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Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3385-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3385-1/2025 promossa da:
, con l'avv. OBODAI DANIELA ODURA Parte_1 RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
Controparte_2
RESISTENTE
Il Tribunale, in composizione monocratica, letti gli atti, ha pronunciato il seguente
DECRETO sulla SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA
LETTA l'istanza avanzata dal ricorrente con ricorso depositato in data 14.3.2025 ai sensi dell'art. 35 bis, quarto comma D.Lvo n. 25 del 28 gennaio 2008 di sospensione della decisione adottata dalla;
Controparte_1 verificato che il ricorso veniva comunicato dalla cancelleria alla CT in data 17.3.2025;
RILEVATO che la Commissione ha rigettato il ricorso per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 ter, D.Lvo n. 25/2008;
OSSERVA: la stessa Commissione Territoriale esplicitava nel provvedimento impugnato di non avere seguito la procedura accelerata ex art.28 bis D. Lvo n.25/2008 bensì quella ordinaria, a causa del grande afflusso di istanze;
all'esito della procedura ordinaria seguita, la CT avrebbe allora dovuto assumere una decisione di rigetto, e non di manifesta infondatezza;
dunque, nel caso di specie, alla proposizione del tempestivo ricorso giurisdizionale corrisponde l'effetto giuridico della sospensione automatica del provvedimento della
[...]
; Controparte_1
P.Q.M.
ACCERTA che la proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale ha prodotto la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si comunichi. Così deciso in Bologna in data 23 marzo 2025.
Il Giudice
Maria Cristina Borgo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3385-1/2025 promossa da:
, con l'avv. OBODAI DANIELA ODURA Parte_1 RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
Controparte_2
RESISTENTE
Il Tribunale, in composizione monocratica, letti gli atti, ha pronunciato il seguente
DECRETO sulla SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA
LETTA l'istanza avanzata dal ricorrente con ricorso depositato in data 14.3.2025 ai sensi dell'art. 35 bis, quarto comma D.Lvo n. 25 del 28 gennaio 2008 di sospensione della decisione adottata dalla;
Controparte_1 verificato che il ricorso veniva comunicato dalla cancelleria alla CT in data 17.3.2025;
RILEVATO che la Commissione ha rigettato il ricorso per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 ter, D.Lvo n. 25/2008;
OSSERVA: la stessa Commissione Territoriale esplicitava nel provvedimento impugnato di non avere seguito la procedura accelerata ex art.28 bis D. Lvo n.25/2008 bensì quella ordinaria, a causa del grande afflusso di istanze;
all'esito della procedura ordinaria seguita, la CT avrebbe allora dovuto assumere una decisione di rigetto, e non di manifesta infondatezza;
dunque, nel caso di specie, alla proposizione del tempestivo ricorso giurisdizionale corrisponde l'effetto giuridico della sospensione automatica del provvedimento della
[...]
; Controparte_1
P.Q.M.
ACCERTA che la proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale ha prodotto la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si comunichi. Così deciso in Bologna in data 23 marzo 2025.
Il Giudice
Maria Cristina Borgo