Art. 1.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Come prima parte dell' art. 2 della legge 19 luglio 1894, n. 338 , viene aggiunta la disposizione seguente:
«Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 potranno, per espressa deliberazione delle amministrazioni comunali, essere applicate cosi' per la costruzione e sistemazione come per la manutenzione delle strade comunali che cadono sotto la disposizione dell' art. 39 della legge 20 marzo 1865, N. 2248 , allegato F.»
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1895.
UMBERTO.
G. Saracco.
Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Come prima parte dell' art. 2 della legge 19 luglio 1894, n. 338 , viene aggiunta la disposizione seguente:
«Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 potranno, per espressa deliberazione delle amministrazioni comunali, essere applicate cosi' per la costruzione e sistemazione come per la manutenzione delle strade comunali che cadono sotto la disposizione dell' art. 39 della legge 20 marzo 1865, N. 2248 , allegato F.»
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 luglio 1895.
UMBERTO.
G. Saracco.
Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.