Articolo 1 della Legge 4 luglio 1895, n. 390
Versione
28 luglio 1895
Art. 1.
UMBERTO I

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Come prima parte dell' art. 2 della legge 19 luglio 1894, n. 338 , viene aggiunta la disposizione seguente:

«Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 potranno, per espressa deliberazione delle amministrazioni comunali, essere applicate cosi' per la costruzione e sistemazione come per la manutenzione delle strade comunali che cadono sotto la disposizione dell' art. 39 della legge 20 marzo 1865, N. 2248 , allegato F.»

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 luglio 1895.

UMBERTO.

G. Saracco.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.

Entrata in vigore il 28 luglio 1895