Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/05/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il G.O.P., d.ssa Luisa DEGRANDI, in funzione di Giudice Monocratico, letti gli atti di causa, e viste le conclusioni delle parti così come precisate all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 14.04.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante il n. di R.G. 1471/24 Cont, promossa da:
Il IG. nato a [...] il [...], C.F. , residente in _1 C.F._1
Givoletto (TO), Via Capitan de Poi n. 12/c, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Castelluzzo del foro di Torino - C.F. , presso il cui studio in Santena (TO), Piazza Martiri C.F._2
della Libertà, 7 è elettivamente domiciliato per delega in atti
- ricorrente -
contro la IG.ra (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
15.02.1952, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Torino, Via Camandona n. 1, presso lo studio dell'Avv. Gabriele FERRETTI (C.F.
e dell'Avv. Federica INVINCIBILE (C.F. ) per C.F._4 C.F._5
delega in atti
- resistente-
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte ricorrente: “Voglia l'On. le Tribunale di Ivrea, Contrariis reiectis:
IN VIA ISTRUTTORIA
= Previa ove d'uopo ammissione delle prove per interrogatorio formale e testi sui capi dedotti in narrativa da 1 a 5 tutti da intendersi preceduti dall'espressione “vero che” ed eventuali ulteriori deducendi,
IN VIA PRINCIPALE
1
Comune di Venaria Reale (TO), Via Francesco Petrarca, 85, e, nella specie alloggio con annesse soffitta e cantina nonché autorimessa, censiti al catasto fabbricati del ridetto Comune al foglio 31 part. 295 sub. nn. 97 e 240, liberi e sgombri da persone e cose, occupati “sine titulo” dal
12.07.2023 e per l'effetto
=dichiarare tenuta e condannare la IG. ra al pagamento in favore del Controparte_1
IG. della somma di Euro 8.300,00 o altra veriore determinanda in corso di causa, _1 anche in via equitativa, a titolo di indennizzo per l'occupazione degli immobili siti in Comune di
Venaria Reale (TO), Via Francesco Petrarca, 85, e successive somme per il medesimo titolo maturande sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, col favore delle spese e degli onorari di giudizio”.
Per parte convenuta: “Rejectis adversis, Voglia l'On.le Tribunale adito:
In via preliminare
Sospendere il presente procedimento in attesa della definizione del procedimento penale nascente con la denunzia-querela presentata in data 14.03.2024 e in data 19.06.2024
In via principale
Respingere le avversarie richieste e contestazioni perché infondate in fatto e in diritto
Con il favore delle spese e competenze di causa
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda
Respingere ogni domanda di indennità per l'occupazione rilevata la legittimità dell'occupazione dell'immobile stesso con concessione di termine di almeno 12 mesi per il rilascio dell'immobile.
Spese e competenze come per legge.
In via ulteriormente subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda
Compensare le eventuali somme richieste a titolo di indennità con quanto versato dalla IG.ra
al sig. , in quanto somme versate indebitamente;
P_ Parte_2
Spese e competenze come per legge
In via istruttoria.
Ammettersi i capitoli di prova per interrogatorio formale e testi, da 1 a 34 da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
Si indicano a testi:
- IG. , residente in [...]
2 - IG. residente in [...]
- Proprietari appartamento Viale Roma n. 5 Venaria Reale
- Proprietari appartamento Via Berrino n. 33 Venaria reale
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre et indicare testi e documenti sui fatti di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., il sig. evocava in giudizio la sig.ra _1 [...]
al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al rilascio immediato in suo Controparte_1
favore degli immobili siti in Comune di Venaria Reale (TO), Via Francesco Petrarca, 85, e, nella specie alloggio con annesse soffitta e cantina nonché autorimessa, censiti al catasto fabbricati del ridetto Comune al foglio 31 part. 295 sub. nn. 97 e 240, liberi e sgombri da persone e cose, occupati
“sine titulo” dal 12.07.2023; chiedeva, altresì, la condanna della IG. ra Controparte_1
al pagamento in favore del IG. della somma di Euro 8.300,00 o altra veriore _1
determinanda in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di indennizzo per l'occupazione degli immobili de quibus.
Adduceva il ricorrente di aver acquistato dalla IG.ra i predetti immobili con atto a rogito P_
, Notaio in Venaria Reale (TO), rep. n° 1832 del 05.07.2023 – racc. n° 1509 ed Persona_1
in data 12.07.2023 registrato e trascritto presso i competenti Uffici territoriali di Torino, evidenziando come la convenuta, all'art. 7 del suddetto atto di compravendita, si fosse impegnata a consegnare gli immobili oggetto della compravendita contestualmente alla sottoscrizione dell'atto.
Rilevava, tuttavia, come la resistente, ancora all'epoca della notifica del ricorso introduttivo, abitasse l'immobile oggetto di causa;
chiedeva, quindi, la condanna della convenuta al rilascio immediato degli immobili ed all'indennizzo per l'occupazione degli stessi.
Con comparsa depositata in data 05.07.24, si costituiva in giudizio la sig.ra Controparte_1
la quale rilevava di aver sporto denuncia-querela nei confronti dei IG.ri e
[...] _1
, padre dell'attuale attore, rispettivamente, in data 14.03.2024 e in data 19.06.2024, per Parte_2
i reati di truffa e minaccia.
Adduceva la convenuta di aver venduto al sig. gli immobili de quibus in quanto erano _1
stati messi all'asta non essendo, la stessa convenuta, più in grado di pagare il mutuo;
rilevava, inoltre, come il padre dell'odierno ricorrente, sig. , essendo interessato all'acquisto Parte_2
delle unità immobiliari per cui è causa per il figlio, pur di bloccare l'asta ad un prezzo vantaggioso, avesse promesso alla stessa sig.ra che avrebbe provveduto personalmente a reperire alla P_ medesima un'idonea abitazione in locazione così da liberare la casa e che comunque, fintanto che tale abitazione fosse stata reperita, la sig.ra poteva continuare a rimanere nell'appartamento P_
oggetto della vendita;
il IG. prometteva, inoltre, alla IG.ra che avrebbe Parte_2 P_
3 sostenuto personalmente le spese relative al trasloco, all'agenzia immobiliare e per la cauzione da versare per la locazione della nuova casa.
Adduceva, inoltre, la sig.ra che il sig. si era fatto consegnare la somma di euro P_ Parte_2
10.830,00, che sarebbe servita per reperire altra sistemazione abitativa e sostenerne tutte le spese.
Rilevava, inoltre, la convenuta che gli alloggi reperiti per lei dal sig. non erano idonei alle sue Pt_1 esigenze, motivo per cui era rimasta nell'immobile de quo, in forza degli accordi assunti con il sig.
; chiedeva, quindi, la sospensione del procedimento in attesa della definizione del Parte_2
procedimento penale nascente con la denunzia-querela presentata in data 14.03.2024 e in data
19.06.2024 e, comunque, la reiezione delle domande attoree.
Con ordinanza del 18.7.24, l'allora Giudice titolare del fascicolo, dott. rigettava l'istanza Per_2
ex art. 295 c.p.c., ritenendo che non ne sussistessero i presupposti, tenuto conto che il parallelo procedimento penale (peraltro in allora solo in fase di indagini) verteva su circostanze connesse ma diverse da quelle oggetto del presente giudizio relativo al titolo di occupazione dell'immobile venduto dalla resistente alla parte ricorrente.
Fissava, quindi, udienza per la comparizione personale delle parti al 09.10.24, poi rinviata al
06.11.24 per legittimo impedimento della convenuta. A tale ultima udienza, i procuratori delle parti chiedevano un rinvio essendo pendenti trattative.
Successivamente, con note di trattazione scritta depositate il 29.11.24, parte ricorrente chiedeva che la causa fosse assunta in decisione, mentre parte resistente chiedeva la concessione del termine ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c e in ogni caso, l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in comparsa di costituzione e risposta.
Con ordinanza del 05.12.24, il Giudice invitava le parti a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12.03.24, che veniva rinviata al 14.04.25, dal Giudice scrivente, a cui il fascicolo veniva assegnato con variazione tabellare n. 17/24.
All'udienza del 14.04.25, le parti discutevano la causa ed il Giudice assumeva la causa a decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice richiede la condanna della IG.ra al rilascio immediato in Controparte_1
favore del IG. degli immobili siti nel Comune di Venaria Reale (TO), Via Francesco _1
Petrarca, 85, e, nella specie, alloggio con annesse soffitta e cantina nonché autorimessa, censiti al catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 31 part. 295 sub. nn. 97 e 240, nonché la condanna della medesima convenuta al pagamento in favore del IG. della somma di Euro _1
8.300,00 o altra veriore determinanda in corso di causa, anche in via equitativa, a titolo di
4 indennizzo per l'occupazione dei suddetti immobili e successive somme per il medesimo titolo maturande sino alla data dell'effettivo rilascio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Adduce parte attrice di aver acquistato dalla sig.ra odierna convenuta, con atto a rogito P_
Notaio rep. n° 1832 del 05.07.2023 – racc. n° 1509 ed in data 12.07.2023 Persona_1
registrato e trascritto presso i competenti Uffici territoriali di Torino, la piena proprietà degli immobili sopra descritti.
A norma dell'art. 7 del predetto rogito, la consegna dei beni oggetto dell'atto di compravendita doveva essere effettuata a favore dell'acquirente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto.
Lamenta, tuttavia, parte attrice come la sig.ra ancora tuttora, non abbia liberato gli immobili P_
venduti, continuando ad abitare gli stessi.
Sia dal certificato di residenza prodotto in atti dalla parte ricorrente, sia dalle denunce-querele sporte dalla sig.ra nei confronti dei sigg.ri ed allegate alla comparsa costitutiva, P_ Pt_1
emerge come la sig.ra abbia mantenuto la residenza in Via Petrarca n. 85. P_
In ogni caso ed indipendentemente dalla effettiva residenza della sig.ra la circostanza per P_
cui quest'ultima continui ad abitare nell'immobile de quo è incontestata, e confermata anche dal contenuto della comparsa costitutiva depositata dalla parte convenuta nel presente procedimento.
A ciò si aggiunga, inoltre, come la convenuta abbia ritirato presso l'indirizzo di Via Petrarca n. 85, la corrispondenza alla medesima indirizzata dalla parte ricorrente tra cui anche l'invito alla negoziazione assistita.
La parte convenuta ha, altresì, motivato la permanenza nel predetto alloggio, oggetto di contestazione, rilevando come fosse intervenuto uno esplicito accordo tra i sig.ri e la sig.ra Pt_1
stessa, in forza del quale i primi avevano promesso alla IG.ra che quest'ultima P_ P_
avrebbe potuto abitare nell'appartamento fino a quando gli stessi sigg.ri non le avessero Pt_1
reperito una diversa ed idonea sistemazione abitativa.
Rileva, inoltre, la resistente come i IG.ri , pur di acquistare l'immobile di Via Petrarca n. 85, Pt_1
le avessero, altresì, promesso, che avrebbero sostenuto tutte le spese inerenti il trasloco, l'agenzia immobiliare e il versamento della cauzione per la locazione il nuovo alloggio, motivo per cui il IG.
, padre dell'odierno attore, si fece consegnare dalla IG.ra la somma di Euro Parte_2 P_
10.830,00 in contanti portando personalmente la resistente presso i bancomat della Unicredit.
Per questi motivi
, la sig.ra in data 14.03.24 e 19.06.24, sporgeva denuncia -querela nei P_
confronti dei sigg.ri e per i reati di minacce e truffa. Pt_1 Parte_2
Orbene, occorre considerare come nel rogito di compravendita relativo agli immobili per cui è causa, ed in particolare all'art. 7 del suddetto atto, sia testualmente scritto: “le parti dichiarano che quanto in oggetto viene consegnato alla parte acquirente contestualmente alla sottoscrizione del
5 presente atto. Gli effetti utili ed onerosi di questo atto sono da oggi a vantaggio e carico della parte acquirente che consegue l'immediato pieno possesso ed il materiale godimento di quanto acquistato, ad eccezione dell'IMU e della TARI …(OMISSIS)…”.
Si consideri come la legge non stabilisca un termine al venditore per rilasciare la casa oggetto della compravendita, tuttavia, rientra nella facoltà delle parti stabilire, con il rogito di compravendita, tale termine, che solitamente, ma non necessariamente, coincide con il saldo del prezzo di compravendita e la conseguente consegna delle chiavi.
In particolare, nel caso di specie, la parte venditrice, sig.ra si è formalmente obbligata a P_
consegnare gli immobili oggetto della compravendita contestualmente alla sottoscrizione del rogito notarile di compravendita;
pur tuttavia, alla data del deposito del ricorso introduttivo, tale consegna non era ancora avvenuta.
Non par dubbio, pertanto, che la parte convenuta abbia disatteso una delle obbligazioni principali poste dalla legge in capo al venditore, ovvero la consegna dell'immobile al compratore, negandogli la piena disponibilità materiale del bene stesso;
consegna che il venditore si era obbligato ad eseguire contestualmente alla sottoscrizione del contratto di compravendita.
L'obbligazione assunta dalla parte convenuta con il rogito menzionato rende superflua ogni diversa eventuale pattuizione raggiunta dalle parti in merito.
Non rilevano, quindi, le contestazioni assunte dalla convenuta, secondo cui il IG. , Parte_2 padre dell'odierno ricorrente, essendo interessato all'acquisto dell'immobile per il proprio figlio, prometteva alla IG.ra che avrebbe provveduto a reperire alla medesima un'idonea P_
abitazione in affitto, promettendo, altresì, che avrebbe sostenuto personalmente le spese relative al trasloco, all'agenzia immobiliare ed alla cauzione da versare.
Né rileva la circostanza, sempre dedotta dalla convenuta, secondo cui il sig. avrebbe Parte_2 riferito alla IG.ra che la stessa poteva rimanere nell'appartamento de quo fino a quando la P_
medesima avesse reperito una nuova soluzione abitativa.
Anche i capi di prova dedotti dalla parte convenuta sul punto, ancorchè generici e non collocati temporalmente, non si ritengono ammissibili alla luce del dettato normativo di cui all'art. 2722 c.c. secondo cui “La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”.
La presente disposizione non fa altro che ribadire una regola generale della comune esperienza, la quale stabilisce che, di fronte ad un atto stipulato per iscritto, è assai poco plausibile che le parti non vi abbiano inserito tutte le loro manifestazioni di volontà, lasciando alla forma orale ulteriori
6 pattuizioni aggiuntive o addirittura contrastanti con quanto risultante dal primo documento in questione.
Nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale. (Cass. civ. n. 1742/2022).
Infatti, il divieto, previsto dall'art. 2722 c.c., di dimostrare con testi la conclusione di accordi anteriori o contemporanei rispetto ad un contratto stipulato in forma scritta opera quando la prova si riferisce alla contrarietà tra ciò che si sostiene essere pattuito e quello che risulta documentato, ma non ove tenda solo a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del documento.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28407 del 7 novembre 2018)
In particolare, il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, previsto dall'art. 2722 cod. civ., si riferisce al documento contrattuale, formato con l'intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, e non opera con riguardo ad una quietanza, che è atto contenente una dichiarazione unilaterale. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5417 del 7 marzo 2014).
Non par dubbia, quindi, l'operatività dell'art. 2722 c.c. citato nella presente fattispecie, considerato come, attraverso le prove testimoniali dedotte, parte convenuta vorrebbe dimostrare una diversa pattuizione, rispetto al contenuto dell'art. 7 del contratto di compravendita, asseritamente intervenuta tra le parti in merito alla consegna degli immobili oggetto di causa.
Né si ritiene assumere rilievo, nella fattispecie in questione, l'asserita avvenuta consegna di denaro da parte della sig.ra a favore del sig. , considerato che, come già evidenziato dal P_ Pt_1
precedente Giudicante, il parallelo procedimento penale, pendente a seguito delle denunce presentate dalla per truffa e minacce, verte su circostanze connesse ma diverse da quelle P_ oggetto del presente giudizio relativo al titolo di occupazione dell'immobile venduto dalla resistente alla parte ricorrente.
Ritenuto, quindi, che la sig.ra a seguito del rogito di compravendita del 12.07.23, avente ad P_
oggetto gli immobili siti in Venaria, Via Petrarca n. 85, occupi, tuttora, senza titolo, i suddetti immobili, si ritiene la domanda di parte ricorrente accoglibile con la conseguente condanna della convenuta al rilascio in favore del IG. degli immobili siti in Comune di Venaria Reale _1
7 (TO), Via Francesco Petrarca, 85, e, nella specie, alloggio con annesse soffitta e cantina nonché autorimessa, censiti al catasto fabbricati del ridetto Comune al foglio 31 part. 295 sub. nn. 97 e 240.
Parte ricorrente chiede, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento di un indennizzo, anche stabilito in via equitativa, per l'occupazione degli immobili oggetto di causa, rapportando tale danno al valore locatizio degli immobili stessi, pari a complessive euro 830,00 mensili, così come da valutazione della Casa Service srl, del 15.05.24 (doc. 5 parte attrice) con decorrenza computata dal mese successivo alla data del rogito del 05.07.2023.
Sul punto è intervenuta una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 19849 del 18/07/2024), secondo cui “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita, di cui il proprietario chiede il risarcimento, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Tale sentenza si rifà sostanzialmente ad altra pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, ovvero la Sentenza n. 33645 del 15/11/2022.
Con la suddetta sentenza, le sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno sostanzialmente espresso i seguenti tre principi di diritto:
— «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta»;
— «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato»;
— «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato».
In particolare, le Sezioni Unite ritengono che al quesito se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione civile, secondo cui la locuzione "danno in re ipsa" va
8 sostituita con quella di "danno presunto" o "danno normale", privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
Pertanto, nel caso di occupazione abusiva di immobile, le Sezioni Unite ammettono accanto alla tutela reale, volta alla reintegra nella disponibilità del bene occupato, anche la tutela risarcitoria concernente non il pregiudizio arrecato al bene oggetto di proprietà, bensì direttamente, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, la lesione del diritto di proprietà, sub specie del «diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa”.
Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Pertanto, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella medesima ipotesi, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
La Corte ritiene meritevole di risarcimento anche la sola violazione dell'ordine giuridico, intesa come violazione del contenuto stesso del diritto. L'evento di danno in tal caso riguarda non la cosa oggetto del diritto, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è quindi rappresentato dalla possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione abusiva. In altri termini, per ottenere il risarcimento richiesto, all'attore sarà sufficiente fornire la prova dell'occupazione abusiva dell'immobile, occupazione che di per sé stessa impedisce al proprietario di ricavare l'utilità che tale bene offre, potendosi limitare il proprietario ad allegare la concreta possibilità di godimento persa.
L'allegazione dell'attore potrà tuttavia essere specificatamente contestata dal convenuto.
Quest'ultimo infatti può andare esente da responsabilità provando che il proprietario mai avrebbe
9 esercitato il diritto di godimento, essendosi totalmente disinteressato del bene. Tale contestazione, tuttavia, deve essere specifica e provata. Solo in presenza di detta specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che però può essere assolto anche mediante le nozioni di comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
In ogni caso, il danno può essere valutato equitativamente dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento.
Infatti, nella sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, la Cassazione a Sezioni Unite indica proprio che “sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”.
Rilevato, pertanto, come non sia contestata la circostanza per cui l'immobile de quo sia tuttora occupato dalla convenuta, e considerato come parte convenuta non abbia provato né si sia offerta di provare l'eventuale disinteressamento del ricorrente al godimento del bene immobile acquistato;
anzi il sig. ha fornito prova di avere interesse a godere dell'unità immobiliare avendo Pt_1
richiesto e diffidato la convenuta, già con lettera raccomandata del 19.04.24, a provvedere alla liberazione dell'immobile stesso, si ritiene accoglibile la domanda della convenuta al rilascio dell'immobile per cui è causa.
Inoltre, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale testè citato, si ritiene accoglibile la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 16.000,00 determinata in via equitativa, prendendo come base di riferimento la valutazione di Casa Service srl, del 15.05.24
(doc. 5 parte attrice) con decorrenza computata dal mese successivo alla data del rogito del
05.07.2023, a titolo di risarcimento del danno subito dal ricorrente per occupazione senza titolo da parte della sig.ra dell'immobile sito in Venaria Reale (TO), Via Francesco Petrarca, 85. P_
Inoltre, si deve evidenziare come la parte ricorrente abbia assolto l'onere di cui all'art. 3 del DL 132 del 2014, relativamente alla negoziazione assistita obbligatoria, avendo trasmesso, in data
05.02.2024, alla convenuta il relativo invito, ricevuto dalla IG. ra in data 11.03.2024, che P_
non risulta dalla stessa essere stato riscontrato nei modi e termine di legge.
La liquidazione delle spese legali segue la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: dichiara tenuta e conseguentemente condanna la IG.ra (C.F. Controparte_1
), nata a [...] il [...], al rilascio immediato in favore del C.F._3
IG. , nato a [...] il [...], C.F. , degli immobili di _1 C.F._1
10 proprietà di quest'ultimo siti in Comune di Venaria Reale (TO), Via Francesco Petrarca, 85, e, nella specie alloggio con annesse soffitta e cantina nonché autorimessa, censiti al catasto fabbricati del ridetto Comune al foglio 31 part. 295 sub. nn. 97 e 240, liberi e sgombri da persone e cose;
dichiara tenuta e conseguentemente condanna la IG.ra (C.F. Controparte_1
), nata a NI (To) il [...] a [...] al IG. , nato a C.F._3 _1
Torino il 08.11.1993, C.F. , la somma che si liquida in via equitativa in euro C.F._1
16.000,00, a titolo di risarcimento del danno subito dal ricorrente per occupazione senza titolo da parte della sig.ra dell'immobile sito in Venaria Reale (TO), Via Francesco Petrarca, 85, a P_ partire dall'agosto 2023 sino all'aprile 2025, oltre alle somme che matureranno per il medesimo titolo sino al rilascio dell'unità immobiliare predetta nella somma mensile liquidata in via equitativa in euro 800,00, oltre interessi legali;
dichiara tenuta e conseguentemente condanna la IG.ra (C.F. Controparte_1
), nata a NI (To) il [...], a [...] al ricorrente le spese C.F._3
legali che liquida in euro 3.397,00, per compensi, oltre ad euro 307,90 per esposti, oltre a spese generali 15% ed accessori di legge, oltre alle spese della negoziazione assistita, a cui la convenuta non aderiva, nell'importo che si ritiene di liquidare in euro 400,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Ivrea, li 30 aprile 2025
Il Gop
D.ssa Luisa DEGRANDI
11