazione notificata alla controparte il 6 febbraio 2018, sostenendo con sei motivi d'impugnazione, che il primo Giudice con la sentenza impugnata aveva errato nell'accogliere l'opposizione avversaria e, più in particolare:
i) nell'avere configurato come semplice fideiussione, anziché come garanzia autonoma, il contratto/polizza n. 858/CZ/R 10620, stipulato dalla
[...]
in data 13 novembre 1992, per la bolletta di Parte_5
prefinanziamento n. 16-22/PF del 17 novembre 1992, atteso che esso non conteneva la clausola secondo cui la società assicuratrice era tenuta a pagare a prima richiesta e senza possibilità di opporre eccezioni relative al rapporto tra la ditta garantita e l'amministrazione doganale. Tale interpretazione, a giudizio dell'appellante, era contraria all'orientamento della giurisprudenza della Cassazione, seguito da molte sentenze del medesimo Tribunale di Napoli appellato, che avevano aderito ad un'
“autoqualificazione funzionale” del contratto, conforme cioè alla funzione ad esso assegnato dal diritto comunitario. Conseguentemente si eccepiva la nullità delle eventuali clausole del contratto, tra cui gli artt. 6 e 7, qualora interpretate nel senso della sussistenza di una mera fideiussione semplice, accessoria all'obbligazione del debitore principale;
ii) nell'avere il primo Giudice, di conseguenza, ritenuto che potessero essere opposte eccezioni di merito relative al rapporto principale, tra cui l'assenza dell'inadempimento del debitore principale, che il Tribunale aveva desunto dal fatto che il processo verbale di constatazione del 29 febbraio 2000, richiamato nell'ingiunzione di pagamento, non si riferiva alle irregolarità commesse dalla ma a quelle Controparte_4
commesse dalla soggetto diverso da quello a cui favore era stata Controparte_5
emessa la polizza escussa;
né l'Amministrazione aveva dato prova del contrario, cioè della sussistenza del citato inadempimento della , e dunque, del realizzarsi del CP_4
N. 683/2018
e Pag. 3 di 18 Parte_1
[...] c. Parte_3 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
presupposto per l'escussione della garanzia, giacché aveva prodotto in giudizio un'altra ingiunzione fiscale, senza data e firma, che faceva riferimento ad un altro p.v.c. del 18 aprile 1996, neppure prodotto in giudizio, che si riferiva alla Controparte_4
iii) nel non avere esaminato, in quanto ritenuto assorbita, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla che, tuttavia, a giudizio dell'appellante, doveva CP_3
ritenersi non maturata perché, decorrente dall'accertamento dell'illecito del 29 febbraio
2000 ed avente durata decennale, era stata interrotta da due atti: il primo in data 25 novembre 2002 con una diffida ad adempiere indirizzata e ricevuta da
[...]
il secondo in data 9 novembre 2011, con una diffida del 28 Parte_6
ottobre 2011,ricevuta dalla successore de La Nationale;
CP_2
iv) nel non avere il primo Giudice rilevato che la garanzia contenuta nella citata polizza era stata tacitamente rinnovata poiché non vi era stato lo svincolo della cauzione, il cui originale era ancora in possesso dell' , per cui incombeva sulla Società Pt_1
assicuratrice l'onere di attivarsi nei confronti dell'Amministrazione doganale, conformemente ai principi della mora credendi di cui all'art. 1206 e ss. c.c. e, pertanto, il dies a quo della prescrizione non era neppure cominciato a decorrere;
v) nell'avere il primo Giudice omesso di esaminare che la condotta della società di assicurazione - che per tanti anni non si era attivata per chiedere all Parte_1
il certificato di scarico o la quietanza di avvenuto pagamento (da parte della
[...]
debitrice), e comunque per costituire in mora il creditore – configurava una rinunzia tacita ad avvalersi della prescrizione del credito dell'Amministrazione;
vi) infine, in via subordinata, nel non avere il primo Giudice compensato, almeno parzialmente, le spese di lite, trattandosi di fattispecie controversa, su cui vi erano state decisioni contrastanti dei giudici di merito.
4.1. Con comparsa del 10 settembre 2018 si costituiva nel giudizio d'appello la
(d'ora in poi per comodità anche solo Controparte_2 CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale col quale censurava la sentenza impugnata per avere omesso di esaminare la tesi da essa proposta sulla durata quadriennale, anziché decennale, del termine di prescrizione del credito dell'Amministrazione, decorrente dal compimento dell'operazione asseritamente
N. 683/2018
di 18 Parte_7 R.G.A.C.C. dei Monopoli c. Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
irregolare.
Riproponeva poi, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le questioni poste in primo grado non accolte e/o non esaminate dal primo Giudice relative alla genericità, indeterminatezza ed abusività della richiesta dell'Amministrazione perché non vi era prova dell'inadempimento del debitore principale, ed in ogni caso, perché relativa ad una polizza priva di efficacia e validità in quanto estinta, e comunque, relativa ad un diritto di credito prescritto senza che potesse valere la rinunzia alla prescrizione sollevata dall' solo in comparsa conclusionale del primo grado del giudizio su cui non si Pt_1
accettava il contraddittorio in quanto si trattava di eccezione tardiva, e comunque infondata.
Concludeva chiedendo di rigettare l'appello principale, ed in via subordinata, e comunque, in accoglimento dell'appello incidentale, previa sospensione del processo e remissione alla Corte di Giustizia Ue di domanda di pronuncia pregiudiziale sulla durata del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie, riproponeva tutte le domande da essa proposte in primo grado, con vittoria delle spese e competenze del grado.
5. All'udienza del 29 ottobre 2024, dopo che già in precedenza le parti avevano depositato le loro comparse conclusionali e le memorie di replica, la Corte assegnava nuovamente la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Solo la rovvedeva a ridepositare la sua comparsa conclusionale senza CP_2
tuttavia modificare le proprie richieste.
II. DIRITTO
I.1. Con la sua comparsa conclusionale la ha ribadito la sua richiesta CP_2
preliminare di riunione di questo processo con gli altri pendenti innanzi a questa Corte tra le stesse parti ed aventi ad oggetto identiche contestazioni di merito avverso pretese dell' analoghe sotto il profilo giuridico e fondate Parte_1
sui medesimi documenti, ed in particolare, con quelli contraddistinti dai nn.
358+446/2018, 723+727/2018, 728/2018 e 1125/2018 del r.g.a.ac.c.
La richiesta non merita però, ad avviso di questo Collegio, di essere accolta.
N. 683/2018
e Pag. 5 di 18 Parte_1 R.G.A.C.C. c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Invero, due dei processi cui fa riferimento la UnipolSai, quelli riuniti iscritti al n.
1125/2018 ed al n. 358/2018 + 446/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili di questa Corte, sono stati ormai definiti con le sentenze di questa sezione n. 980/2025, pubblicata il 28 febbraio 2025, e n. 1287/2025 pubblicata il 14 marzo 2025; gli altri due hanno ad oggetto appelli avverso altrettante sentenze del Tribunale di Napoli, diverse da quella nella specie appellata, che sono anch'essi in decisione sicché la loro riunione a questo non è più possibile.
I.2. Sempre in via preliminare, va disattesa la richiesta avanzata dalla CP_2
di sospensione di questo processo e di remissione alla Corte di Giustizia UE della domanda di pronuncia pregiudiziale sulla durata del termine di prescrizione applicabile all'azione di incameramento della cauzione - che la nsiste essere quadriennale CP_2
a norma del Reg. CE-EURATOM 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 relativo ai controlli nei paesi dell'UE e all'imposizione di sanzioni in caso di irregolarità, a tutela degli interessi finanziari della Comunità - poiché vi è una specifica disposizione comunitaria che riconosce agli Stati membri la facoltà di fissare un termine di prescrizione più ampio di quello quadriennale generale previsto dal paragrafo 1 dell'art. 3 del Regolamento in parola. Ed infatti, il paragrafo 3 di tale articolo prevede espressamente che “ Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine
(di prescrizione, ndr) più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2”.
Sul tema devono inoltre richiamarsi varie pronunzie della Corte di Giustizia UE
(Corte Giustizia UE 22/12/2010, n. 825; Corte di Giustizia UE 12/9/2014, n. 341; Corte
Giustizia UE, Sez. VIII 8 maggio 2024, in causa C-734/22) secondo cui “al fine di raggiungere l'obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, l'applicazione di un termine di prescrizione decennale derivante da una disposizione del diritto privato nazionale non è contraria al principio di proporzionalità” (cfr. punto 30 della sentenza da ultimo citata).
Anche la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito che “in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del
Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del
N. 683/2018
Pag. 6 di 18 Parte_1 R.G.A.C.C. dei Monopoli c. Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n.
689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti” (cfr. Cass.
24040/2019).
Ne consegue che, per i motivi sopra detti, va rigettata la richiesta di sospensione del processo in esame con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non risultando il termine di prescrizione decennale - peraltro neppure applicato dal primo Giudice che non aveva esaminato la preliminare eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla
- eccessivo e sproporzionato rispetto agli interessi tutelati dalla normativa CP_2
comunitaria.
II. Tanto premesso, va esaminata, in via preliminare, la doglianza dell'appellante incidentale relativa al fatto che il Tribunale non ha esaminato l'eccezione, da essa proposta in primo grado, di prescrizione del credito, avente - a suo dire- una durata quadriennale e decorrente dalla stipula della polizza, anziché dall'accertamento dell'inadempimento della società garantita.
L'appello incidentale va rigettato per i seguenti motivi.
In primo luogo, va detto che, non avendo il primo Giudice esaminato l'eccezione di prescrizione del credito dell' , sollevata in primo grado dalla Pt_1 CP_2
quest'ultima avrebbe potuto anche solo riproporre, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. - come pure ha fatto (in aggiunta alla proposizione dell'appello incidentale) - la questione della prescrizione del credito (cfr. Cass. 25876/2024).
Quanto alla durata della prescrizione, a giudizio della Corte, è sufficiente il richiamo a quanto in precedenza già detto sulla proporzionalità del termine decennale di prescrizione - stabilito dal diritto interno per le azioni di restituzione per indebito
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e Pag. 7 di 18 Parte_1 R.G.A.C.C. dei Monopoli c. Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
oggettivo – rispetto al termine quadriennale stabilito dal diritto comunitario per le azioni in parola e sulla facoltà lasciata al diritto agli Stati membri di adottare termini diversi di prescrizione, purché non sproporzionati nella durata, per il recupero dei cd. finanziamenti all'esportazione.
Quanto poi al dies a quo della prescrizione, va innanzitutto detto che tale termine non può coincidere con il momento di stipula della polizza, poiché non è quello il momento in cui il diritto dell'amministrazione diventa esigibile nei confronti del debitore. Può invece ragionevolmente farsi decorrere la prescrizione dalla data dell'indebita percezione dell'aiuto, come pure affermato dall'appellante incidentale alla pag. 29 della sua comparsa di costituzione (cfr. Cass. 11958/2017).
Nella specie, tale termine si può far coincidere con l'accertamento dell'inadempimento commesso dalla , avutosi - come si dirà in prosieguo – CP_4
con la relazione del 31 gennaio 2002, prodotta nel giudizio di opposizione dall'
[...]
, rilasciata dalla Dogana di Castellammare di Stabia, su richiesta della Parte_1
, in cui, facendo seguito agli Parte_8
inadempimenti accertati nel verbale del 29 febbraio 2000 e riguardanti la sola
[...]
erano stati accertati inadempimenti a carico di altre società del CP_5 CP_6
, tra cui la , che non aveva ottenuto il nulla osta degli organi competenti
[...] CP_4
per la bolletta di prefinanziamento n. 22/PF del 17 novembre 1992, garantita dalla polizza n. 10620 rilasciata da La Nationale Assicurazioni.
Non assume rilevanza il fatto che tale relazione non fosse stata trasfusa in un verbale di constatazione del Ministero delle Finanze, provenendo essa, in ogni caso, da organi ispettivi e chiarendo, sebbene non esplicitamente, il collegamento – che il primo
Giudice in sentenza aveva ritenuto non esplicitato - tra la società garantita dalla polizza
(la ) e la società oggetto di specifici accertamenti da parte della Guardia di CP_4
Finanza e destinataria del verbale di constatazione del 29 febbraio 2000, cioè la
[...]
CP_5
III. Passando poi all'esame delle doglianze riproposte dalla ai sensi CP_2
dell'art. 346 c.p.c., quella relativa alla prescrizione del diritto di credito dell' va Pt_1
esaminata congiuntamente al terzo motivo dell'appello principale proposto dall' Pt_1
con cui questa si lamenta del fatto che il primo Giudice non abbia esaminato tale
N. 683/2018
Pag. 8 di 18 Parte_1 R.G.A.C.C. dei Monopoli c. Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
eccezione di prescrizione sollevata dalla A dire dell'Agenzia tale prescrizione CP_3
doveva ritenersi non maturata perché la sua durata decennale, a decorrere dall'accertamento dell'illecito del 29 febbraio 2000, era stata interrotta da due atti: il primo in data 25 novembre 2002 con una diffida ad adempiere indirizzata e ricevuta da il secondo in data 9 novembre 2011, con una Parte_6
diffida del 28 ottobre 2011, ricevuta dalla successore della La Nationale. CP_2
Va ritenuta fondata la tesi dell , con la precisazione che il Controparte_7
termine di prescrizione del suo credito verso la - come detto sopra - doveva CP_2
farsi decorrere non dal 29 febbraio 2000, data del p.v.c. delle irregolarità riferite alla sola ma dalla relazione del 31 gennaio 2002, in cui si accertava che le Controparte_5
bollette di prefinanziamento della , società del , non avevano CP_4 CP_6
avuto il nulla osta degli organi competenti, cioè non erano risultate regolari.
Ne consegue che il credito dell doveva ritenersi non Parte_1
prescritto, e dunque, correttamente azionato con l'ingiunzione fiscale opposta del 7/12 dicembre 2012, contraddistinta dal n. prot. 44956/RH.
Da tanto consegue l'assorbimento del quarto e del quinto motivo dell'appello principale dell' in cui essa si duole del fatto che il primo Giudice non abbia Pt_1
accertato che il dies a quo della prescrizione non era neppure cominciato a decorrere poiché la polizza in esame era stata tacitamente rinnovata dalla e che CP_2
quest'ultima, con la sua condotta, aveva posto in essere una rinunzia tacita a far valere la prescrizione.
IV. Quanto al merito della pretesa dell' , vanno poi ritenuti fondati i primi Pt_1
due motivi del suo appello principale.
Il primo Giudice aveva, infatti, qualificato la polizza n. 858/CZ/R 10620, stipulata in data 13 novembre 1992 dalla con Controparte_4 Parte_5
nell'interesse dell' per l'importo di £
[...] Parte_9
2.220.000.000 (pari a 1.146.534,32 €), come fideiussione ordinaria e non come contratto autonomo di garanzia, e di conseguenza, aveva ritenuto legittimata la che nel CP_2
frattempo aveva incorporato la che a sua volta aveva Controparte_8
incorporato la Parte_10
in precedenza denominata La Nationale Assicurazioni S.p.A.), destinataria
[...]
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Pag. 9 di 18 Parte_1 R.G.A.C.C. dei Monopoli c. Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'ingiunzione fiscale, ad opporre eccezioni di merito relative al rapporto principale tra debitore e creditore, tra le quali quella inerente l'assenza del presupposto per l'escussione della polizza, ovvero l'inadempimento del debitore principale, non risultante né dalla ingiunzione fiscale (che non faceva riferimento a nessun processo verbale di constatazione riferito alla ma ad uno del 29 febbraio 2000 riferito CP_4
alla né da altro p.v.c. che desse prova dell'inadempimento del Controparte_5
debitore principale.
L' , col primo motivo del suo appello, sostiene trattarsi di Parte_1
contratto autonomo di garanzia, e conseguentemente, col suo secondo motivo contesta che il primo Giudice abbia ritenuto che il garante potesse opporre eccezioni di merito relative al rapporto principale, tra cui l'assenza dell'inadempimento del debitore principale.
I motivi sono fondati.
Innanzitutto, non può ritenersi che il riferimento, contenuto nell'ingiunzione opposta, al processo verbale di constatazione del 29 febbraio 2000 redatto a carico della - cioè società diversa dalla che aveva sottoscritto la Controparte_5 CP_4
polizza azionata con la citata ingiunzione - possa incidere sul diritto di difesa dell'appellante non consentendole di identificare l'inadempimento del debitore principale in relazione al quale era stata escussa la polizza in esame, dal momento che nell'ingiunzione del 7 dicembre 2012 prot. n. 44956/RH era richiamato l'invito al pagamento emesso dalla Dogana di Castellammare di Stabia in data 21 novembre 2002, da valere come costituzione in mora, e contraddistinto dal n. prot. 3246 indirizzato a
[...]
e da essa ricevuto il 25 novembre 2002, Parte_5
nel quale si richiedeva il pagamento delle somme garantite per gli inadempimenti della debitrice principale, la accertati con il verbale del 18 aprile 1996. Controparte_4
Non può invece accogliersi la doglianza dell'appellata compagnia di assicurazioni, riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c., secondo cui non vi era prova di un inadempimento imputabile alla che giustificasse l'escussione della garanzia a suo carico CP_4
(azionata in virtù della pacifica rinunzia al beneficio della preventiva escussione contenuta nell'art. 7 della polizza), in quanto tale inadempimento non poteva desumersi da quanto contenuto nel citato p.v.c. del 18 aprile 1996, prodotto in giudizio dall Pt_1
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[...] c. Parte_3 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
tardivamente solo col suo atto d'appello .
E tanto per i seguenti motivi.
Innanzitutto, perché la natura stessa della polizza azionata, che il Tribunale aveva ritenuto di qualificare come fideiussione semplice, era (ed è) tale da escludere che il garante potesse opporre eccezioni relative al merito della pretesa azionata, ivi compresa quella relativa all'inesistenza dell'inadempimento, a meno che tale inesistenza non fosse, per la sua evidenza, di facile accertamento e tale da poter configurare un'excepitio doli opponibile al creditore.
Sul punto l'accertamento della natura giuridica della polizza escussa è tale da poter dirimere le questioni prospettate dalla CP_2
Questo Collegio intende aderire alla tesi della natura autonoma della garanzia stipulata da con la e dare Parte_5 CP_4
così continuità al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro seguito da questa stessa Corte in precedenti simili vertenti tra le medesime parti (cfr.
App. Napoli, 1514/2021; App. Napoli 1662/2023; App. Napoli 980/2025), secondo cui
“Gli esportatori che intendano beneficiare delle facilitazioni comunitarie previste sotto forma di finanziamento delle esportazioni di cereali ex Reg. CEE n. 3665 del 1987, devono sottostare ad un regime particolarmente rigoroso che mira a garantire che lo scopo dell'esportazione sia conseguito. Per tale ragione si prevede che si anticipi, al momento della dichiarazione doganale di esportazione, il versamento della somma corrispondente al diritto alla restituzione ma si pretende che, in caso di inadempimento dell'esportatore, la restituzione della somma anticipata sia prontamente recuperata, attraverso l'istituto della cauzione, intesa come garanzia di versamento rapido e sicuro della somma erogata, ex art. 3, comma 1, lett. a, Reg. CEE n. 2220 del 1985. Il regolamento comunitario citato prevede che la cauzione possa essere costituita in contanti (art. 8, comma 1, Reg. CEE cit.) o sotto forma di garanzia con l'impegno, però, del garante
"congiuntamente e solidalmente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta a seguito dell'incameramento di una cauzione".
Da tale indicazione normativa deriva che il contratto di cauzione che venga in concreto stipulato deve essere interpretato in modo da assicurare la finalità che la disciplina
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[...] c. Parte_3 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
comunitaria persegue e cioè garantire l'eventuale restituzione dell'importo anticipato ai sensi del reg. CEE n. 3665 del 1987. Poichè nel caso di inadempimento dell'esportatore, solo il contratto autonomo di garanzia, e non il contratto di garanzia ordinario, assicura lo Stato che ha anticipato la somma, i contratti di cauzione che siano stipulati in funzione di assicurare la garanzia prevista dalle norme comunitarie, non possono che avere la natura di contratto di garanzia autonomo” (così Cass. 24207/2008; in senso conforme,
Cass. 25821/2009; Cass. 20746/2011; Cass. 7320/2012; Cass. 15216/2012) .
Nella specie, è lo stesso frontespizio della polizza in esame, la n. 10620, che fa riferimento non semplicemente ad una polizza fideiussoria, ma ad una “Polizza Cauzioni
- Doganale”, a sottolineare che la polizza avesse una funzione simile alla cauzione
(differenziandosene soltanto per l'assenza del versamento immediato delle somme oggetto di garanzia), e dunque consentiva l'incameramento immediato delle somme al verificarsi dell'evento garantito, come sembra emergere anche dalle condizioni generali di assicurazione laddove si parla di “Polizza di fideiussione per il cauzionamento dei diritti doganali”.
Né vi è motivo di discostarsi da tale orientamento sulla base del dato letterale delle clausole contrattuali di cui agli artt. 6, 7 e 1 bis delle Condizioni generali di assicurazione.
Tali clausole contrattuali, infatti, non depongono a favore del contratto di fideiussione ordinaria: in particolare, la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 7 delle condizioni generali), se da un lato non è sufficiente a far ritenere l'esistenza di un contratto di garanzia autonomo, svincolato cioè dal rapporto fondamentale tra debitore principale e creditore, non è con quest'ultimo incompatibile, né è sufficiente ad escluderlo;
né vale ad escludere la garanzia autonoma il testo dell'art. 6 secondo cui la società assicuratrice ha la facoltà e non l'obbligo, qualora si verifichi un evento in conseguenza del quale si rende possibile una richiesta di pagamento da parte dell'Amministrazione , di svolgere in nome e per conto Pt_11
della ditta stipulante debitrice, tutte le pratiche e tutti gli atti che saranno opportuni al fine di tutelare i comuni interessi, giacché tale clausola non esclude che l'Amministrazione doganale possa richiedere al verificarsi del rischio garantito, direttamente al garante, e senza che quest'ultimo possa far valere eccezioni di sorta
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[...] c. Parte_3 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
relative al rapporto tra debitore e creditore, il tempestivo pagamento delle somme indicate in polizza, mentre le pratiche e gli atti compiuti da quest'ultimo sono idonee a regolare i rapporti successivi tra ditta debitrice stipulante e creditore, anche nell'interesse della società di assicurazione (nei rapporti di regresso col debitore principale); infine, anche l'art. 1 bis, co.2, che disciplina i soli rapporti tra ditta debitrice e garante (cd. rapporto di provvista), stabilendo che la prima si obbliga a rimborsare alla società garante, a semplice richiesta e con rinunzia a qualsiasi eccezione, la somma versata a tale titolo dalla società stessa, nulla dice dei rapporti tra società garante e creditore (cd. rapporto di valuta).
Sussistono invece altri elementi per ritenere che - nonostante l'assenza nel testo contrattuale della clausola del pagamento (oltre che “a prima richiesta” anche “senza eccezioni”) - la volontà delle parti (cioè della ditta stipulante debitrice e del garante) era quella di stipulare un contratto di garanzia autonoma (cfr. sul punto, Cass.31105/2024 secondo cui “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice”).
In particolare, l'art. 1, definendo la polizza come sostitutiva della cauzione reale dovuta dalla ditta stipulante ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale, garantendo i diritti doganali sino a concorrenza della somma assicurata, va interpretato nel senso che - a differenza della cauzione e pur perseguendo le stesse finalità (come si desume dall'intitolazione della polizza come polizza fideiussoria “per la cauzione dei diritti doganali”) - la garanzia personale deve assicurare che la somma di danaro corrispondente ai diritti doganali ed oggetto di prefinanziamento nei limiti stabiliti, pur non corrisposta in via anticipata come nella cauzione, deve essere versata “nell'immediatezza” e comunque non oltre 30 giorni dalla verificazione dell'evento assicurato, cioè l'inadempimento della ditta stipulante agli obblighi doganali (nella specie l'esportazione di grano nei paesi extracomunitari) (cfr., sul punto, Cass. 3257/2007).
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[...] c. Parte_3 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
In altre parole, l'identità di funzione e di finalità tra cauzione (incameramento definitivo delle somme già percepite, al verificarsi dell'inadempimento del debitore) e polizza fideiussoria è compatibile soltanto con la natura autonoma della polizza fideiussoria, giacché solo essa consente all'Amministrazione doganale di percepire nell'immediatezza, a tutela degli interessi finanziari della comunità europea, l'importo corrispondente ai diritti doganali senza attendere la risoluzione di problematiche relative ai rapporti tra creditore e debitore principale.
Anche un altro elemento depone nel senso della sussistenza di una garanzia autonoma: il fatto che nella specie non possa operare l'art. 1957 c.c., che subordina la persistenza dell'obbligazione di garanzia, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, al fatto che il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza. Infatti, la durata della polizza in esame non
è collegata alla scadenza di un'obbligazione principale avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, ma ad un (in)adempimento del debitore ad un facere specifico
(cioè l'esportazione di grano nei paesi extracomunitari), sicché in tal caso non opera l'art. 1957 c.c. (cfr., sul punto Cass. 26906/2023). Con riguardo al caso in esame, era poi prevista la tacita proroga del contratto di assicurazione sino allo svincolo da parte dell'Amministrazione doganale, coincidente con la prova a carico del debitore dell'adempimento delle obbligazioni su di esso incombenti (esibizione del “certificato di scarico” o “quietanza di avvenuto pagamento” di cui all'art. 2 del contratto).
Tale conclusione rende priva di fondamento la doglianza sollevata dalla CP_2
appellata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. relativa all'inesistenza dell'inadempimento del debitore principale agli specifici obblighi assunti con la citata polizza, indicato come presupposto per poter azionare la polizza.
Sul punto, come già detto, la sostiene che tale prova non poteva CP_2
desumersi né dal p.v.c. del 29 febbraio 2000, richiamato nell'ingiunzione opposta, perché si riferiva all'inadempimento di altra società del gruppo , la CP_5 CP_5
(che si era accertato non avere la proprietà e comunque la disponibilità del grano al
[...]
momento della messa sotto controllo e del prefinanziamento concessole dall'Amministrazione doganale), né da quello del 18 aprile 1996, prodotto tardivamente in giudizio dall'appellante, e pertanto, non utilizzabile ai fini della prova
N. 683/2018
e Pag. 14 di 18 Parte_1 R.G.A.C.C. dei Monopoli c. Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
dell'inadempimento della . CP_4
A giudizio della Corte, tuttavia, era onere della attuale appellata, in CP_2
sede d'opposizione all'ingiunzione fiscale dare prova dell'adempimento della CP_4
mediante la produzione dei documenti elencati negli artt. 18 del Regolamento CEE
3665/1987 e 5 del Regolamento CEE 4045/1989, cioè degli stessi documenti che, in base alla polizza, consentivano lo svincolo della cauzione a suo favore (ad es. il certificato di scarico delle merci o di immissione in consumo) . Tanto a dispetto del fatto che nella ingiunzione opposta non era fatto nessun riferimento ad un p.v.c. redatto nei confronti della , ma ad uno redatto nei confronti della CP_4 Controparte_5
Ciò, infatti, non ha minato il diritto di difesa della garante opponente ed attuale appellata dal momento che, come in precedenza riferito, nel primo grado del giudizio l' ha prodotto tempestivamente la relazione del 31 gennaio 2002, Parte_1
rilasciata dalla Dogana di Castellammare di Stabia, su richiesta della
[...]
, in cui, facendo seguito agli inadempimenti accertati nel Parte_8
verbale del 29 febbraio 2000 e riguardanti solo la , erano stati accertati Controparte_5
inadempimenti a carico di altre società del , tra cui la , che non Controparte_6 CP_4
aveva ottenuto il nulla osta degli organi competenti per la bolletta di prefinaziamento n.
22/PF del 17 novembre 1992, garantita dalla polizza n. 10620 rilasciata da La Nationale
Assicurazioni.
A tal riguardo, risulta del tutto irrilevante il fatto che tale relazione non fosse stata trasfusa in un p.v.c. giacché essa ingenerava, nel giudizio d'opposizione, l'obbligo dell'opponente (attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale) di dare prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'obbligazione azionata nei suoi confronti (cfr. Cass. 23346/2022).
A tanto va aggiunto che l'esistenza del citato processo verbale di constatazione del 18 aprile 1996, redatto dal Ministero delle Finanze a carico della , non è CP_4
stata specificamente contestata dalla appellata e ad esso faceva riferimento CP_2
anche un altro documento prodotto dall' nel primo grado del giudizio, cioè Pt_1
un'ingiunzione di pagamento dell' , sprovvista di data e firma, in Parte_1
cui si contestava alla l'erogazione a suo favore delle restituzioni, per le quali CP_4
era stata poi escussa la polizza.
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[...] c. Parte_3 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
In definitiva, la natura autonoma della garanzia rilasciata dall'allora
[...]
(nel cui rapporto era poi subentrata la a favore Parte_5 CP_2
della impediva alla garante di opporre eccezioni di merito relative al rapporto CP_4
garantito tra debitore garantito e creditore beneficiario della garanzia, ivi inclusa quella della sussistenza dell'inadempimento del debitore, presupposto richiesto – in assenza di un termine di scadenza dell'obbligazione principale ed in presenza del tacito rinnovo della garanzia sino al suo svincolo - per poter azionare la polizza.
Né - come detto- la ha dato prova dell'esistenza dell'adempimento CP_2
della che avrebbe consentito anche lo svincolo della polizza. CP_4
V. In conclusione, per i motivi sopra detti, va accolto l'appello principale proposto dall' e rigettato quello incidentale proposto dalla con la Parte_1 CP_2
conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione all'ingiunzione fiscale di 1.146.534,32 € notificata a Parte_5
(nel cui rapporto era poi subentrata la il 21 dicembre 2012 col
[...] CP_2
n. prot. 44956/RH, di cui va confermata la piena efficacia.
VI. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in mancanza della relativa notula, alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri indicati dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministero della Giustizia n. 147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenuto conto del valore della controversia
(sulla base dello scaglione da 1.000.000,01 € a 2.000.000,00 € riportato in allegato ai citati decreti ministeriali).
Esse vanno poste a carico della che va pertanto condannata a CP_2
rifondere all' le spese del primo grado del giudizio, Parte_1
che si liquidano nel complessivo importo di 24.725,00 €, di cui 21.500,00 € per compensi professionali (4.000,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 2.500,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 9.000,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione ed istruzione, 6.000,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria) e
3.225,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, e quelle per il secondo grado del giudizio, che si liquidano nel complessivo importo di 25.875,00 €, di cui 22.500,00 € per compensi professionali (6.000,00 € per il
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Pag. 16 di 18 Parte_1 R.G.A.C.C. c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
compenso relativo alla fase di studio, 3.500,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 5.000,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione ed istruzione,
8.000,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria), 3.375,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito a carico dell' ai sensi dell'art. 158 del d.P.R. 115/2002 (cfr. Cass. 22014/2018; Pt_1
Cass. 5859/2020) ed eventuali ulteriori accessori.
VII. Infine deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della CP_2
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale proposta, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello principale e su quello incidentale, rispettivamente proposti da e da Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, Controparte_2
contraddistinta dal n. 318/2018, pubblicata l'11 gennaio 2018, ogni altra questione ritenuta assorbita, così provvede:
A) accoglie l'appello principale e rigetta quello incidentale, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione all'ingiunzione fiscale di 1.146.534,32 € notificata a (nel Parte_5
cui rapporto è poi subentrata la il 21 dicembre 2012 col n. prot. CP_2
44956/RH;
B) condanna l' a rifondere all' Controparte_2 [...]
e spese del doppio grado che si liquidano: Parte_1
- per il primo grado del giudizio, nel complessivo importo di 24.725,00 €, di cui
21.500,00 € per compensi professionali e 3.225,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, e
- per il secondo grado del giudizio, nel complessivo importo di 25.875,00 €, di cui 22.500,00 € per compensi professionali e 3.375,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito a carico dell' ed eventuali ulteriori accessori;
Pt_1
N. 683/2018
Pag. 17 di 18 Parte_1 R.G.A.C.C. c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
C) dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte della a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto CP_2
per l'appello incidentale proposto.
Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
N. 683/2018
Pag. 18 di 18 Parte_1
[...] c. Parte_3 Controparte_2
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore
ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
SENTENZA
il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Decima
Sezione Civile, in data 11 gennaio 2018 e contraddistinta dal n. 318/2018, iscritto al n.
683/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 29 ottobre 2024 e pendente
TRA
l' codice fiscale ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore dell'Area Gestione Tributi dell' di Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Ufficio Distrettuale di ell'Avvocatura dello Pt_2 Pt_2
Stato (codice fiscale ) - appellante/appellata incidentale – P.IVA_2
E
la (codice fiscale ), con Controparte_2 P.IVA_3
sede in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto
Panelli (codice fiscale ) e Carlo Scofone (codice fiscale C.F._1
) - appellata/appellante incidentale - C.F._2
I. FATTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli notificato all' Parte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
il 18 gennaio 2013 e depositato il successivo 22 gennaio 2013, Parte_1
la pponeva all'ingiunzione di Controparte_3
pagamento emessa nei suoi confronti, ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, dal
Direttore dell' di della suddetta Agenzia in data 7 dicembre Controparte_1 Pt_2
2012, del complessivo importo di 1.146.534,32 €, notificatale il successivo 21 dicembre
2012, col n. prot. 44956/RH, in forza della polizza fideiussoria rilasciata il 13 novembre
1992 col n. 858/CZ/R 10620, per la durata di 6 mesi e per un importo di £ 2.220.000.000, dalla medesima opponente, allorché era denominata La Nationale Assicurazioni S.p.A.,
«a garanzia della restituzione prelievi agricoli anticipata su tonn. 4500 circa di semola di grano duro da esportare in regime di prefinanziamento» da parte della Controparte_4
poi, nel 1994, dichiarata fallita;
A tal riguardo, l'opponente sosteneva nel proprio atto di opposizione:
1) che tale garanzia era divenuta inefficace per essere scaduto il termine della sua efficacia;
2) che il credito su di essa fondato s'era comunque estinto per il decorso del termine della sua prescrizione, sia considerando il termine di 4 anni stabilito dalle disposizioni comunitarie e ritenuto applicabile alla specie, sia considerando il termine di
10 anni stabilito dal diritto interno che, però, si considerava sproporzionato rispetto al primo termine;
3) che non v'era alcuna prova dell'esistenza del credito garantito e dell'inadempimento della società garantita in quanto nei processi verbali di constatazione indicati nell'ingiunzione opposta si faceva riferimento alla CP_5
società diversa dalla contraente la polizza escussa, cioè la
[...] Controparte_4
4) che non v'era alcuna prova che l' avesse Parte_1
tempestivamente chiesto l'ammissione nel passivo del fallimento della debitrice principale.
Chiedeva pertanto al Tribunale adìto di annullare, revocare, dichiarare nulla e/o inefficace le ingiunzioni opposte e di dichiarare nulla da essa dovuto all
[...]
n forza della suddetta polizza fideiussoria. Parte_1
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[...] c. Parte_3 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
2. Il Tribunale di Napoli, però, con la sua sentenza n. 318/2018, pubblicata l'11 gennaio 2018 e notificata all' il 15 gennaio 2018, accoglieva Parte_1
l'opposizione proposta dalla condannando Controparte_2
l'amministrazione a rifondere le spese processuali alla controparte.
3. Avverso tale sentenza, s'appellava a questa Corte l' Parte_1
(d'ora in poi per comodità anche solo ) con
[...] Parte_4
citazione notificata alla controparte il 6 febbraio 2018, sostenendo con sei motivi d'impugnazione, che il primo Giudice con la sentenza impugnata aveva errato nell'accogliere l'opposizione avversaria e, più in particolare:
i) nell'avere configurato come semplice fideiussione, anziché come garanzia autonoma, il contratto/polizza n. 858/CZ/R 10620, stipulato dalla
[...]
in data 13 novembre 1992, per la bolletta di Parte_5
prefinanziamento n. 16-22/PF del 17 novembre 1992, atteso che esso non conteneva la clausola secondo cui la società assicuratrice era tenuta a pagare a prima richiesta e senza possibilità di opporre eccezioni relative al rapporto tra la ditta garantita e l'amministrazione doganale. Tale interpretazione, a giudizio dell'appellante, era contraria all'orientamento della giurisprudenza della Cassazione, seguito da molte sentenze del medesimo Tribunale di Napoli appellato, che avevano aderito ad un'
“autoqualificazione funzionale” del contratto, conforme cioè alla funzione ad esso assegnato dal diritto comunitario. Conseguentemente si eccepiva la nullità delle eventuali clausole del contratto, tra cui gli artt. 6 e 7, qualora interpretate nel senso della sussistenza di una mera fideiussione semplice, accessoria all'obbligazione del debitore principale;
ii) nell'avere il primo Giudice, di conseguenza, ritenuto che potessero essere opposte eccezioni di merito relative al rapporto principale, tra cui l'assenza dell'inadempimento del debitore principale, che il Tribunale aveva desunto dal fatto che il processo verbale di constatazione del 29 febbraio 2000, richiamato nell'ingiunzione di pagamento, non si riferiva alle irregolarità commesse dalla ma a quelle Controparte_4
commesse dalla soggetto diverso da quello a cui favore era stata Controparte_5
emessa la polizza escussa;
né l'Amministrazione aveva dato prova del contrario, cioè della sussistenza del citato inadempimento della , e dunque, del realizzarsi del CP_4
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[...] c. Parte_3 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
presupposto per l'escussione della garanzia, giacché aveva prodotto in giudizio un'altra ingiunzione fiscale, senza data e firma, che faceva riferimento ad un altro p.v.c. del 18 aprile 1996, neppure prodotto in giudizio, che si riferiva alla Controparte_4
iii) nel non avere esaminato, in quanto ritenuto assorbita, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla che, tuttavia, a giudizio dell'appellante, doveva CP_3
ritenersi non maturata perché, decorrente dall'accertamento dell'illecito del 29 febbraio
2000 ed avente durata decennale, era stata interrotta da due atti: il primo in data 25 novembre 2002 con una diffida ad adempiere indirizzata e ricevuta da
[...]
il secondo in data 9 novembre 2011, con una diffida del 28 Parte_6
ottobre 2011,ricevuta dalla successore de La Nationale;
CP_2
iv) nel non avere il primo Giudice rilevato che la garanzia contenuta nella citata polizza era stata tacitamente rinnovata poiché non vi era stato lo svincolo della cauzione, il cui originale era ancora in possesso dell' , per cui incombeva sulla Società Pt_1
assicuratrice l'onere di attivarsi nei confronti dell'Amministrazione doganale, conformemente ai principi della mora credendi di cui all'art. 1206 e ss. c.c. e, pertanto, il dies a quo della prescrizione non era neppure cominciato a decorrere;
v) nell'avere il primo Giudice omesso di esaminare che la condotta della società di assicurazione - che per tanti anni non si era attivata per chiedere all Parte_1
il certificato di scarico o la quietanza di avvenuto pagamento (da parte della
[...]
debitrice), e comunque per costituire in mora il creditore – configurava una rinunzia tacita ad avvalersi della prescrizione del credito dell'Amministrazione;
vi) infine, in via subordinata, nel non avere il primo Giudice compensato, almeno parzialmente, le spese di lite, trattandosi di fattispecie controversa, su cui vi erano state decisioni contrastanti dei giudici di merito.
4.1. Con comparsa del 10 settembre 2018 si costituiva nel giudizio d'appello la
(d'ora in poi per comodità anche solo Controparte_2 CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale col quale censurava la sentenza impugnata per avere omesso di esaminare la tesi da essa proposta sulla durata quadriennale, anziché decennale, del termine di prescrizione del credito dell'Amministrazione, decorrente dal compimento dell'operazione asseritamente
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irregolare.
Riproponeva poi, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le questioni poste in primo grado non accolte e/o non esaminate dal primo Giudice relative alla genericità, indeterminatezza ed abusività della richiesta dell'Amministrazione perché non vi era prova dell'inadempimento del debitore principale, ed in ogni caso, perché relativa ad una polizza priva di efficacia e validità in quanto estinta, e comunque, relativa ad un diritto di credito prescritto senza che potesse valere la rinunzia alla prescrizione sollevata dall' solo in comparsa conclusionale del primo grado del giudizio su cui non si Pt_1
accettava il contraddittorio in quanto si trattava di eccezione tardiva, e comunque infondata.
Concludeva chiedendo di rigettare l'appello principale, ed in via subordinata, e comunque, in accoglimento dell'appello incidentale, previa sospensione del processo e remissione alla Corte di Giustizia Ue di domanda di pronuncia pregiudiziale sulla durata del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie, riproponeva tutte le domande da essa proposte in primo grado, con vittoria delle spese e competenze del grado.
5. All'udienza del 29 ottobre 2024, dopo che già in precedenza le parti avevano depositato le loro comparse conclusionali e le memorie di replica, la Corte assegnava nuovamente la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Solo la rovvedeva a ridepositare la sua comparsa conclusionale senza CP_2
tuttavia modificare le proprie richieste.
II. DIRITTO
I.1. Con la sua comparsa conclusionale la ha ribadito la sua richiesta CP_2
preliminare di riunione di questo processo con gli altri pendenti innanzi a questa Corte tra le stesse parti ed aventi ad oggetto identiche contestazioni di merito avverso pretese dell' analoghe sotto il profilo giuridico e fondate Parte_1
sui medesimi documenti, ed in particolare, con quelli contraddistinti dai nn.
358+446/2018, 723+727/2018, 728/2018 e 1125/2018 del r.g.a.ac.c.
La richiesta non merita però, ad avviso di questo Collegio, di essere accolta.
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Invero, due dei processi cui fa riferimento la UnipolSai, quelli riuniti iscritti al n.
1125/2018 ed al n. 358/2018 + 446/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili di questa Corte, sono stati ormai definiti con le sentenze di questa sezione n. 980/2025, pubblicata il 28 febbraio 2025, e n. 1287/2025 pubblicata il 14 marzo 2025; gli altri due hanno ad oggetto appelli avverso altrettante sentenze del Tribunale di Napoli, diverse da quella nella specie appellata, che sono anch'essi in decisione sicché la loro riunione a questo non è più possibile.
I.2. Sempre in via preliminare, va disattesa la richiesta avanzata dalla CP_2
di sospensione di questo processo e di remissione alla Corte di Giustizia UE della domanda di pronuncia pregiudiziale sulla durata del termine di prescrizione applicabile all'azione di incameramento della cauzione - che la nsiste essere quadriennale CP_2
a norma del Reg. CE-EURATOM 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 relativo ai controlli nei paesi dell'UE e all'imposizione di sanzioni in caso di irregolarità, a tutela degli interessi finanziari della Comunità - poiché vi è una specifica disposizione comunitaria che riconosce agli Stati membri la facoltà di fissare un termine di prescrizione più ampio di quello quadriennale generale previsto dal paragrafo 1 dell'art. 3 del Regolamento in parola. Ed infatti, il paragrafo 3 di tale articolo prevede espressamente che “ Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine
(di prescrizione, ndr) più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2”.
Sul tema devono inoltre richiamarsi varie pronunzie della Corte di Giustizia UE
(Corte Giustizia UE 22/12/2010, n. 825; Corte di Giustizia UE 12/9/2014, n. 341; Corte
Giustizia UE, Sez. VIII 8 maggio 2024, in causa C-734/22) secondo cui “al fine di raggiungere l'obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, l'applicazione di un termine di prescrizione decennale derivante da una disposizione del diritto privato nazionale non è contraria al principio di proporzionalità” (cfr. punto 30 della sentenza da ultimo citata).
Anche la condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito che “in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del
Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del
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bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n.
689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti” (cfr. Cass.
24040/2019).
Ne consegue che, per i motivi sopra detti, va rigettata la richiesta di sospensione del processo in esame con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non risultando il termine di prescrizione decennale - peraltro neppure applicato dal primo Giudice che non aveva esaminato la preliminare eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla
- eccessivo e sproporzionato rispetto agli interessi tutelati dalla normativa CP_2
comunitaria.
II. Tanto premesso, va esaminata, in via preliminare, la doglianza dell'appellante incidentale relativa al fatto che il Tribunale non ha esaminato l'eccezione, da essa proposta in primo grado, di prescrizione del credito, avente - a suo dire- una durata quadriennale e decorrente dalla stipula della polizza, anziché dall'accertamento dell'inadempimento della società garantita.
L'appello incidentale va rigettato per i seguenti motivi.
In primo luogo, va detto che, non avendo il primo Giudice esaminato l'eccezione di prescrizione del credito dell' , sollevata in primo grado dalla Pt_1 CP_2
quest'ultima avrebbe potuto anche solo riproporre, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. - come pure ha fatto (in aggiunta alla proposizione dell'appello incidentale) - la questione della prescrizione del credito (cfr. Cass. 25876/2024).
Quanto alla durata della prescrizione, a giudizio della Corte, è sufficiente il richiamo a quanto in precedenza già detto sulla proporzionalità del termine decennale di prescrizione - stabilito dal diritto interno per le azioni di restituzione per indebito
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oggettivo – rispetto al termine quadriennale stabilito dal diritto comunitario per le azioni in parola e sulla facoltà lasciata al diritto agli Stati membri di adottare termini diversi di prescrizione, purché non sproporzionati nella durata, per il recupero dei cd. finanziamenti all'esportazione.
Quanto poi al dies a quo della prescrizione, va innanzitutto detto che tale termine non può coincidere con il momento di stipula della polizza, poiché non è quello il momento in cui il diritto dell'amministrazione diventa esigibile nei confronti del debitore. Può invece ragionevolmente farsi decorrere la prescrizione dalla data dell'indebita percezione dell'aiuto, come pure affermato dall'appellante incidentale alla pag. 29 della sua comparsa di costituzione (cfr. Cass. 11958/2017).
Nella specie, tale termine si può far coincidere con l'accertamento dell'inadempimento commesso dalla , avutosi - come si dirà in prosieguo – CP_4
con la relazione del 31 gennaio 2002, prodotta nel giudizio di opposizione dall'
[...]
, rilasciata dalla Dogana di Castellammare di Stabia, su richiesta della Parte_1
, in cui, facendo seguito agli Parte_8
inadempimenti accertati nel verbale del 29 febbraio 2000 e riguardanti la sola
[...]
erano stati accertati inadempimenti a carico di altre società del CP_5 CP_6
, tra cui la , che non aveva ottenuto il nulla osta degli organi competenti
[...] CP_4
per la bolletta di prefinanziamento n. 22/PF del 17 novembre 1992, garantita dalla polizza n. 10620 rilasciata da La Nationale Assicurazioni.
Non assume rilevanza il fatto che tale relazione non fosse stata trasfusa in un verbale di constatazione del Ministero delle Finanze, provenendo essa, in ogni caso, da organi ispettivi e chiarendo, sebbene non esplicitamente, il collegamento – che il primo
Giudice in sentenza aveva ritenuto non esplicitato - tra la società garantita dalla polizza
(la ) e la società oggetto di specifici accertamenti da parte della Guardia di CP_4
Finanza e destinataria del verbale di constatazione del 29 febbraio 2000, cioè la
[...]
CP_5
III. Passando poi all'esame delle doglianze riproposte dalla ai sensi CP_2
dell'art. 346 c.p.c., quella relativa alla prescrizione del diritto di credito dell' va Pt_1
esaminata congiuntamente al terzo motivo dell'appello principale proposto dall' Pt_1
con cui questa si lamenta del fatto che il primo Giudice non abbia esaminato tale
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eccezione di prescrizione sollevata dalla A dire dell'Agenzia tale prescrizione CP_3
doveva ritenersi non maturata perché la sua durata decennale, a decorrere dall'accertamento dell'illecito del 29 febbraio 2000, era stata interrotta da due atti: il primo in data 25 novembre 2002 con una diffida ad adempiere indirizzata e ricevuta da il secondo in data 9 novembre 2011, con una Parte_6
diffida del 28 ottobre 2011, ricevuta dalla successore della La Nationale. CP_2
Va ritenuta fondata la tesi dell , con la precisazione che il Controparte_7
termine di prescrizione del suo credito verso la - come detto sopra - doveva CP_2
farsi decorrere non dal 29 febbraio 2000, data del p.v.c. delle irregolarità riferite alla sola ma dalla relazione del 31 gennaio 2002, in cui si accertava che le Controparte_5
bollette di prefinanziamento della , società del , non avevano CP_4 CP_6
avuto il nulla osta degli organi competenti, cioè non erano risultate regolari.
Ne consegue che il credito dell doveva ritenersi non Parte_1
prescritto, e dunque, correttamente azionato con l'ingiunzione fiscale opposta del 7/12 dicembre 2012, contraddistinta dal n. prot. 44956/RH.
Da tanto consegue l'assorbimento del quarto e del quinto motivo dell'appello principale dell' in cui essa si duole del fatto che il primo Giudice non abbia Pt_1
accertato che il dies a quo della prescrizione non era neppure cominciato a decorrere poiché la polizza in esame era stata tacitamente rinnovata dalla e che CP_2
quest'ultima, con la sua condotta, aveva posto in essere una rinunzia tacita a far valere la prescrizione.
IV. Quanto al merito della pretesa dell' , vanno poi ritenuti fondati i primi Pt_1
due motivi del suo appello principale.
Il primo Giudice aveva, infatti, qualificato la polizza n. 858/CZ/R 10620, stipulata in data 13 novembre 1992 dalla con Controparte_4 Parte_5
nell'interesse dell' per l'importo di £
[...] Parte_9
2.220.000.000 (pari a 1.146.534,32 €), come fideiussione ordinaria e non come contratto autonomo di garanzia, e di conseguenza, aveva ritenuto legittimata la che nel CP_2
frattempo aveva incorporato la che a sua volta aveva Controparte_8
incorporato la Parte_10
in precedenza denominata La Nationale Assicurazioni S.p.A.), destinataria
[...]
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dell'ingiunzione fiscale, ad opporre eccezioni di merito relative al rapporto principale tra debitore e creditore, tra le quali quella inerente l'assenza del presupposto per l'escussione della polizza, ovvero l'inadempimento del debitore principale, non risultante né dalla ingiunzione fiscale (che non faceva riferimento a nessun processo verbale di constatazione riferito alla ma ad uno del 29 febbraio 2000 riferito CP_4
alla né da altro p.v.c. che desse prova dell'inadempimento del Controparte_5
debitore principale.
L' , col primo motivo del suo appello, sostiene trattarsi di Parte_1
contratto autonomo di garanzia, e conseguentemente, col suo secondo motivo contesta che il primo Giudice abbia ritenuto che il garante potesse opporre eccezioni di merito relative al rapporto principale, tra cui l'assenza dell'inadempimento del debitore principale.
I motivi sono fondati.
Innanzitutto, non può ritenersi che il riferimento, contenuto nell'ingiunzione opposta, al processo verbale di constatazione del 29 febbraio 2000 redatto a carico della - cioè società diversa dalla che aveva sottoscritto la Controparte_5 CP_4
polizza azionata con la citata ingiunzione - possa incidere sul diritto di difesa dell'appellante non consentendole di identificare l'inadempimento del debitore principale in relazione al quale era stata escussa la polizza in esame, dal momento che nell'ingiunzione del 7 dicembre 2012 prot. n. 44956/RH era richiamato l'invito al pagamento emesso dalla Dogana di Castellammare di Stabia in data 21 novembre 2002, da valere come costituzione in mora, e contraddistinto dal n. prot. 3246 indirizzato a
[...]
e da essa ricevuto il 25 novembre 2002, Parte_5
nel quale si richiedeva il pagamento delle somme garantite per gli inadempimenti della debitrice principale, la accertati con il verbale del 18 aprile 1996. Controparte_4
Non può invece accogliersi la doglianza dell'appellata compagnia di assicurazioni, riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c., secondo cui non vi era prova di un inadempimento imputabile alla che giustificasse l'escussione della garanzia a suo carico CP_4
(azionata in virtù della pacifica rinunzia al beneficio della preventiva escussione contenuta nell'art. 7 della polizza), in quanto tale inadempimento non poteva desumersi da quanto contenuto nel citato p.v.c. del 18 aprile 1996, prodotto in giudizio dall Pt_1
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tardivamente solo col suo atto d'appello .
E tanto per i seguenti motivi.
Innanzitutto, perché la natura stessa della polizza azionata, che il Tribunale aveva ritenuto di qualificare come fideiussione semplice, era (ed è) tale da escludere che il garante potesse opporre eccezioni relative al merito della pretesa azionata, ivi compresa quella relativa all'inesistenza dell'inadempimento, a meno che tale inesistenza non fosse, per la sua evidenza, di facile accertamento e tale da poter configurare un'excepitio doli opponibile al creditore.
Sul punto l'accertamento della natura giuridica della polizza escussa è tale da poter dirimere le questioni prospettate dalla CP_2
Questo Collegio intende aderire alla tesi della natura autonoma della garanzia stipulata da con la e dare Parte_5 CP_4
così continuità al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, peraltro seguito da questa stessa Corte in precedenti simili vertenti tra le medesime parti (cfr.
App. Napoli, 1514/2021; App. Napoli 1662/2023; App. Napoli 980/2025), secondo cui
“Gli esportatori che intendano beneficiare delle facilitazioni comunitarie previste sotto forma di finanziamento delle esportazioni di cereali ex Reg. CEE n. 3665 del 1987, devono sottostare ad un regime particolarmente rigoroso che mira a garantire che lo scopo dell'esportazione sia conseguito. Per tale ragione si prevede che si anticipi, al momento della dichiarazione doganale di esportazione, il versamento della somma corrispondente al diritto alla restituzione ma si pretende che, in caso di inadempimento dell'esportatore, la restituzione della somma anticipata sia prontamente recuperata, attraverso l'istituto della cauzione, intesa come garanzia di versamento rapido e sicuro della somma erogata, ex art. 3, comma 1, lett. a, Reg. CEE n. 2220 del 1985. Il regolamento comunitario citato prevede che la cauzione possa essere costituita in contanti (art. 8, comma 1, Reg. CEE cit.) o sotto forma di garanzia con l'impegno, però, del garante
"congiuntamente e solidalmente con la persona che deve soddisfare gli obblighi a versare, nei 30 giorni successivi alla domanda dell'organismo competente ed entro i limiti della garanzia, qualsiasi somma dovuta a seguito dell'incameramento di una cauzione".
Da tale indicazione normativa deriva che il contratto di cauzione che venga in concreto stipulato deve essere interpretato in modo da assicurare la finalità che la disciplina
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comunitaria persegue e cioè garantire l'eventuale restituzione dell'importo anticipato ai sensi del reg. CEE n. 3665 del 1987. Poichè nel caso di inadempimento dell'esportatore, solo il contratto autonomo di garanzia, e non il contratto di garanzia ordinario, assicura lo Stato che ha anticipato la somma, i contratti di cauzione che siano stipulati in funzione di assicurare la garanzia prevista dalle norme comunitarie, non possono che avere la natura di contratto di garanzia autonomo” (così Cass. 24207/2008; in senso conforme,
Cass. 25821/2009; Cass. 20746/2011; Cass. 7320/2012; Cass. 15216/2012) .
Nella specie, è lo stesso frontespizio della polizza in esame, la n. 10620, che fa riferimento non semplicemente ad una polizza fideiussoria, ma ad una “Polizza Cauzioni
- Doganale”, a sottolineare che la polizza avesse una funzione simile alla cauzione
(differenziandosene soltanto per l'assenza del versamento immediato delle somme oggetto di garanzia), e dunque consentiva l'incameramento immediato delle somme al verificarsi dell'evento garantito, come sembra emergere anche dalle condizioni generali di assicurazione laddove si parla di “Polizza di fideiussione per il cauzionamento dei diritti doganali”.
Né vi è motivo di discostarsi da tale orientamento sulla base del dato letterale delle clausole contrattuali di cui agli artt. 6, 7 e 1 bis delle Condizioni generali di assicurazione.
Tali clausole contrattuali, infatti, non depongono a favore del contratto di fideiussione ordinaria: in particolare, la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 7 delle condizioni generali), se da un lato non è sufficiente a far ritenere l'esistenza di un contratto di garanzia autonomo, svincolato cioè dal rapporto fondamentale tra debitore principale e creditore, non è con quest'ultimo incompatibile, né è sufficiente ad escluderlo;
né vale ad escludere la garanzia autonoma il testo dell'art. 6 secondo cui la società assicuratrice ha la facoltà e non l'obbligo, qualora si verifichi un evento in conseguenza del quale si rende possibile una richiesta di pagamento da parte dell'Amministrazione , di svolgere in nome e per conto Pt_11
della ditta stipulante debitrice, tutte le pratiche e tutti gli atti che saranno opportuni al fine di tutelare i comuni interessi, giacché tale clausola non esclude che l'Amministrazione doganale possa richiedere al verificarsi del rischio garantito, direttamente al garante, e senza che quest'ultimo possa far valere eccezioni di sorta
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relative al rapporto tra debitore e creditore, il tempestivo pagamento delle somme indicate in polizza, mentre le pratiche e gli atti compiuti da quest'ultimo sono idonee a regolare i rapporti successivi tra ditta debitrice stipulante e creditore, anche nell'interesse della società di assicurazione (nei rapporti di regresso col debitore principale); infine, anche l'art. 1 bis, co.2, che disciplina i soli rapporti tra ditta debitrice e garante (cd. rapporto di provvista), stabilendo che la prima si obbliga a rimborsare alla società garante, a semplice richiesta e con rinunzia a qualsiasi eccezione, la somma versata a tale titolo dalla società stessa, nulla dice dei rapporti tra società garante e creditore (cd. rapporto di valuta).
Sussistono invece altri elementi per ritenere che - nonostante l'assenza nel testo contrattuale della clausola del pagamento (oltre che “a prima richiesta” anche “senza eccezioni”) - la volontà delle parti (cioè della ditta stipulante debitrice e del garante) era quella di stipulare un contratto di garanzia autonoma (cfr. sul punto, Cass.31105/2024 secondo cui “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice”).
In particolare, l'art. 1, definendo la polizza come sostitutiva della cauzione reale dovuta dalla ditta stipulante ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale, garantendo i diritti doganali sino a concorrenza della somma assicurata, va interpretato nel senso che - a differenza della cauzione e pur perseguendo le stesse finalità (come si desume dall'intitolazione della polizza come polizza fideiussoria “per la cauzione dei diritti doganali”) - la garanzia personale deve assicurare che la somma di danaro corrispondente ai diritti doganali ed oggetto di prefinanziamento nei limiti stabiliti, pur non corrisposta in via anticipata come nella cauzione, deve essere versata “nell'immediatezza” e comunque non oltre 30 giorni dalla verificazione dell'evento assicurato, cioè l'inadempimento della ditta stipulante agli obblighi doganali (nella specie l'esportazione di grano nei paesi extracomunitari) (cfr., sul punto, Cass. 3257/2007).
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In altre parole, l'identità di funzione e di finalità tra cauzione (incameramento definitivo delle somme già percepite, al verificarsi dell'inadempimento del debitore) e polizza fideiussoria è compatibile soltanto con la natura autonoma della polizza fideiussoria, giacché solo essa consente all'Amministrazione doganale di percepire nell'immediatezza, a tutela degli interessi finanziari della comunità europea, l'importo corrispondente ai diritti doganali senza attendere la risoluzione di problematiche relative ai rapporti tra creditore e debitore principale.
Anche un altro elemento depone nel senso della sussistenza di una garanzia autonoma: il fatto che nella specie non possa operare l'art. 1957 c.c., che subordina la persistenza dell'obbligazione di garanzia, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, al fatto che il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza. Infatti, la durata della polizza in esame non
è collegata alla scadenza di un'obbligazione principale avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, ma ad un (in)adempimento del debitore ad un facere specifico
(cioè l'esportazione di grano nei paesi extracomunitari), sicché in tal caso non opera l'art. 1957 c.c. (cfr., sul punto Cass. 26906/2023). Con riguardo al caso in esame, era poi prevista la tacita proroga del contratto di assicurazione sino allo svincolo da parte dell'Amministrazione doganale, coincidente con la prova a carico del debitore dell'adempimento delle obbligazioni su di esso incombenti (esibizione del “certificato di scarico” o “quietanza di avvenuto pagamento” di cui all'art. 2 del contratto).
Tale conclusione rende priva di fondamento la doglianza sollevata dalla CP_2
appellata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. relativa all'inesistenza dell'inadempimento del debitore principale agli specifici obblighi assunti con la citata polizza, indicato come presupposto per poter azionare la polizza.
Sul punto, come già detto, la sostiene che tale prova non poteva CP_2
desumersi né dal p.v.c. del 29 febbraio 2000, richiamato nell'ingiunzione opposta, perché si riferiva all'inadempimento di altra società del gruppo , la CP_5 CP_5
(che si era accertato non avere la proprietà e comunque la disponibilità del grano al
[...]
momento della messa sotto controllo e del prefinanziamento concessole dall'Amministrazione doganale), né da quello del 18 aprile 1996, prodotto tardivamente in giudizio dall'appellante, e pertanto, non utilizzabile ai fini della prova
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dell'inadempimento della . CP_4
A giudizio della Corte, tuttavia, era onere della attuale appellata, in CP_2
sede d'opposizione all'ingiunzione fiscale dare prova dell'adempimento della CP_4
mediante la produzione dei documenti elencati negli artt. 18 del Regolamento CEE
3665/1987 e 5 del Regolamento CEE 4045/1989, cioè degli stessi documenti che, in base alla polizza, consentivano lo svincolo della cauzione a suo favore (ad es. il certificato di scarico delle merci o di immissione in consumo) . Tanto a dispetto del fatto che nella ingiunzione opposta non era fatto nessun riferimento ad un p.v.c. redatto nei confronti della , ma ad uno redatto nei confronti della CP_4 Controparte_5
Ciò, infatti, non ha minato il diritto di difesa della garante opponente ed attuale appellata dal momento che, come in precedenza riferito, nel primo grado del giudizio l' ha prodotto tempestivamente la relazione del 31 gennaio 2002, Parte_1
rilasciata dalla Dogana di Castellammare di Stabia, su richiesta della
[...]
, in cui, facendo seguito agli inadempimenti accertati nel Parte_8
verbale del 29 febbraio 2000 e riguardanti solo la , erano stati accertati Controparte_5
inadempimenti a carico di altre società del , tra cui la , che non Controparte_6 CP_4
aveva ottenuto il nulla osta degli organi competenti per la bolletta di prefinaziamento n.
22/PF del 17 novembre 1992, garantita dalla polizza n. 10620 rilasciata da La Nationale
Assicurazioni.
A tal riguardo, risulta del tutto irrilevante il fatto che tale relazione non fosse stata trasfusa in un p.v.c. giacché essa ingenerava, nel giudizio d'opposizione, l'obbligo dell'opponente (attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale) di dare prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dell'obbligazione azionata nei suoi confronti (cfr. Cass. 23346/2022).
A tanto va aggiunto che l'esistenza del citato processo verbale di constatazione del 18 aprile 1996, redatto dal Ministero delle Finanze a carico della , non è CP_4
stata specificamente contestata dalla appellata e ad esso faceva riferimento CP_2
anche un altro documento prodotto dall' nel primo grado del giudizio, cioè Pt_1
un'ingiunzione di pagamento dell' , sprovvista di data e firma, in Parte_1
cui si contestava alla l'erogazione a suo favore delle restituzioni, per le quali CP_4
era stata poi escussa la polizza.
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In definitiva, la natura autonoma della garanzia rilasciata dall'allora
[...]
(nel cui rapporto era poi subentrata la a favore Parte_5 CP_2
della impediva alla garante di opporre eccezioni di merito relative al rapporto CP_4
garantito tra debitore garantito e creditore beneficiario della garanzia, ivi inclusa quella della sussistenza dell'inadempimento del debitore, presupposto richiesto – in assenza di un termine di scadenza dell'obbligazione principale ed in presenza del tacito rinnovo della garanzia sino al suo svincolo - per poter azionare la polizza.
Né - come detto- la ha dato prova dell'esistenza dell'adempimento CP_2
della che avrebbe consentito anche lo svincolo della polizza. CP_4
V. In conclusione, per i motivi sopra detti, va accolto l'appello principale proposto dall' e rigettato quello incidentale proposto dalla con la Parte_1 CP_2
conseguenza che, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione all'ingiunzione fiscale di 1.146.534,32 € notificata a Parte_5
(nel cui rapporto era poi subentrata la il 21 dicembre 2012 col
[...] CP_2
n. prot. 44956/RH, di cui va confermata la piena efficacia.
VI. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in mancanza della relativa notula, alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri indicati dal decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministero della Giustizia n. 147/2022 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenuto conto del valore della controversia
(sulla base dello scaglione da 1.000.000,01 € a 2.000.000,00 € riportato in allegato ai citati decreti ministeriali).
Esse vanno poste a carico della che va pertanto condannata a CP_2
rifondere all' le spese del primo grado del giudizio, Parte_1
che si liquidano nel complessivo importo di 24.725,00 €, di cui 21.500,00 € per compensi professionali (4.000,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 2.500,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 9.000,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione ed istruzione, 6.000,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria) e
3.225,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, e quelle per il secondo grado del giudizio, che si liquidano nel complessivo importo di 25.875,00 €, di cui 22.500,00 € per compensi professionali (6.000,00 € per il
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compenso relativo alla fase di studio, 3.500,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 5.000,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione ed istruzione,
8.000,00 € per il compenso relativo alla fase decisoria), 3.375,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito a carico dell' ai sensi dell'art. 158 del d.P.R. 115/2002 (cfr. Cass. 22014/2018; Pt_1
Cass. 5859/2020) ed eventuali ulteriori accessori.
VII. Infine deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della CP_2
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale proposta, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello principale e su quello incidentale, rispettivamente proposti da e da Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, Controparte_2
contraddistinta dal n. 318/2018, pubblicata l'11 gennaio 2018, ogni altra questione ritenuta assorbita, così provvede:
A) accoglie l'appello principale e rigetta quello incidentale, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione all'ingiunzione fiscale di 1.146.534,32 € notificata a (nel Parte_5
cui rapporto è poi subentrata la il 21 dicembre 2012 col n. prot. CP_2
44956/RH;
B) condanna l' a rifondere all' Controparte_2 [...]
e spese del doppio grado che si liquidano: Parte_1
- per il primo grado del giudizio, nel complessivo importo di 24.725,00 €, di cui
21.500,00 € per compensi professionali e 3.225,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, e
- per il secondo grado del giudizio, nel complessivo importo di 25.875,00 €, di cui 22.500,00 € per compensi professionali e 3.375,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito a carico dell' ed eventuali ulteriori accessori;
Pt_1
N. 683/2018
Pag. 17 di 18 Parte_1 R.G.A.C.C. c. Parte_1 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
C) dà atto che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte della a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto CP_2
per l'appello incidentale proposto.
Così deciso in Napoli il 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
N. 683/2018
Pag. 18 di 18 Parte_1
[...] c. Parte_3 Controparte_2