Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.6334/21 di R.G. avente ad oggetto “violazione distanze legali”
tra
- Parte_1 [...]
- Parte_2 Parte_3
(rappresentati e difesi dagli avv.ti Eustachio D'Onghia e Gianvito Bruno, come da mandato in calce all'atto introduttivo)
ATTORI
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pancallo, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione)
CONVENUTA
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All'udienza del 17.12.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, qui da aversi richiamate e trascritte.
1
Gli epigrafati attori, proprietari (eccetto la , usufruttuaria) delle unità immobiliari componenti il Pt_3
fabbricato in Laterza con ingressi da via Dell'Aquila 1 e vicolo Carrera (l'abitazione al piano terra ed il locale deposito al seminterrato) e via Doberdò 10 (l'appartamento duplex al primo e secondo piano), hanno tratto in giudizio la , proprietaria del fabbricato confinante ubicato al civico n.5 di via Carrera, per sentir CP_1
dichiarare illegittime le opere di ristrutturazione edilizia del suo immobile, in particolare la sopraelevazione al primo piano e l'apertura di nuove finestre realizzate in violazione dei regolamenti locali sulle distanze minime tra edifici ed in pregiudizio delle loro facoltà dominicali, come accertato dal consulente in sede di a.t.p., e conseguentemente per ottenere la rimessione in pristino stato dei luoghi, con la demolizione dei manufatti pregiudizievoli, ed il risarcimento del danno sofferto per il diminuito valore e godimento del loro bene.
La convenuta ha contestato l'avversa rappresentazione giuridico-fattuale, osservando che la stessa c.t.u. ha dato atto della legittimità dell'intervento edilizio alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.L. c.d.
“sblocca cantieri” n.32/2019 e dalla Legge n.120/2020, che impongono per la sopraelevazione di edifici il solo rispetto delle distanze legittimamente preesistenti;
sotto altro profilo, deve ritenersi operante l'art.879
c.c. in quanto la costruzione confina con una via pubblica, in difetto di prova contraria.
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Le domande attrici meritano accoglimento.
I) La , proprietaria del fabbricato la cui parete sud fronteggia quella nord dell'edificio attoreo, ha CP_1
avviato nel '17 un progetto di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso (in abitativo) che prevedeva “la trasformazione” del manufatto edilizio mercè la demolizione e la relativa ricostruzione della parte anteriore del fabbricato, composto da piano terra e primo piano destinato a bagno/lavanderia e vano tecnico (collegato al piano terra: v. elaborato tecnico allegato alla pratica edilizia), con l'apertura di una nuova finestra sovrastante la porta d'ingresso dall'area cortilizia.
2 La SCIA presentata ai sensi dell'art.23 d.p.r. n.380/01 è stata assentita dall'autorità comunale.
II) L'intervento edilizio ha comportato una parziale “sopraelevazione” al primo piano che, pur essendo compatibile con il programma costruttivo, si è tradotta in un incremento della volumetria e della superficie di ingombro, consegnando così un organismo diverso dal precedente.
La sopraelevazione del corpo di fabbrica è un opus che, per caratteristiche strutturali, va considerata come
“nuova costruzione” rispetto all'edificio preesistente, soggetta come tale alle distanze legali
(Cass.09/21059; Cass.16/9646; Cass.18/15732; Cass.21/3684; Cass.22/4009; Cass.24/7595).
Al riguardo, l'indagine peritale ha appurato che:
- l'immobile, all'epoca dell'edificazione, ricadeva nella zona urbanistica B1 del Piano Regolatore Generale
del Comune di Laterza approvato nel 2003 ed era pertanto assoggettato agli indici di fabbricabilità di cui agli artt.
2.19 delle Norme tecniche di attuazione che, per le nuove costruzioni, stabilisce una distanza minima inderogabile di ml 10,00 tra edifici in rapporto all'altezza, in linea con il dettato dell'art.9/1 n. 2 del
D.M. n.1444/68, prescrivente quella distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
- l'innalzamento al primo piano, che ha modificato la sagoma dell'edificio in senso verticale (l'altezza attuale della facciata supera mediamente di circa mt.2,85 la sagoma preesistente - v. grafici allegati alla consulenza integrativa e rilievi fotografici), dista ml.5,50 dal muro perimetrale del fabbricato attoreo e,
pertanto, non rispetta le prescrizioni di riferimento.
La violazione è il portato della natura privata dello spazio che si interpone tra i due edifici (il c.d. vicolo
Carrera, immortalato dal corredo fotografico), evincibile da una serie di fattori, quali: le risultanze catastali,
che classificano l'area come “corte comune” o “cortile”; l'assenza di infrastrutture pubbliche e, in special modo, di atti e documenti ufficiali attestanti l'appartenenza al patrimonio comunale o l'uso pubblico gravante sulla res; la remota erezione di un muretto divisorio dell'area cortilizia, in funzione delle esigenze dei proprietari frontisti mercè la creazione di autonomi corridoi d'ingresso ai rispettivi fabbricati;
la stessa
3 configurazione dei luoghi, incompatibile con l'uso collettivo di questa porzione di suolo, che non mette in comunicazione due strade pubbliche né consente di raggiungere aree altrimenti inaccessibili, trattandosi di un piccolo spazio posto al disotto (il salto di quota è di almeno un paio di metri) del piano stradale retrostante.
Il quadro indiziario non depone per l'esistenza di una strada comunale (vicolo cieco di via Carrera) destinata al servizio della generalità dei cittadini, ed usata autonomamente dalla collettività per la circolazione
(Cass.85/2948; Cass. 98/8619; Cass. 05/6401; Cass.18/27364; Cass. 19/587; Cass. 22/36146); di conseguenza, non è consentita la deroga alle norme sulle distanze legali (art.879/2 c.c.) perché l'odierno intervento di ristrutturazione ricostruttiva non può equipararsi al rinnovo edilizio contemplato dall'art.2.24
comma 2 delle N.T.A. in comb. disp. con l'art.
2.9 del Regolamento locale.
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La normativa sopravvenuta (in corso d'opera) non incide sulla fattispecie.
In tema di rispetto della disciplina delle distanze tra edifici il Decreto “semplificazioni” ex D.L. n.76/2020
convertito in Legge n.120/2020 ha modificato l'art. 2 bis co.1 ter del D.P.R. n.380/2001 (Testo Unico
dell'Edilizia) stabilendo che “in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici,
anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del
rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti
delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per
l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza
massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti…..”.
Gli “incentivi volumetrici riconosciuti” richiamano da un lato gli incrementi di volumetria contemplati dall'art.3 co.1 lett. d) del TUE (necessari per adeguare l'intervento ricostruttivo alla normativa antisismica o per esigenze impiantistiche o previsti dalla legge vigente o dagli strumenti urbanistici comunali per finalità
di rigenerazione urbana) dall'altro gli aumenti volumetrici aventi natura premiale per interventi di riqualificazione.
4 Nel caso in esame, l'incremento volumetrico determinato dalla sopraelevazione del fabbricato della non si lega ad alcun adeguamento normativo né l'intervento di ristrutturazione rientra in un'area CP_1
urbanistica disciplinata da un programma di rigenerazione urbana;
per altro verso, gli incentivi alla Legge
Regionale n.14/09 (c.d. “piano casa Puglia”) erano legati al rispetto ante operam di tempi e condizioni realizzative ben precise (artt.3-7) e le previsioni che consentivano, in deroga alla normativa statale, un aumento volumetrico anche in caso di demolizione e ricostruzione sono state dichiarate costituzionalmente illegittime (Corte Cost. n.70/2020).
Ne discende che l'intervento edilizio non può giovarsi del regime derogatorio meno restrittivo e, di conseguenza, lo ius superveniens non vale a legittimare l'ampliamento in sopraelevazione, soggetto alla distanza minima di dieci metri dall'edificio antistante prevista dal d.m. n.1444/68 (conf. Cass.23/12751;
C.d.S., sez. IV, 23/4933).
III) In tema di rapporti di vicinato, è accordato al proprietario il rimedio della riduzione in pristino nel caso di violazione delle norme sulle distanze contenute nella normativa statale - il d.m. n.1444/68 ha efficacia di legge dello Stato (Cass. S/U 11/14953) - e nei regolamenti edilizi locali che, nella specie, non derogano alla fonte primaria.
Le cogenti prescrizioni impongono un obbligo assoluto - l'osservanza di una distanza minima è destinata ad assicurare un determinato spazio libero tra le costruzioni per evitare formazioni di intercapedini antigieniche, contrarie al decoro urbanistico e pericolose per la sicurezza degli abitati - che, se violato,
faculta il vicino danneggiato ad ottenere la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito (art.872/2 c.c.).
Ne discende che la , proprietaria (e autrice) della costruzione illegittima, è tenuta ad eliminare CP_1
l'abuso con la demolizione della parte realizzata in sopraelevazione (al primo piano), ossia della porzione eccedente le dimensioni dell'edificio originario, costruita al di sopra del limite di altezza del preesistente manufatto, che ne delineava la sagoma (pagg.14 e 19 dell'a.t.p. e pag.4 della perizia integrativa, con le tavole grafiche esplicative del primo piano di nuova costruzione e dei prospetti sul vicolo Carrera, che
5 misurano in mt.3,25 a sx e mt.5,10 a dx l'altezza del piano terra/edificio preesistente), in modo da rispettare la distanza di dieci metri dalla parete finestrata della palazzina degli attori.
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Il danno subito dal privato si identifica nella perpetrata violazione della disciplina sulle distanze,
determinando un asservimento di fatto del fondo del vicino, al quale compete il risarcimento senza la necessità di una specifica attività probatoria (Cass. 23/5864; Cass. 22/24840; Cass. 20/25082).
La lesione del diritto dominicale degli attori, sub specie di abusiva imposizione di una servitù nelle loro unità immobiliari e conseguente limitazione del godimento, si traduce in una diminuizione temporanea del valore della proprietà (Cass. 21/25082; Cass.18/21501; Cass.13/7752; Cass.10/25475).
In fatto, il c.t.u. evidenzia che l'innnalzamento dell'edificio della per circa tre metri ha ridotto CP_1
l'areazione e la luminosità di alcuni ambienti dell'appartamento al piano terra dei (cucina Controparte_2
e bagno) e dell'appartamento duplex dei (corridoio/disimpegno al primo piano); inoltre, Controparte_3
la sopraelevazione costituisce comunque un aggravio in termini di affaccio/panorama dall'edificio attoreo,
riducendo la visuale dalla finestra del primo piano.
Tenuto conto dell'oggettiva limitazione e del lasso di tempo trascorso dalla realizzazione del manufatto -
nonché della stima peritale ancorata però alla cristallizzazione dell'asservimento di fatto ed alla definitiva perdita di valore degli immobili attorei - il danno/conseguenza legato alla lesione temporanea del bene protetto dalla norma violata può essere liquidato, in via equitativa, in euro 2.900,00 per i Controparte_2
ed in euro 3.800,00 per i , quantum forfettariamente comprensivo di interessi e Parte_4
rivalutazione monetaria.
IV) Non ricorrono le altre denunciate violazioni di legge.
Al riguardo, si richiamano le esaurienti osservazioni del c.t.u. in ordine alla non assoggettabilità
dell'intervento edilizio all'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art.91 delle NTA del Piano
Paesaggistico Tematico Regionale ed all'assenza di vincoli idrogeologici.
6 V) Gli oneri processuali vanno posti a carico della , risultata soccombente. CP_1
In dettaglio, le spese e competenze da rifondere a parte attrice vanno così liquidate:
a) per la procedura di accertamento tecnico preventivo euro 4.979,06 (euro 2.979,06 per esborsi;
euro
2.000,00 per compenso);
b) per il giudizio ordinario euro 7.902,00 (euro 286,00 per esborsi;
euro 7.616,00 per compenso, secondo criteri e parametri “medi” aggiornati al d.m. n.147/2022).
Gli oneri della c.t.u. redatta dall'ing. , già liquidati con decreti del 21.12.2022 e del 14.3.25, vanno Per_1
definitivamente posti a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:
- in accoglimento della domanda attrice ex art.872 c.c., condanna , proprietaria del Controparte_1
fabbricato di via Carrera n.5 in Laterza, ad eliminare le porzioni in sopraelevazione realizzate in violazione delle distanze legali (di cui al punto III di parte motiva), in modo da arretrare la parete finestrata alla distanza prescritta di mt.10,00 dalla parete sul prospetto nord dell'edificio fronteggiante degli attori;
- condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 2.900,00 in favore di Controparte_1
e e della somma di euro 3.800,00 in favore di e Parte_2 Parte_3 Parte_2
; Parte_1
- condanna la a rifondere alle controparti le spese e competenze di lite, liquidate in complessivi CP_1
euro 12.595,06 oltre rsg, iva e cap, da distrarre in favore degli avv.ti Eustachio D'Onghia e Gianvito Bruno,
dichiaratisi antistatari.
Taranto, 11.4.2025 IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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