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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/04/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.P.U. 13-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Marianna Serrao Presidente
- dott.ssa Valentina Lisi Giudice
- dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 13/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
IA NE EC NJ (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Siena (SI), via di Pantaneto n. 31, presso lo studio dell'avv. Francesco Montomoli, che la rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso;
creditrice ricorrente nei confronti di
RISTOFOOD S.R.L. SEMPLIFICATA (C.F. e PI.IVA: 01494710526), con sede in Poggibonsi
(SI), via della Costituzione n.17; debitrice non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.2.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, IA NE EC NJ ha chiesto
Pag. 1 di 6 dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata nei confronti della società RISTOFOOD S.R.L. SEMPLIFICATA, rappresentando di vantare un credito pari a € 9.900,17, di cui € 2.785,10 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo e oltre alle spese di procedura, in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 221/2023 emesso in data 13.9.2023 dal
Tribunale di Siena.
A sostegno della propria domanda, l'istante ha dedotto, oltre al mancato pagamento del debito maturato nei suoi confronti, l'infruttuosità del tentativo di recupero di detto credito, il mancato deposito da parte della società debitrice dei bilanci di esercizio degli ultimi tre anni, nonché la natura di impresa commerciale in capo all'impresa debitrice in virtù dell'attività svolta risultante dalla visura camerale.
La società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata (notifica effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data 3.3.2025), non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza del 9.4.2025 dinanzi alla giudice delegata.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza svoltasi in data 9 aprile 2025 dinanzi alla giudice delegata, il procuratore della creditrice ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e la giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
RISTOFOOD S.R.L. SEMPLIFICATA, ricorrendone tutti i presupposti.
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali della debitrice – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Poggibonsi (SI).
Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, il cui credito risulta dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 221/2023 (R.G. 821/2023) emesso dal Tribunale di Siena in data 13.9.2023 (v. decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto per € 12.791,69 di cui al doc. n. 1 fasc. ricorrente).
Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di imprenditore commerciale in capo alla debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo la stessa ad oggetto, tra le altre, l'attività di “gestione di esercizi commerciali di ristorazione e somministrazione di bevande, anche alccoliche, catering, agriturismi, attività
Pag. 2 di 6 alberghiere ed eventi, vendita all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari, vini e bevande. […]” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, la società debitrice, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII. Invero, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore grava sull'imprenditore stesso
(v. sul tema dell'onere probatorio in capo al debitore con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2 l.f., tra le molte Cass. 8769/2012, Cass. 13643/2013 e Cass. 25188/2017) e, nel caso di specie, la società debitrice non ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi come richiesto con decreto di fissazione dell'udienza e come prescritto dall'art. 41, co. 4 CCII, né documentazione equipollente e ha, inoltre, omesso il deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre anni.
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass., sez.
1, sent. 29913/2018).
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti della ricorrente, da ritenersi particolarmente sintomatico per la natura del medesimo (credito da lavoro dipendente), ma anche dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali, nonché dall'esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all'Agenzia delle
Entrate – Riscossione per complessivi € 22.010,93 (v. informative acquisite d'ufficio; v. altresì comunicazione dei crediti INPS presso ADR per € 14.733,48). A ciò si aggiunga l'esito negativo del tentativo di recupero del credito effettuato dalla ricorrente, a fronte dell'irreperibilità della società presso la sede legale in sede di pignoramento mobiliare, come attestato nel verbale di pignoramento del 30.7.2024 (v. doc. 2 fasc. ricorrente), nonché l'omesso deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese a far data dall'esercizio 2020 (v. visura camerale in atti, aggiornata al
4.3.2025, da cui risultano depositati soltanto i bilanci relativi agli esercizi del 2019 e del 2020).
Pag. 3 di 6 Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice, come manifestato dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice, con conseguente assorbimento della domanda subordinata volta all'apertura della liquidazione controllata.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, la dott.ssa Laura Borghetti, la quale allo stato appare in possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società RISTOFOOD S.R.L.
SEMPLIFICATA (C.F e P.IVA: 01494710526), con sede in Poggibonsi (SI), via della
Costituzione n. 17; nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto; nomina curatrice la dott.ssa Laura Borghetti, invitandola a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Pag. 4 di 6 stabilisce tenuto conto del periodo di sospensione feriale, che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 25 settembre 2025 alle ore 12:00, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
Pag. 5 di 6 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità; autorizza il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Marianna Serrao Presidente
- dott.ssa Valentina Lisi Giudice
- dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 13/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
IA NE EC NJ (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Siena (SI), via di Pantaneto n. 31, presso lo studio dell'avv. Francesco Montomoli, che la rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso;
creditrice ricorrente nei confronti di
RISTOFOOD S.R.L. SEMPLIFICATA (C.F. e PI.IVA: 01494710526), con sede in Poggibonsi
(SI), via della Costituzione n.17; debitrice non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 27.2.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, IA NE EC NJ ha chiesto
Pag. 1 di 6 dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale o, in subordine, della liquidazione controllata nei confronti della società RISTOFOOD S.R.L. SEMPLIFICATA, rappresentando di vantare un credito pari a € 9.900,17, di cui € 2.785,10 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo e oltre alle spese di procedura, in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 221/2023 emesso in data 13.9.2023 dal
Tribunale di Siena.
A sostegno della propria domanda, l'istante ha dedotto, oltre al mancato pagamento del debito maturato nei suoi confronti, l'infruttuosità del tentativo di recupero di detto credito, il mancato deposito da parte della società debitrice dei bilanci di esercizio degli ultimi tre anni, nonché la natura di impresa commerciale in capo all'impresa debitrice in virtù dell'attività svolta risultante dalla visura camerale.
La società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione sottoscritto dalla giudice delegata (notifica effettuata a cura della cancelleria all'indirizzo PEC risultante dalla visura camerale e perfezionatasi in data 3.3.2025), non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza del 9.4.2025 dinanzi alla giudice delegata.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza svoltasi in data 9 aprile 2025 dinanzi alla giudice delegata, il procuratore della creditrice ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e la giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio per la decisione.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
RISTOFOOD S.R.L. SEMPLIFICATA, ricorrendone tutti i presupposti.
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali della debitrice – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Poggibonsi (SI).
Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva della ricorrente, il cui credito risulta dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 221/2023 (R.G. 821/2023) emesso dal Tribunale di Siena in data 13.9.2023 (v. decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto per € 12.791,69 di cui al doc. n. 1 fasc. ricorrente).
Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di imprenditore commerciale in capo alla debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo la stessa ad oggetto, tra le altre, l'attività di “gestione di esercizi commerciali di ristorazione e somministrazione di bevande, anche alccoliche, catering, agriturismi, attività
Pag. 2 di 6 alberghiere ed eventi, vendita all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari, vini e bevande. […]” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, la società debitrice, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII. Invero, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore grava sull'imprenditore stesso
(v. sul tema dell'onere probatorio in capo al debitore con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2 l.f., tra le molte Cass. 8769/2012, Cass. 13643/2013 e Cass. 25188/2017) e, nel caso di specie, la società debitrice non ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi come richiesto con decreto di fissazione dell'udienza e come prescritto dall'art. 41, co. 4 CCII, né documentazione equipollente e ha, inoltre, omesso il deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci di esercizio relativi agli ultimi tre anni.
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass., sez.
1, sent. 29913/2018).
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti della ricorrente, da ritenersi particolarmente sintomatico per la natura del medesimo (credito da lavoro dipendente), ma anche dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali, nonché dall'esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all'Agenzia delle
Entrate – Riscossione per complessivi € 22.010,93 (v. informative acquisite d'ufficio; v. altresì comunicazione dei crediti INPS presso ADR per € 14.733,48). A ciò si aggiunga l'esito negativo del tentativo di recupero del credito effettuato dalla ricorrente, a fronte dell'irreperibilità della società presso la sede legale in sede di pignoramento mobiliare, come attestato nel verbale di pignoramento del 30.7.2024 (v. doc. 2 fasc. ricorrente), nonché l'omesso deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese a far data dall'esercizio 2020 (v. visura camerale in atti, aggiornata al
4.3.2025, da cui risultano depositati soltanto i bilanci relativi agli esercizi del 2019 e del 2020).
Pag. 3 di 6 Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice, come manifestato dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice, con conseguente assorbimento della domanda subordinata volta all'apertura della liquidazione controllata.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, la dott.ssa Laura Borghetti, la quale allo stato appare in possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società RISTOFOOD S.R.L.
SEMPLIFICATA (C.F e P.IVA: 01494710526), con sede in Poggibonsi (SI), via della
Costituzione n. 17; nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto; nomina curatrice la dott.ssa Laura Borghetti, invitandola a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Pag. 4 di 6 stabilisce tenuto conto del periodo di sospensione feriale, che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 25 settembre 2025 alle ore 12:00, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
Pag. 5 di 6 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità; autorizza il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
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